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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 92/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello in riassunzione iscritta al n. R.G. 92/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da Avv.ti ANTONELLA ZAMPIGA e COMPAGNI DAVIDE con domicilio eletto presso indirizzi PEC;
Email_1
Email_2
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE contro
, e quali eredi beneficiate Controparte_1 Controparte_2 CP_3 di rappresentate e difese da Avv.ti ACHILLE MACRELLI e LAURA Persona_1 SCAINI con domicilio eletto presso indirizzi PEC Email_3
Email_4
nonché contro
, , già eredi di CP_4 CP_5 CP_6 Persona_2
[...]
CP_7 [...]
Controparte_8 [...]
CP_9 contumaci
APPELLATI IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FORLI' n. 781/2021 del 16.7.2021
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 18.2.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante in riassunzione:
“Voglia l'ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, premesse le declaratorie tutte necessarie ed opportune, e confermata la legittimità e correttezza dell'ingiunzione opposta ed il rigetto degli avversi motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare l'intervenuta cessione del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto n. 1981/2016 Tribunale di Forlì da Controparte_10
al Sig. , e per l'effetto
[...] Parte_1 condannare i Sigg.ri (cod. fisc.: ), Parte_2 C.F._2 Persona_1 (cod. fisc.: ), (cod. fisc. , C.F._3 Parte_3 C.F._4 CP_6
(cod. fisc.: ), (cod. fisc.: ),
[...] C.F._5 CP_4 C.F._6 CP_5
(cod. fisc.: ) e (cod. fisc.: ),
[...] C.F._7 Persona_2 C.F._8 questi ultimi in qualità di fideiussori nei limiti della garanzia prestata e – per quanto concerne gli eredi – nei limiti del valore dei beni pervenuti con l'accettazione dell'eredità, Persona_2 a corrispondere al predetto Sig. quando dovuto in forza del citato decreto, o Parte_1 la somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia. Si confermano le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì: In via processuale e preliminare, dichiarare la nullità della citazione avversaria e, dunque, l'inammissibilità delle azioni proposte ex adverso. Nel merito, respingere tutte le domande e pretese formulate contro
[...]
siccome Controparte_10 inammissibili ed infondate, per i motivi tutti esposti in narrativa della comparsa di costituzione ed in atti successivi;
Condannare, in solido fra loro e ciascuno per i propri titoli, i Sigg.ri (cod. fisc.: ), (cod. fisc.: Parte_2 C.F._2 Persona_1
), (cod. fisc. , (cod. C.F._3 Parte_3 C.F._4 CP_6 fisc.: ), (cod. fisc.: ), (cod. C.F._5 CP_4 C.F._6 CP_5 fisc.: ) e (cod. fisc.: ), questi C.F._7 Persona_2 C.F._8 ultimi in qualità di fideiussori nei limiti della garanzia prestata e – per quanto concerne gli eredi
– nei limiti del valore dei beni pervenuti con l'accettazione dell'eredità, a pagare Persona_2 immediatamente al Sig. nato a [...] il [...] e residente in [...], codice fiscale , cessionario e CodiceFiscale_9 legittimo titolare del credito già vantato da
[...]
(cod.fisc. e P.Iva: – sede in Controparte_10 P.IVA_1
Cesena (FC), Viale G. Bovio n. 76 –, la somma di Euro 373.577,48 (per scoperto del conto corrente n. 16-000822842), oltre ad interessi al tasso del 8% (tasso ridotto rispetto al tasso convenzionalmente pattuito e, comunque, nei limiti di cui all'art. 2 della legge n. 108/1996) a decorrere dal 01.10.2016 fino al saldo effettivo, nonché oltre a spese e compensi professionali, 15% per spese generali, IVA (se ripetibile) e CPA come per legge, afferenti il procedimento monitorio. Con condanna alla refusione delle spese, compensi professionali e 15,00% spese generali afferenti il presente giudizio e la fase del procedimento monitorio” Con vittoria di spese legali dei due gradi di giudizio.”
- Per le appellate , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 nella predetta qualità:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e respinta, Rigettare l'appello proposto dal Sig. Parte_1
- In via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 781/2021 emessa dal tribunale di Forlì:
- accertare e dichiarare la cessata materia del contendere per intervenuta estinzione del credito di cui al decreto ingiuntivo n. 1981/ 2016 emesso dal Tribunale di Forlì, e per l'effetto confermarne la revoca e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità dell'intervento del sig.
attesa la non configurabilità di una surrogazione dello stesso nei diritti del Parte_1 CCR, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
- accertare e dichiarare l'omessa prova del credito azionato monitoriamente e per l'effetto confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione posta a base del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 781/2021 del 16.7.2021, il Tribunale di Forlì revocava il d.i. ottenuto da
[...]
nei confronti della debitrice Controparte_10 principale e dei fideiussori , , Parte_4 Parte_3 Parte_1
, nonché Persona_1 Parte_2 CP_11 CP_4 e quali eredi di , per il saldo negativo di c/c CP_5 CP_6 Persona_2 assistito da apertura di credito pari ad € 373.577,98, condannando i fideiussori medesimi (escluso e ciascuno per la propria porzione a pagare in favore di Parte_1 CP_11 Parte_1 l'importo di € 249.051,61 oltre interessi come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
2.
Osservava il primo giudice che intervenuto in corso di causa il fallimento della società debitrice principale la causa era stata riassunta sia da che dagli altri opponenti, che a udienza Parte_1
4.7.2018 il giudizio era stato estinto ex art. 306 c.p.c. relativamente alla posizione di Parte_1 seguito di rinuncia del medesimo alla opposizione accettata dalla banca e il decreto era stato munito della provvisoria esecutività, che il successivo 17.7.2018 i era costituito con comparsa Parte_1 CP_1 ex art. 111 quale cessionario del credito della banca dichiarando di subentrare in tutti i diritti spettanti alla stessa e chiedendo la condanna di tutti gli opponenti, se medesimo escluso, a pagare in suo favore l'importo ingiunto con il decreto opposto, che pur ammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c., il subentro nella posizione del creditore doveva essere ascritto alla fattispecie della surrogazione ex art. 1203 co. 1 n. 3 c.c. espressamente declinata in tema di fideiussione all'art. 1949 c.c. e non alla cessione di credito ex art. 1260 c.c. né al regresso del co-fideiussore che ha pagato, che di conseguenza, previa revoca del decreto, doveva procedersi alla quantificazione del debito in capo agli opponenti nei confronti del on suddivisione dell'importo ingiunto per il numero Parte_1 dei fideiussori ed esclusione della quota oltre che del anche del che con Parte_1 CP_11 quest'ultimo aveva transato;
che – per quanto di ulteriore interesse ai fini del presente appello – era infondata l'eccezione di nullità della fideiussione perché predisposta sul modello ABI in violazione della normativa antistrust siccome nella fattispecie la fideiussione stipulata nel 2006 era successiva al provvedimento di Bankitalia del 2.5.2005 e gli opponenti non avevano dimostrato il permanere dell'intento collusivo fra istituti bancari anche successivamente.
3.
Con atto di citazione notificato in data 17.1.2022 appellava la sentenza Parte_1 innanzi a questa Corte formulando un principale motivo di appello limitatamente al mancato riconoscimento della cessione di credito, alla ritenuta qualifica di azione surrogatoria attribuita alla domanda del e alla quantificazione delle somme al medesimo dovute, che riteneva Parte_1 dovute per l'intero; con un secondo motivo di appello censurava la statuizione sulle spese.
Si costituiva unicamente l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello in Persona_1 quanto infondato e tuttavia la riforma della sentenza formulando n. 3 motivi di appello incidentale: il primo, composito, ancora concernente la qualificazione giuridica della domanda del Parte_1 di regresso ex art. 1954 c.c. e non in surroga ex art. 1203 n. 3 c.c., e di conseguenza l'errata ammissione dell'intervento ex art. 111 c.p.c., nonchè la mancata statuizione di cessazione della materia del contendere sulla pretesa di CCR per effetto dell'intervenuto pagamento in favore della banca;
il secondo sulla mancata prova del credito azionato in monitorio, il terzo sulla nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2/2° co. lett. A L. 287/1990. Contr Previa declaratoria di contumacia di e degli altri fideiussori non costituiti, la causa veniva rinviata per p.c.
