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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/11/2024, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2850/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente
dott.ssa Iolanda Golia Giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 2850/2024 promossa da:
(C.F.: ), residente in [...] C.F._1
Valdinievole Sud n. 103/G, residente in [...], elettivamente domiciliata in Bientina (PI), Viale Vittorio Veneto n. 5, presso lo studio degli Avv.ti
Laura Deri e Matteo Baldacci che la rappresentano e difendono giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
e
(C.F.: , residente in [...]Controparte_1 C.F._2
Pontedera (PI), Piana della Casa Binaca 22, elettivamente domiciliato in Bientina (PI),
Viale Vittorio Veneto n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Laura Deri e Matteo Baldacci che lo rappresentano e difendono giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
- ricorrenti
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo informatico in data 13/11/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 9/10/2024, i coniugi e Parte_1 hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio tra loro celebrato.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio con rito concordatario in data 28.07.2022 in Camugliano, diocesi di San
Miniato, Comune di Ponsacco (PI) trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di
Ponsacco (PI) al n° 18, Parte II, Serie A, anno 2022; - che per incompatibilità caratteriali evidenziatesi con il passare del tempo, sono insorti contrasti e dissapori fattisi sempre più evidenti, tali da rendere impossibile il perdurare di una convivenza serena e da non consentire lo sviluppo di un ambiente familiare pacifico ed idoneo;
- che in data 05.03.2024, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, anch'essa in via consensuale, da parte del Tribunale di Pisa (R.G. 3923/2023) - che la separazione si è protratta ininterrottamente sino all'udienza presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Con le note a trattazione scritta depositate telematicamente in corso di causa i coniugi hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra, con rinuncia ai termini.
*****
Sullo status.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Sui provvedimenti accessori.
Pag. 2 di 3 In punto di provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico
(ed in assenza di prole).
Il tutto come da dispositivo.
Spese.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91
c.p.c.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in data 28.07.2022 in Camugliano, diocesi di San Miniato, Controparte_1
Comune di Ponsacco (PI) e trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di
Ponsacco (PI) al n° 18, Parte II, Serie A, anno 2022;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Ponsacco n° 18, Parte II, Serie A, anno 2022;
c) prende atto che i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove vorrà, rimanendo l'impegno assunto di comunicare all'altro ogni spostamento, anche del domicilio;
d) prende atto che i ricorrenti si dichiarano economicamente indipendenti e che dichiarano e riconoscono di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione o causa, avendo risolto, in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale inerente al rapporto matrimoniale;
e) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Ponsacco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 25.11.2024
Il Giudice relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Migliorino dott.sa Santa Spina
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