CASS
Sentenza 14 aprile 2022
Sentenza 14 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/2022, n. 12279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12279 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 21566-2018 proposto da: FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati MARCO ZZ, DOMENICO DE FEO, IZ ZZ, che la rappresentano e difendono;
- ricorrente -
contro UD RE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio degli avvocati ENRICO 2022 802 Civile Sent. Sez. L Num. 12279 Anno 2022 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 14/04/2022 IVELLA, RA SA IVELLA, MARIA ASTUTO, che lo rappresentano e difendono;
- controricorrente - avverso la sentenza n. 166/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/01/2018 R.G.N. 1834/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2022 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO visto 1 art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 19 gennaio 2018, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma ed in accoglimento della domanda proposta da EM DA nei confronti della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, dichiarava la nullità del contratto di lavoro a termine stipulato tra le parti in data 11.4.2007 e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la suddetta decorrenza ed ancora in atto, determinando in dodici rnensilità della retribuzione globale di fatto il risarcimento del danno dovuto al DA, con condanna della Fondazione al relativo pagamento. La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto illegittima, in quanto priva di specificità, la causale giustificativa richiamata nel primo contratto stipulato tra le parti e, alla luce dell'orientamento espresso da questa Corte e della pronunzia della Corte costituzionale n. 260/2015, inoperante il divieto di conversione di cui all'ad 3, comma 6, d.l. n. 64/2010 conv. in I. n. 100/2010 con riguardo all'ipotesi, cui va ricondotta la fattispecie, di un vizio genetico del contratto a termine. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Fondazione con tre motivi, cui resiste, con controricorso, il DA. Il Procuratore Generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso. Nelle more della fissazione dell'udienza di discussione la Fondazione ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso a spese compensate e l'accettazione di controparte con richiesta di estinzione del giudizio cui il Collegio, all'odierna udienza, dato atto, accede.
- ricorrente -
contro UD RE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio degli avvocati ENRICO 2022 802 Civile Sent. Sez. L Num. 12279 Anno 2022 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 14/04/2022 IVELLA, RA SA IVELLA, MARIA ASTUTO, che lo rappresentano e difendono;
- controricorrente - avverso la sentenza n. 166/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/01/2018 R.G.N. 1834/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2022 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO visto 1 art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 19 gennaio 2018, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma ed in accoglimento della domanda proposta da EM DA nei confronti della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, dichiarava la nullità del contratto di lavoro a termine stipulato tra le parti in data 11.4.2007 e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la suddetta decorrenza ed ancora in atto, determinando in dodici rnensilità della retribuzione globale di fatto il risarcimento del danno dovuto al DA, con condanna della Fondazione al relativo pagamento. La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto illegittima, in quanto priva di specificità, la causale giustificativa richiamata nel primo contratto stipulato tra le parti e, alla luce dell'orientamento espresso da questa Corte e della pronunzia della Corte costituzionale n. 260/2015, inoperante il divieto di conversione di cui all'ad 3, comma 6, d.l. n. 64/2010 conv. in I. n. 100/2010 con riguardo all'ipotesi, cui va ricondotta la fattispecie, di un vizio genetico del contratto a termine. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Fondazione con tre motivi, cui resiste, con controricorso, il DA. Il Procuratore Generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso. Nelle more della fissazione dell'udienza di discussione la Fondazione ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso a spese compensate e l'accettazione di controparte con richiesta di estinzione del giudizio cui il Collegio, all'odierna udienza, dato atto, accede.