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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/10/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1548/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
EC IN presidente
Roberto Rivello consigliere
DR NI AN consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1548/2022 promossa da
(c.f. ), difeso dall'avv. DR Mario Marchetti, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Pinerolo, via Savoia, n. 41 appellante contro
(c.f. ), difesa dall'avv. Marilina Pecoraro, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Pinerolo, via Saluzzo, n. 48 appellata
Conclusioni
ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1
= Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
= richiamate le difese tutte di cui al giudizio di primo grado;
1 NEL MERITO in via principale
= In totale riforma della sentenza n. 841/2022 impugnata;
= Respingere e rigettare in toto le domande avversarie di cui al primo grado di giudizio in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che eccessive ed ingiustificate in punto
“quantum”, mandando assolto il Sig. da ogni avversaria pretesa e domanda;
Parte_1
In via subordinata
= In parziale riforma della impugnata sentenza;
= Quantificare il pregiudizio subito dall'attrice, parametrato entro il limite del giusto e del rigorosamente provato, nella minor misura di euro 11.000,00, o veriore somma ritenuta equa e/o secondo giustizia, compensando altresì integralmente le spese di lite, sia del primo che del secondo grado di giudizio;
IN OGNI CASO
= Col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle successive alla pronuncia della sentenza, I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali».
ha precisato queste conclusioni: «Voglia la Corte d'Appello adita, CP_1 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare, produrre ed indicare testi:
Nel merito disattendere, respingere e rigettare tutte le richieste e conclusioni dell'appellante, signor poiché del tutto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare Parte_1 integralmente e ribadire ogni parte, motivazione e conclusione resa nella sentenza n.
841/2022 del Tribunale di Cuneo;
condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite e competenze del grado
(compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modif. con d.m. n. 147 del 2022), oltre spese ed oneri accessori nelle misure di legge, come da nota spese allegata».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto innanzi al Tribunale di Cuneo, CP_1 Parte_1 allegando di avere ottenuto un finanziamento da Ter Finance s.p.a. il 28 novembre 2010 e di avere utilizzato una parte della somma erogata, pari ad euro 12.400,00, per l'acquisto di un'automobile del convenuto, con cui è rimasta fidanzata sino al mese di luglio 2014.
2 L'attrice aveva precisato che, in data 29 dicembre 2010, aveva emesso un assegno circolare di euro 12.400,00 nei confronti della concessionaria “Coero Borga Automobili”, la quale aveva redatto fattura intestata al convenuto.
L'attrice aveva dedotto il diritto alla restituzione della somma, perché prestata, e che il convenuto aveva restituito soltanto la somma di euro 1.400,00.
L'attrice aveva chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro
19.826,24, di cui euro 11.000,00 a titolo di capitale residuo, o della somma accertata in esito al processo, oltre agli interessi.
2. si era costituito in giudizio, deducendo l'irripetibilità della somma, in Parte_1 quanto la prestazione dell'attrice era adempimento di un'obbligazione naturale, in ragione del rapporto di convivenza, e chiedendo il rigetto della domanda ovvero, in subordine, che la condanna fosse limitata al credito provato.
3. Con sentenza n. 841/2022 del 6 ottobre 2022, qualificato il diritto azionato quale indennizzo per arricchimento ingiustificato, il Tribunale di Cuneo ha condannato il convenuto al pagamento della somma di euro 19.826,24, oltre a interessi e rivalutazione,
e alla refusione delle spese di lite.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello sulla base di quattro motivi Parte_1
e ha chiesto il rigetto della domanda avversaria o la riduzione della condanna alla somma di euro 11.000,00 o ad altra somma.
ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
A seguito delle difese finali, la decisione della causa è stata riservata.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha dedotto il vizio di ultrapetizione della sentenza, perché il giudice di primo grado ha accertato il diritto all'indennizzo per arricchimento ingiustificato, sebbene l'appellata avesse dedotto il diritto alla restituzione della somma, in quanto prestata, e non avesse sostituito o modificato la sua domanda, nel corso del processo.
Il motivo è fondato.
In generale, si rammenta che l'interpretazione degli asserti di parte, strumentale a qualificare la domanda, operazione che grava sul giudice, il quale non è vincolato alle
3 deduzioni delle parti, aventi valore di proposte (artt. 101, co. 2, Cost., 113 c.p.c.), non è un'attività libera, bensì incontra il divieto di non alterare gli elementi costitutivi oggettivi della domanda, quindi il petitum e la causa petendi (per tutte, Cass. civ., sez. un., sent.
30 giugno 2008, n. 17767).
Proprio perché la parte esprime solo una proposta di qualificazione, il giudice «non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante» (Cass. civ., sez. trib., ord. 16 aprile 2025, n. 9909).
Il giudice di primo grado ha ritenuto che, «atteso che la somma erogata per l'acquisto dell'autovettura non risulta consegnata al convenuto», «non si sia in presenza di un mutuo», bensì di un'obbligazione naturale, «come correttamente rilevato dal convenuto», e quindi che «l'azione […] introdotta [sia] volta a conseguire l'indennizzo per l'ingiusto arricchimento conseguito dal convenuto» (p. 5 sent.).
Ricorrono due errori di metodo.
Il primo è la sovrapposizione tra il momento della qualificazione dell'azione a quello dell'accertamento della sua fondatezza.
Per il tribunale, siccome non c'è stato un mutuo, allora il diritto azionato è quello all'indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Il secondo errore è l'utilizzo delle difese dell'appellante, allora convenuto.
L'interpretazione della domanda procede dalle difese del suo autore (artt. 2907, co.
1, c.c., 99 c.p.c.), sicché non è dato assegnargli una volontà diversa da quella ricostruita, soltanto perché la controparte alleghi una diversa prospettazione dei fatti o proponga una diversa qualificazione della vicenda posta a fondamento della domanda.
Il fatto che l'appellante aveva negato il diritto alla restituzione, perché la vicenda era ascrivibile all'istituto dell'obbligazione naturale, non implica allora che l'appellata avesse agito per un diritto diverso, l'indennizzo per arricchimento ingiustificato (art. 2041 c.c.), da quello dedotto, il diritto all'adempimento di un contratto.
Occorre allora esaminare le difese in primo grado dell'appellata.
Se è vero che la lettera delle espressioni di parte non è vincolante, è anche vero che non può essere pretermessa.
