Rigetto
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/07/2025, n. 6051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6051 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06051/2025REG.PROV.COLL.
N. 01049/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2025, proposto dal Comune di Falciano del Massico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Oronzo Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RC RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Zannini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 7132/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RC RO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Marco Morgantini e udito per parte appellata l’Avv. Salvatore Zannini
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stata annullata l’ordinanza n. 7 del 17.10.2023 del Comune di Falciano del Massico, con la quale si disponeva l’annullamento del titolo abilitativo formatosi con la presentazione della SCIA prot. n. 287 del 12.1.2023, facendo ordine, contemporaneamente, di rimuovere gli effetti dannosi di detta SCIA mediante la riduzione in pristino dei lavori realizzati sul muro di cinta dell’immobile.
La sopra richiamata ordinanza n. 7 del 17.10.2023 del Comune di Falciano del Massico fa riferimento alle seguenti circostanze.
In data 12 gennaio 2023 è stata presentata segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire, finalizzata a realizzare intervento di nuova apertura per autoveicoli, in modo tale di poter raggiungere il fabbricato e permettere il parcheggio delle proprie autovetture nel cortile privato".
Sulla scorta degli agli atti d'ufficio si è evinto che dai rilievi aerofotogrammetrici per la redazione del Programma di Fabbricazione e successivamente quelli eseguiti nell'anno 1983 per la redazione del P.R.G. Piano Regolatore Generale, l'area oggetto di intervento non risulta edificata, risultando allo stato non dimostrata la legittimità urbanistica dei manufatti esistenti sull'appezzamento di terreno oggetto dell'intervento edilizio de quo e segnatamente riportato in Catasto Fabbricati al Foglio 500 p.la 5133.
Le dichiarazioni a corredo della SCIA si palesano, conseguenzialmente, insanabilmente viziate dalla produzione di attestazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2200 rese dal progettista incaricato, atteso che quest’ultimo, in dichiarazione datata 02.01.2023 e trasmessa il 12.01.2023 prot. n. 287 e nuovamente in data 03.02.2023 prot. n. 854, rappresentava che “da ricerche effettuate e da sopralluogo effettuato tutte le opere presenti sul luogo e i manufatti sono sicuramente antecedenti al 67”.
Il Comune ha richiamato la comunicazione di avvio del procedimento e ha ritenuto di non poter condividere le osservazioni presentate, in quanto:
- la SCIA aveva ad oggetto la realizzazione di “nuova apertura per autoveicoli, in modo tale da poter raggiungere il fabbricato”, insistente sul terreno riportato nel C.T. al Foglio 500, p.lla 5133:
questo fabbricato è privo di legittimazione urbanistica poiché, a differenza di quanto falsamente dichiarato dal Tecnico incaricato, vale a dire che “da ricerche effettuate e da sopralluogo effettuato tutte le opere presenti sul luogo e i manufatti sono sicuramente antecedenti al 67”, dai rilievi aerofotogrammetrici per la redazione del P.d.F. Programma di Fabbricazione e successivamente quelli eseguiti nell'anno 1983 per la redazione del P.R.G. Piano Regolatore Generale emerge, viceversa, che l'area oggetto di intervento a quella data non risulta edificata;
- il regime autorizzatorio previsto per le pertinenze non è applicabile all'opera pertinenziale che acceda ad un manufatto principale abusivo, atteso che il bene accessorio ripete le proprie caratteristiche dall'opera principale a cui è intimamente connesso, risultando così anch'esso
in contrasto con l'assetto urbanistico del territorio;
- il fondo, in ogni caso, che confina con la strada pubblica denominata via Trento, non è “intercluso” in quanto, come emerge dal verbale di sopralluogo del 11.10.2023, “l’accesso alla proprietà avviene mediante un passo carrabile già esistente posto nella parte retrostante della stessa”.
Con la soprarichiamata ordinanza il Comune ha infine considerato che un titolo abilitativo formatosi in violazione delle norme urbanistiche pregiudica di per sé gli interessi alla cui salvaguardia è preordinata la normativa e il pubblico interesse al suo ritiro si configura nell'interesse della collettività al rispetto della normativa urbanistica il quale, peraltro, nella fattispecie in oggetto appare di certo prevalente su quello privato teso all’edificazione di un manufatto costituente pertinenza di un immobile abusivo.
2. La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
Il Tar ha considerato che trattasi di “apertura di un varco carrabile in modo tale da permettere l'accesso con l'autovettura e pedonale all'interno del fabbricato sempre della stessa proprietà adiacente al terreno in oggetto” e che l’apertura di un varco carrabile in modo da consentire l’accesso ad un fondo intercluso è riconducibile all’edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001.
Il Tar ha fatto altresì riferimento al D.P.R. n. 31 del 2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) - Allegato B (Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato) il cui punto 21 richiede il titolo autorizzativo per la "realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici".
