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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 21/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 256/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 256/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. INCARBONE FLAVIO SALVATORE, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...] nato Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato/a presso lo studio dell'avv. BELLANTI MARCO , rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio civile
Conclusioni della parti: come da note di trattazione scritta depositate, rispettivamente, in data
6.9.2024 e 7.9.2024
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 2.3.2022 ha chiesto che venisse pronunciato lo Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto in data 2.5.2015, a Nittendorf (Germania), con
[...]
– parte resistente – trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CP_1
Niscemi con atto n. 27, P. II, Serie C– anno 2015, unione dalla quale sono nati i figli Per_1
(Regensburg-Germania, 23.5.2015) e (Catania, il 22.4.2020).
[...] Persona_2
Esponeva che con sentenza n. 22/2022 del 14.1.2022 (pubblicata in data 17.1.2022) il Tribunale di
Gela aveva pronunciato la separazione personale delle parti (Cfr. all. n. 5 al ricorso introduttivo pronuncia con la quale il Tribunale: “dichiarava la separazione personale dei coniugi;
rigettava la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
affidava i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso il domicilio della madre;
disciplinava il diritto di visita del padre,
nei confronti dei due figli minori;
rigettava la richiesta di assegno di Controparte_1
mantenimento formulata dalla ricorrente;
disponeva che il sig. versasse alla Controparte_1 moglie, a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli, la somma di € 300,00 mensili (€.
150,00 per figlio); disponeva che entrambi i genitori contribuissero, in misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per i figli secondo il regime indicato nel protocollo d'intesa vigente fra il
Tribunale ed il .”) allegando che sono trascorsi i termini per ottenere una pronuncia di Parte_2
scioglimento del matrimonio senza che sia intervenuta una riconciliazione tra i coniugi.
Deduceva di essere priva di occupazione a differenza del marito che svolge attività lavorativa in
Germania, Paese in cui vive ininterrottamente dal 2019 con le retribuzioni da lavoratore subordinato e, nei brevi periodi di disoccupazione, grazie alla relativa indennità.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio;
2. Confermare tutti i provvedimenti relativi all'affidamento, collocazione e modalità di visita dei figli;
3. Ordinare al sig. di contribuire al mantenimento Controparte_1 indiretto dei figli, versando alla moglie la somma di €. 600,00 mensili (€. 300,00 per figlio); 4.
Ordinare al sig. di versare alla moglie la somma di €. 150,00 mensili, a titolo Controparte_1 di assegno divorzile;
5. Con vittoria di spese e compensi in caso di opposizione o contestazione.”.
Con memoria depositata in data 14.5.2022 si è costituito in giudizio Controparte_1
prestando adesione alla sola domanda sullo status avanzata dalla ricorrente ed opponendosi alla domanda di assegno divorzile da questa formulata.
2 Eccepiva il possesso da parte della ricorrente delle medesime capacità lavorative del marito, non essendo la stessa gravata da spese per soddisfare le proprie esigenze lavorative e potendo, d'altro canto, godere di benefici economici statali.
Esponeva, tuttavia, che la ha posto in essere delle condotte tese ad ostacolare i rapporti dei Pt_1
minori con i nonni paterni, facendo così venir meno affetti necessari ai propri figli.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle statuizioni stabilite con la sentenza di separazione. Il tutto con vittoria di spese e compensi”.
Con comparsa depositata in data 17.10.2022 il resistente modificava le conclusioni spiegate nel proprio atto introduttivo – sul presupposto di aver perso il proprio impiego in Germania e di essere tornato, per tale ragione, a vivere a Niscemi – nei seguenti termini: disporre “il collocamento dei figli e con il padre;
l'intervento dei Servizi sociali del Comune di Niscemi qualora Per_1 Per_2
il Giudice lo ritenesse necessario;
a favore del resistente un assegno di mantenimento dei figli in caso di collocamento presso lo stesso. In subordine, disporre il diritto di visita per quattro giorni a settimana dalle 16:00 alle 20:00; a modifica dell'assegno di mantenimento, qualora permanga lo stato di collocamento dei minori con la madre, considerato lo stato di disoccupazione, si chiede la rideterminazione dell'assegno di mantenimento nella misura di € 300,00 (€ 150 per ciascun figlio) fino al perdurare dello stato di inoccupazione o quella misura che l'on. Tribunale ritenga di giustizia”.