Il criterio letterale è pur sempre il punto di partenza “obbligato”, quando si deve comprendere il significato di un atto giuridico (normativo, art. 12, co. 1, disp. prel. c.c., e
4 non normativo, art. 1362, co. 1, c.c.), e, per gli atti processuali, assume un peso rilevante, visto il filtro della difesa tecnica.
Si considerino dapprima le difese rivelatrici delle ragioni poste a fondamento della domanda (causa petendi).
La vicenda sostanziale era stata narrata dall'appellata in questi termini: «La signora
mutuava gran parte della somma oggetto del finanziamento di cui sopra al CP_1 Part signor precisamente Euro 12.400,00, per consentirgli l'acquisto di un'autovettura» (p. 2 Part cit.); «Il signor aveva infatti chiesto un prestito all'allora compagna in quanto non Part avrebbe potuto accedere ad un finanziamento […] || Il signor dichiarava alla signora ON
che avrebbe provveduto a restituirle un po' alla volta la somma mutuatagli;
|| […] Il Part Part signor ad oggi ha restituito la sola somma di Euro 1.400,00» (ibidem); «Il signor rispondeva che non appena avesse avuto la disponibilità economica, avrebbe provveduto ON ad estinguere il suo debito, riconoscendosi pertanto debitore della signora » (p. 3 cit.).
In sintesi, l'appellata aveva assunto di avere prestato una somma all'appellante per l'acquisto (della proprietà) di un'autovettura e che il secondo si era impegnato a restituire, non appena fosse stato finanziariamente in grado di farlo.
La vicenda sostanziale era stata tradotta giuridicamente dall'appellata in questi termini: «Il rapporto contrattuale che lega le odierne parti in causa ben può rientrare ON nell'alveo del contratto di mutuo ex artt. 1813 e ssgg. c.c. || La signora ha di fatto Part prestato al signor la somma necessaria per consentire a quest'ultimo di poter acquistare
l'autovettura Volkswagen Golf GT» (p. 4 cit.).
L'appellata aveva dunque dedotto di vantare un diritto alla restituzione fondato su di un contratto di mutuo.
Si considerino ora le difese espressive della cosa oggetto della domanda (petitum).
L'appellata aveva chiesto di «accertare il diritto di credito sorto in capo alla signora ON Part
nei confronti del signor in conseguenza del contratto di mutuo intercorso tra i medesimi e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il signor al Parte_1 pagamento immediato in favore della signora della somma […]» (p. 6 cit.). CP_1
L'utilità attesa dall'appellata era la condanna della controparte (petitum immediato) alla soddisfazione del credito sorto ex contractu (petitum mediato).
Occorre verificare se, in seguito alle difese dell'appellante, che aveva negato l'obbligo di restituzione e sostanzialmente dedotto che l'acquisto dell'autovettura era ascrivibile ad
5 una scelta nell'ambito del ménage familiare, l'appellata avesse assegnato alla sua pretesa un significato diverso.
In sede di udienza di prima comparizione e trattazione della causa, l'appellata aveva
«contesta[to] la qualificazione di obbligazione naturale delle obbligazioni poste a carico della ON
» (verbale d'udienza del 6 ottobre 2021).
In sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c., aveva sì richiamato la posizione assunta in giurisprudenza in materia di rapporti patrimoniali tra conviventi (p. 2), ma, dopo avere assunto che l'acquisto non era stato fatto per esigenze comuni, aveva asserito che «la vicenda che qui ci occupa non possa essere qualificata né come donazione, né come adempimento di obbligazione naturale, ma debba essere incontrovertibilmente ricondotta al mutuo» (p. 5); coerentemente, nel rassegnare le conclusioni, aveva reiteratamente chiesto ON Part di «accertare il diritto di credito sorto in capo alla signora nei confronti del signor in conseguenza del contratto di mutuo intercorso tra i medesimi» (p. 7).
Queste difese sono confermative di quelle dell'atto introduttivo.
Non si può ritenere che l'appellata avesse dedotto in termini di indennizzo e non di credito avente titolo negoziale.
Alcuna sostituzione della domanda iniziale con quella di arricchimento ingiustificato
è intervenuta nel corso del processo e tantomeno la seconda è stata aggiunta alla prima.
Il tribunale ha dunque alterato il petitum (mediato) della domanda dell'appellata, nello statuire che il bene della vita dedotto fosse il diritto all'indennizzo, anziché quello all'adempimento contrattuale, con ciò liquidando anche un accessorio – la rivalutazione monetaria – mai richiesto dall'appellata, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Il motivo è accolto.
2. Accertato il vizio di nullità della sentenza, la causa deve essere decisa nel merito, con pronuncia sulla domanda effettivamente proposta.
In argomento, si pongono il secondo e il terzo motivo d'appello.
2.1. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha contestato l'an del diritto della controparte.
Occorre accertare se l'appellata abbia diritto alla restituzione della somma prestata, quale petitum mediato (come l'appellata ha ribadito: «una dazione di denaro, che ancorché ON indiretta resta incofutabilmente una dazione di denaro, effettuata dalla signora ad Part esclusivo beneficio del signor all'epoca suo convivente, e una mancata restituzione di
6 quel denaro da parte dell'odierno appellante», p. 5 comp. cost. app.), o non vi abbia diritto, in assenza di titolo e per irripetibilità della somma, come sostenuto dall'appellante.
Si comparino le difese svolte dalle parti in primo grado.
L'appellata aveva allegato che era intervenuto un accordo con l'appellante, il quale, sostanzialmente, prevedeva l'impegno della prima a pagare l'acquisto di un'automobile del secondo e l'impegno di quest'ultimo a restituire il prezzo dell'acquisto (euro 12.400,00).
La vicenda evoca dunque il pagamento del terzo assistito da un mutuo (o comunque da un prestito) quale rapporto di provvista (cfr. Cass. civ., sez. III^, sent. 8 novembre
2007, n. 23292.
L'appellata aveva giustificato l'operazione in ragione dell'incapacità finanziaria della Part controparte («Il signor aveva infatti chiesto un prestito all'allora compagna in quanto non avrebbe potuto accedere ad un finanziamento, a causa dell'esistenza di altri prestiti a suo carico», p. 2 cit.).