Il Tar ha altresì osservato che l’Allegato A del d.p.r. n° 31/2017 (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) - punto 13, esclude, invece, la necessità del titolo in relazione agli "interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici".
Sulla base di quanto sopra il Tar ha annullato il provvedimento impugnato.
3. Il Comune appellante espone che la parte ricorrente in primo grado, solo con motivi aggiunti notificati il 18.05.2024, ben oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata, avvenuta il 17.10.2023, ha dedotto che l’atto di autotutela sarebbe illegittimo perché “ha disposto la riduzione in pristino nonostante questa non sia prevista per le opere riconducibili all’edilizia libera o a CILA o a SCIA. Solo per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità da questo o con variazioni essenziali, opera la “riduzione in pristino” ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001”.
Nel corso del giudizio di primo grado il Comune ha eccepito l’irricevibilità e, comunque, l’infondatezza del motivo tardivamente aggiunto.
Con la sentenza appellata il Giudice di prime cure, omettendo di rilevarne l’irricevibilità, avrebbe tuttavia, erroneamente accolto il motivo aggiunto al ricorso notificato il 18.05.2024 che avrebbe dovuto essere invece dichiarato irricevibile per tardività.
Il Comune appellante ritiene che la sentenza appellata sia infondata anche nel merito.
Lamenta che l’apertura di un passo carrabile mediante il taglio della muratura preesistente, a differenza di quanto asserito dal Giudice di prime cure, non è affatto attività edilizia libera, comportando la stabile trasformazione del territorio.
I lavori abusivi, infatti, non sono consistiti soltanto nella installazione di un cancello di ingresso, ma anche nel taglio della muratura preesistente al fine dell’installazione stessa.
Né, come erroneamente ritenuto con la sentenza appellata, si è in presenza di manutenzione e/o sostituzione di cancelli o muri di cinta ma, invece, di una nuova edificazione di un varco e di un cancello, prima inesistenti, attraverso la demolizione del muro di confine preesistente.
Per queste opere, il medesimo DPR 31/2017, al punto B.21 - con disposizione, peraltro, pure contraddittoriamente richiamata in sentenza ma non conseguentemente applicata dal Giudice a quo -
ha previsto, viceversa, la necessità del previo rilascio di autorizzazione paesaggistica semplificata ("realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno”).
Il Comune appellante osserva che la sentenza appellata è erronea anche nella parte in cui non ha esaminato l’eccezione, formulata in primo grado, avente ad oggetto l’omessa proposizione di doglianze avverso il motivo fondante l’atto di autotutela impugnato, ossia falsa dichiarazione posta a base della SCIA.
Trattasi di motivo da solo sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato.
Osserva che l’abusività del manufatto principale insistente sull’area per cui è causa, di cui il varco aperto nella muratura costituisce pertinenza ed oggetto della falsa dichiarazione, emerge incontrovertibilmente dai rilievi aerofotogrammetrici indicati nel provvedimento per cui è causa, dai quali si evince l’inesistenza dei fabbricati.
Il Comune lamenta infine la portata fidefacente, fino a querela di falso, del verbale, richiamato nel provvedimento impugnato, che ha accertato l’assenza di quella interclusione del fondo che secondo l’appellato giustificherebbe l’intervento abusivo.
4. RO RC si è costituito in giudizio per resistere all’appello.
5. L’appello è infondato.
Il collegio evidenzia che il provvedimento impugnato in primo grado è stato adottato in via di autotutela che richiede la sussistenza di uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità.
Sotto tale profilo la motivazione del provvedimento impugnato non reca una specifica motivazione del pregiudizio derivante dalla presenza in loco di una preesistente muratura abusiva, considerando che l’intervento è consistito nella realizzazione di un passaggio carraio e che non sono stati indicati specifici motivi ostativi alla realizzazione del passaggio carraio.
Infatti il provvedimento impugnato in primo grado fa solo un generico riferimento alla “illegittimità urbanistica dei manufatti esistenti sull'appezzamento di terreno oggetto dell'intervento edilizio.”
Il collegio osserva che i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione sono comunque desumibili dalle censure proposte col ricorso in primo grado a prescindere dalla lamentata tardività dei motivi aggiunti proposti sempre in primo grado.
Inoltre la questione relativa all’assenza di fondo intercluso, lamentata dal Comune appellante non rileva in relazione alla formazione del titolo edilizio.
Sfuma di rilevanza l’invocata questione dell’asserita falsità delle dichiarazioni del tecnico con riferimento alle preesistenze, non essendo con il provvedimento impugnato state indicate specificamente tali preesistenze in relazione alle opere poste in essere.
L’appello deve pertanto essere respinto.
La peculiarità della vicenda induce il collegio a compensare le spese dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese dell’appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO