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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/12/2024, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1285 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice Dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) con il Parte_1 C.F._1
CC CH (C.F. C.F._2
e nato a [...] ) Controparte_1 C.F._3
OCC CH ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 29/07/2024 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità
[...]
genitoriale nei confronti della loro figlia nata a [...] il [...], e per le relative Per_1
questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
1. Affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso l'abitazione Persona_2
della madre in Santarcangelo di Romagna (Rn) alla via Daniele Felici n.48;
2. Tutte le decisioni di maggior interesse afferenti relative all'istruzione, educazione e Persona_2
ad ogni altra sfera di interesse della bambina, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia, mentre le decisioni relative all'ordinaria gestione saranno assunte dalla madre o dal genitore presso il quale la minore si trova;
3. Quanto al diritto di visita del signor alla figlia le parti concordano che il padre, Per_2 Per_1
considerando le esigenze lavorative e logistiche essendo domiciliato in Umbria, e comunque sempre compatibilmente alle esigenze di vita e di studio della bambina farà visita a quest'ultima a week end alterni comunicando preventivamente alla sig.ra la data di suo arrivo, fermo restando che Pt_1
farà comunque ritorno presso l'abitazione della madre per il pernottamento;
Per_1
4. Resta ferma la facoltà del padre di contattare la figlia ogni qual volta lo ritenga opportuno e sempre compatibilmente alle esigenze ed agli impegni della minore, durante la settimana;
5. A titolo di contributo al mantenimento della figlia il padre verserà alla Per_1 Controparte_1
sig.ra un assegno mensile di € 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente Parte_1
secondo gli indici ISTAT;
quanto all'assegno unico o qualsiasi altra forma di contributo agevolazione e bonus statale, regionale e/o comunale riferibile alla minore sarà percepito integralmente dalla sig.ra.
le spese straordinarie di vita della figlia verranno sostenute al 50% dai genitori. Pt_1
Le spese straordinarie sono quelle previste e regolamentate secondo il Protocollo di Bologna, richiamato dal Tribunale di Rimini.
Le spese straordinarie dovranno essere supportate da documento o elemento probatorio della spesa, al fine di ottenerne il rimborso dall'altro genitore.
Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia integralmente anticipate entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute.
pagina 2 di 3 Onde prevenire conflitti, i genitori dichiarano consensualmente di adottare i criteri di riparto, gestione, consenso e comunicazione previsti nel protocollo del Tribunale di Bologna adottate dal Tribunale di
Rimini, c.d. “Linee Guida” che costituiscono parte integrante del presente accordo.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della Parte_1 Controparte_1
responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata dall'unione il 13.10.2019, si attengano Per_1
alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice Dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) con il Parte_1 C.F._1
CC CH (C.F. C.F._2
e nato a [...] ) Controparte_1 C.F._3
OCC CH ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 29/07/2024 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità
[...]
genitoriale nei confronti della loro figlia nata a [...] il [...], e per le relative Per_1
questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
1. Affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso l'abitazione Persona_2
della madre in Santarcangelo di Romagna (Rn) alla via Daniele Felici n.48;
2. Tutte le decisioni di maggior interesse afferenti relative all'istruzione, educazione e Persona_2
ad ogni altra sfera di interesse della bambina, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia, mentre le decisioni relative all'ordinaria gestione saranno assunte dalla madre o dal genitore presso il quale la minore si trova;
3. Quanto al diritto di visita del signor alla figlia le parti concordano che il padre, Per_2 Per_1
considerando le esigenze lavorative e logistiche essendo domiciliato in Umbria, e comunque sempre compatibilmente alle esigenze di vita e di studio della bambina farà visita a quest'ultima a week end alterni comunicando preventivamente alla sig.ra la data di suo arrivo, fermo restando che Pt_1
farà comunque ritorno presso l'abitazione della madre per il pernottamento;
Per_1
4. Resta ferma la facoltà del padre di contattare la figlia ogni qual volta lo ritenga opportuno e sempre compatibilmente alle esigenze ed agli impegni della minore, durante la settimana;
5. A titolo di contributo al mantenimento della figlia il padre verserà alla Per_1 Controparte_1
sig.ra un assegno mensile di € 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente Parte_1
secondo gli indici ISTAT;
quanto all'assegno unico o qualsiasi altra forma di contributo agevolazione e bonus statale, regionale e/o comunale riferibile alla minore sarà percepito integralmente dalla sig.ra.
le spese straordinarie di vita della figlia verranno sostenute al 50% dai genitori. Pt_1
Le spese straordinarie sono quelle previste e regolamentate secondo il Protocollo di Bologna, richiamato dal Tribunale di Rimini.
Le spese straordinarie dovranno essere supportate da documento o elemento probatorio della spesa, al fine di ottenerne il rimborso dall'altro genitore.
Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia integralmente anticipate entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute.
pagina 2 di 3 Onde prevenire conflitti, i genitori dichiarano consensualmente di adottare i criteri di riparto, gestione, consenso e comunicazione previsti nel protocollo del Tribunale di Bologna adottate dal Tribunale di
Rimini, c.d. “Linee Guida” che costituiscono parte integrante del presente accordo.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della Parte_1 Controparte_1
responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata dall'unione il 13.10.2019, si attengano Per_1
alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3