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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 9061/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis n. 49 cpc depositato in data 31.07.2024 da
1) , C.F. , nata a [...], l' 11.08.1982, residente in Parte_1 C.F._1
S. Donato Milanese, Via Trieste 16A, cittadina italiana con l'Avv. Luisa De Rubertis (cod. fisc.
) del Foro di Milano, presso la quale ha eletto domicilio telematico C.F._2
Email_1
E
2) , C.F. , nato a [...], il [...], residente in S. Parte_2 C.F._3
Donato Milanese, Via Trieste 16/A, cittadino italiano con l'Avv. Carlo Giuseppe Saronni (cod. fisc.
) presso il quale ha eletto domicilio telematico C.F._4
Email_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano il 25.09.2014
(anno 2014 atto n. 697 reg. Atti di Matrimonio del Comune di Milano parte 2 serie A Vol. R03)
In regime di separazione dei beni.
Separati con sentenza n. 291/2025 del Tribunale di Milano, decisa in camera di consiglio il 13.11.2024
e pubblicata il 24.01.2025, passata in giudicato, in atti .
pagina 1 di 8 con i seguenti figli: , nato a [...], il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis n.49. c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.7.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Milano in data
25.09.2014 Atto N. 697 parte 2 serie A volume R03 - anno 2014 - Comune di MILANO ordinando al
Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
ed omologare le seguenti condizioni
1) Le parti confermano le condizioni della sentenza di separazione, ossia che la dimora coniugale ubicata nel Comune di San Donato Milanese, Via Trieste 16, acquistata dai ricorrenti in comunione ordinaria e in parti uguali fra loro, completa di pertinenze (autorimessa) e con quanto l'arreda, rimanga assegnata alla RA perché vi risieda con il figlio minore, sino al 31 luglio 2029; le Parte_1
parti danno atto che il Signor ha lasciato la casa coniugale, portando con sé i propri Parte_2
effetti personali, ed ha trasferito la propria residenza in Milano Viale Lucania 22, 20139 Milano
2) I ricorrenti danno atto e confermano che, a decorrere dal 1 agosto 2024, il mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale viene e sarà pagato dai ricorrenti in ragione del 50% ciascuno, impegnandosi i coniugi a mettere a disposizione la provvista necessaria al fine di provvedere puntualmente al pagamento delle rate sul conto corrente cointestato che verrà utilizzato unicamente per il pagamento del mutuo;
le spese della casa coniugale sono state e saranno così regolamentate: le spese condominiali ordinarie, così come le manutenzioni ordinarie che si dovessero rendere necessarie sono integralmente a carico della RA mentre le spese condominiali straordinarie e le Pt_1
manutenzioni straordinarie rimangono a carico di entrambi i coniugi, in misura del 50% ciascuno;
tutte le utenze, così come le tasse sui rifiuti, sono integralmente a carico della RA che ha Pt_1
provveduto alla loro voltura;
pagina 2 di 8 3) A decorrere dal 15 gennaio 2029, la Sig.ra ed il Sig. si impegnano Parte_1 Parte_2
a porre in vendita la casa coniugale sita a San Donato Milanese, Via Trieste 16 e relative pertinenze, a prezzi di mercato affinchè l'immobile possa essere venduto libero da persone e cose per il periodo di scadenza dell' assegnazione della casa (31.07.2029); la sola signora avrà la facoltà di anticipare Pt_1 la data della vendita della casa coniugale, prestando il signor , sin d' ora, il proprio consenso. Pt_2
4) In caso di vendita dell'abitazione coniugale, il ricavato della vendita verrà impiegato e distribuito nell'ordine di seguito indicato:
• verrà estinto il residuo mutuo ipotecario contratto con la ancora gravante Controparte_1 sull'immobile all'atto della vendita, ottenendo così la liberazione dalla relativa ipoteca;
• verranno corrisposte le eventuali provvigioni di agenzia, le spese di cancellazione di ipoteca e ogni altra spesa necessaria per la vendita a carico dei venditori o in cui i venditori dovessero incorrere;
• l'eventuale eccedenza sarà di competenza di entrambi i coniugi per il 50% ciascuno.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
5) Le parti confermano quanto stabilito nella sentenza di separazione, ossia che il figlio minore,
, nato a [...], il [...] e residente in [...]
