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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3380/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente
dott.ssa Sandra Levanti Giudice
dott.ssa Emanuela Antonia Favara Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3380/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BUSCEMA LUIGI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PANNUZZO FRANCESCO
pagina 1 di 4 RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con ricorso depositato il 20.11.2023, ha domandato la Parte_1
modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 685/2018, tra la stessa e in particolare chiedendo l'aumento ad € 700,00 dell'assegno di Controparte_1
mantenimento disposto in proprio favore in quella sede nella misura di € 450,00, invocando il peggioramento delle proprie condizioni di salute e il miglioramento delle condizioni economiche dell'ex marito;
rilevato che, costituitosi in giudizio, si è opposto all'avversa domanda di Controparte_1
modifica, negando che le proprie condizioni economiche siano migliorate e anzi invocando il miglioramento delle condizioni economiche di controparte, il cui dedotto peggioramento dello stato di salute in ogni caso non giustificherebbe l'aumento del contributo di mantenimento;
ritenuto che, nella specie, si applica l'art. 473 bis 29 c.p.c., alla stregua del quale, “qualora
sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme
previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia
di contributi economici”;
ritenuto, tuttavia, che, nella specie, non vi sono i presupposti per l'accoglimento della domanda di modifica spiegata da Parte_1
pagina 2 di 4 ritenuto, anzitutto, che il dedotto peggioramento delle condizioni di salute di non Pt_1
può essere valutato in relazione all'incidenza sulla capacità lavorativa della parte, avendo già il
Collegio in sede di separazione determinato il quantum dell'assegno sulla scorta dello stato di disoccupazione e di assenza di reddito della moglie, né in questa sede la ricorrente ha documentato eventuali maggiori e ingenti spese che le deriverebbero dalle cure per le patologie da cui è affetta;
ritenuto che neppure assume rilevanza ai fini della chiesta modifica il fatto che l'odierno resistente abbia, successivamente alla pronuncia di separazione, estinto il mutuo (invero cointestato) il cui pagamento a suo esclusivo carico sarebbe stato considerato ai fini della determinazione dell'assegno di separazione;
ritenuto, infatti (esulando, peraltro, dalla cognizione del Tribunale in questa sede la valutazione di eventuali crediti indennitari tra le parti per il godimento esclusivo da parte di una sola delle stesse di beni in comunione e considerando comunque che dal pagamento dei ratei di un mutuo cointestato non può che essere derivato un vantaggio a carico della ricorrente), che, ai fini della decisione sulla domanda di parte ricorrente, occorre comparare le attuali condizioni patrimoniali dei coniugi rispetto al tempo della separazione (cfr. Cassazione civile, sez. I,
21/04/2000, n. 5253);
ritenuto, sul punto, che, a seguito della pronuncia di separazione, oltre ad essere divenuta titolare di cespiti immobiliari, ha invero maturato i requisiti per la percezione Pt_1
dell'assegno pensionistico, avendo ella infatti superato la soglia dei sessantasette anni di età
(cfr. art. 115 c.p.c., alla stregua del quale il giudice può porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza), da ciò derivando una sostanziale equiparazione della situazione odierna a quella valutata al tempo della separazione;
pagina 3 di 4 ritenuto, in definitiva, che la domanda di modifica spiegata dalla ricorrente non è meritevole di accoglimento e che la parte soccombente deve essere altresì condannata alla refusione delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in misura tra media e minima per le fasi studio, introduttiva e decisionale (stante il carattere meramente documentale della controversia), mentre non vi sono i presupposti per l'ulteriore condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c., non apparendo la domanda in astratto pretestuosa;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta il ricorso;
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che Parte_1 Parte_2
si liquidano € 1.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale, il 3 aprile
2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Emanuela Antonia Favara dott. Massimo Pulvirenti
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente
dott.ssa Sandra Levanti Giudice
dott.ssa Emanuela Antonia Favara Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3380/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BUSCEMA LUIGI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PANNUZZO FRANCESCO
pagina 1 di 4 RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con ricorso depositato il 20.11.2023, ha domandato la Parte_1
modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 685/2018, tra la stessa e in particolare chiedendo l'aumento ad € 700,00 dell'assegno di Controparte_1
mantenimento disposto in proprio favore in quella sede nella misura di € 450,00, invocando il peggioramento delle proprie condizioni di salute e il miglioramento delle condizioni economiche dell'ex marito;
rilevato che, costituitosi in giudizio, si è opposto all'avversa domanda di Controparte_1
modifica, negando che le proprie condizioni economiche siano migliorate e anzi invocando il miglioramento delle condizioni economiche di controparte, il cui dedotto peggioramento dello stato di salute in ogni caso non giustificherebbe l'aumento del contributo di mantenimento;
ritenuto che, nella specie, si applica l'art. 473 bis 29 c.p.c., alla stregua del quale, “qualora
sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme
previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia
di contributi economici”;
ritenuto, tuttavia, che, nella specie, non vi sono i presupposti per l'accoglimento della domanda di modifica spiegata da Parte_1
pagina 2 di 4 ritenuto, anzitutto, che il dedotto peggioramento delle condizioni di salute di non Pt_1
può essere valutato in relazione all'incidenza sulla capacità lavorativa della parte, avendo già il
Collegio in sede di separazione determinato il quantum dell'assegno sulla scorta dello stato di disoccupazione e di assenza di reddito della moglie, né in questa sede la ricorrente ha documentato eventuali maggiori e ingenti spese che le deriverebbero dalle cure per le patologie da cui è affetta;
ritenuto che neppure assume rilevanza ai fini della chiesta modifica il fatto che l'odierno resistente abbia, successivamente alla pronuncia di separazione, estinto il mutuo (invero cointestato) il cui pagamento a suo esclusivo carico sarebbe stato considerato ai fini della determinazione dell'assegno di separazione;
ritenuto, infatti (esulando, peraltro, dalla cognizione del Tribunale in questa sede la valutazione di eventuali crediti indennitari tra le parti per il godimento esclusivo da parte di una sola delle stesse di beni in comunione e considerando comunque che dal pagamento dei ratei di un mutuo cointestato non può che essere derivato un vantaggio a carico della ricorrente), che, ai fini della decisione sulla domanda di parte ricorrente, occorre comparare le attuali condizioni patrimoniali dei coniugi rispetto al tempo della separazione (cfr. Cassazione civile, sez. I,
21/04/2000, n. 5253);
ritenuto, sul punto, che, a seguito della pronuncia di separazione, oltre ad essere divenuta titolare di cespiti immobiliari, ha invero maturato i requisiti per la percezione Pt_1
dell'assegno pensionistico, avendo ella infatti superato la soglia dei sessantasette anni di età
(cfr. art. 115 c.p.c., alla stregua del quale il giudice può porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza), da ciò derivando una sostanziale equiparazione della situazione odierna a quella valutata al tempo della separazione;
pagina 3 di 4 ritenuto, in definitiva, che la domanda di modifica spiegata dalla ricorrente non è meritevole di accoglimento e che la parte soccombente deve essere altresì condannata alla refusione delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in misura tra media e minima per le fasi studio, introduttiva e decisionale (stante il carattere meramente documentale della controversia), mentre non vi sono i presupposti per l'ulteriore condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c., non apparendo la domanda in astratto pretestuosa;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta il ricorso;
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che Parte_1 Parte_2
si liquidano € 1.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale, il 3 aprile
2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Emanuela Antonia Favara dott. Massimo Pulvirenti
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4