Sentite personalmente le parti all'udienza presidenziale del 23.5.2022 e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, venivano adottati con ordinanza emessa in pari data, i provvedimenti temporanei e urgenti, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 898/1970, con i quali veniva rimodulata la misura del mantenimento indiretto mensile posto a carico del resistente (in misura pari ad € 225,00 per ciascun figlio) e sostanzialmente confermate le restanti condizioni previste nella sentenza di separazione.
Istruita la causa con le sole prove documentali – attesa la mancata articolazione di mezzi istruttori da parte di ambedue i coniugi– all'udienza cartolare del 10.9.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa, con ordinanza emessa in pari data, veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Il Collegio deve preliminarmente rilevare che non possono essere tenuti in considerazione i documenti allegati alla memoria di replica depositata dalla ricorrente dopo la rimessione della causa al collegio per la decisione in quanto le difese conclusive – salva diversa autorizzazione del giudice
3 istruttore – devono contenere “le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano” in forza della loro natura di atto difensivo che ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, in modo da garantire che nella fase decisionale del procedimento non venga alterato – in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte – l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria.
2. Scioglimento del matrimonio civile
Nel merito, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n.
898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione giudiziale (all'udienza del 2.11.2020), senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dalla sostanziale convergenza delle conclusioni delle parti in punto di status, dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti nonché dalle dichiarazioni rese dai coniugi nel corso dell'udienza presidenziale.
3. Domanda di affidamento dei figli minorenni (Regensburg-Germania, Persona_1
23.5.2015) e (Catania, il 22.4.2020) Persona_2
Deve, inoltre, trovare accoglimento la domanda – proposta da ambedue le parti – di affidamento dei figli minorenni della coppia, (Regensburg-Germania, 23.5.2015) e Persona_1 Persona_2
(Catania, il 22.4.2020), ad entrambi i genitori.
In ordine al regime di affidamento dei figli, occorre, infatti, rilevare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione personale, espressione del suo diritto alla c.d. bigenitorialità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale.
Il nostro ordinamento, infatti, valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ragione per la quale il diritto alla bigenitorialità mira a garantire al minore non solo il soddisfacimento delle sue primarie esigenze materiali, morali ed affettive bensì promuovere lo sviluppo della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
4 Nel caso di specie, nonostante sia emersa una certa conflittualità nel rapporto tra le parti – come si evince dalle reiterate richieste di intervento dei Servizi Sociali avanzate dal resistente invero non suffragate da alcun tipo di evidenza fattuale – non si rinvengono specifici e concreti elementi da cui trarre potenziali pregiudizi che deriverebbero dal mantenimento dell'ordinario regime di affidamento condiviso.
Occorre, sul punto, rilevare che né i files audio prodotti in allegato alla memoria del 17.10.2022, né le riproduzioni delle conversazioni a mezzo applicazioni di messaggistica istantanea (whatsapp) prodotti con la memoria di cui all'art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. da resistente costituiscono mezzo di prova idoneo a corroborare la prospettazione dei fatti offerta dal e ciò in quanto tale CP_1 documentazione non consente di verificare la genuinità nonché l'integrità e la non alterazione del loro contenuto originario.
Né, d'altro canto, sono stati offerti al Collegio elementi di prova idonei a dimostrare la fondatezza degli addebiti mossi dal resistente alla moglie, consistenti nell'adozione da parte di questa di condotte ostacolanti rispetto all'esercizio del diritto di visita paterno.
In ordine al profilo della domiciliazione dei figli minorenni della coppia, tenuto anche conto della circostanza che il resistente sovente trascorre lunghi periodi in Germania per motivi di lavoro, appare maggiormente conforme all'interesse dei minori mantenere ferma la loro domiciliazione presso la residenza materna cristallando, così, l'attuale situazione di fatto sperimentata sin dal momento della disgregazione del nucleo familiare.
Non può, infatti, essere trascurato che in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio va formulato sulla base di elementi concreti, tra cui il modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti e le consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cfr. Cassazione, sentenza n. 18817 del 23/9/2015).
La conferma del regime di domiciliazione – valutata anche in ragione delle condizioni lavorative del resistente – suggerisce di mantenere, parimenti, ferme le scansioni del diritto di visita paterno per come originariamente disposte in sede di separazione (seppur con taluni adattamenti) poiché modalità che tiene adeguatamente conto del diritto dei minori a trascorrere adeguati spazi di tempo con ambedue le figure genitoriali, modulando il diritto di visita in considerazione della permanenza del SC (se a Niscemi o, diversamente, all'estero).