L'appellante aveva contestato il diritto alla restituzione, affermando, in un primo momento, che la coppia aveva deciso di acquistare il veicolo per un interesse comune –
«l'esigenza di aver a disposizione una autovettura era sorta in capo alla medesima attrice, ritenendo che l'acquisto dell'autovettura che sarebbe stata utilizzata da entrambi i conviventi per le esigenze comuni di convivenza, avrebbe agevolato il rapporto e la vita in comune. […] un veicolo da usare proprio per agevolare la convivenza» (p. 7 comp. cost.) –,
e, in un secondo momento, che l'acquisto era stato fatto invece nell'interesse esclusivo dell'appellata, anche per “compensare” le spese da lui fatte durante la convivenza – «Nel ON caso di specie invece l'assegno circolare è stato emesso dalla direttamente a favore della concessionaria, ed il motivo di ciò è il fatto che intenzione e scelta di acquistare il Con veicolo era interesse esclusivo e personale della finalizzato anche a compensare il Part compagno per tutte le spese che egli affrontava ed ha affrontato per la convivenza» (p. 8 comp. cost.) –.
Appare poi che l'appellante avesse mutato ulteriormente prospettazione, in base a cui l'acquisto valeva a compensare quanto aveva fatto e faceva per la convivenza, ma nel Part suo interesse e non della controparte: «Il motivo per cui il non era intenzionato ad acquistare il veicolo personalmente accedendo al credito è invero il fatto che lo stesso già era gravato da finanziamenti, da lui esclusivamente pagati, per l'acquisto dei mobili dell'appartamento in cui si svolgeva la convivenza e di cui ha usufruito l'attrice. Inoltre, nei Part rapporti di convivenza, era il che si occupava di pagare tutte le spese, dall'affitto, alle
7 bollette, alle spese condominiali etc.., senza nulla chiedere alla convivente» (pp. 8 s. comp. cost.).
La versione dell'appellata è quella verosimile.
Anzitutto, la versione dell'appellante, come si evince da quanto riportato, presenta tratti di ambiguità, che si risolvono a suo sfavore;
diversamente, va riconosciuta linearità
a quella dell'appellata.
Inoltre, in sede di prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., l'appellata aveva assunto che «l'acquisto della summenzionata autovettura era estraneo alle necessità di vita in comune degli odierni esponenti. […] Entrambe le parti in causa infatti avevano già una Part propria autovettura ciascuno» (p. 3); «Il signor poi è sempre stato appassionato di tuning
e l'acquisto dell'autovettura Golf GT era proprio destinato a soddisfare questa sua costosa passione, tant'è che la foto del suddetto veicolo appariva sulla pagina Facebook “
[...]
”» (p. 5). Parte_2
Questi enunciati non erano stati contestati (art. 115, co. 1, c.p.c.).
Invero, alcuna memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. era stata depositata dall'appellante.
Gli enunciati evidenziano che l'acquisto era stato fatto per soddisfare un interesse dell'appellante e sono pertanto sintomatici dell'estraneità del medesimo all'ambito della gestione dei rapporti patrimoniali della convivenza.
Ancora, ricorre la prova di una circostanza dirimente.
Trattasi della restituzione parziale delle somme, allegata dall'appellata in citazione in Part maniera puntuale e ripresa in appello (p. 7 comp. cost. app.): «Il signor ad oggi ha restituito la sola somma di Euro 1.400,00 e precisamente: Euro 200,00 in contanti in data
14/02/2011, Euro 200,00 in contanti in data 14/03/2011, Euro 200,00 in contanti in data
15/05/2011 ed Euro 800,00 in contanti alla vendita dell'autovettura e così complessivamente Euro 1.400,00» (pp. 3 s. cit.).
L'appellante non aveva contestato né i pagamenti, né la loro imputazione (art. 115, co. 1, c.p.c.).
In questa fase, e nell'ambito del terzo motivo d'appello, l'appellante ha affermato che
«[l]'assenza di contestazione in ordine ai limitati acconti è riferita non a riconoscere il debito, anche in via generale, ma proprio alla volontà di proporzionare l'esborso dell'altro convivente in relazione ai loro doveri di convivenza, e quindi non può essere assunto a parametro di prova per determinare l'entità dell'indennizzo» (pp. 17 s. cit. app.).
L'appellante ha dunque ammesso di non avere contestato la circostanza.
8 Il motivo del contegno – “volontà di proporzionare l'esborso dell'altro convivente in relazione ai loro doveri di convivenza” – non è perspicuo e comunque è irrilevante, perché argomento privo dell'idoneità a vanificare gli effetti della non contestazione.
Detto altrimenti, l'appellante non ha indicato l'evidenza probatoria che contrasta con il fatto non contestato.
La restituzione parziale delle somme evoca l'esistenza dell'obbligo corrispondente in capo all'appellante.
Infine, l'appellata aveva dedotto il riconoscimento del debito e aveva prodotto delle schermate di messaggi telefonici, della cui utilizzabilità non vi è dubbio, poiché trattasi di riproduzioni meccaniche agli effetti dell'art. 2712 c.c. (tra le altre, Cass. civ., sez. II^, ord.
18 gennaio 2025, n. 1254).
L'appellante si era difeso, assumendo che «sono del tutto inconferenti ed irrilevanti i messaggi whatsapp prodotti dall'attrice, posto che in essi si parla solo genericamente di piccole restituzioni di somme di denaro senza alcun riferimento né al contratto di mutuo con ON la finanziaria sottoscritto dalla né all'asserito prestito relativo all'acquisto dell'autovettura da dover restituire» (p. 10 comp. cost.).
Si tratta di una contestazione generica.
L'appellante avrebbe dovuto in positivo precisare a quali crediti si riferivano quelle restituzioni.
L'appellante aveva poi evidenziato che il debito indicato era di euro 8.000,00, quindi inferiore a quello preteso.
A prescindere dall'importo, possibile esito di imprecisione ed in ogni caso prossimo all'entità del capitale residuo (euro 11.000,00), rileva che l'appellante non aveva saputo indicare la ragione della pretesa («importo questo che non si comprende a cosa si riferisca» ibidem) e quindi efficacemente dedurre la diversità dal credito litigioso.
È dunque provato il diritto di credito (contrattuale) dell'appellata.
Il motivo è rigettato.
2.2. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha contestato il quantum del diritto di credito dell'appellata.
Il motivo è fondato.
