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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dr. Mauro
Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1341/2024 del R.A.C.C. in data 28/06/2024, introdotta d a
- (C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. COCCIA SERGIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Via della
Mentuccia 45/A a Perugia
ATTRICE OPPONENTE
c o n t r o
- (C.F. , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE elettivamente domiciliata presso l'indirizzo Telematico del difensore
CONVENUTA OPPOSTA avente per oggetto: Vendita di cose mobili, viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 06/03/2025
CONCLUSIONI
- per “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile adito, ogni contraria Parte_1
istanza ed eccezione disattesa,
Pag. 1 – accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla Parte_1 [...]
CP_ in relazione alle prestazioni per cui è causa, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
– annullare, e/o revocare, e/o dichiarare nullo, e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 320/2024 R.G. 1009/2024.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre al rimborso forfettario
e oneri come per legge”, anche in via istruttoria previa revoca della ordinanza di non ammissione delle prove.
- per “voglia l'on.le Tribunale adìto, contrariis reiectis: CP_1
In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 320 del
2024 – RG 1009 del 2024, in quanto la presente opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
In via principale, nel merito:
1) rigettare, per i motivi esposti in narrativa, le domande tutte formulate nell'atto introduttivo contro poiché infondate in fatto ed in diritto CP_1
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) condannare l'attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre alle spese generali ex art. 15 L.P., Iva e Cap.;
3) condannare l'attrice opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In via subordinata, sempre nel merito: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che è creditrice nei confronti di in persona del legale CP_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, condannare la seconda al pagamento, in favore di dell'importo di € 15.782,43, ovvero della CP_1
somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
il tutto oltre interessi di mora, da calcolarsi ex art. 5 del D.lgs. n. 231/2002, dal dovuto al saldo;
in via ulteriormente subordinata, sempre nel merito:
Pag. 2 nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che è creditrice nei confronti di in persona del legale CP_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, condannare la seconda al pagamento, in favore di dell'importo di € 7.396,71, pari al valore CP_1
della merce per la quale sono stati reperiti e prodotti i ddt citati nelle fatture insolute come elencati nella presente memoria, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
il tutto oltre interessi di mora, da calcolarsi ex art. 5 del D.lgs. n. 231/2002, dal dovuto al saldo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la “ ha Parte_1
convenuto in giudizio la “ al fine di ottenere la revoca del CP_1
decreto ingiuntivo n. 320/2024, emesso dal Tribunale di Ferrara in data
21 maggio 2024.
In particolare, l'attrice ha richiamato le regole probatorie processuali che impongono al creditore di dimostrare l'esistenza del credito azionato, sottolineando, sotto questo profilo, la mancanza di valore probatorio, nel giudizio di merito, delle fatture, in quanto documenti di provenienza unilaterale, la mancanza nel registro IVA di una delle fatture azionate in sede monitoria e la produzione di solo 18 dei 37 documenti di trasporto collegati alle fatture oggetto della domanda.
E' stata, inoltre, eccepita la violazione dei termini contrattuali di consegna, indicati negli ordini ed accettati dalla controparte.
Si è costituita tempestivamente la convenuta chiedendo il rigetto della opposizione.
Nel costituirsi, la parte ha integrato la produzione documentale, depositando la pagina del registro IVA ove era annotata anche la fattura indicata dalla controparte (0320105899 del 31 ottobre 2023), rappresentando la crisi finanziaria che aveva colpito la debitrice,
Pag. 3 circostanza comprovata dalla proposta di composizione della crisi inviata corredata di business plan.
Ha contestato l'intervenuto accordo sui tempi di consegna ed evidenziato che i documenti di trasporto prodotti davano comunque prova del credito limitatamente all'importo di euro 7.396,71 (IVA inclusa), somma per la quale veniva proposta domanda di condanna in via subordinata.
Alla prima udienza, non è stata concessa la provvisoria esecuzione
(“alla luce delle contestazioni di parte opponente e della mancanza di tutti i documenti di trasporto attestanti la consegna della merce indicata nelle fatture azionate e della
mancata formulazione di mezzi istruttori atti a sopperire alla mancanza della predetta documentazione”), né ammessi i mezzi istruttori orali formulati dalla opponente (“capp. 1, 2, 5 sono valutativi;
3, 7 sono documentali;
4 ha ad oggetto una circostanza negativa;
il 5 è valutativo;
8 e 9 sono generici”) ed il giudice ha formulato una proposta giudiziale conciliativa ("Pagamento da parte della opponente alla opposta dell'importo di euro 7.396,71, oltre interessi di cui al d.lgs
231/2002 dalla data delle fatture al saldo;
rinuncia al decreto ingiuntivo;
compensazione integrale delle spese del giudizio”).
Alla successiva udienza, dato atto che la parte opposta aveva accettato la proposta giudiziale, mentre parte opponente no, quest'ultima ha rappresentato di aver depositato presso il Tribunale di Ferrara un concordato semplificato.
Disposto un breve rinvio, alla successiva udienza del 13 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni ed il Giudice si è riservato di depositare la sentenza nel termine di trenta giorni.