Pertanto, il diritto di visita paterno dovrà essere modulato nei termini che seguono: “ CP_1
potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando vorrà – previo accordo con il genitore
[...]
5 domiciliatario – e, in caso di disaccordo, almeno: nei periodi di permanenza in Germania, una volta al mese dal venerdì alla domenica;
nei periodi di permanenza a Niscemi, per tre pomeriggi a settimana nei giorni feriali;
in ogni caso, per almeno 15 giorni continuativi o meno durante le vacanze estive da concordare con il genitore domiciliatario entro la data del 31 maggio di ciascun anno;
per sette giorni durante le vacanze di Natale in modo che i figli trascorrano con il padre, ad anni alterni, il 25 dicembre o il 1 gennaio;
per tre giorni continuativi durante le vacanze pasquali, di modo che ad anni alterni i figli trascorrano con il padre il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo”.
Infine, occorre rilevare che in ragione dell'età dei figli minori della coppia e stante l'assenza di evidenze di situazioni di particolare pregiudizio si è ritenuto superfluo procedere all'ascolto dei minori, ai sensi dell'art. 337 octies c.c. – applicabile ratione temporis al presente giudizio – strumento processuale che in questo caso avrebbe rischiato di tradire la propria funzione di salvaguardia dell'interesse dei figli della coppia ad essere sentiti in relazione ad una decisione che li riguarda direttamente, trasmodando in una sterile attività processuale priva di reale significato.
4. Domanda di mantenimento per i figli (Regensburg-Germania, Persona_1
23.5.2015) e (Catania, il 22.4.2020) Persona_2
Prendendo in esame la domanda di mantenimento per i figli minori della coppia è necessario – nel determinare l'ammontare dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento a carico del resistente, quale genitore non domiciliatario – osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o
6 domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – se non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Ciò premesso, occorre rilevare che dagli unici documenti reddituali prodotti dal in lingua CP_1
tedesca con opportuna traduzione asseverata, emerge che lo stesso può godere di redditi annui almeno pari a complessive € 40.702,05 lorde (€ 28.571,16 netti per l'anno di imposta 2023) non essendo, d'altro canto, stati versati in atti elementi in grado di corroborare i costi di vitto e alloggio allegati al ricorso.
Inoltre, dagli atti di causa si evince con chiarezza che il è pienamente in grado di CP_1
collocarsi utilmente nel mercato del lavoro, dimostrando una capacità significativa di produrre redditi capaci di mantenere sostanzialmente stabili le proprie condizioni economiche e ciò anche al
7 netto dei costi che lo stesso deve – verosimilmente sostenere – per far fronte alle proprie esigenze abitative e personali.
Ebbene, il collegio ritiene equo stabilite che dovrà versare a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori, la somma complessiva di €
[...]
480,00 (€ 240,00 per ciascun figlio) mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese, somma ritenuta congrua in un bilanciamento tra la decisa sperequazione nei compiti di cura dei figli (gravanti prevalentemente sulla madre) e le spese che il resistente è chiamato ad affrontare per esercitare il proprio diritto di visita.
Parte resistente sarà, altresì, tenuta a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pt_2
5. Domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da Parte_1
Deve, invece, essere rigettata la domanda di attribuzione di assegno divorzile avanzata da Parte_1
.
[...]
È, difatti, opportuno rammentare che quanto alla natura dell'assegno divorzile la giurisprudenza di legittimità – sin dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 18287 del 11/7/2018
– ha rilevato come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ritenendo di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che con-sentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970.
Pertanto, all'assegno divorzile è stato riconosciuto sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa – perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Ciò nell'ottica di far di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione
8 tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e
29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
In altre parole, le parti non devono essere considerate come soggetti senza passato, ma come persone con una storia che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Scelte di vite che devono essere considerate per non pregiudicare la posi-zione di chi per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
E, pertanto, la base di partenza deve essere costituita dall'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio aventi i caratteri della “rilevanza”.
Compiuto tale accertamento, si dovrà verificare la possibilità da parte dell'ex coniuge di sopperire autonomamente alla rilevata inadeguatezza di mezzi, attraverso – a titolo esemplificativo – il consolidamento od il recupero delle proprie capacità reddituali, in omaggio al principio di autoresponsabilità, valorizzando l'età, la salute, le condizioni obiettive, le capacità professionali e il pregresso bagaglio di esperienze.
