Articolo 13 della Legge 3 aprile 1979, n. 122
Articolo 12Articolo 14
Versione
3 maggio 1979
Art. 13. (Personale non docente)

Nella prima applicazione della presente legge all'Universita' statale degli studi della Tuscia sono assegnati posti di personale non docente, nei limiti del contingente previsto dalla allegata tabella D.
I predetti posti sono istituiti con la presente legge.
Alla copertura dei posti di personale non docente previsti dalla tabella di cui al precedente primo comma e rimasti vacanti dopo i trasferimenti, si provvede mediante pubblico concorso, ad eccezione del posto di primo dirigente con funzioni di dirigente amministrativo e dei posti della carriera direttiva di ragioneria e della carriera direttiva delle biblioteche universitarie, i quali saranno coperti mediante trasferimento.
Il personale non docente, assunto da data non posteriore al 30 giugno 1978, con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio del consorzio istituito con decreto del prefetto di Viterbo del 13 ottobre 1969, n. 15172, ed attualmente in servizio, e' immesso nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle universita' statali degli studi e degli istituti di istruzione universitaria, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'immissione in ruolo e' disposta nella qualifica iniziale della carriera corrispondente alla categoria di impiego, nella quale il personale predetto e' stato originariamente assunto, purche' in possesso del prescritto titolo di studio.
Nei confronti del predetto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi primo, secondo, terzo, quarto con esclusione della possibilita' di opzione per la posizione giuridica ed economica gia' conseguita, quinto, settimo e ottavo della legge 25 ottobre 1977, n. 808 .
Gli effetti giuridici ed economici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al terzo comma del citato articolo 16 decorrono dalla medesima data dell'immissione in ruolo.
Le relative dotazioni organiche del personale non docente sono aumentate sino alla concorrenza dei posti istituiti ai sensi del precedente secondo comma e delle unita' di personale immesso in ruolo ai sensi del precedente quarto comma.
Il Ministro della pubblica istruzione determinera' con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.
Entrata in vigore il 3 maggio 1979