Nelle more decedeva e la causa veniva interrotta in data 29.10.2024. Persona_1
Con ricorso del 31.10.2024 l'appellante instava per la riassunzione e previo decreto di fissazione di udienza in riassunzione ritualmente notificato, si costituivano , Controparte_1 CP_2
e quali eredi di facendo proprie le difese e
[...] CP_3 Persona_1 conclusioni del de cuius.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 18.2.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Con il primo motivo rubricato “ L'errata qualificazione del rapporto intercorso fra il Sig. Parte_1 Contr e e quindi l'erronea qualificazione della posizione giuridica del Sig.
[...] Parte_1
e quantificazione delle somme a lui dovute “ l'appellante insiste affinchè gli sia riconosciuta
[...] la qualità di acquirente del credito della banca per effetto di cessione perfezionatasi con scambio di corrispondenza in data 27.4/2.5.2018 (doc. 3 prodotto con la comparsa di intervento in primo grado, n.
7.2 con l'appello) con conseguente riconoscimento del diritto all'intero credito originariamente facente capo alla banca nella cui posizione creditoria il arebbe subentrato per effetto Parte_1 della cessione.
Il motivo è fondato nella sua argomentazione giuridica benchè privo di rilevanza concreta rispetto al decisum di primo grado.
Il dato documentale è inconfutabile per cui è senz'altro vero che l'accordo inter partes è da qualificarsi come cessione di credito.
Non è dato forzare una diversa qualificazione giuridica di un accordo che è chiaro ed esplicito nell'esprimere la volontà di cessione del credito dal suo titolare originario al ciò che è Parte_1 avvenuto non è l'adempimento da parte del fideiussore nelle mani del creditore originario dell'obbligazione altrui, ma il pagamento del corrispettivo dell'acquisto del credito, con conseguente successione nel lato attivo del rapporto di credito.
In altri termini non ha pagato l'obbligazione altrui, come è nel pagamento del Parte_1 fideiussore, ma ha concluso un diverso negozio subentrando nella posizione del creditore per effetto della cessione del credito e non del pagamento del debito, come anche è dato trarre dal fatto che il corrispettivo della cessione, pacificamente € 350.000,00, non corrisponde al credito azionato in monitorio.
Ne consegue che è errato sia il riferimento alle norme sulla surrogazione legale ex artt. 1203 n. 3/1949 c.c. sia il riferimento al regresso ex art. 1954 c.c. che presuppongono il pagamento dell'obbligazione altrui da parte del coobbligato solidale, mentre nella vicenda che occupa il Parte_1 intervenendo in giudizio, ha agito come terzo acquirente del credito. Detto questo, va tenuto distinto, a parere della Corte, il piano del rapporto fra i contraenti della cessione di credito e il diverso rapporto del acquirente del credito che ne richieda il
Parte_1 pagamento agli altri coobbligati solidali: innanzi tutto poiché per effetto della cessione di credito il iene a cumulare la posizione di creditore e di debitore solidale e si verifica confusione
Parte_1 pro-quota per la porzione di credito riferibile alla sua posizione di co-fideiussore, con la conseguenza che egli non ha diritto di pretendere dagli altri coobbligati la propria quota di debito solidale, che in difetto di diverso accordo si presume uguale ex art. 1298 c.c.; in secondo luogo avendo il ransato, nella sua nuova veste di creditore, con uno dei condebitori solidali ( ed
Parte_1 CP_11 avendo gli altri dichiarato di volerne profittare, la transazione giova loro, con la conseguenza che il eppure ha diritto di pretendere dagli altri coobbligati la quota di che, ancora, si
Parte_1 CP_11 presume uguale ex art. 1298 c.c.
In definitiva, dunque, in alcun modo si sarebbe potuto mantenere integro il decreto ingiuntivo in favore del nonostante la successione nel lato attivo del rapporto per effetto della Parte_1 cessione di credito, cosicchè il risultato non cambia quanto al residuo dovuto al he, CP_14 correttamente, è stato determinato in € 249.051,61 dovuto dai restanti coobbligati “ciascuno per la propria rispettiva porzione” (e non per l'intero in via solidale) pari ad € 62.262,91.
