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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/12/2024, n. 3218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3218 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2395-2023 R.G., avente ad oggetto: appello, TRA
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e Parte_1 difesa giusto mandato in atti dall'Avv. Pasquale Napolitano, (C.F.
), e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli Via G. C.F._1
Rossini 22,
APPELLANTE
CONTRO
), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
12/05/1974 e residente in [...], rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. P. Mascolo ) con studio in C.F._3
Gragnano Via Castellammare 147,
APPELLATO contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza pronunciata dal Giudice Parte_1 di Pace di Gragnano n. 118/23 relativa al giudizio recante n. 1818/2021 R.G., pubblicata il 21/01/2023, non notificata, con la quale è stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 65/21 promosso da contro la medesima Controparte_1 per la consegna dell'estratto di ruolo. CP_2
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado, conveniva in CP_2 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Gragnano Di Bianco Antonio chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e comunque eccependo il difetto di giurisdizione in favore del TAR.
1 Si costituiva il , eccependo la cessata materia del contendere avendo CP_1 CP_2 nelle more della opposizione, adempiuto alla consegna del ruolo richiesto e la condanna dell'opponente alle spese e competenze di lite.
Con la sentenza n. 118/23 il Giudice di Pace di Gragnano, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, rigettava l'opposizione proposta e confermava il d.i. 65/2021.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello Parte_1 eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito stante la sua natura di Ente
Pubblico e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Giudice Amministrativo, con condanna al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1 costituito con conseguente contumacia.
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato riservato in decisione senza i termini su conforme richiesta della parte.
Preliminarmente va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342
c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Passando all'esame dei motivi di impugnazione, carattere preliminare e assorbente assume il vaglio del primo motivo d'appello, con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo è fondato.
La vicenda in esame, infatti, traeva la sua origine dalla inevasa richiesta di estratto di ruolo, presentata da all , al fine Controparte_1 Controparte_3 di verificare la pendenza di cartelle esattoriali a suo carico, così da avviare eventuali procedure per eliminare pretesi carichi fiscali e/o amministrativi, dei quali ignorava l'esistenza. Sul punto, è noto che l'estratto di ruolo è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge, consistente in un elaborato informatico formato dall'esattore, riportante l'elenco delle cartelle e consegnato al contribuente, a seguito di specifica richiesta, che non contiene, tuttavia, alcuna pretesa impositiva, diretta o indiretta, con conseguente sua non impugnabilità per mancanza di interesse. E',
2 dunque, la sola cartella esattoriale ad assumere rilevanza rispetto ad un'eventuale tutela degli interessi dell'istante, dovendosi essa considerare quale documento amministrativo, accessibile ai sensi dell'art. 22, l. 241/1990, che presuppone la conclusione del procedimento tributario e/o di accertamento di una violazione amministrativa punita con relativa sanzione, laddove l'estratto di ruolo è un documento non avente un ruolo predeterminato nella scansione procedimentale dell'esecuzione esattoriale, essendo caratterizzato semplicemente da una valenza ricognitiva del contenuto del ruolo in ordine a posizioni individuali. L'estratto di ruolo, quindi, è un mero strumento di conoscenza, a fronte della cartella esattoriale da considerarsi quale atto fondamentale del procedimento di esecuzione esattoriale, da notificarsi al contribuente e da conservare, in copia, a cura del concessionario. Corollario di tale ricostruzione è che, ove il contribuente chieda accesso alla cartella di pagamento e questa rientri nel periodo di obbligatoria conservazione, è solo con il rilascio della copia della cartella di pagamento, e non con l'estratto di ruolo, che il concessionario adempie esattamente ai suoi obblighi di ostensione. (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II. 14.11.2022 n.
14920). In materia di accesso, pertanto, la cartella esattoriale costituisce il presupposto della procedura esecutiva, per cui la richiesta di accesso alla cartella deve reputarsi strumentale alla tutela dei diritti del contribuente, con conseguente obbligo, in capo al concessionario, di suo rilascio in copia al contribuente che abbia proposto, o voglia proporre, ricorso avverso atti esecutivi iniziati nei suoi confronti. (T.A.R. Puglia, sez
III, 5.11.2015 n. 1440). Nè può revocarsi in dubbio che le cartelle esattoriali abbiano valenza amministrativa, in quanto poste in essere nell'ambito di procedimenti amministrativi-esecutivi, espressione di prerogative pubblicistiche e adottati da organi amministrativi, quali i attributari di specifiche finalità di cura CP_4 dell'interesse pubblico e non operanti in posizione di neutralità, sicchè le stesse non possono ritenersi in alcun modo sottratte all'accesso amministrativo. (
[...]
sez. VI, 14.1.2016 n. 171). Il privato, infatti, ha diritto di accesso alle cartelle CP_5 esattoriali che lo riguardano, dovendo essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. (Consiglio di Stato, sez. IV, 22.6.2018 n. 3847).
Sulla scorta di quanto sin qui evidenziato e tenendo ben presenti i principi, normativi e giurisprudenziali, così come già fatti propri da Questo Tribunale (sent. n. 879/2024), non può che derivarne la fondatezza della eccezione di carenza di giurisdizione, in capo
3 al Giudice ordinario, sollevata dall'odierna appellante sin dal giudizio di primo grado.
Si è così affermato in giurisprudenza che “la giurisdizione in materia di accesso (art. 116 c.p.a. E artt. 24 ss. Della l. n. 241 del 1990) non è correlata alla situazione giuridica soggettiva che si intende azionare sulla base della documentazione richiesta in ostensione ma, al contrario, presuppone la qualifica di soggetto di diritto pubblico o di soggetto privato esercente un'attività di pubblico interesse in capo a chi abbia formato ovvero detenga stabilmente la documentazione oggetto dell'actio ad exibendum”
(T.A.R. Lazio, sez. II, 27.8.2019 n. 10620). E ancora “in materia di diritto di accesso ai sensi della l. n. 241 del 1990, nella quale la tutela del soggetto che intenda esaminare ed estrarre copia di determinati documenti amministrativi è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.” (Cass. sez. un. 20.4.2018 n. 9912; conf. cass. civ.
Sez. un. 28.5.1998 n. 5292). In forza delle motivazioni tutte sin qui rese, non può che derivarne l'accoglimento del proposto gravame, con conseguente integrale riforma della impugnata sentenza e revoca del decreto ingiuntivo n. 65/2021 opposto per difetto di giurisdizione del GO.
L'evoluzione giurisprudenziale ancora in atto nella trattata materia, e la sussistenza di orientamenti contrari, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del giudice monocratico dott.ssa
Valentina Vitulano - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_6
118/23 relativa al giudizio recante n. 1818/2021 R.G. pubblicata il 21/01/2023 dal
Giudice di Pace di Gragnano, non notificata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della gravata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di
Pace in favore del Giudice Amministrativo, assegnando il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Torre Annunziata, così deciso il 10/12/2024
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vitulano
4 Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il Dott. quale Parte_2
GOP addetto all'Ufficio.
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