In sequenza, dovrà quindi essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato – che deve essere rilevante, secondo la Suprema Corte, o in termini assoluti o in termini percentuali – siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
Ciò costituisce, ormai, frutto di un consolidato orientamento ermeneutico che il collegio condivide, ritenendo che in assenza di prova del nesso causale tra le scelte condivise durante il matrimonio (o in vista dello stesso) e la disparità economica tra le parti non possa riconoscersi il diritto del coniuge economicamente più fragile all'assegno divorzile, il quale può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove quest'ultimo non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive – costituendo, in tali ipotesi, strumento che garantisce l'inveramento della solidarietà post-coniugale, temperando il principio di autoresponsabilità – circostanza che, tuttavia, deve essere quanto meno allegata (nonché provata, anche a mezzo di presunzioni) dal richiedente (Cfr. da ultimo Cassazione, Ordinanza n. 32354 del
13/12/2024; Ordinanza n. 26520 del 11/10/2024).
9 All'esito di tale valutazione, laddove vengano riconosciuti i presupposti per l'assegno dovrà essere riconosciuta una somma il cui ammontare non può essere né parametrato al tenore di vita matrimoniale ma neppure alla semplice autosufficienza economica del richiedente, in funzione dunque di “meritevolezza” dell'emolumento, per tutelare la pari dignità dei coniugi nel matrimonio ed espressione del principio di solidarietà post-coniugale che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 2 Cost.
Ebbene, nel corso del presente giudizio – escludendo il mero dato cronologico della durata del rapporto di convivenza coniugale, peraltro non particolarmente ampio (circa cinque anni) – non sono stati neppure allegati elementi idonei a sostenere un accertamento circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della ricorrente.
Invero, il mero dato del momentaneo stato di disoccupazione di – il quale Parte_1
indubbiamente certifica un attuale squilibrio reddituale e patrimoniale tra i due coniugi – non è, di per sé, in grado di fondare il sorgere di un obbligazione espressione di quel dovere di solidarietà post-coniugale sopra menzionato a carico del resistente.
Infatti, la ricorrente è soggetto – che per età e per assenza di significativi problemi di salute – appare perfettamente in grado di trovare i mezzi per soddisfare le proprie esigenze di mantenimento e di ricavare redditi adeguati e che non versa, comunque, in stato di totale indigenza potendo contare sul sostegno della propria rete familiare.
Per tali ragioni, dunque, la domanda tesa al riconoscimento del diritto della ricorrente all'assegno divorzile non può che essere rigettata.
6. Spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto dell'oggetto del giudizio e del suo complessivo esito – essendo le parti risultate reciprocamente soccombenti rispetto alle domande vertenti sulla domiciliazione dei figli e al riconoscimento dell'assegno divorzile – devono, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Nittendorf (Germania), in data
2.5.2015, da , nata a [...] l'[...], e , nato Parte_1 Controparte_1
a Niscemi il 14.7.1992, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi con atto n. 27, P. II, Serie C– anno 2015;
10 2) CONFERMA l'affidamento condiviso dei minori , nato a [...] Persona_1
(Germania) il 23.5.2015, e , nata a Catania, il [...], ad [...] i genitori Persona_2
con domiciliazione prevalente presso la residenza materna;
3) REGOLA il diritto di visita paterno nei seguenti termini: potrà vedere e Controparte_1
tenere con sé i figli minori quando vorrà – previo accordo con il genitore domiciliatario – e, in caso di disaccordo, almeno: nei periodi di permanenza in Germania, una volta al mese dal venerdì alla domenica;
nei periodi di permanenza a Niscemi, per tre pomeriggi a settimana nei giorni feriali;
in ogni caso, per almeno 15 giorni continuativi o meno durante le vacanze estive da concordare con il genitore domiciliatario entro la data del 31 maggio di ciascun anno;
per sette giorni durante le vacanze di Natale in modo che i figli trascorrano con il padre, ad anni alterni, il 25 dicembre o il 1 gennaio;
per tre giorni continuativi durante le vacanze pasquali, di modo che ad anni alterni i figli trascorrano con il padre il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo”;
4) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma di € 480,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli
[...]
e , da versare entro giorno cinque di ogni mese e da rivalutare Persona_1 Persona_2
annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI;
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese Controparte_1
straordinarie per i figli e secondo il regime indicato nel Persona_1 Persona_2
Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pt_2
6) RIGETTA la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
7) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
8) COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 15/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 256/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. INCARBONE FLAVIO SALVATORE, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...] nato Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato/a presso lo studio dell'avv. BELLANTI MARCO , rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio civile
Conclusioni della parti: come da note di trattazione scritta depositate, rispettivamente, in data
6.9.2024 e 7.9.2024
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 2.3.2022 ha chiesto che venisse pronunciato lo Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto in data 2.5.2015, a Nittendorf (Germania), con
[...]
– parte resistente – trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CP_1
Niscemi con atto n. 27, P. II, Serie C– anno 2015, unione dalla quale sono nati i figli Per_1
(Regensburg-Germania, 23.5.2015) e (Catania, il 22.4.2020).
[...] Persona_2
Esponeva che con sentenza n. 22/2022 del 14.1.2022 (pubblicata in data 17.1.2022) il Tribunale di
Gela aveva pronunciato la separazione personale delle parti (Cfr. all. n. 5 al ricorso introduttivo pronuncia con la quale il Tribunale: “dichiarava la separazione personale dei coniugi;
rigettava la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
affidava i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso il domicilio della madre;
disciplinava il diritto di visita del padre,
nei confronti dei due figli minori;
rigettava la richiesta di assegno di Controparte_1
mantenimento formulata dalla ricorrente;
disponeva che il sig. versasse alla Controparte_1 moglie, a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli, la somma di € 300,00 mensili (€.
150,00 per figlio); disponeva che entrambi i genitori contribuissero, in misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per i figli secondo il regime indicato nel protocollo d'intesa vigente fra il
Tribunale ed il .”) allegando che sono trascorsi i termini per ottenere una pronuncia di Parte_2
scioglimento del matrimonio senza che sia intervenuta una riconciliazione tra i coniugi.
Deduceva di essere priva di occupazione a differenza del marito che svolge attività lavorativa in
Germania, Paese in cui vive ininterrottamente dal 2019 con le retribuzioni da lavoratore subordinato e, nei brevi periodi di disoccupazione, grazie alla relativa indennità.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio;
2. Confermare tutti i provvedimenti relativi all'affidamento, collocazione e modalità di visita dei figli;
3. Ordinare al sig. di contribuire al mantenimento Controparte_1 indiretto dei figli, versando alla moglie la somma di €. 600,00 mensili (€. 300,00 per figlio); 4.
Ordinare al sig. di versare alla moglie la somma di €. 150,00 mensili, a titolo Controparte_1 di assegno divorzile;
5. Con vittoria di spese e compensi in caso di opposizione o contestazione.”.
Con memoria depositata in data 14.5.2022 si è costituito in giudizio Controparte_1
prestando adesione alla sola domanda sullo status avanzata dalla ricorrente ed opponendosi alla domanda di assegno divorzile da questa formulata.
2 Eccepiva il possesso da parte della ricorrente delle medesime capacità lavorative del marito, non essendo la stessa gravata da spese per soddisfare le proprie esigenze lavorative e potendo, d'altro canto, godere di benefici economici statali.
Esponeva, tuttavia, che la ha posto in essere delle condotte tese ad ostacolare i rapporti dei Pt_1
minori con i nonni paterni, facendo così venir meno affetti necessari ai propri figli.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle statuizioni stabilite con la sentenza di separazione. Il tutto con vittoria di spese e compensi”.
Con comparsa depositata in data 17.10.2022 il resistente modificava le conclusioni spiegate nel proprio atto introduttivo – sul presupposto di aver perso il proprio impiego in Germania e di essere tornato, per tale ragione, a vivere a Niscemi – nei seguenti termini: disporre “il collocamento dei figli e con il padre;
l'intervento dei Servizi sociali del Comune di Niscemi qualora Per_1 Per_2
il Giudice lo ritenesse necessario;
a favore del resistente un assegno di mantenimento dei figli in caso di collocamento presso lo stesso. In subordine, disporre il diritto di visita per quattro giorni a settimana dalle 16:00 alle 20:00; a modifica dell'assegno di mantenimento, qualora permanga lo stato di collocamento dei minori con la madre, considerato lo stato di disoccupazione, si chiede la rideterminazione dell'assegno di mantenimento nella misura di € 300,00 (€ 150 per ciascun figlio) fino al perdurare dello stato di inoccupazione o quella misura che l'on. Tribunale ritenga di giustizia”.
Sentite personalmente le parti all'udienza presidenziale del 23.5.2022 e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, venivano adottati con ordinanza emessa in pari data, i provvedimenti temporanei e urgenti, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 898/1970, con i quali veniva rimodulata la misura del mantenimento indiretto mensile posto a carico del resistente (in misura pari ad € 225,00 per ciascun figlio) e sostanzialmente confermate le restanti condizioni previste nella sentenza di separazione.
Istruita la causa con le sole prove documentali – attesa la mancata articolazione di mezzi istruttori da parte di ambedue i coniugi– all'udienza cartolare del 10.9.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa, con ordinanza emessa in pari data, veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Il Collegio deve preliminarmente rilevare che non possono essere tenuti in considerazione i documenti allegati alla memoria di replica depositata dalla ricorrente dopo la rimessione della causa al collegio per la decisione in quanto le difese conclusive – salva diversa autorizzazione del giudice
3 istruttore – devono contenere “le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano” in forza della loro natura di atto difensivo che ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, in modo da garantire che nella fase decisionale del procedimento non venga alterato – in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte – l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria.
2. Scioglimento del matrimonio civile
Nel merito, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n.
898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione giudiziale (all'udienza del 2.11.2020), senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dalla sostanziale convergenza delle conclusioni delle parti in punto di status, dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti nonché dalle dichiarazioni rese dai coniugi nel corso dell'udienza presidenziale.
3. Domanda di affidamento dei figli minorenni (Regensburg-Germania, Persona_1
23.5.2015) e (Catania, il 22.4.2020) Persona_2
Deve, inoltre, trovare accoglimento la domanda – proposta da ambedue le parti – di affidamento dei figli minorenni della coppia, (Regensburg-Germania, 23.5.2015) e Persona_1 Persona_2
(Catania, il 22.4.2020), ad entrambi i genitori.
In ordine al regime di affidamento dei figli, occorre, infatti, rilevare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione personale, espressione del suo diritto alla c.d. bigenitorialità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale.
Il nostro ordinamento, infatti, valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ragione per la quale il diritto alla bigenitorialità mira a garantire al minore non solo il soddisfacimento delle sue primarie esigenze materiali, morali ed affettive bensì promuovere lo sviluppo della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
4 Nel caso di specie, nonostante sia emersa una certa conflittualità nel rapporto tra le parti – come si evince dalle reiterate richieste di intervento dei Servizi Sociali avanzate dal resistente invero non suffragate da alcun tipo di evidenza fattuale – non si rinvengono specifici e concreti elementi da cui trarre potenziali pregiudizi che deriverebbero dal mantenimento dell'ordinario regime di affidamento condiviso.
Occorre, sul punto, rilevare che né i files audio prodotti in allegato alla memoria del 17.10.2022, né le riproduzioni delle conversazioni a mezzo applicazioni di messaggistica istantanea (whatsapp) prodotti con la memoria di cui all'art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. da resistente costituiscono mezzo di prova idoneo a corroborare la prospettazione dei fatti offerta dal e ciò in quanto tale CP_1 documentazione non consente di verificare la genuinità nonché l'integrità e la non alterazione del loro contenuto originario.
Né, d'altro canto, sono stati offerti al Collegio elementi di prova idonei a dimostrare la fondatezza degli addebiti mossi dal resistente alla moglie, consistenti nell'adozione da parte di questa di condotte ostacolanti rispetto all'esercizio del diritto di visita paterno.
In ordine al profilo della domiciliazione dei figli minorenni della coppia, tenuto anche conto della circostanza che il resistente sovente trascorre lunghi periodi in Germania per motivi di lavoro, appare maggiormente conforme all'interesse dei minori mantenere ferma la loro domiciliazione presso la residenza materna cristallando, così, l'attuale situazione di fatto sperimentata sin dal momento della disgregazione del nucleo familiare.
Non può, infatti, essere trascurato che in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio va formulato sulla base di elementi concreti, tra cui il modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti e le consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cfr. Cassazione, sentenza n. 18817 del 23/9/2015).
La conferma del regime di domiciliazione – valutata anche in ragione delle condizioni lavorative del resistente – suggerisce di mantenere, parimenti, ferme le scansioni del diritto di visita paterno per come originariamente disposte in sede di separazione (seppur con taluni adattamenti) poiché modalità che tiene adeguatamente conto del diritto dei minori a trascorrere adeguati spazi di tempo con ambedue le figure genitoriali, modulando il diritto di visita in considerazione della permanenza del SC (se a Niscemi o, diversamente, all'estero).
Pertanto, il diritto di visita paterno dovrà essere modulato nei termini che seguono: “ CP_1
potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando vorrà – previo accordo con il genitore
[...]
5 domiciliatario – e, in caso di disaccordo, almeno: nei periodi di permanenza in Germania, una volta al mese dal venerdì alla domenica;
nei periodi di permanenza a Niscemi, per tre pomeriggi a settimana nei giorni feriali;
in ogni caso, per almeno 15 giorni continuativi o meno durante le vacanze estive da concordare con il genitore domiciliatario entro la data del 31 maggio di ciascun anno;
per sette giorni durante le vacanze di Natale in modo che i figli trascorrano con il padre, ad anni alterni, il 25 dicembre o il 1 gennaio;
per tre giorni continuativi durante le vacanze pasquali, di modo che ad anni alterni i figli trascorrano con il padre il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo”.
Infine, occorre rilevare che in ragione dell'età dei figli minori della coppia e stante l'assenza di evidenze di situazioni di particolare pregiudizio si è ritenuto superfluo procedere all'ascolto dei minori, ai sensi dell'art. 337 octies c.c. – applicabile ratione temporis al presente giudizio – strumento processuale che in questo caso avrebbe rischiato di tradire la propria funzione di salvaguardia dell'interesse dei figli della coppia ad essere sentiti in relazione ad una decisione che li riguarda direttamente, trasmodando in una sterile attività processuale priva di reale significato.
4. Domanda di mantenimento per i figli (Regensburg-Germania, Persona_1
23.5.2015) e (Catania, il 22.4.2020) Persona_2
Prendendo in esame la domanda di mantenimento per i figli minori della coppia è necessario – nel determinare l'ammontare dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento a carico del resistente, quale genitore non domiciliatario – osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o
6 domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – se non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Ciò premesso, occorre rilevare che dagli unici documenti reddituali prodotti dal in lingua CP_1
tedesca con opportuna traduzione asseverata, emerge che lo stesso può godere di redditi annui almeno pari a complessive € 40.702,05 lorde (€ 28.571,16 netti per l'anno di imposta 2023) non essendo, d'altro canto, stati versati in atti elementi in grado di corroborare i costi di vitto e alloggio allegati al ricorso.
Inoltre, dagli atti di causa si evince con chiarezza che il è pienamente in grado di CP_1
collocarsi utilmente nel mercato del lavoro, dimostrando una capacità significativa di produrre redditi capaci di mantenere sostanzialmente stabili le proprie condizioni economiche e ciò anche al
7 netto dei costi che lo stesso deve – verosimilmente sostenere – per far fronte alle proprie esigenze abitative e personali.
Ebbene, il collegio ritiene equo stabilite che dovrà versare a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori, la somma complessiva di €
[...]
480,00 (€ 240,00 per ciascun figlio) mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese, somma ritenuta congrua in un bilanciamento tra la decisa sperequazione nei compiti di cura dei figli (gravanti prevalentemente sulla madre) e le spese che il resistente è chiamato ad affrontare per esercitare il proprio diritto di visita.
Parte resistente sarà, altresì, tenuta a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pt_2
5. Domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da Parte_1
Deve, invece, essere rigettata la domanda di attribuzione di assegno divorzile avanzata da Parte_1
.
[...]
È, difatti, opportuno rammentare che quanto alla natura dell'assegno divorzile la giurisprudenza di legittimità – sin dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 18287 del 11/7/2018
– ha rilevato come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ritenendo di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che con-sentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970.
Pertanto, all'assegno divorzile è stato riconosciuto sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa – perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Ciò nell'ottica di far di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione
8 tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e
29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
In altre parole, le parti non devono essere considerate come soggetti senza passato, ma come persone con una storia che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Scelte di vite che devono essere considerate per non pregiudicare la posi-zione di chi per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
E, pertanto, la base di partenza deve essere costituita dall'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio aventi i caratteri della “rilevanza”.
Compiuto tale accertamento, si dovrà verificare la possibilità da parte dell'ex coniuge di sopperire autonomamente alla rilevata inadeguatezza di mezzi, attraverso – a titolo esemplificativo – il consolidamento od il recupero delle proprie capacità reddituali, in omaggio al principio di autoresponsabilità, valorizzando l'età, la salute, le condizioni obiettive, le capacità professionali e il pregresso bagaglio di esperienze.
In sequenza, dovrà quindi essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato – che deve essere rilevante, secondo la Suprema Corte, o in termini assoluti o in termini percentuali – siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
Ciò costituisce, ormai, frutto di un consolidato orientamento ermeneutico che il collegio condivide, ritenendo che in assenza di prova del nesso causale tra le scelte condivise durante il matrimonio (o in vista dello stesso) e la disparità economica tra le parti non possa riconoscersi il diritto del coniuge economicamente più fragile all'assegno divorzile, il quale può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove quest'ultimo non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive – costituendo, in tali ipotesi, strumento che garantisce l'inveramento della solidarietà post-coniugale, temperando il principio di autoresponsabilità – circostanza che, tuttavia, deve essere quanto meno allegata (nonché provata, anche a mezzo di presunzioni) dal richiedente (Cfr. da ultimo Cassazione, Ordinanza n. 32354 del
13/12/2024; Ordinanza n. 26520 del 11/10/2024).
9 All'esito di tale valutazione, laddove vengano riconosciuti i presupposti per l'assegno dovrà essere riconosciuta una somma il cui ammontare non può essere né parametrato al tenore di vita matrimoniale ma neppure alla semplice autosufficienza economica del richiedente, in funzione dunque di “meritevolezza” dell'emolumento, per tutelare la pari dignità dei coniugi nel matrimonio ed espressione del principio di solidarietà post-coniugale che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 2 Cost.
Ebbene, nel corso del presente giudizio – escludendo il mero dato cronologico della durata del rapporto di convivenza coniugale, peraltro non particolarmente ampio (circa cinque anni) – non sono stati neppure allegati elementi idonei a sostenere un accertamento circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della ricorrente.
Invero, il mero dato del momentaneo stato di disoccupazione di – il quale Parte_1
indubbiamente certifica un attuale squilibrio reddituale e patrimoniale tra i due coniugi – non è, di per sé, in grado di fondare il sorgere di un obbligazione espressione di quel dovere di solidarietà post-coniugale sopra menzionato a carico del resistente.
Infatti, la ricorrente è soggetto – che per età e per assenza di significativi problemi di salute – appare perfettamente in grado di trovare i mezzi per soddisfare le proprie esigenze di mantenimento e di ricavare redditi adeguati e che non versa, comunque, in stato di totale indigenza potendo contare sul sostegno della propria rete familiare.
Per tali ragioni, dunque, la domanda tesa al riconoscimento del diritto della ricorrente all'assegno divorzile non può che essere rigettata.
6. Spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto dell'oggetto del giudizio e del suo complessivo esito – essendo le parti risultate reciprocamente soccombenti rispetto alle domande vertenti sulla domiciliazione dei figli e al riconoscimento dell'assegno divorzile – devono, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Nittendorf (Germania), in data
2.5.2015, da , nata a [...] l'[...], e , nato Parte_1 Controparte_1
a Niscemi il 14.7.1992, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi con atto n. 27, P. II, Serie C– anno 2015;
10 2) CONFERMA l'affidamento condiviso dei minori , nato a [...] Persona_1
(Germania) il 23.5.2015, e , nata a Catania, il [...], ad [...] i genitori Persona_2
con domiciliazione prevalente presso la residenza materna;
3) REGOLA il diritto di visita paterno nei seguenti termini: potrà vedere e Controparte_1
tenere con sé i figli minori quando vorrà – previo accordo con il genitore domiciliatario – e, in caso di disaccordo, almeno: nei periodi di permanenza in Germania, una volta al mese dal venerdì alla domenica;
nei periodi di permanenza a Niscemi, per tre pomeriggi a settimana nei giorni feriali;
in ogni caso, per almeno 15 giorni continuativi o meno durante le vacanze estive da concordare con il genitore domiciliatario entro la data del 31 maggio di ciascun anno;
per sette giorni durante le vacanze di Natale in modo che i figli trascorrano con il padre, ad anni alterni, il 25 dicembre o il 1 gennaio;
per tre giorni continuativi durante le vacanze pasquali, di modo che ad anni alterni i figli trascorrano con il padre il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo”;
4) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma di € 480,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli
[...]
e , da versare entro giorno cinque di ogni mese e da rivalutare Persona_1 Persona_2
annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI;
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese Controparte_1
straordinarie per i figli e secondo il regime indicato nel Persona_1 Persona_2
Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pt_2
6) RIGETTA la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
7) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
8) COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 15/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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