5.
Con il secondo motivo rubricato “L'erronea statuizione sulla compensazione delle spese di lite di Contr Contr
l'appellante si duole del mancato riconoscimento delle spese di giudizio in favore di , avendo il primo giudice compensato integralmente e indistintamente.
Il motivo è infondato.
Innanzi tutto on ha interesse a far valere la mancata vittoria di spese di altra parte del Parte_1 giudizio e la circostanza che in sede di cessione di credito abbia convenuto con la banca l'accollo delle eventuali spese della banca per la mancata estromissione è del tutto estranea non solo all'originario rapporto processuale instaurato con l'opposizione ma anche al rapporto processuale del introdotto con l'intervento nella veste di cessionario del credito, perché frutto di un Parte_1 accordo inter alia non opponibile agli altri coobbligati;
dunque bene ha fatto il primo giudice a Contr valorizzare la “sostanziale reciproca soccombenza” derivante, quanto a , dal rilievo che la banca ha continuato a svolgere proprie difese nonostante non vi avesse più sostanziale interesse per effetto delle cessione del credito.
D'altronde, il mancato consenso delle altre parti alla estromissione dell'originario creditore è legittimo tenuto conto delle contestazioni, non peregrine, sulla legittimità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. del sulla valenza ed effetti dell'accordo di cessione. Parte_1
6.
Venendo all'appello incidentale dell'appellato , fatto proprio dai suoi eredi, i motivi già Per_1 spiegati danno conto della infondatezza del primo motivo: l'intervento del eriva dal Parte_1 subentro nella posizione di creditore per effetto della cessione di credito stipulata con la banca e la successione a titolo particolare nel credito che discende dalla cessione è vicenda affatto diversa dal regresso del fideiussore che ha pagato ex art. 1954 c.c., dunque l'intervento in causa ex art. 111 c.p.c. del era del tutto legittimo e ciò che egli ha corrisposto per effetto della cessione non Parte_1 equivale a pagamento dell'obbligazione originariamente fatta valere dalla banca con il decreto ingiuntivo, con conseguente mancata ricorrenza dei presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere, peraltro evidente dal sub-ingresso del uale creditore. Parte_1 Il secondo motivo di appello incidentale è pure infondato: il credito azionato in via monitoria era adeguatamente provato con le produzioni documentali a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo integrate nel giudizio di opposizione con gli estratti conto integrali (docc. 10 e 14); ad ogni modo le contestazioni sugli addebiti in conto corrente sono state disattese senza specifica censura sul punto, sicchè l'eventuale non integrale produzione di tutti gli estratti conto per la ricostruzione del saldo non è rilevante.
Il terzo motivo di appello incidentale, concernente la nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante nel 2005, è inammissibile perché non esplicita le ragioni di censura al decisum del primo giudice – che ha motivato il rigetto del rilievo sulla base di diversi argomenti – limitandosi l'appellante incidentale alla ripetizione delle difese del primo grado.
7.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza reciproca e sono pertanto da compensarsi integralmente.
Il rigetto e dell'appello principale e dell'appello incidentale comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato sia a carico di sia a carico di , Parte_1 Controparte_1
e quali eredi di . Controparte_2 CP_3 Persona_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto in riassunzione da nei confronti di , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
quali eredi beneficiate di con ricorso in riassunzione CP_3 Persona_1 del 31.10.2024, nonché sull'appello incidentale di Controparte_1 CP_2
e nelle predette qualità con comparsa di costituzione in
[...] CP_3 riassunzione depositata in data 14.2.2025, nella contumacia di
[...]
, di Controparte_15 Per_2
e nonché di , ,
[...] Parte_2 CP_4 CP_5 CP_6
già eredi di , così provvede:
[...] Persona_2
RIGETTA l'appello principale
RIGETTA l'appello incidentale e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Forlì n. 781 pubblicata il 16.7.2021;
DICHIARA integralmente compensate le spese del grado di appello.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002 sia a carico di sia a carico di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e , in solido fra loro, quali eredi di .