***
1. In primo luogo, si ribadisce la inammissibilità delle prove orali formulate dalla parte attrice.
I capitoli 1, 2, 4 e 5 chiedono al teste di interpretare giuridicamente il contenuto della proposta e i termini del contratto concluso;
il capitolo 3
Pag. 4 è oggetto di prova documentale;
il capitolo 7 tende a provare una circostanza negativa;
i capitoli 8 e 9 sono formulati in modo del tutto generico non consentendo la prova puntuale di fatti allegati.
2. E' noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si fonda su una scelta processuale di emissione di un provvedimento a cognizione sommaria senza contraddittorio, cui può seguire, nel caso di tempestiva opposizione, un giudizio di merito a cognizione piena ove il convenuto in senso formale è attore in senso sostanziale.
Ne deriva pacificamente che l'opposta aveva l'onere di provare gli elementi costitutivi del diritto di credito azionato (contratto e consegna del prodotto venduto).
3. Ciò posto, in assenza di formulazione di prove orali, deve darsi atto che la produzione delle fatture non può soddisfare di per sé quanto indicato, trattandosi di documentazione di provenienza unilaterale
(Cass., 19944/2023: “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio
di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”).
D'altronde dalla produzione degli ordini – depositati dalla parte opponente – nonché dalle allegazioni della parte opponente può desumersi che vi siano stati plurimi rapporti negoziali tra le parti, così potendosi ritenere soddisfatto il primo degli elementi costitutivi della pretesa creditoria menzionato.
La quantificazione del credito – correlato alla quantità di merce venduta
– a fronte delle contestazioni della parte attrice, deve tuttavia fondarsi sui documenti di trasporto prodotti in giudizio e riferiti alle fatture azionate.
I documenti di trasporto, infatti, sottoscritti dal ricevente provano la consegna della merce ordinata e, dunque, la sussistenza del credito.
Pag. 5 Come evidenziato da entrambe le parti tali documenti non hanno, però, ad oggetto tutti i beni puntualmente indicati nelle fatture (doc. 1 del fascicolo di parte opposta), bensì attestano la consegna di merce per un corrispettivo pari ad euro 7.396,71 (IVA inclusa;
doc. 2 del fascicolo di parte opposta): per tale motivo è stata formulata la proposta transattiva giudiziale, nei termini sopra indicati, accettata solo dalla parte opposta.
Nei limiti indicati, pertanto, potrà essere accolta la domanda subordinata proposta dalla “ , previa revoca del decreto ingiuntivo. CP_1
Sotto questo profilo, dunque, appare irrilevante anche la registrazione della fattura nel registro IVA attestata dalla parte opposta in comparsa di costituzione, avendo la stessa rilievo solo per l'emissione del provvedimento monitorio.
Deve, altresì, sottolinearsi come priva di rilievo sia l'eccezione di parte opponente circa il mancato rispetto dei termini di consegna indicati negli ordinativi, posto che non è stata indicata la natura essenziale del termine, la merce è stata ricevuta e non vi è nemmeno prova diretta che il ritardo abbia direttamente provocato un danno patrimoniale alla società acquirente (danno, per altro, rispetto al quale non è comunque stata formulata alcuna domanda giudiziale).
4. Si evidenzia che il deposito del concordato preventivo semplificato non inibisce l'accoglimento della domanda, posta l'assenza di una disposizione nel CCII che, come nel caso di liquidazione giudiziale, attribuisca l'accertamento dei debiti al Tribunale Fallimentare nell'ambito della formazione dello stato passivo;
né tale profilo incide direttamente sugli esiti della controversia.
Le spese del presente procedimento, liquidate ai valori medi dello scaglione di riferimento, sono compensate nella misura del 50% (pari circa alla percentuale di credito accertato in sentenza in luogo di quello riconosciuto nel provvedimento monitorio), anche alla luce del
Pag. 6 comportamento collaborativo e conciliativo manifestato solo dalla parte opposta.
Ne deriva che parte opponente sarà tenuta a versare alla parte opposta il
50% delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
1341/2024 R.G.:
1) RIGETTA l'istanza di parte attrice opponente di modifica dell'ordinanza che ha rigettato le istanze istruttorie attoree;
2) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 320/2024 emesso dal Tribunale di Ferrara in data 21 maggio 2024;
3) CONDANNA la “ , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento a favore della , in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di euro
7.396,71, oltre interessi di mora, da calcolarsi ex art. 5 del D.lgs. n.
231/2002, con decorrenza ai sensi dell'art. 4 dalla scadenza del termine indicato nell'ordinativo che ha originato la fattura (R.B.
90 gg;
Pt_2
4) CONDANNA la “ , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, alla rifusione del 50% delle spese di lite sostenute dalla , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, pari ad € 2.538,50 per compensi (importo già dimidiato), oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A. (se dovuta);
5) RESPINGE nel resto.
Ferrara, 14 marzo 2025
Il Giudice
Pag. 7 Dr. Mauro Martinelli
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