16 (C.F. ) rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali si CodiceFiscale_5
impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, nel prioritario interesse del minore, garantendo, altresì, un equilibrato rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6) La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana del figlio minore, verranno assunte dal genitore con il quale si troverà in quel Per_1
momento.
7) Il figlio minore rimarrà collocato prevalentemente presso la madre.
8) Il padre vedrà e lo terrà con sé: Per_1
a) a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, dal termine delle sue attività scolastiche o ricreative, curando, o facendone curare, il ritiro del figlio, fino alla pagina 3 di 8 domenica sera, riportandolo dalla madre prima dell'ora di cena ed indicativamente verso le ore 19,00;
b) durante la settimana, indicativamente il mercoledì, o altra giornata in cui Per_1 svolge un'attività extrascolastica dal termine dell'attività extrascolastica, curando il ritiro del figlio, fino alla mattina successiva quando il padre lo accompagnerà, o curerà che sia accompagnato, a scuola o in mancanza, presso l'abitazione della madre, ciò nelle due settimane che terminano con i week end spettanti alla madre.
Nelle altre due settimane, invece, il padre starà con sempre di mercoledì o Per_1 altra giornata in cui svolge un'attività extrascolastica, dalla fine dell' Per_1
attività stessa, curando di prelevarlo e di riportarlo a casa della madre prima di cena, indicativamente entro le 19,00;
c) ad anni alterni a partire dall'anno 2024 il giorno della Vigilia di Natale dalla mattina, indicativamente alle ore 10,00 fino alle ore 11.00 del giorno di Natale e la settimana dal 31 dicembre (dalle ore 15) al 6 gennaio compreso, l'anno successivo il giorno di
Natale dalle ore 11.00 fino alle ore 15 del 31 dicembre;
d) metà delle vacanze del mese di agosto alternando con la moglie il periodo dal 1° al 15
agosto oppure dal 16 al 31 agosto;
si precisa che la madre, come da consuetudine familiare, trascorrerà un paio di settimane consecutive di vacanze con nel Per_1
mese di Luglio ed il padre potrà andare a trovare il figlio sul luogo di vacanza durante il fine settimana di sua competenza;
e) ad anni alterni le vacanze di Pasqua e di carnevale per un periodo coincidente con le vacanze scolastiche.
Sono fatti salvi diversi accordi fra i coniugi.
9) Le parti confermano gli accordi di separazione anche in ordine al contributo di mantenimento, ossia che il Signor corrisponderà alla RA con bonifico sul conto Parte_2 Parte_1 corrente personale della stessa, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 350,00
(trecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento mensile ordinario per il figlio, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita per impiegati ed operai, a decorrere dal gennaio 2026, ossia dal primo anno successivo alla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
pagina 4 di 8 10) L'assegno unico universale per SO rimarrà di competenza esclusiva della Sig.ra Pt_1
quale genitore collocatario del figlio.
11) Saranno sempre sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno le spese extra assegno che si rendessero necessarie per secondo le Linee Guida approvate dalla Corte Per_1
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pagina 5 di 8 • spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
12) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
13) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
14) I ricorrenti dichiarano di avere già regolato ogni questione di carattere economico-patrimoniale, nulla più avendo a pretendere l'uno dall'altra, al di là di quanto concordato nel presente atto e di essere economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano di poter provvedere, ciascuno per sé ed in autonomia, al proprio personale mantenimento sia attuale che futuro
15) I coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per sé e per il figlio e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti.
16) Ciascun ricorrente si impegna a non intraprendere viaggi e soggiorni all'estero con il minore senza il consenso preventivo dell'altro coniuge.
17) I ricorrenti dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
pagina 6 di 8 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto del figlio deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età dello stesso e dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 25.09.2014 da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_6 Parte_2 [...]
) C.F._7
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni come da intendersi qui ritrascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione Così deciso in Milano, il
11.6.2025
pagina 7 di 8 Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis n. 49 cpc depositato in data 31.07.2024 da
1) , C.F. , nata a [...], l' 11.08.1982, residente in Parte_1 C.F._1
S. Donato Milanese, Via Trieste 16A, cittadina italiana con l'Avv. Luisa De Rubertis (cod. fisc.
) del Foro di Milano, presso la quale ha eletto domicilio telematico C.F._2
Email_1
E
2) , C.F. , nato a [...], il [...], residente in S. Parte_2 C.F._3
Donato Milanese, Via Trieste 16/A, cittadino italiano con l'Avv. Carlo Giuseppe Saronni (cod. fisc.
) presso il quale ha eletto domicilio telematico C.F._4
Email_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano il 25.09.2014
(anno 2014 atto n. 697 reg. Atti di Matrimonio del Comune di Milano parte 2 serie A Vol. R03)
In regime di separazione dei beni.
Separati con sentenza n. 291/2025 del Tribunale di Milano, decisa in camera di consiglio il 13.11.2024
e pubblicata il 24.01.2025, passata in giudicato, in atti .
pagina 1 di 8 con i seguenti figli: , nato a [...], il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis n.49. c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.7.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Milano in data
25.09.2014 Atto N. 697 parte 2 serie A volume R03 - anno 2014 - Comune di MILANO ordinando al
Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
ed omologare le seguenti condizioni
1) Le parti confermano le condizioni della sentenza di separazione, ossia che la dimora coniugale ubicata nel Comune di San Donato Milanese, Via Trieste 16, acquistata dai ricorrenti in comunione ordinaria e in parti uguali fra loro, completa di pertinenze (autorimessa) e con quanto l'arreda, rimanga assegnata alla RA perché vi risieda con il figlio minore, sino al 31 luglio 2029; le Parte_1
parti danno atto che il Signor ha lasciato la casa coniugale, portando con sé i propri Parte_2
effetti personali, ed ha trasferito la propria residenza in Milano Viale Lucania 22, 20139 Milano
2) I ricorrenti danno atto e confermano che, a decorrere dal 1 agosto 2024, il mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale viene e sarà pagato dai ricorrenti in ragione del 50% ciascuno, impegnandosi i coniugi a mettere a disposizione la provvista necessaria al fine di provvedere puntualmente al pagamento delle rate sul conto corrente cointestato che verrà utilizzato unicamente per il pagamento del mutuo;
le spese della casa coniugale sono state e saranno così regolamentate: le spese condominiali ordinarie, così come le manutenzioni ordinarie che si dovessero rendere necessarie sono integralmente a carico della RA mentre le spese condominiali straordinarie e le Pt_1
manutenzioni straordinarie rimangono a carico di entrambi i coniugi, in misura del 50% ciascuno;
tutte le utenze, così come le tasse sui rifiuti, sono integralmente a carico della RA che ha Pt_1
provveduto alla loro voltura;
pagina 2 di 8 3) A decorrere dal 15 gennaio 2029, la Sig.ra ed il Sig. si impegnano Parte_1 Parte_2
a porre in vendita la casa coniugale sita a San Donato Milanese, Via Trieste 16 e relative pertinenze, a prezzi di mercato affinchè l'immobile possa essere venduto libero da persone e cose per il periodo di scadenza dell' assegnazione della casa (31.07.2029); la sola signora avrà la facoltà di anticipare Pt_1 la data della vendita della casa coniugale, prestando il signor , sin d' ora, il proprio consenso. Pt_2
4) In caso di vendita dell'abitazione coniugale, il ricavato della vendita verrà impiegato e distribuito nell'ordine di seguito indicato:
• verrà estinto il residuo mutuo ipotecario contratto con la ancora gravante Controparte_1 sull'immobile all'atto della vendita, ottenendo così la liberazione dalla relativa ipoteca;
• verranno corrisposte le eventuali provvigioni di agenzia, le spese di cancellazione di ipoteca e ogni altra spesa necessaria per la vendita a carico dei venditori o in cui i venditori dovessero incorrere;
• l'eventuale eccedenza sarà di competenza di entrambi i coniugi per il 50% ciascuno.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
5) Le parti confermano quanto stabilito nella sentenza di separazione, ossia che il figlio minore,
, nato a [...], il [...] e residente in [...]
16 (C.F. ) rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali si CodiceFiscale_5
impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, nel prioritario interesse del minore, garantendo, altresì, un equilibrato rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6) La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana del figlio minore, verranno assunte dal genitore con il quale si troverà in quel Per_1
momento.
7) Il figlio minore rimarrà collocato prevalentemente presso la madre.
8) Il padre vedrà e lo terrà con sé: Per_1
a) a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, dal termine delle sue attività scolastiche o ricreative, curando, o facendone curare, il ritiro del figlio, fino alla pagina 3 di 8 domenica sera, riportandolo dalla madre prima dell'ora di cena ed indicativamente verso le ore 19,00;
b) durante la settimana, indicativamente il mercoledì, o altra giornata in cui Per_1 svolge un'attività extrascolastica dal termine dell'attività extrascolastica, curando il ritiro del figlio, fino alla mattina successiva quando il padre lo accompagnerà, o curerà che sia accompagnato, a scuola o in mancanza, presso l'abitazione della madre, ciò nelle due settimane che terminano con i week end spettanti alla madre.
Nelle altre due settimane, invece, il padre starà con sempre di mercoledì o Per_1 altra giornata in cui svolge un'attività extrascolastica, dalla fine dell' Per_1
attività stessa, curando di prelevarlo e di riportarlo a casa della madre prima di cena, indicativamente entro le 19,00;
c) ad anni alterni a partire dall'anno 2024 il giorno della Vigilia di Natale dalla mattina, indicativamente alle ore 10,00 fino alle ore 11.00 del giorno di Natale e la settimana dal 31 dicembre (dalle ore 15) al 6 gennaio compreso, l'anno successivo il giorno di
Natale dalle ore 11.00 fino alle ore 15 del 31 dicembre;
d) metà delle vacanze del mese di agosto alternando con la moglie il periodo dal 1° al 15
agosto oppure dal 16 al 31 agosto;
si precisa che la madre, come da consuetudine familiare, trascorrerà un paio di settimane consecutive di vacanze con nel Per_1
mese di Luglio ed il padre potrà andare a trovare il figlio sul luogo di vacanza durante il fine settimana di sua competenza;
e) ad anni alterni le vacanze di Pasqua e di carnevale per un periodo coincidente con le vacanze scolastiche.
Sono fatti salvi diversi accordi fra i coniugi.
9) Le parti confermano gli accordi di separazione anche in ordine al contributo di mantenimento, ossia che il Signor corrisponderà alla RA con bonifico sul conto Parte_2 Parte_1 corrente personale della stessa, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 350,00
(trecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento mensile ordinario per il figlio, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita per impiegati ed operai, a decorrere dal gennaio 2026, ossia dal primo anno successivo alla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
pagina 4 di 8 10) L'assegno unico universale per SO rimarrà di competenza esclusiva della Sig.ra Pt_1
quale genitore collocatario del figlio.
11) Saranno sempre sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno le spese extra assegno che si rendessero necessarie per secondo le Linee Guida approvate dalla Corte Per_1
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pagina 5 di 8 • spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
12) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
13) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
14) I ricorrenti dichiarano di avere già regolato ogni questione di carattere economico-patrimoniale, nulla più avendo a pretendere l'uno dall'altra, al di là di quanto concordato nel presente atto e di essere economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano di poter provvedere, ciascuno per sé ed in autonomia, al proprio personale mantenimento sia attuale che futuro
15) I coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per sé e per il figlio e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti.
16) Ciascun ricorrente si impegna a non intraprendere viaggi e soggiorni all'estero con il minore senza il consenso preventivo dell'altro coniuge.
17) I ricorrenti dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
pagina 6 di 8 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto del figlio deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età dello stesso e dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 25.09.2014 da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_6 Parte_2 [...]
) C.F._7
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni come da intendersi qui ritrascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione Così deciso in Milano, il
11.6.2025
pagina 7 di 8 Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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