[...] CP_3 Persona_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 10.6.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello in riassunzione iscritta al n. R.G. 92/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da Avv.ti ANTONELLA ZAMPIGA e COMPAGNI DAVIDE con domicilio eletto presso indirizzi PEC;
Email_1
Email_2
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE contro
, e quali eredi beneficiate Controparte_1 Controparte_2 CP_3 di rappresentate e difese da Avv.ti ACHILLE MACRELLI e LAURA Persona_1 SCAINI con domicilio eletto presso indirizzi PEC Email_3
Email_4
nonché contro
, , già eredi di CP_4 CP_5 CP_6 Persona_2
[...]
CP_7 [...]
Controparte_8 [...]
CP_9 contumaci
APPELLATI IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FORLI' n. 781/2021 del 16.7.2021
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 18.2.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante in riassunzione:
“Voglia l'ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, premesse le declaratorie tutte necessarie ed opportune, e confermata la legittimità e correttezza dell'ingiunzione opposta ed il rigetto degli avversi motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare l'intervenuta cessione del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto n. 1981/2016 Tribunale di Forlì da Controparte_10
al Sig. , e per l'effetto
[...] Parte_1 condannare i Sigg.ri (cod. fisc.: ), Parte_2 C.F._2 Persona_1 (cod. fisc.: ), (cod. fisc. , C.F._3 Parte_3 C.F._4 CP_6
(cod. fisc.: ), (cod. fisc.: ),
[...] C.F._5 CP_4 C.F._6 CP_5
(cod. fisc.: ) e (cod. fisc.: ),
[...] C.F._7 Persona_2 C.F._8 questi ultimi in qualità di fideiussori nei limiti della garanzia prestata e – per quanto concerne gli eredi – nei limiti del valore dei beni pervenuti con l'accettazione dell'eredità, Persona_2 a corrispondere al predetto Sig. quando dovuto in forza del citato decreto, o Parte_1 la somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia. Si confermano le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì: In via processuale e preliminare, dichiarare la nullità della citazione avversaria e, dunque, l'inammissibilità delle azioni proposte ex adverso. Nel merito, respingere tutte le domande e pretese formulate contro
[...]
siccome Controparte_10 inammissibili ed infondate, per i motivi tutti esposti in narrativa della comparsa di costituzione ed in atti successivi;
Condannare, in solido fra loro e ciascuno per i propri titoli, i Sigg.ri (cod. fisc.: ), (cod. fisc.: Parte_2 C.F._2 Persona_1
), (cod. fisc. , (cod. C.F._3 Parte_3 C.F._4 CP_6 fisc.: ), (cod. fisc.: ), (cod. C.F._5 CP_4 C.F._6 CP_5 fisc.: ) e (cod. fisc.: ), questi C.F._7 Persona_2 C.F._8 ultimi in qualità di fideiussori nei limiti della garanzia prestata e – per quanto concerne gli eredi
– nei limiti del valore dei beni pervenuti con l'accettazione dell'eredità, a pagare Persona_2 immediatamente al Sig. nato a [...] il [...] e residente in [...], codice fiscale , cessionario e CodiceFiscale_9 legittimo titolare del credito già vantato da
[...]
(cod.fisc. e P.Iva: – sede in Controparte_10 P.IVA_1
Cesena (FC), Viale G. Bovio n. 76 –, la somma di Euro 373.577,48 (per scoperto del conto corrente n. 16-000822842), oltre ad interessi al tasso del 8% (tasso ridotto rispetto al tasso convenzionalmente pattuito e, comunque, nei limiti di cui all'art. 2 della legge n. 108/1996) a decorrere dal 01.10.2016 fino al saldo effettivo, nonché oltre a spese e compensi professionali, 15% per spese generali, IVA (se ripetibile) e CPA come per legge, afferenti il procedimento monitorio. Con condanna alla refusione delle spese, compensi professionali e 15,00% spese generali afferenti il presente giudizio e la fase del procedimento monitorio” Con vittoria di spese legali dei due gradi di giudizio.”
- Per le appellate , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 nella predetta qualità:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e respinta, Rigettare l'appello proposto dal Sig. Parte_1
- In via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 781/2021 emessa dal tribunale di Forlì:
- accertare e dichiarare la cessata materia del contendere per intervenuta estinzione del credito di cui al decreto ingiuntivo n. 1981/ 2016 emesso dal Tribunale di Forlì, e per l'effetto confermarne la revoca e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità dell'intervento del sig.
attesa la non configurabilità di una surrogazione dello stesso nei diritti del Parte_1 CCR, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
- accertare e dichiarare l'omessa prova del credito azionato monitoriamente e per l'effetto confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione posta a base del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 781/2021 del 16.7.2021, il Tribunale di Forlì revocava il d.i. ottenuto da
[...]
nei confronti della debitrice Controparte_10 principale e dei fideiussori , , Parte_4 Parte_3 Parte_1
, nonché Persona_1 Parte_2 CP_11 CP_4 e quali eredi di , per il saldo negativo di c/c CP_5 CP_6 Persona_2 assistito da apertura di credito pari ad € 373.577,98, condannando i fideiussori medesimi (escluso e ciascuno per la propria porzione a pagare in favore di Parte_1 CP_11 Parte_1 l'importo di € 249.051,61 oltre interessi come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
2.
Osservava il primo giudice che intervenuto in corso di causa il fallimento della società debitrice principale la causa era stata riassunta sia da che dagli altri opponenti, che a udienza Parte_1
4.7.2018 il giudizio era stato estinto ex art. 306 c.p.c. relativamente alla posizione di Parte_1 seguito di rinuncia del medesimo alla opposizione accettata dalla banca e il decreto era stato munito della provvisoria esecutività, che il successivo 17.7.2018 i era costituito con comparsa Parte_1 CP_1 ex art. 111 quale cessionario del credito della banca dichiarando di subentrare in tutti i diritti spettanti alla stessa e chiedendo la condanna di tutti gli opponenti, se medesimo escluso, a pagare in suo favore l'importo ingiunto con il decreto opposto, che pur ammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c., il subentro nella posizione del creditore doveva essere ascritto alla fattispecie della surrogazione ex art. 1203 co. 1 n. 3 c.c. espressamente declinata in tema di fideiussione all'art. 1949 c.c. e non alla cessione di credito ex art. 1260 c.c. né al regresso del co-fideiussore che ha pagato, che di conseguenza, previa revoca del decreto, doveva procedersi alla quantificazione del debito in capo agli opponenti nei confronti del on suddivisione dell'importo ingiunto per il numero Parte_1 dei fideiussori ed esclusione della quota oltre che del anche del che con Parte_1 CP_11 quest'ultimo aveva transato;
che – per quanto di ulteriore interesse ai fini del presente appello – era infondata l'eccezione di nullità della fideiussione perché predisposta sul modello ABI in violazione della normativa antistrust siccome nella fattispecie la fideiussione stipulata nel 2006 era successiva al provvedimento di Bankitalia del 2.5.2005 e gli opponenti non avevano dimostrato il permanere dell'intento collusivo fra istituti bancari anche successivamente.
3.
Con atto di citazione notificato in data 17.1.2022 appellava la sentenza Parte_1 innanzi a questa Corte formulando un principale motivo di appello limitatamente al mancato riconoscimento della cessione di credito, alla ritenuta qualifica di azione surrogatoria attribuita alla domanda del e alla quantificazione delle somme al medesimo dovute, che riteneva Parte_1 dovute per l'intero; con un secondo motivo di appello censurava la statuizione sulle spese.
Si costituiva unicamente l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello in Persona_1 quanto infondato e tuttavia la riforma della sentenza formulando n. 3 motivi di appello incidentale: il primo, composito, ancora concernente la qualificazione giuridica della domanda del Parte_1 di regresso ex art. 1954 c.c. e non in surroga ex art. 1203 n. 3 c.c., e di conseguenza l'errata ammissione dell'intervento ex art. 111 c.p.c., nonchè la mancata statuizione di cessazione della materia del contendere sulla pretesa di CCR per effetto dell'intervenuto pagamento in favore della banca;
il secondo sulla mancata prova del credito azionato in monitorio, il terzo sulla nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2/2° co. lett. A L. 287/1990. Contr Previa declaratoria di contumacia di e degli altri fideiussori non costituiti, la causa veniva rinviata per p.c.
Nelle more decedeva e la causa veniva interrotta in data 29.10.2024. Persona_1
Con ricorso del 31.10.2024 l'appellante instava per la riassunzione e previo decreto di fissazione di udienza in riassunzione ritualmente notificato, si costituivano , Controparte_1 CP_2
e quali eredi di facendo proprie le difese e
[...] CP_3 Persona_1 conclusioni del de cuius.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 18.2.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Con il primo motivo rubricato “ L'errata qualificazione del rapporto intercorso fra il Sig. Parte_1 Contr e e quindi l'erronea qualificazione della posizione giuridica del Sig.
[...] Parte_1
e quantificazione delle somme a lui dovute “ l'appellante insiste affinchè gli sia riconosciuta
[...] la qualità di acquirente del credito della banca per effetto di cessione perfezionatasi con scambio di corrispondenza in data 27.4/2.5.2018 (doc. 3 prodotto con la comparsa di intervento in primo grado, n.
7.2 con l'appello) con conseguente riconoscimento del diritto all'intero credito originariamente facente capo alla banca nella cui posizione creditoria il arebbe subentrato per effetto Parte_1 della cessione.
Il motivo è fondato nella sua argomentazione giuridica benchè privo di rilevanza concreta rispetto al decisum di primo grado.
Il dato documentale è inconfutabile per cui è senz'altro vero che l'accordo inter partes è da qualificarsi come cessione di credito.
Non è dato forzare una diversa qualificazione giuridica di un accordo che è chiaro ed esplicito nell'esprimere la volontà di cessione del credito dal suo titolare originario al ciò che è Parte_1 avvenuto non è l'adempimento da parte del fideiussore nelle mani del creditore originario dell'obbligazione altrui, ma il pagamento del corrispettivo dell'acquisto del credito, con conseguente successione nel lato attivo del rapporto di credito.
In altri termini non ha pagato l'obbligazione altrui, come è nel pagamento del Parte_1 fideiussore, ma ha concluso un diverso negozio subentrando nella posizione del creditore per effetto della cessione del credito e non del pagamento del debito, come anche è dato trarre dal fatto che il corrispettivo della cessione, pacificamente € 350.000,00, non corrisponde al credito azionato in monitorio.
Ne consegue che è errato sia il riferimento alle norme sulla surrogazione legale ex artt. 1203 n. 3/1949 c.c. sia il riferimento al regresso ex art. 1954 c.c. che presuppongono il pagamento dell'obbligazione altrui da parte del coobbligato solidale, mentre nella vicenda che occupa il Parte_1 intervenendo in giudizio, ha agito come terzo acquirente del credito. Detto questo, va tenuto distinto, a parere della Corte, il piano del rapporto fra i contraenti della cessione di credito e il diverso rapporto del acquirente del credito che ne richieda il
Parte_1 pagamento agli altri coobbligati solidali: innanzi tutto poiché per effetto della cessione di credito il iene a cumulare la posizione di creditore e di debitore solidale e si verifica confusione
Parte_1 pro-quota per la porzione di credito riferibile alla sua posizione di co-fideiussore, con la conseguenza che egli non ha diritto di pretendere dagli altri coobbligati la propria quota di debito solidale, che in difetto di diverso accordo si presume uguale ex art. 1298 c.c.; in secondo luogo avendo il ransato, nella sua nuova veste di creditore, con uno dei condebitori solidali ( ed
Parte_1 CP_11 avendo gli altri dichiarato di volerne profittare, la transazione giova loro, con la conseguenza che il eppure ha diritto di pretendere dagli altri coobbligati la quota di che, ancora, si
Parte_1 CP_11 presume uguale ex art. 1298 c.c.
In definitiva, dunque, in alcun modo si sarebbe potuto mantenere integro il decreto ingiuntivo in favore del nonostante la successione nel lato attivo del rapporto per effetto della Parte_1 cessione di credito, cosicchè il risultato non cambia quanto al residuo dovuto al he, CP_14 correttamente, è stato determinato in € 249.051,61 dovuto dai restanti coobbligati “ciascuno per la propria rispettiva porzione” (e non per l'intero in via solidale) pari ad € 62.262,91.
5.
Con il secondo motivo rubricato “L'erronea statuizione sulla compensazione delle spese di lite di Contr Contr
l'appellante si duole del mancato riconoscimento delle spese di giudizio in favore di , avendo il primo giudice compensato integralmente e indistintamente.
Il motivo è infondato.
Innanzi tutto on ha interesse a far valere la mancata vittoria di spese di altra parte del Parte_1 giudizio e la circostanza che in sede di cessione di credito abbia convenuto con la banca l'accollo delle eventuali spese della banca per la mancata estromissione è del tutto estranea non solo all'originario rapporto processuale instaurato con l'opposizione ma anche al rapporto processuale del introdotto con l'intervento nella veste di cessionario del credito, perché frutto di un Parte_1 accordo inter alia non opponibile agli altri coobbligati;
dunque bene ha fatto il primo giudice a Contr valorizzare la “sostanziale reciproca soccombenza” derivante, quanto a , dal rilievo che la banca ha continuato a svolgere proprie difese nonostante non vi avesse più sostanziale interesse per effetto delle cessione del credito.
D'altronde, il mancato consenso delle altre parti alla estromissione dell'originario creditore è legittimo tenuto conto delle contestazioni, non peregrine, sulla legittimità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. del sulla valenza ed effetti dell'accordo di cessione. Parte_1
6.
Venendo all'appello incidentale dell'appellato , fatto proprio dai suoi eredi, i motivi già Per_1 spiegati danno conto della infondatezza del primo motivo: l'intervento del eriva dal Parte_1 subentro nella posizione di creditore per effetto della cessione di credito stipulata con la banca e la successione a titolo particolare nel credito che discende dalla cessione è vicenda affatto diversa dal regresso del fideiussore che ha pagato ex art. 1954 c.c., dunque l'intervento in causa ex art. 111 c.p.c. del era del tutto legittimo e ciò che egli ha corrisposto per effetto della cessione non Parte_1 equivale a pagamento dell'obbligazione originariamente fatta valere dalla banca con il decreto ingiuntivo, con conseguente mancata ricorrenza dei presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere, peraltro evidente dal sub-ingresso del uale creditore. Parte_1 Il secondo motivo di appello incidentale è pure infondato: il credito azionato in via monitoria era adeguatamente provato con le produzioni documentali a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo integrate nel giudizio di opposizione con gli estratti conto integrali (docc. 10 e 14); ad ogni modo le contestazioni sugli addebiti in conto corrente sono state disattese senza specifica censura sul punto, sicchè l'eventuale non integrale produzione di tutti gli estratti conto per la ricostruzione del saldo non è rilevante.
Il terzo motivo di appello incidentale, concernente la nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante nel 2005, è inammissibile perché non esplicita le ragioni di censura al decisum del primo giudice – che ha motivato il rigetto del rilievo sulla base di diversi argomenti – limitandosi l'appellante incidentale alla ripetizione delle difese del primo grado.
7.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza reciproca e sono pertanto da compensarsi integralmente.
Il rigetto e dell'appello principale e dell'appello incidentale comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato sia a carico di sia a carico di , Parte_1 Controparte_1
e quali eredi di . Controparte_2 CP_3 Persona_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto in riassunzione da nei confronti di , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
quali eredi beneficiate di con ricorso in riassunzione CP_3 Persona_1 del 31.10.2024, nonché sull'appello incidentale di Controparte_1 CP_2
e nelle predette qualità con comparsa di costituzione in
[...] CP_3 riassunzione depositata in data 14.2.2025, nella contumacia di
[...]
, di Controparte_15 Per_2
e nonché di , ,
[...] Parte_2 CP_4 CP_5 CP_6
già eredi di , così provvede:
[...] Persona_2
RIGETTA l'appello principale
RIGETTA l'appello incidentale e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Forlì n. 781 pubblicata il 16.7.2021;
DICHIARA integralmente compensate le spese del grado di appello.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002 sia a carico di sia a carico di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e , in solido fra loro, quali eredi di .
[...] CP_3 Persona_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 10.6.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina