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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4252 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3221/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERMI LORENZO e Controparte_1 P.IVA_1
MANUZZI ANTONIO ( ) GALLERIA ISEI, 6 47521 CESENA;
C.F._1 Pt_1
( ) GALLERIA ISEI, 6 47521 CESENA;
, elettivamente domiciliato in
[...] C.F._2
VIA LARGA, 8 20122 MILANO presso il difensore avv. FERMI LORENZO
ricorrente contro
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Leasing
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha così concluso all'udienza del 22.5.2025:
Controparte_1
Contrariis reiectis,
a. previo accertamento di intervenuta risoluzione o, in subordine e salvo gravame, declaratoria di risoluzione per inadempimento dell'Utilizzatore del contratto di locazione finanziaria (leasing) n. IM
372547 del 18.11.2014, condannarsi in persona Controparte_2 del legale rappresentante, all'immediato rilascio in favore di dell'immobile sito in Controparte_1
Ottaviano (NA) - Frazione San Gennarello - Via Querce n. 1 e 3 in angolo con Via Raffaele Pappalardo
n. 37
e 39, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ottaviano (NA) al foglio 13, particelle 535 sub 6 con graffata la particella 1044 sub 2, 535
pagina 1 di 4 sub 7, 535 sub 8 e 1044 sub 4 e come meglio descritto nel Contratto stesso, il tutto unitamente alle relative pertinenze ed accessori, libero da cose e persone, anche interposte, e nella piena disponibilità di
[...]
CP_1
b. fissarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., in Euro
156,64= la somma dovuta da a Controparte_2 Controparte_1 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile a far data dalla notifica dell'emananda sentenza o comunque quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
c. con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, magg. CPA ed IVA come per legge
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. ha convenuto in giudizio la Controparte_1 CP_2
per sentire accertare la intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria
[...]
immobiliare n. IM 372547 del 18.11.2014 (doc.3) sottoscritto tra la concedente e la CP_1
convenuta, per inadempimento di quest'ultima al pagamento dei canoni ed esercizio da parte della concedente della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 delle condizioni generali di contratto
(doc.6), con condanna alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto e al pagamento delle spese.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si è costituito per la società alla quale ricorso e Controparte_2 decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a mezzo pec il 13.2.2025.
All'udienza parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e ha ribadito le conclusioni precisate nell'atto e richiamato le ragioni in esso illustrate, insistendo in particolare nella istanza di provvedimento ex art.614 bis c.p.c..
Dichiarata la contumacia della convenuta, sulle conclusioni della ricorrente e all'esito della discussione questa giudice si è riservata la decisione ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c..
***
Dai documenti prodotti da parte ricorrente si rileva che:
● l'immobile oggetto del contratto, sito in Ottaviano, è stato acquistato da dalla società CP_1
(doc.1) allo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla stessa società Controparte_2
venditrice;
● l'immobile, già in possesso della utilizzatrice, è stato oggetto di opere di ristrutturazione e adeguamento pagate dalla concedente come da atti aggiuntivi al contratto (doc.3), terminate le quali pagina 2 di 4 con l'atto aggiuntivo del 24.5.2021 le parti hanno definitivamente pattuito le condizioni di pagamento dei restanti 127 canoni;
● dal mese di maggio 2022 l'utilizzatrice si è resa totalmente inadempiente all'obbligo del pagamento dei canoni (docc. 4 e 5);
● la concedente si è quindi avvalsa della clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. 9 delle condizioni generali del contratto, con la quale le parti hanno convenuto la facoltà della concedente di risolvere anticipatamente il contratto nel caso di mancato o ritardato adempimento di uno o più degli obblighi assunti dall'utilizzatore, tra i quali il pagamento del corrispettivo, con conseguente diritto della concedente alla restituzione dell'immobile libero da persone e cose (art.10 delle condizioni generali di contratto);
● con lettera del 16.2.2024 la concedente ha intimato la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c. (doc.6).
Ricordato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez.Un. n.13533/2001), per effetto dell'intervenuta risoluzione va riconosciuto il diritto della ricorrente al rilascio dei beni oggetto di entrambi i contratti.
Parte convenuta, rimasta contumace, non ha smentito né contestato i fatti sopra riportati e documentalmente dimostrati.
La domanda di va pertanto accolta. Controparte_1
Ricorrono i presupposti per l'accoglimento anche della istanza di parte ricorrente formulata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., tenuto conto dell'ampia formulazione del comma 1 che consente di riferirne l'applicabilità ad ogni provvedimento giurisdizionale avente un contenuto di condanna e ritenuto che la prestazione richiesta alla convenuta rientri nell'ambito applicativo della disposizione e che la stessa non sia “manifestamente iniqua” avuto riguardo, tra l'altro, al tempo già decorso dalla interruzione di pagamento dei canoni, dalla comunicazione di risoluzione del contratto di leasing e dalla conseguente protratta detenzione dell'immobile non giustificata sin dalla intimata risoluzione del 2022. Ai fini della determinazione dell'importo dovuto dalla resistente, tenuto conto dei criteri delineati dal comma 2 pagina 3 di 4 dell'art. 614 bis c.p.c. ossia “del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”, appare equo fissare un importo pari al canone mensile originariamente pattuito (€ 4.699,14), pari a € 156,64 per giorno.
Per consentire alla convenuta di adempiere, si dispone che tale somma sia dovuta a decorrere dal trentesimo giorno dal deposito della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tabellari minimi per le cause di bassa complessità, esclusi compensi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
la giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-accerta la intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. IM 372547 del 18.11.2014 e condanna la convenuta al rilascio immediato in favore di del Controparte_2 Controparte_1
seguente immobile: sito in Ottaviano (NA) - Frazione San Gennarello - Via Querce n. 1 e 3 in angolo con Via Raffaele
Pappalardo n. 37 e 39, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ottaviano (NA) al foglio 13, particelle 535 sub 6 con graffata la particella 1044 sub 2, 535 sub 7, 535 sub 8 e 1044 sub 4, come meglio descritto nell'atto di compravendita, libero da persone e cose;
al pagamento in favore della ricorrente di € 4.699,14 CP_3 Controparte_2 Controparte_1 per ogni mese o frazione di mese di ritardo nell'attuazione del provvedimento, a partire dalla scadenza del termine di trenta giorni dal deposito della presente sentenza;
-condanna parte convenuta al pagamento in favore di delle spese che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 2.906,00 per compensi e € 1.686,00 per spese iscrizione a ruolo, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva
Milano, 26 maggio 2025
La giudice
Laura Massari
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3221/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERMI LORENZO e Controparte_1 P.IVA_1
MANUZZI ANTONIO ( ) GALLERIA ISEI, 6 47521 CESENA;
C.F._1 Pt_1
( ) GALLERIA ISEI, 6 47521 CESENA;
, elettivamente domiciliato in
[...] C.F._2
VIA LARGA, 8 20122 MILANO presso il difensore avv. FERMI LORENZO
ricorrente contro
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Leasing
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha così concluso all'udienza del 22.5.2025:
Controparte_1
Contrariis reiectis,
a. previo accertamento di intervenuta risoluzione o, in subordine e salvo gravame, declaratoria di risoluzione per inadempimento dell'Utilizzatore del contratto di locazione finanziaria (leasing) n. IM
372547 del 18.11.2014, condannarsi in persona Controparte_2 del legale rappresentante, all'immediato rilascio in favore di dell'immobile sito in Controparte_1
Ottaviano (NA) - Frazione San Gennarello - Via Querce n. 1 e 3 in angolo con Via Raffaele Pappalardo
n. 37
e 39, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ottaviano (NA) al foglio 13, particelle 535 sub 6 con graffata la particella 1044 sub 2, 535
pagina 1 di 4 sub 7, 535 sub 8 e 1044 sub 4 e come meglio descritto nel Contratto stesso, il tutto unitamente alle relative pertinenze ed accessori, libero da cose e persone, anche interposte, e nella piena disponibilità di
[...]
CP_1
b. fissarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., in Euro
156,64= la somma dovuta da a Controparte_2 Controparte_1 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile a far data dalla notifica dell'emananda sentenza o comunque quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
c. con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, magg. CPA ed IVA come per legge
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. ha convenuto in giudizio la Controparte_1 CP_2
per sentire accertare la intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria
[...]
immobiliare n. IM 372547 del 18.11.2014 (doc.3) sottoscritto tra la concedente e la CP_1
convenuta, per inadempimento di quest'ultima al pagamento dei canoni ed esercizio da parte della concedente della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 delle condizioni generali di contratto
(doc.6), con condanna alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto e al pagamento delle spese.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si è costituito per la società alla quale ricorso e Controparte_2 decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a mezzo pec il 13.2.2025.
All'udienza parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e ha ribadito le conclusioni precisate nell'atto e richiamato le ragioni in esso illustrate, insistendo in particolare nella istanza di provvedimento ex art.614 bis c.p.c..
Dichiarata la contumacia della convenuta, sulle conclusioni della ricorrente e all'esito della discussione questa giudice si è riservata la decisione ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c..
***
Dai documenti prodotti da parte ricorrente si rileva che:
● l'immobile oggetto del contratto, sito in Ottaviano, è stato acquistato da dalla società CP_1
(doc.1) allo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla stessa società Controparte_2
venditrice;
● l'immobile, già in possesso della utilizzatrice, è stato oggetto di opere di ristrutturazione e adeguamento pagate dalla concedente come da atti aggiuntivi al contratto (doc.3), terminate le quali pagina 2 di 4 con l'atto aggiuntivo del 24.5.2021 le parti hanno definitivamente pattuito le condizioni di pagamento dei restanti 127 canoni;
● dal mese di maggio 2022 l'utilizzatrice si è resa totalmente inadempiente all'obbligo del pagamento dei canoni (docc. 4 e 5);
● la concedente si è quindi avvalsa della clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. 9 delle condizioni generali del contratto, con la quale le parti hanno convenuto la facoltà della concedente di risolvere anticipatamente il contratto nel caso di mancato o ritardato adempimento di uno o più degli obblighi assunti dall'utilizzatore, tra i quali il pagamento del corrispettivo, con conseguente diritto della concedente alla restituzione dell'immobile libero da persone e cose (art.10 delle condizioni generali di contratto);
● con lettera del 16.2.2024 la concedente ha intimato la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c. (doc.6).
Ricordato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez.Un. n.13533/2001), per effetto dell'intervenuta risoluzione va riconosciuto il diritto della ricorrente al rilascio dei beni oggetto di entrambi i contratti.
Parte convenuta, rimasta contumace, non ha smentito né contestato i fatti sopra riportati e documentalmente dimostrati.
La domanda di va pertanto accolta. Controparte_1
Ricorrono i presupposti per l'accoglimento anche della istanza di parte ricorrente formulata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., tenuto conto dell'ampia formulazione del comma 1 che consente di riferirne l'applicabilità ad ogni provvedimento giurisdizionale avente un contenuto di condanna e ritenuto che la prestazione richiesta alla convenuta rientri nell'ambito applicativo della disposizione e che la stessa non sia “manifestamente iniqua” avuto riguardo, tra l'altro, al tempo già decorso dalla interruzione di pagamento dei canoni, dalla comunicazione di risoluzione del contratto di leasing e dalla conseguente protratta detenzione dell'immobile non giustificata sin dalla intimata risoluzione del 2022. Ai fini della determinazione dell'importo dovuto dalla resistente, tenuto conto dei criteri delineati dal comma 2 pagina 3 di 4 dell'art. 614 bis c.p.c. ossia “del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”, appare equo fissare un importo pari al canone mensile originariamente pattuito (€ 4.699,14), pari a € 156,64 per giorno.
Per consentire alla convenuta di adempiere, si dispone che tale somma sia dovuta a decorrere dal trentesimo giorno dal deposito della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tabellari minimi per le cause di bassa complessità, esclusi compensi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
la giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-accerta la intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. IM 372547 del 18.11.2014 e condanna la convenuta al rilascio immediato in favore di del Controparte_2 Controparte_1
seguente immobile: sito in Ottaviano (NA) - Frazione San Gennarello - Via Querce n. 1 e 3 in angolo con Via Raffaele
Pappalardo n. 37 e 39, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ottaviano (NA) al foglio 13, particelle 535 sub 6 con graffata la particella 1044 sub 2, 535 sub 7, 535 sub 8 e 1044 sub 4, come meglio descritto nell'atto di compravendita, libero da persone e cose;
al pagamento in favore della ricorrente di € 4.699,14 CP_3 Controparte_2 Controparte_1 per ogni mese o frazione di mese di ritardo nell'attuazione del provvedimento, a partire dalla scadenza del termine di trenta giorni dal deposito della presente sentenza;
-condanna parte convenuta al pagamento in favore di delle spese che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 2.906,00 per compensi e € 1.686,00 per spese iscrizione a ruolo, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva
Milano, 26 maggio 2025
La giudice
Laura Massari
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