L'appellante aveva mosso contestazioni all'entità del credito, a dispetto di quanto ritenuto dal giudice di primo grado (p. 6 sent.): «Per mero tutiorismo difensivo si contesta anche del quantum debeatur posto che vengono richiesti in restituzione spese aggiuntive
9 (quali quelle di istruttoria del finanziamento, assicurative, di intermediazione etc…) non dovute in quanto non collegati ad un eventuale obbligazione di restituzione ma ad un ON contratto stipulato in piena autonomia tra la e la finanziaria. Si ravvisa inoltre come Con l'auto sia stata ceduta di comune accordo nell'anno 2013, con la che si era impegnata Part ad estinguere il finanziamento in via autonoma ed esclusiva ed il che a sua volta si era impegnato ad estinguere i finanziamenti accesi per le altre esigenze di vita in comunione in modo autonomo ed esclusivo. Per lo stesso motivo non possono richiedersi in restituzione e quindi si contestano gli interessi passivi sostenuti per il finanziamento, come del tutto irrituali e non dovuti gli interessi moratori dal 18.11.2019 (data di estinzione del finanziamento) e fino al saldo;
a prescindere che gli interessi moratori non possono essere calcolati per un rapporto di prestito personale tra privati (da considerarsi come consumatori), dovendo al più essere riconosciuti al massimo gli interessi legali, la pretesa in tal senso non può essere oggetto di accoglimento posto che non sussiste alcun contratto per iscritto che abbia in via convenzionale stabilito l'onere del presunto debitore di corrispondere gli interessi. Tale assunto vale anche per le suddette spese accessorie collegate al contratto di finanziamento sopra indicate e di cui controparte ne richiede la rest[i]tuzione, dovendosi al più considerarsi proprio per il collegamento tra la somma mutuata e la convivenza more uxorio solo l'importo capitale asseritamente dovuto, quand'anche venisse riconosciuto il diritto di parte attrice a ottenere la ripetizione delle somme versate. La peculiarità di un prestito personale per fini di convivenza non può che riguardare, nel caso accoglimento della sua pretesa, solo l'importo capitale concesso» (pp.
11 s. comp. cost.).
Queste difese sono state riprese in appello.
In particolare, l'appellante ha dedotto che il credito corrisponde semmai al capitale residuo e non vanno computate le spese connesse al finanziamento (p. 18 cit. app.).
Il capitale residuo è pacificamente di euro 11.000,00.
Non sono dovute le spese del finanziamento.
In primo luogo, perché non c'è la prova che siano state incluse nel prestito.
L'appellata aveva allegato di avere prestato la somma di «[e]uro 12.400,00, per Part ON consentirgli l'acquisto di un'autovettura», che «[i]l signor dichiarava alla signora che avrebbe provveduto a restituirle un po' alla volta la somma mutuatagli» (e non la somma comprensiva delle spese del finanziamento), che dopo la parziale restituzione il capitale è di euro 11.000,00 (p. 4 cit.).
10 In secondo luogo, l'appellante aveva allegato che, al momento della vendita della ON proprietà dell'automobile, «la […] si era impegnata ad estinguere il finanziamento in via autonoma ed esclusiva» (pp. 11 s. comp. cost.).
Né in prima udienza, né con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c., l'appellata aveva espressamente e specificamente contestato l'enunciato, con le conseguenze ex art. 115, co. 1, c.p.c.
La conclusione appare compatibile con le difese stragiudiziali dell'appellata.
Con la raccomandata contenente l'intimazione di pagamento del 28 ottobre 2020,
l'appellata aveva dedotto il credito di euro 11.600,00, oltre agli interessi (moratori), senza menzionare l'obbligo di contribuire alle spese del finanziamento (doc. n. 5 fasc. primo grado appellante); così anche nell'invito alla negoziazione assistita (doc. n. 6 fasc. primo grado appellante).
Il debito è di valuta, sicché non si deve procedere ad alcuna rivalutazione.
Nel processo, l'appellata ha chiesto la restituzione della somma capitale e delle spese pro quota del finanziamento;
alcun riferimento è stato fatto ad interessi corrispettivi.
Si deve desumere che le parti non abbiano pattuito interessi;
del resto, la gratuità del negozio è compatibile con la qualità (o forse status) di conviventi delle parti.
La decorrenza degli interessi moratori va fatta risalire al 29 ottobre 2020, data in cui l'appellante ha ricevuto l'intimazione di pagamento (doc. 5 fasc. primo grado appellata).
La misura degli interessi è quella legale ex art. 1284, co. 1, c.c. e, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, ex art. 1284, co. 4, c.c.
L'appellante è dunque condannato al pagamento della somma di euro 11.000,00, oltre agli interessi moratori nei termini indicati.
Il motivo è accolto.
3. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la statuizione inerente alle spese processuali.
L'esame del motivo è assorbito dalla caducazione del capo gravato per effetto della riforma della sentenza (art. 336, co. 1, c.p.c.).
4. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
L'appellante è soccombente, ancorché per una pretesa inferiore a quella attesa, la quale incide sul valore della controversia.
Non ricorrono ragioni di compensazione (art. 92, co. 2, c.p.c.).
11 Non lo è quella illustrata dall'appellante nel quarto motivo d'appello, secondo cui doveva essere valorizzato il contributo dato al processo, perché il giudice di primo grado aveva impostato la decisione sulla base delle sue difese in punto di obbligazione naturale.
Si tratta, tra l'altro, di ragione non più attuale.
Alla causa è stato infatti assegnato il senso che l'appellata, soggetto agente, voleva, e che era differente dall'impostazione proposta dall'appellante.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia corrisponde alla somma attribuita all'appellata (scaglione euro 5.201,00-26.000,00).
Quanto alle spese di primo grado, tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, quindi nella minore misura già determinata dal tribunale, atteso che dall'esito dell'appello non può derivare un effetto deteriore nei confronti del proponente (cfr. Cass. civ., sez. III^, ord. 5 ottobre 2023, n. 28136).
Quanto alle spese del grado, trovano applicazione i parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria (in argomento, Cass. civ., sez. II^, ord. 27 ottobre 2023, n. 29857).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi
(euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%,
c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 841/2022, emessa dal Tribunale di Cuneo il 6 ottobre 2022: condanna al pagamento a favore di della somma di euro Parte_1 CP_1
11.000,00, oltre agli interessi nei termini di cui in parte motiva;
condanna al rimborso a favore di delle spese processuali Parte_1 CP_1
12 del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
condanna al rimborso a favore di delle spese processuali Parte_1 CP_1 del secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
Il consigliere estensore
DR NI AN
Il presidente
EC IN
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
EC IN presidente
Roberto Rivello consigliere
DR NI AN consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1548/2022 promossa da
(c.f. ), difeso dall'avv. DR Mario Marchetti, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Pinerolo, via Savoia, n. 41 appellante contro
(c.f. ), difesa dall'avv. Marilina Pecoraro, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Pinerolo, via Saluzzo, n. 48 appellata
Conclusioni
ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1
= Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
= richiamate le difese tutte di cui al giudizio di primo grado;
1 NEL MERITO in via principale
= In totale riforma della sentenza n. 841/2022 impugnata;
= Respingere e rigettare in toto le domande avversarie di cui al primo grado di giudizio in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che eccessive ed ingiustificate in punto
“quantum”, mandando assolto il Sig. da ogni avversaria pretesa e domanda;
Parte_1
In via subordinata
= In parziale riforma della impugnata sentenza;
= Quantificare il pregiudizio subito dall'attrice, parametrato entro il limite del giusto e del rigorosamente provato, nella minor misura di euro 11.000,00, o veriore somma ritenuta equa e/o secondo giustizia, compensando altresì integralmente le spese di lite, sia del primo che del secondo grado di giudizio;
IN OGNI CASO
= Col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle successive alla pronuncia della sentenza, I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali».
ha precisato queste conclusioni: «Voglia la Corte d'Appello adita, CP_1 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare, produrre ed indicare testi:
Nel merito disattendere, respingere e rigettare tutte le richieste e conclusioni dell'appellante, signor poiché del tutto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare Parte_1 integralmente e ribadire ogni parte, motivazione e conclusione resa nella sentenza n.
841/2022 del Tribunale di Cuneo;
condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite e competenze del grado
(compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modif. con d.m. n. 147 del 2022), oltre spese ed oneri accessori nelle misure di legge, come da nota spese allegata».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto innanzi al Tribunale di Cuneo, CP_1 Parte_1 allegando di avere ottenuto un finanziamento da Ter Finance s.p.a. il 28 novembre 2010 e di avere utilizzato una parte della somma erogata, pari ad euro 12.400,00, per l'acquisto di un'automobile del convenuto, con cui è rimasta fidanzata sino al mese di luglio 2014.
2 L'attrice aveva precisato che, in data 29 dicembre 2010, aveva emesso un assegno circolare di euro 12.400,00 nei confronti della concessionaria “Coero Borga Automobili”, la quale aveva redatto fattura intestata al convenuto.
L'attrice aveva dedotto il diritto alla restituzione della somma, perché prestata, e che il convenuto aveva restituito soltanto la somma di euro 1.400,00.
L'attrice aveva chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro
19.826,24, di cui euro 11.000,00 a titolo di capitale residuo, o della somma accertata in esito al processo, oltre agli interessi.
2. si era costituito in giudizio, deducendo l'irripetibilità della somma, in Parte_1 quanto la prestazione dell'attrice era adempimento di un'obbligazione naturale, in ragione del rapporto di convivenza, e chiedendo il rigetto della domanda ovvero, in subordine, che la condanna fosse limitata al credito provato.
3. Con sentenza n. 841/2022 del 6 ottobre 2022, qualificato il diritto azionato quale indennizzo per arricchimento ingiustificato, il Tribunale di Cuneo ha condannato il convenuto al pagamento della somma di euro 19.826,24, oltre a interessi e rivalutazione,
e alla refusione delle spese di lite.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello sulla base di quattro motivi Parte_1
e ha chiesto il rigetto della domanda avversaria o la riduzione della condanna alla somma di euro 11.000,00 o ad altra somma.
ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
A seguito delle difese finali, la decisione della causa è stata riservata.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha dedotto il vizio di ultrapetizione della sentenza, perché il giudice di primo grado ha accertato il diritto all'indennizzo per arricchimento ingiustificato, sebbene l'appellata avesse dedotto il diritto alla restituzione della somma, in quanto prestata, e non avesse sostituito o modificato la sua domanda, nel corso del processo.
Il motivo è fondato.
In generale, si rammenta che l'interpretazione degli asserti di parte, strumentale a qualificare la domanda, operazione che grava sul giudice, il quale non è vincolato alle
3 deduzioni delle parti, aventi valore di proposte (artt. 101, co. 2, Cost., 113 c.p.c.), non è un'attività libera, bensì incontra il divieto di non alterare gli elementi costitutivi oggettivi della domanda, quindi il petitum e la causa petendi (per tutte, Cass. civ., sez. un., sent.
30 giugno 2008, n. 17767).
Proprio perché la parte esprime solo una proposta di qualificazione, il giudice «non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante» (Cass. civ., sez. trib., ord. 16 aprile 2025, n. 9909).
Il giudice di primo grado ha ritenuto che, «atteso che la somma erogata per l'acquisto dell'autovettura non risulta consegnata al convenuto», «non si sia in presenza di un mutuo», bensì di un'obbligazione naturale, «come correttamente rilevato dal convenuto», e quindi che «l'azione […] introdotta [sia] volta a conseguire l'indennizzo per l'ingiusto arricchimento conseguito dal convenuto» (p. 5 sent.).
Ricorrono due errori di metodo.
Il primo è la sovrapposizione tra il momento della qualificazione dell'azione a quello dell'accertamento della sua fondatezza.
Per il tribunale, siccome non c'è stato un mutuo, allora il diritto azionato è quello all'indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Il secondo errore è l'utilizzo delle difese dell'appellante, allora convenuto.
L'interpretazione della domanda procede dalle difese del suo autore (artt. 2907, co.
1, c.c., 99 c.p.c.), sicché non è dato assegnargli una volontà diversa da quella ricostruita, soltanto perché la controparte alleghi una diversa prospettazione dei fatti o proponga una diversa qualificazione della vicenda posta a fondamento della domanda.
Il fatto che l'appellante aveva negato il diritto alla restituzione, perché la vicenda era ascrivibile all'istituto dell'obbligazione naturale, non implica allora che l'appellata avesse agito per un diritto diverso, l'indennizzo per arricchimento ingiustificato (art. 2041 c.c.), da quello dedotto, il diritto all'adempimento di un contratto.
Occorre allora esaminare le difese in primo grado dell'appellata.
Se è vero che la lettera delle espressioni di parte non è vincolante, è anche vero che non può essere pretermessa.
Il criterio letterale è pur sempre il punto di partenza “obbligato”, quando si deve comprendere il significato di un atto giuridico (normativo, art. 12, co. 1, disp. prel. c.c., e
4 non normativo, art. 1362, co. 1, c.c.), e, per gli atti processuali, assume un peso rilevante, visto il filtro della difesa tecnica.
Si considerino dapprima le difese rivelatrici delle ragioni poste a fondamento della domanda (causa petendi).
La vicenda sostanziale era stata narrata dall'appellata in questi termini: «La signora
mutuava gran parte della somma oggetto del finanziamento di cui sopra al CP_1 Part signor precisamente Euro 12.400,00, per consentirgli l'acquisto di un'autovettura» (p. 2 Part cit.); «Il signor aveva infatti chiesto un prestito all'allora compagna in quanto non Part avrebbe potuto accedere ad un finanziamento […] || Il signor dichiarava alla signora ON
che avrebbe provveduto a restituirle un po' alla volta la somma mutuatagli;
|| […] Il Part Part signor ad oggi ha restituito la sola somma di Euro 1.400,00» (ibidem); «Il signor rispondeva che non appena avesse avuto la disponibilità economica, avrebbe provveduto ON ad estinguere il suo debito, riconoscendosi pertanto debitore della signora » (p. 3 cit.).
In sintesi, l'appellata aveva assunto di avere prestato una somma all'appellante per l'acquisto (della proprietà) di un'autovettura e che il secondo si era impegnato a restituire, non appena fosse stato finanziariamente in grado di farlo.
La vicenda sostanziale era stata tradotta giuridicamente dall'appellata in questi termini: «Il rapporto contrattuale che lega le odierne parti in causa ben può rientrare ON nell'alveo del contratto di mutuo ex artt. 1813 e ssgg. c.c. || La signora ha di fatto Part prestato al signor la somma necessaria per consentire a quest'ultimo di poter acquistare
l'autovettura Volkswagen Golf GT» (p. 4 cit.).
L'appellata aveva dunque dedotto di vantare un diritto alla restituzione fondato su di un contratto di mutuo.
Si considerino ora le difese espressive della cosa oggetto della domanda (petitum).
L'appellata aveva chiesto di «accertare il diritto di credito sorto in capo alla signora ON Part
nei confronti del signor in conseguenza del contratto di mutuo intercorso tra i medesimi e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il signor al Parte_1 pagamento immediato in favore della signora della somma […]» (p. 6 cit.). CP_1
L'utilità attesa dall'appellata era la condanna della controparte (petitum immediato) alla soddisfazione del credito sorto ex contractu (petitum mediato).
Occorre verificare se, in seguito alle difese dell'appellante, che aveva negato l'obbligo di restituzione e sostanzialmente dedotto che l'acquisto dell'autovettura era ascrivibile ad
5 una scelta nell'ambito del ménage familiare, l'appellata avesse assegnato alla sua pretesa un significato diverso.
In sede di udienza di prima comparizione e trattazione della causa, l'appellata aveva
«contesta[to] la qualificazione di obbligazione naturale delle obbligazioni poste a carico della ON
» (verbale d'udienza del 6 ottobre 2021).
In sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c., aveva sì richiamato la posizione assunta in giurisprudenza in materia di rapporti patrimoniali tra conviventi (p. 2), ma, dopo avere assunto che l'acquisto non era stato fatto per esigenze comuni, aveva asserito che «la vicenda che qui ci occupa non possa essere qualificata né come donazione, né come adempimento di obbligazione naturale, ma debba essere incontrovertibilmente ricondotta al mutuo» (p. 5); coerentemente, nel rassegnare le conclusioni, aveva reiteratamente chiesto ON Part di «accertare il diritto di credito sorto in capo alla signora nei confronti del signor in conseguenza del contratto di mutuo intercorso tra i medesimi» (p. 7).
Queste difese sono confermative di quelle dell'atto introduttivo.
Non si può ritenere che l'appellata avesse dedotto in termini di indennizzo e non di credito avente titolo negoziale.
Alcuna sostituzione della domanda iniziale con quella di arricchimento ingiustificato
è intervenuta nel corso del processo e tantomeno la seconda è stata aggiunta alla prima.
Il tribunale ha dunque alterato il petitum (mediato) della domanda dell'appellata, nello statuire che il bene della vita dedotto fosse il diritto all'indennizzo, anziché quello all'adempimento contrattuale, con ciò liquidando anche un accessorio – la rivalutazione monetaria – mai richiesto dall'appellata, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Il motivo è accolto.
2. Accertato il vizio di nullità della sentenza, la causa deve essere decisa nel merito, con pronuncia sulla domanda effettivamente proposta.
In argomento, si pongono il secondo e il terzo motivo d'appello.
2.1. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha contestato l'an del diritto della controparte.
Occorre accertare se l'appellata abbia diritto alla restituzione della somma prestata, quale petitum mediato (come l'appellata ha ribadito: «una dazione di denaro, che ancorché ON indiretta resta incofutabilmente una dazione di denaro, effettuata dalla signora ad Part esclusivo beneficio del signor all'epoca suo convivente, e una mancata restituzione di
6 quel denaro da parte dell'odierno appellante», p. 5 comp. cost. app.), o non vi abbia diritto, in assenza di titolo e per irripetibilità della somma, come sostenuto dall'appellante.
Si comparino le difese svolte dalle parti in primo grado.
L'appellata aveva allegato che era intervenuto un accordo con l'appellante, il quale, sostanzialmente, prevedeva l'impegno della prima a pagare l'acquisto di un'automobile del secondo e l'impegno di quest'ultimo a restituire il prezzo dell'acquisto (euro 12.400,00).
La vicenda evoca dunque il pagamento del terzo assistito da un mutuo (o comunque da un prestito) quale rapporto di provvista (cfr. Cass. civ., sez. III^, sent. 8 novembre
2007, n. 23292.
L'appellata aveva giustificato l'operazione in ragione dell'incapacità finanziaria della Part controparte («Il signor aveva infatti chiesto un prestito all'allora compagna in quanto non avrebbe potuto accedere ad un finanziamento, a causa dell'esistenza di altri prestiti a suo carico», p. 2 cit.).
L'appellante aveva contestato il diritto alla restituzione, affermando, in un primo momento, che la coppia aveva deciso di acquistare il veicolo per un interesse comune –
«l'esigenza di aver a disposizione una autovettura era sorta in capo alla medesima attrice, ritenendo che l'acquisto dell'autovettura che sarebbe stata utilizzata da entrambi i conviventi per le esigenze comuni di convivenza, avrebbe agevolato il rapporto e la vita in comune. […] un veicolo da usare proprio per agevolare la convivenza» (p. 7 comp. cost.) –,
e, in un secondo momento, che l'acquisto era stato fatto invece nell'interesse esclusivo dell'appellata, anche per “compensare” le spese da lui fatte durante la convivenza – «Nel ON caso di specie invece l'assegno circolare è stato emesso dalla direttamente a favore della concessionaria, ed il motivo di ciò è il fatto che intenzione e scelta di acquistare il Con veicolo era interesse esclusivo e personale della finalizzato anche a compensare il Part compagno per tutte le spese che egli affrontava ed ha affrontato per la convivenza» (p. 8 comp. cost.) –.
Appare poi che l'appellante avesse mutato ulteriormente prospettazione, in base a cui l'acquisto valeva a compensare quanto aveva fatto e faceva per la convivenza, ma nel Part suo interesse e non della controparte: «Il motivo per cui il non era intenzionato ad acquistare il veicolo personalmente accedendo al credito è invero il fatto che lo stesso già era gravato da finanziamenti, da lui esclusivamente pagati, per l'acquisto dei mobili dell'appartamento in cui si svolgeva la convivenza e di cui ha usufruito l'attrice. Inoltre, nei Part rapporti di convivenza, era il che si occupava di pagare tutte le spese, dall'affitto, alle
7 bollette, alle spese condominiali etc.., senza nulla chiedere alla convivente» (pp. 8 s. comp. cost.).
La versione dell'appellata è quella verosimile.
Anzitutto, la versione dell'appellante, come si evince da quanto riportato, presenta tratti di ambiguità, che si risolvono a suo sfavore;
diversamente, va riconosciuta linearità
a quella dell'appellata.
Inoltre, in sede di prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., l'appellata aveva assunto che «l'acquisto della summenzionata autovettura era estraneo alle necessità di vita in comune degli odierni esponenti. […] Entrambe le parti in causa infatti avevano già una Part propria autovettura ciascuno» (p. 3); «Il signor poi è sempre stato appassionato di tuning
e l'acquisto dell'autovettura Golf GT era proprio destinato a soddisfare questa sua costosa passione, tant'è che la foto del suddetto veicolo appariva sulla pagina Facebook “
[...]
”» (p. 5). Parte_2
Questi enunciati non erano stati contestati (art. 115, co. 1, c.p.c.).
Invero, alcuna memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. era stata depositata dall'appellante.
Gli enunciati evidenziano che l'acquisto era stato fatto per soddisfare un interesse dell'appellante e sono pertanto sintomatici dell'estraneità del medesimo all'ambito della gestione dei rapporti patrimoniali della convivenza.
Ancora, ricorre la prova di una circostanza dirimente.
Trattasi della restituzione parziale delle somme, allegata dall'appellata in citazione in Part maniera puntuale e ripresa in appello (p. 7 comp. cost. app.): «Il signor ad oggi ha restituito la sola somma di Euro 1.400,00 e precisamente: Euro 200,00 in contanti in data
14/02/2011, Euro 200,00 in contanti in data 14/03/2011, Euro 200,00 in contanti in data
15/05/2011 ed Euro 800,00 in contanti alla vendita dell'autovettura e così complessivamente Euro 1.400,00» (pp. 3 s. cit.).
L'appellante non aveva contestato né i pagamenti, né la loro imputazione (art. 115, co. 1, c.p.c.).
In questa fase, e nell'ambito del terzo motivo d'appello, l'appellante ha affermato che
«[l]'assenza di contestazione in ordine ai limitati acconti è riferita non a riconoscere il debito, anche in via generale, ma proprio alla volontà di proporzionare l'esborso dell'altro convivente in relazione ai loro doveri di convivenza, e quindi non può essere assunto a parametro di prova per determinare l'entità dell'indennizzo» (pp. 17 s. cit. app.).
L'appellante ha dunque ammesso di non avere contestato la circostanza.
8 Il motivo del contegno – “volontà di proporzionare l'esborso dell'altro convivente in relazione ai loro doveri di convivenza” – non è perspicuo e comunque è irrilevante, perché argomento privo dell'idoneità a vanificare gli effetti della non contestazione.
Detto altrimenti, l'appellante non ha indicato l'evidenza probatoria che contrasta con il fatto non contestato.
La restituzione parziale delle somme evoca l'esistenza dell'obbligo corrispondente in capo all'appellante.
Infine, l'appellata aveva dedotto il riconoscimento del debito e aveva prodotto delle schermate di messaggi telefonici, della cui utilizzabilità non vi è dubbio, poiché trattasi di riproduzioni meccaniche agli effetti dell'art. 2712 c.c. (tra le altre, Cass. civ., sez. II^, ord.
18 gennaio 2025, n. 1254).
L'appellante si era difeso, assumendo che «sono del tutto inconferenti ed irrilevanti i messaggi whatsapp prodotti dall'attrice, posto che in essi si parla solo genericamente di piccole restituzioni di somme di denaro senza alcun riferimento né al contratto di mutuo con ON la finanziaria sottoscritto dalla né all'asserito prestito relativo all'acquisto dell'autovettura da dover restituire» (p. 10 comp. cost.).
Si tratta di una contestazione generica.
L'appellante avrebbe dovuto in positivo precisare a quali crediti si riferivano quelle restituzioni.
L'appellante aveva poi evidenziato che il debito indicato era di euro 8.000,00, quindi inferiore a quello preteso.
A prescindere dall'importo, possibile esito di imprecisione ed in ogni caso prossimo all'entità del capitale residuo (euro 11.000,00), rileva che l'appellante non aveva saputo indicare la ragione della pretesa («importo questo che non si comprende a cosa si riferisca» ibidem) e quindi efficacemente dedurre la diversità dal credito litigioso.
È dunque provato il diritto di credito (contrattuale) dell'appellata.
Il motivo è rigettato.
2.2. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha contestato il quantum del diritto di credito dell'appellata.
Il motivo è fondato.
L'appellante aveva mosso contestazioni all'entità del credito, a dispetto di quanto ritenuto dal giudice di primo grado (p. 6 sent.): «Per mero tutiorismo difensivo si contesta anche del quantum debeatur posto che vengono richiesti in restituzione spese aggiuntive
9 (quali quelle di istruttoria del finanziamento, assicurative, di intermediazione etc…) non dovute in quanto non collegati ad un eventuale obbligazione di restituzione ma ad un ON contratto stipulato in piena autonomia tra la e la finanziaria. Si ravvisa inoltre come Con l'auto sia stata ceduta di comune accordo nell'anno 2013, con la che si era impegnata Part ad estinguere il finanziamento in via autonoma ed esclusiva ed il che a sua volta si era impegnato ad estinguere i finanziamenti accesi per le altre esigenze di vita in comunione in modo autonomo ed esclusivo. Per lo stesso motivo non possono richiedersi in restituzione e quindi si contestano gli interessi passivi sostenuti per il finanziamento, come del tutto irrituali e non dovuti gli interessi moratori dal 18.11.2019 (data di estinzione del finanziamento) e fino al saldo;
a prescindere che gli interessi moratori non possono essere calcolati per un rapporto di prestito personale tra privati (da considerarsi come consumatori), dovendo al più essere riconosciuti al massimo gli interessi legali, la pretesa in tal senso non può essere oggetto di accoglimento posto che non sussiste alcun contratto per iscritto che abbia in via convenzionale stabilito l'onere del presunto debitore di corrispondere gli interessi. Tale assunto vale anche per le suddette spese accessorie collegate al contratto di finanziamento sopra indicate e di cui controparte ne richiede la rest[i]tuzione, dovendosi al più considerarsi proprio per il collegamento tra la somma mutuata e la convivenza more uxorio solo l'importo capitale asseritamente dovuto, quand'anche venisse riconosciuto il diritto di parte attrice a ottenere la ripetizione delle somme versate. La peculiarità di un prestito personale per fini di convivenza non può che riguardare, nel caso accoglimento della sua pretesa, solo l'importo capitale concesso» (pp.
11 s. comp. cost.).
Queste difese sono state riprese in appello.
In particolare, l'appellante ha dedotto che il credito corrisponde semmai al capitale residuo e non vanno computate le spese connesse al finanziamento (p. 18 cit. app.).
Il capitale residuo è pacificamente di euro 11.000,00.
Non sono dovute le spese del finanziamento.
In primo luogo, perché non c'è la prova che siano state incluse nel prestito.
L'appellata aveva allegato di avere prestato la somma di «[e]uro 12.400,00, per Part ON consentirgli l'acquisto di un'autovettura», che «[i]l signor dichiarava alla signora che avrebbe provveduto a restituirle un po' alla volta la somma mutuatagli» (e non la somma comprensiva delle spese del finanziamento), che dopo la parziale restituzione il capitale è di euro 11.000,00 (p. 4 cit.).
10 In secondo luogo, l'appellante aveva allegato che, al momento della vendita della ON proprietà dell'automobile, «la […] si era impegnata ad estinguere il finanziamento in via autonoma ed esclusiva» (pp. 11 s. comp. cost.).
Né in prima udienza, né con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c., l'appellata aveva espressamente e specificamente contestato l'enunciato, con le conseguenze ex art. 115, co. 1, c.p.c.
La conclusione appare compatibile con le difese stragiudiziali dell'appellata.
Con la raccomandata contenente l'intimazione di pagamento del 28 ottobre 2020,
l'appellata aveva dedotto il credito di euro 11.600,00, oltre agli interessi (moratori), senza menzionare l'obbligo di contribuire alle spese del finanziamento (doc. n. 5 fasc. primo grado appellante); così anche nell'invito alla negoziazione assistita (doc. n. 6 fasc. primo grado appellante).
Il debito è di valuta, sicché non si deve procedere ad alcuna rivalutazione.
Nel processo, l'appellata ha chiesto la restituzione della somma capitale e delle spese pro quota del finanziamento;
alcun riferimento è stato fatto ad interessi corrispettivi.
Si deve desumere che le parti non abbiano pattuito interessi;
del resto, la gratuità del negozio è compatibile con la qualità (o forse status) di conviventi delle parti.
La decorrenza degli interessi moratori va fatta risalire al 29 ottobre 2020, data in cui l'appellante ha ricevuto l'intimazione di pagamento (doc. 5 fasc. primo grado appellata).
La misura degli interessi è quella legale ex art. 1284, co. 1, c.c. e, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, ex art. 1284, co. 4, c.c.
L'appellante è dunque condannato al pagamento della somma di euro 11.000,00, oltre agli interessi moratori nei termini indicati.
Il motivo è accolto.
3. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la statuizione inerente alle spese processuali.
L'esame del motivo è assorbito dalla caducazione del capo gravato per effetto della riforma della sentenza (art. 336, co. 1, c.p.c.).
4. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
L'appellante è soccombente, ancorché per una pretesa inferiore a quella attesa, la quale incide sul valore della controversia.
Non ricorrono ragioni di compensazione (art. 92, co. 2, c.p.c.).
11 Non lo è quella illustrata dall'appellante nel quarto motivo d'appello, secondo cui doveva essere valorizzato il contributo dato al processo, perché il giudice di primo grado aveva impostato la decisione sulla base delle sue difese in punto di obbligazione naturale.
Si tratta, tra l'altro, di ragione non più attuale.
Alla causa è stato infatti assegnato il senso che l'appellata, soggetto agente, voleva, e che era differente dall'impostazione proposta dall'appellante.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia corrisponde alla somma attribuita all'appellata (scaglione euro 5.201,00-26.000,00).
Quanto alle spese di primo grado, tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, quindi nella minore misura già determinata dal tribunale, atteso che dall'esito dell'appello non può derivare un effetto deteriore nei confronti del proponente (cfr. Cass. civ., sez. III^, ord. 5 ottobre 2023, n. 28136).
Quanto alle spese del grado, trovano applicazione i parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria (in argomento, Cass. civ., sez. II^, ord. 27 ottobre 2023, n. 29857).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi
(euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%,
c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 841/2022, emessa dal Tribunale di Cuneo il 6 ottobre 2022: condanna al pagamento a favore di della somma di euro Parte_1 CP_1
11.000,00, oltre agli interessi nei termini di cui in parte motiva;
condanna al rimborso a favore di delle spese processuali Parte_1 CP_1
12 del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
condanna al rimborso a favore di delle spese processuali Parte_1 CP_1 del secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
Il consigliere estensore
DR NI AN
Il presidente
EC IN
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