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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/04/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI US
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 524 / 2024 avente ad oggetto obbligo contributivo alla Gestione Commercianti.
promosso da: nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. IACHELLA ANNA, con domicilio C.F._1
eletto presso lo studio legale,come da procura in atti;
Opponente
Contro
: Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv.Demaestri Maria Grazia e dall'avv. Galeano Manlio , con domicilio eletto presso la sede di GU ,come da procura come in atti ,
Opposto
1 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso depositato in data 26/02/2024 , la sig.ra ha proposto Parte_1
opposizione – previa sospensiva - avverso l'avviso di addebito n. 597 2023 0001603427 notificato in data 22/01/2024 per il pagamento di €.16.339,02 a titolo di contributi e sanzioni da versare alla Gestione commercianti dal 10/2019 a 12/2022.
L'opponente, eccepisce l'illegittimità dell'avviso di addebito per maturata decadenza per i contributi 2019-2020-2021, nel merito non dovuti i contributi e sanzioni successivi al 11-01-
2022 per cessazione dell'attività e quindi non dovuta la somma di €.3.408,57. Eccepisce non dovute le restanti somme perché duplicate e chiede l'annullamento dell'avviso di addebito.
Si è costituito l' rilevando che si è provveduto allo sgravio dei contributi successivi CP_1
alla cessazione dell'attività, restando invece dovuti i contributi SS e accessori fino a dicembre2021 per un importo complessivo di €.12.930,45.
La causa è istruita su base documentale, e previa udienza del 31 marzo 2025 sostituita dal deposito di note per trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) ,sulla scorta delle note scritte dei difensori delle parti , decisa da Codesto Giudice mediante la presente sentenza.
1) Cessazione della materia del contendere per i contributi successivi al 31/12/2021.
Esposti i fatti , per come emerge dagli atti del giudizio (doc.4 memoria ),è dimostrato CP_1
l'avvenuto sgravio per l'importo di €.3.408,57 : la pretesa dell' opponente deve ritenersi soddisfatta in relazione ai contributi e accessori successivi 2022 e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse ad agire.
1)L'eccezione di decadenza ex art.25 comma 1 D.Lgs n.46/1999 è inammissibile perché tardiva essa si qualifica come opposizione agli atti esecutivi perché con essa si denuncia vizio proprio dell'avviso di addebito ,anche sotto il profilo dell'iscrizione a ruolo: da proporsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (art.617 c.p.c.). Nella fattispecie tale termine è inutilmente decorso per essere stato l'avviso di addebito notificato il
22/01/2024 e il ricorso depositato il 26/02/2024.
2)I contributi VS sul minimale fino al 31/12/2021 sono dovuti, e nessuna duplicazione risulta in atti .
La ricorrente è stata iscritta alla gestione commerciante dal 12-10-2019 come titolare di impresa individuale per il commercio a dettaglio di frutta e verdura (visura storica -doc.3 e anagrafica azienda-doc5 memoria ), e quindi dalla data di iscrizione fino all'avvenuta CP_1
cancellazione è obbligata a pagare i contributi previdenziali.
2 I contributi VS SS dovuti dalla ricorrente per l'anno 2019 -2020 e 2021 sono così specificati,
e precisamente :
-per il 2019 VS SS (doc.6 memoria ) CP_1 dovuto un importo mensile per il titolare di € 319,37 e importo annuo di € 3.832,45 applicando aliquota del 24,09. E quindi l'importo mensile per tre mesi suddiviso nell'avviso di addebito in 4 rate 2019 .
-per il 2020 VS SS (doc.7 memoria ) CP_1 dovuto un importo mensile per il titolare di € 320,88 e importo annuo di € 3.850,52 applicando aliquota del 24,09.
-per il 2021 per VS SS (doc.8 memoria ) CP_1 dovuto un importo mensile per il Titolare di € 320,88 e importo annuo di € 3.850,52 applicando aliquota del 24,09.
E quindi con l'avviso di addebito in oggetto è richiesto il pagamento dei contributi non versati
(tre mesi 2019-dodici mesi 2020 e 2021) maggiorati di sanzioni e somme aggiuntive per un totale complessivo di €.12.930,45 (codici 8094-8095).
L'avviso di addebito per i contributi e accessori anni 2019-2020 e 2021 è legittimo e la somma richiesta dovuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza ma compensate per un quinto stante l'avvenuto sgravio parziale operato dall' solo successivamente all'introduzione del presente giudizio. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo, in contradditorio tra le parti ,
1) dichiara la cessazione della materia del contendere per i contributi e accessori successivi al
31-12-2021.
2) rigetta per il resto il ricorso e quindi dovuta la somma di €. 12.930,45(contributi e accessori ).
3) condanna a rifondere le spese del giudizio che si liquidano a favore Parte_1 dell' in persona del rappresentante legale in €.2.500,00 per compenso professionale, CP_1
oltre spese generali 15%,c.p.a. ed Iva (già operata la compensazione di un quinto).
GU, 12 aprile 2025.
Il Giudice onorario
dott. ssa Salvatrice Gurrieri
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