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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 11/06/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1118/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del Giudice dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1118/2016 R.G. promossa da con sede legale in Caltagirone (CT), P.IVA in Parte_1 P.IVA_1
persona dei legali rappresentanti pro tempore, C.F. , nato a Parte_2 C.F._1
Caltagirone il 28.02.1956 e , C.F. , nato a [...] il Parte_3 C.F._2
08.11.1957, questi ultimi anche nella qualità di fideiussori, nonché C.F. Parte_4
, nata a [...] il [...] e C.F. C.F._3 Parte_5
, nata a [...] il [...], nella qualità di fideiussori, tutti rappresentati C.F._4
e difesi dall'avv. Riccardo Lana presso il cui studio in Gela, via Pitagora n. 2, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
ATTORI
CONTRO
con sede sociale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, C.F. e P. Controparte_1 P.IVA_2
IVA , in persona del procuratore avv. , rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_3 Controparte_2
Simonetta Sabato e Luigi Pulvirenti, presso il cui studio in Caltagirone, via Mazzini n. 26, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
***
Sull'atto di citazione
Con atto di citazione notificato in data 12.09.2016, la società , in Parte_1
persona dei legali rappresentanti pro tempore e , questi ultimi Parte_2 Parte_3
anche nella qualità di fideiussori unitamente a e hanno convenuto in Parte_4 Parte_5
pagina 1 di 29 giudizio la al fine di sentirla condannare alla restituzione delle somme Controparte_3
dalla stessa indebitamente percepite in forza del contratto di finanziamento n. 73595456 e del rapporto di conto corrente n. 5030252.
A sostegno della domanda gli attori premettevano:
- di aver stipulato in data 17.06.2014 con un contratto di mutuo, Controparte_3
iscritto al repertorio n. 73595456, per un importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00), da restituirsi in cinque anni, mediante il pagamento di n. 60 (sessanta) rate mensili secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese, a partire dal 17.7.2014 e fino al 17.06.2019;
- di aver provveduto al pagamento di € 24.564,46 (di cui € 16.231,12 per capitale ed € 8.333,34 per interessi);
- che il contratto stabiliva espressamente un tasso di interesse corrispettivo annuo del 10,23%, e un tasso di mora del 12,23 %;
- che l'art. 5 del medesimo contratto prevedeva che “Ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del contratto – e quindi anche a seguito di risoluzione del contratto stesso - e non pagata produrrà dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione in mora, interessi moratori a carico della Parte finanziata ed a favore della NC”;
- che tale clausola contrattuale, in base alla sua formulazione letterale, prevedeva l'applicazione degli interessi moratori non già sul solo capitale residuo, bensì sull'intera somma dovuta “in dipendenza del contratto”, comprensiva, dunque, di capitale, interessi corrispettivi, spese e oneri accessori, con la conseguenza che “l'eventuale applicazione dell'interesse moratorio non andrebbe a sostituirsi all'interesse corrispettivo ma si “sommerebbe” a questi”;
- che “senza ricorrere ad alcuna sommatoria, né maggiorazione rispetto al tasso corrispettivo, di per sé il tasso di mora era maggiore a quello soglia del momento, in considerazione anche della remunerazione di cui alla polizza”.
Sulla scorta di tali premesse hanno dedotto che le pattuizioni previste nel contratto di finanziamento avevano determinato il superamento del tasso soglia stabilito dalla legge antiusura all'epoca vigente per la categoria del contratto in oggetto (pari al 17,26%), con conseguente non debenza di alcun interesse
(moratorio e corrispettivo), il diritto alla restituzione di quelli già corrisposti nella misura di € 8.333,34 nonché l'obbligo per il debitore di restituire unicamente il capitale finanziato, stante la gratuità del mutuo. In via subordinata, hanno dedotto che gli interessi moratori andavano ricalcolati esclusivamente sulla quota capitale di ciascuna rata, con esclusione di ogni ulteriore componente.
pagina 2 di 29 Hanno contestato, inoltre, che le istruzioni della NC d'LI, in base alle quali gli interessi moratori sono esclusi dal calcolo del TEG, avessero efficacia precettiva.
Hanno dedotto, ancora, la nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 117 del TUB in quanto il TAEG/ISC effettivamente applicato risultava difforme rispetto a quello pattuito, nonché per indeterminatezza e/o indeterminabilità del piano di ammortamento previsto e per la sussistenza di anatocismo. Sostengono, in proposito, che il meccanismo dell'ammortamento alla francese avesse determinato un'illecita capitalizzazione composta degli interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., nonché l'indeterminatezza del tasso convenzionale degli interessi, con conseguente applicazione del tasso legale ex art. 1284, comma 2, c.c.
Hanno allegato, ancora, il superamento del tasso soglia antiusura vigente alla stipula del contratto sia del he del Pt_6 Parte_7
Quanto al rapporto di conto corrente hanno affermato, in primo luogo, “che non risulta alcun contratto di apertura dei conti né di sottoscrizione delle condizioni economiche”.
Con particolare riferimento a queste ultime hanno contestato l'applicazione di tassi di interesse ultralegali, di tassi usurari in violazione della legge n. 108/1996 (per cui hanno chiesto la condanna della banca ex art. 644 c.p. al risarcimento del danno derivante dal reato di usura), l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in violazione dell'art. 1283 c.c. nonché di commissioni di massimo scoperto e spese senza previa pattuizione. Hanno contestato, ancora, la variazione unilaterale delle condizioni economiche in assenza di comunicazione preventiva.
Hanno chiesto, pertanto, previo accertamento delle dedotte nullità, la condanna della banca convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente percepite e, in subordine, “la compensazione tra quanto accertato (in perizia e non) o quanto verrà comunque accertato dalla disponenda CTU e quanto asseritamente preteso dalla banca ex art. 1241 c.c.”. In via subordinata, hanno chiesto di condannare la banca convenuta al pagamento di un'indennità a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
Hanno, inoltre, allegato la violazione da parte della Controparte_4 nell'esecuzione del contratto – per avere quest'ultima applicato condizioni contrattuali illegittime, che avrebbero inciso in modo rilevante sulla libertà di impresa, impedendole di programmare le proprie scelte di investimento, sulla libertà di iniziativa economica privata, impedendole di effettuare investimenti, ampliare il proprio capitale fisso, assumere personale o provvedere regolarmente al pagamento di stipendi, imposte e contributi, nonché sulla libertà di autodeterminazione personale dei soci garanti, i quali avrebbero vissuto in uno stato di costante apprensione e disagio psicologico per le pagina 3 di 29 continue richieste economiche da parte dell' , con ripercussioni negative sulla gestione CP_5 dell'attività imprenditoriale e sulla propria sfera personale - con conseguente diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.
Ed ancora, i fideiussori hanno sollevato l'exceptio nullitatis, stante l'illegittimità delle condizioni applicate ai rapporti di conto corrente e al contratto di finanziamento, nonché l'exceptio doli stante la violazione dei parametri di correttezza e buona fede da parte dell'istituto bancario, richiamando in proposito un orientamento giurisprudenziale (1989) secondo cui tale violazione, “implica il venir meno della garanzia fideiussoria”.
Da ultimo, gli attori hanno rappresentato di avere avviato il procedimento di mediazione, conclusosi poi negativamente per il mancato raggiungimento di un accordo.
Hanno concluso, pertanto, chiedendo di “accertare e dichiarare la illiceità del contratto di finanziamento stipulato con la , stipulato in data 17.06.2014, N. Controparte_3
73595456, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero capitale;
Dichiarare per gli effetti che tale finanziamento sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che, sommato al valore della polizza convenuta e comunque rientrante nel seno del piano di ammortamento, si è determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento (TAN tasso di interesse dovuto pari al 10,23% annuo;
interessi di mora 12,23%, mentre il TSU (Tasso Soglia Usura) vigente al momento della stipula era del tasso soglia vigente al momento della convenzione pari a 17,26%, TEG computato in attuazione dei crismi indicati in contratto [mora calcolata sul capitale, spese ed interessi corrispettivi] pari a 22,46; 22,46> 17,26;
Dichiarare che anche il solo tasso di mora – con l'addendo della polizza – travalica ex se il tasso soglia vigente al tempo della convenzione;
Accertare che, in ordine al finanziamento n. 73595456, allo stato, parte attrice abbia pagato come capitale la somma di euro 16.231,12, come interessi l'importo di euro 8.333,34; Ritenere che parte attrice non è debitrice di alcunchè, secondo le determinazioni dell'allegata perizia;
Soppesare, pertanto, che per effetto delle indicate somme, avendo restituito parte del capitale e compensato l'importo ancora dovuto del medesimo con quello degli interessi da rimborsarsi a suo favore, parte attrice nulla più deve all' convenuto e che, di contro, in ordine CP_5 al finanziamento n. 73595456, è sua creditrice per l'importo di euro 8.333,34, ovvero sia la somma pari a quanto indebitamente versato a favore di quest'ultimo; Accertare l'effettivo superamento del
T.E.MO. e del tasso annuo effettivo nominale di mora (T.A.N.MO) in seno al contratto bancario n.
pagina 4 di 29 73595456 del 17.06.2014, nonché accertare l'effettiva violazione dell'art.117 TUB in seno al suddetto contratto di mutuo, per come sopra spiegato. In via gradata ed in considerazione di quanto esposto in narrativa (con precipuo riferimento alla incertezza interpretativa delle clausole pattuenti il tasso di mora), delibare comunque che, nei casi di ritardato pagamento, il succitato tasso di mora potrà essere applicato solo sul mero capitale e non già anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in rata. Accertare, inoltre, l'indebito lamentato dall'attore sul c/c bancario
5030252. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e
1418 c.c., delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente impugnato relativa alla determinazione degli interessi debitori e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
Accertare e dichiarare la violazione da parte della Convenuta delle regole di CP_3
correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con la società attrice, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito precetto. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto impugnato relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi in rapporti in esame. Determinare il
Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari. Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, 2 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione. Per l'effetto delle suddette violazioni, CONDANNARE la convenuta banca
[...]
all'immediata ripetizione della somma di euro 105.945,37 o della diversa CP_1 Pt_8
somma – maggiore o minore – che il Giusdicente riterrà congrua, secondo giustizia anche a seguito delle risultanze della disponenda CTU, oltre ad una somma ritenuta di Giustizia a titolo di risarcimento dei danni, che sarà determinata in corso di CTU, oltre alle spese CTP, come da documentazione in atti, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, nonché agli interessi legali. Accertare e dichiarare il comportamento contra legem manifestato durante l'intero rapporto bancario da parte della convenuta nei confronti della di CP_3 Parte_1
pagina 5 di 29 e dei suoi aventi diritto nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati e Parte_1
conseguentemente CONDANNARE la convenuta al pagamento a favore della attrice e/o agli aventi diritto – oltre le somme sopra indicate – anche un'ulteriore somma a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, secondo le risultanze di cui in narrativa e/o che emergerà nel corso del Giudizio anche a seguito della disponenda CTU e/o che il Giudice determinerà secondo Giustizia. Se il caso, disporre la compensazione tra quanto richiesto dall'attrice anche a seguito delle risultanze peritali e/o emerso dalla CTU tecnica e quanto asseritamente preteso dalla
NC convenuta ex art. 1241 c.c.. ACCERTARE e DICHIARARE, quale conseguenza dell'accertata responsabilità della la inefficacia e/o nullità delle fideiussioni rilasciate Controparte_3 in suo favore e che nulla devono l'odierna società attrice e i fideiussori in qualità di garanti della società. Condannare comunque la al pagamento della complessiva somma di €. 105.945,37 o CP_3
diversa somma che emergerà nel corso di causa, secondo le casuali specificate in narrativa.
CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
In via istruttoria hanno chiesto “anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e 119 del T.U.B., che l'Ill.mo Sig. Per_ voglia ORDINARE, anche ai sensi dell'art.119 TUB, ad integrazione di quelli già in atti,
l'acquisizione in originale di tutti i contratti bancari debitamente sottoscritti, sia di mutuo che di c/c, delle fideiussioni ricevute, di tutti gli estratti conto sin all'origine degli impugnati rapporti, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quanto altro inerente ai rapporti di apertura di credito impugnati, nonché di un completo rendiconto (che indichi, tra l'altro, da una parte il capitale effettivamente erogato dalla banca e dall'altra le remunerazioni, le competenze ed i guadagni percetti dalla banca con riferimento all'intero periodo del rapporto); nonché di Ordinare alla NC d'LI di fornire una visura storica in ordine alla posizione contabile controversa” nonché disporsi CTU contabile al fine di accertare “sulla scorta della documentazione esibita, il reato di usura;
la violazione del disposto dell'art. 1283 c.c.” nonché “1. L'esatto saldo dei conti;
2. L'effettiva somma di danaro che la banca ha concesso in mutuo all'attrice;
3. L'ammontare degli interessi di qualsiasi tipo;
4. Il
Tasso Effettivo Globale applicato comprensivo di tutti i costi e le spese;
5. Verificare se la abbia CP_3
commesso il reato di usura travalicando il tasso soglia trimestrale così come stabilito nel relativo decreto ministeriale”.
Sulla comparsa di costituzione e risposta
pagina 6 di 29 Con comparsa di costituzione e risposta del 1.12.2016, si è costituita in giudizio Controparte_3
la quale in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità della domanda stante la mancata
[...]
partecipazione al procedimento di mediazione dei fideiussori, nonché la carenza di legittimazione attiva di questi ultimi in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie ex adverso avanzate, tra l'altro non provate.
Nel merito, ha contestato tutto quanto dedotto dagli attori, sostenendo la legittimità delle condizioni applicate al contratto di finanziamento e al contratto di conto corrente.
In particolare, quanto contratto di finanziamento ha eccepito:
- l'assenza di prova circa la effettiva corresponsione di interessi moratori;
- l'erroneità della doglianza relativa alla inclusione dei tassi di mora nel calcolo del TEG e la vincolatività delle Istruzioni della NC d'LI nell'ambito della rilevazione del TEG;
- l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà dei tassi moratori poiché basata su un calcolo erroneo, rilevando che nella fattispecie esso era pari al 12,23% a fronte di una soglia di usurarietà del 19,887%;
- la legittima applicazione dell'interesse di mora su ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del finanziamento medesimo e la erroneità della doglianza relativa alla sommatoria di interessi corrispettivi e interessi moratori al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia;
- la genericità dell'assunto secondo cui i costi della polizza avrebbero inciso sulla determinazione del TEG, considerando che il contratto di finanziamento prevedeva l'inclusione del premio nel calcolo del TAEG;
- l'irrilevanza della penale di estinzione anticipata (pari al 3% del capitale restituito) per la determinazione del TEGM, trattandosi di un costo meramente potenziale, peraltro mai applicato;
- l'illegittimità dell'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) in quanto il TAEG/ISC effettivamente applicato era pari al 16,53 %, come peraltro esposto nella consulenza tecnica di parte attrice;
- la legittimità del sistema di ammortamento alla francese il quale non comporta alcuna forma di anatocismo;
Cont
- l'erroneità della doglianza relativa all'asserita usura del T.E.MO. e del TAN. essendo tale valutazione fondata su un calcolo meramente ipotetico.
pagina 7 di 29 Quanto al rapporto di conto corrente, a fronte dell'eccezione di nullità per difetto di forma scritta, ha prodotto: il contratto di conto corrente n. 0000/5030252 del 20.04.1995 acceso dalla società
[...]
presso il Banco Ambrosiano s.p.a.; la domanda di affidamento del 19.01.2005; l'apertura di Pt_1
credito in conto corrente del 14.2.2005; il contratto di apertura di credito a tempo indeterminato del
21.02.2005 originariamente stipulato per l'affidamento di € 41.300,00 e successivamente incrementato sino a € 50.000,00 (21.02.2005); la richiesta del 06.06.2006 di trasformazione dell'originario contratto di conto corrente in “conto intesa business” unitamente al documento di sintesi contenente le relative condizioni contrattuali;
documenti tutti debitamente sottoscritti da e Parte_2 Pt_3
, nella qualità di legali rappresentanti della società .
[...] Parte_1
Ha eccepito, inoltre:
- l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, essendo il rapporto di c.c. ancora in essere, nonché della domanda ex art 2041 c.c. formulata da parte attrice in via subordinata;
- l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito anche per l'intervenuto riconoscimento del debito, per cui parte attrice è “decaduta dalla facoltà di sollevare qualsiasi contestazione in merito;
- l'intervenuta prescrizione “di tutti i diritti vantati da parte attrice ed azionati con l'odierno giudizio, ai sensi dell'art. 2946 c.c. e ciò almeno con riguardo al periodo anteriore al
12.9.2016”;
- in via subordinata, l'intervenuta prescrizione per le rimesse di natura solutoria eseguite fino al
12.09.2016;
- in ogni caso, la prescrizione quinquennale del diritto agli interessi attivi;
- l'inammissibilità di tutte le eccezioni ex adverso sollevate in ordine alle condizioni contrattuali per non avere parte attrice mai contestato gli estratti conto.
Ha precisato, inoltre, che le condizioni contrattuali, anche in ordine alla capitalizzazione degli interessi a debito e alle commissioni di massimo scoperto, erano state espressamente pattuite nei contratti bancari stipulati e accettate dal cliente e di aver provveduto, in ogni caso, ad adeguare le predette condizioni contrattuali secondo quanto previsto dalla Delibera CICR del 9/2/2000 e dalla legge n.
2/2009.
Ha eccepito, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà dei tassi applicati e la genericità delle contestazioni circa l'applicazione di spese e valute non pattuite, precisando che il tasso di interesse era stato puntualmente determinato.
pagina 8 di 29 Ha affermato, ancora, che nessuna violazione dell'art. 118 TUB era stata attuata in quanto i contratti in atti del 20.04.1995, del 14.02.2005 e del 06.06.2006 prevedevano esplicitamente la possibilità per la banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche pattuite con il cliente.
Ha sollevato, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale in relazione: - “all'art. 1283
c.c. nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione gli interessi che maturano sugli interessi bancari scaduti e non pagati o quanto meno non li esclude fino al 31.12.1999, né a decorrere dall'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore (1.10.2016) della delibera CICR del 3.0.2016”; -
“all'art. 1815, comma 2, c.c. nella parte in cui non dispone che la valutazione di usurarietà debba confermarsi al tasso-soglia determinato dalle Autorità creditizie o quanto meno che operi per la sola eccedenza rispetto al tasso-soglia”; - “all'art. 2935 c.c. nella parte in cui non dispone la decorrenza della prescrizione del diritto alla rettifica delle partite incluse nel contratto di conto corrente bancario dal giorno della relativa annotazione”.
Ha dedotto, da ultimo, l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dagli attori, in quanto non provata, e l'assenza dei presupposti per disporre consulenza tecnica d'ufficio e l'ordine di esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi di giudizio anche ex art. 96 c.p.c.
Sullo svolgimento del processo
All'udienza del 16.11.2017, “considerato l'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, come da documentazione prodotta da entrambe le parti, essendo irrilevante la mancata partecipazione allo stesso dei fideiussori (anch'essi attori)”, il precedente giudice monocratico ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda e ha concesso i termini ex art. 183, comma VI
c.p.c.
In sede di memorie istruttorie parte attrice ha, quindi, precisato la domanda chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. Accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta CP_3
delle regole codicistiche e contrattuali, nella esecuzione del complesso rapporto bancario intercorso con la società attrice, con ogni conseguenza di legge. B. Accertare e dichiarare il comportamento contra legem manifestato durante l'intero rapporto bancario da parte della convenuta nei confronti della correntista e nonché l'esistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati e conseguentemente CONDANNARE la convenuta al pagamento a favore dell'attrice - oltre le somme già richieste - anche un'ulteriore somma a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali
pagina 9 di 29 subiti dall'attrice, secondo le risultanze di cui in narrativa e/o che emergerà nel corso del Giudizio anche a seguito della disponenda CTU e/o che il Giudice determinerà secondo Giustizia.
C. Dichiarare l'indebita locupletazione da parte della convenuta a danno dell'attrice di quanto CP_3
risulta non dovuto in esito alla rideterminazione del rapporto dare / avere tra le parti di cui alla perizia versata e, in subordine, in esito alle risultanze di eventuale disponenda C.T.U. di natura tecnico-contabile. D. A parziale modifica delle domanda di cui al punto 6 (del petitum) dell'atto introduttivo, per una migliore intelligenza della stessa e tenuto conto che si tratta principalmente di un'azione di accertamento negativo, DICHIARARE la COMPENSAZIONE delle somme risultate non dovute alla convenuta fino alla concorrenza del credito eventualmente accertato in favore della banca, mentre per i superiori importi ORDINARE alla NC convenuta la RESTITUZIONE degli stessi in favore di parte attrice, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda, e sino al soddisfo. Si chiede, inoltre, di valutare debitamente (e quindi computare nel complessivo importo delle somme indebitamente pagate dall'attrice) la capitalizzazione annuale degli interessi, siccome ritenuta illegittima dalla Corte di Cassazione (07/05/2015). Si insiste, inoltre, per l'accoglimento delle richieste tutte di cui all'atto di citazione, chiedendo, altresì, a precisazione della domanda, anche la condanna della al risarcimento dei danni patrimoniali tutti, scaturente dal rapporto di c/c ed CP_7
espressamente indicati in narrativa. Si chiede, poi, di ritenere e dichiarare che la abbia CP_3 erroneamente segnalato l'attrice in Centrale Rischi, con voci ed importi assolutamente errati ed in costanza di giudizio;
per l'effetto, ordinare la rettifica sia nella dicitura che negli importi indicati in
Centrale Rischi. IN ORDINE AL MUTUO / FINANZIAMENTO A. Accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta delle regole codicistiche e contrattuali, nella esecuzione del complesso CP_3
rapporto bancario intercorso con la società attrice, con ogni conseguenza di legge. B. Accertare e dichiarare il comportamento contra legem manifestato durante l'intero rapporto bancario da parte della convenuta nei confronti della parte mutuataria e nonché l'esistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati e conseguentemente CONDANNARE la convenuta al pagamento a favore dell'attrice - oltre le somme già richieste - anche un'ulteriore somma a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice, secondo le risultanze di cui in narrativa e/o che emergerà nel corso del Giudizio anche a seguito della disponenda CTU e/o che il Giudice determinerà secondo Giustizia. C. Dichiarare l'indebita locupletazione da parte della convenuta a danno CP_3
dell'attrice di quanto sarebbe risultato non dovuto in esito alla rideterminazione del rapporto dare /
pagina 10 di 29 avere tra le parti di cui alla perizia versata e, in subordine, in esito alle risultanze di eventuale disponenda C.T.U. di natura tecnico-contabile. D. A specificazione della domanda di cui all'atto introduttivo, per una migliore intelligenza della stessa e tenuto conto che si tratta principalmente di un'AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO, una volta accertato che la ha percepito CP_3 indebitamente importi non dovuti dall'attrice, ORDINARE alla NC convenuta la CP_8 degli stessi in favore di parte attrice, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda, e sino al soddisfo. Si chiede, pertanto, di valutare la condotta della NC in fase di mediazione, sia in conformità al D.lgvo n.28/10 che al D.M. n.180/10 nonché in aderenza a tutta la Giurisprudenza sopra richiamata, (…); in ordine alla procedura di mediazione obbligatoria avviata dall'attrice; in conseguenza, disporre tutti i provvedimenti previsti ed all'uopo necessari”.
In sede di terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. parte attrice ha prodotto gli estratti conto bancari.
Con ordinanza del 14.01.2018 il Giudice monocratico., in persona diversa dall'odierno decidente, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale proposta da e formulato una Controparte_9
proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Le domande proposte dagli attori sono infondate e vanno rigettate.
Ai fini dell'accertamento delle condizioni contrattuali pattuite o applicate dalla banca e delle conseguenti determinazioni in relazione alla domanda proposta dagli attori, si rende opportuno procedere all'esame separato dei rapporti oggetto del giudizio.
CONTRATTO DI MUTUO DEL 17.06.2014 N. 73595456
Sulla inclusione del tasso di mora nel calcolo del TEG e sul valore delle istruzioni della NC
d'LI.
È, innanzitutto, infondata l'eccezione relativa alla inclusione dei tassi di mora nel calcolo del TEG.
Invero, la NC d'LI con i “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” del
3/7/2013 ha rilevato che: “Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo.
Infatti, essendo gli interessi moratori più alti per compensare la banca del mancato adempimento, se
pagina 11 di 29 inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccesivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora”.
Il tasso di mora, quindi, è stato escluso dalla rilevazione del T.E.G. nelle Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale emanate dalla NC d'LI, alle quali la giurisprudenza di merito, condivisa da questo giudice, riconosce natura di norme tecniche autorizzate (in tal senso si veda cfr.
Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 4208/2019 secondo cui “le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla NC D'LI , oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate. Da un lato, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla NC d'LI è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal d.m. 23/9/1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie;
dall'altro lato, i decreti ministeriali trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, hanno sempre disposto (cfr art. 3) che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle “Istruzioni” emanate dalla NC d'LI. Pertanto, tali “Istruzioni” debbono ritenersi autorizzate dalla normativa regolamentare, come necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma c.p..”).
L'eccezione è, pertanto, infondata.
Sulla applicazione degli interessi di mora alla rata scaduta e sul cumulo di interessi corrispettivi e moratori.
È, altresì, infondata l'eccezione relativa alla “illiceità del contratto di finanziamento” per effetto dell'applicazione degli interessi di mora alla rata scaduta, comprensiva anche degli interessi corrispettivi.
Va, infatti, osservato che l'art. 3, co 1, Delibera CICR del 9/2/2000 prevede che “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”.
pagina 12 di 29 Tale disposizione legittima l'applicazione di interessi moratori sull'intera rata scaduta ove ciò sia previsto dal contratto.
Nel caso di specie, l'art. 5 del contratto di mutuo del 17.06.2014 prevede espressamente che “Ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del contratto – e quindi anche a seguito di risoluzione del contratto stesso - e non pagata produrrà dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione in mora, interessi moratori a carico della Parte finanziata ed a favore della Su detti interessi CP_3
non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Deve, pertanto, ritenersi legittima la determinazione degli interessi moratori sull'intero importo della rata scaduta, in conformità alla citata delibera e alla clausola negoziale.
Va, peraltro, osservato la Corte di Cassazione del 20 maggio 2020, n. 9237, in parte motiva, si è data carico di rispondere ad una osservazione di tenore identico alla censura mossa dagli odierni attori, nei termini che di seguono si riportano: “Né può obiettarsi che, un volta scaduta la rata, la base di calcolo su cui applicare il tasso sarà la rata inadempiuta, tanto nella quota idealmente riferita al capitale quanto in quella determinata nella misura del saggio degli interessi corrispettivi, con il risultato che, per una parte, gli interessi (di mora) si produrranno su interessi (corrispettivi) scaduti. L'obiezione non convince proprio in quanto l'inadempimento non cancella la funzione di corrispettivo che è assolto da una parte della somma oggetto della rata non pagata. In sostanza, è lo stesso istituito dell'anatocismo che impone di considerare come (idealmente) autonomi gli interessi, moratori da un lato, corrispettivi, dall'altro, anche in caso di inadempimento”.
Sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si è quindi ritenuto che la specifica pattuizione per cui è causa, secondo cui gli interessi moratori si calcolano sull'intero importo della rata, non determina un'indebita sommatoria dei tassi di interessi, “venendosi a realizzare - piuttosto - una ipotesi di anatocismo pacificamente consentita dalla legge e segnatamente dall'art. 3 c.1 della delibera
CICR del 9 Febbraio 2000, esecutiva del disposto dell'art. 120 T.u.b., nella formulazione ratione temporis applicabile, ovvero quella conseguente alle modifiche operate dall'art. 25 del D. Lgs. n.
342/1999” (cfr. Corte d'Appello Catania, sentenza n. 249/2021).
Ne consegue, pertanto, che ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, non si può, procedere
(come invece sostenuto dagli attori) alla sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi e del tasso degli interessi moratori, dovendosi piuttosto effettuare valutazioni separate, una relativa ai primi e una relativa ai secondi. E ciò in ragione della diversità ontologica e di scopo tra le due categorie di interessi: i primi possedendo una funzione lato sensu sanzionatoria, i secondi remunerativa.
pagina 13 di 29 Secondo la prevalente giurisprudenza di merito, infatti: “il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria (Cass. civ. sez. un. n. 19597 del 18/9/2020). Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (art. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale” (cfr. Tribunale di
Roma, sentenza n. 469/2025).
Tale conclusione è, tra l'altro, “coerente con la constatazione che interessi corrispettivi e interessi di mora sono destinati ad essere applicati ricorrendo presupposti diversi ed antitetici: gli uni in caso di
(e fino al) regolare adempimento del contratto;
gli altri in caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (cfr. Cass. Civ. sez. I, n. 14214/2022).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, parte attrice non ha specificamente dedotto se, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, si siano effettivamente verificati episodi di ritardo nei pagamenti tali da comportare l'applicazione concreta del tasso di mora pattuito, rendendo di fatto l'eccezione priva di rilevanza. Inoltre, dalle quietanze di pagamento prodotte in atti – con la precisazione che parte attrice ha prodotto solo quattordici quietanze (su sessanta) di pari importo e non ha contestato di essere rimasta inadempiente al pagamento delle ulteriori rate di finanziamento - risulta che i pagamenti sono stati eseguiti alle scadenze pattuite secondo l'allegato piano di ammortamento e che nessun interesse di mora è stato in concreto applicato.
Quanto, poi, al rapporto tra usura ed interessi moratori, la giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che
“1) la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, essendo finalizzata a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo
pagina 14 di 29 per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso;
2) la mancata indicazione dell'interesse di mora, nell'ambito del
TEGM, non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo e unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché « fuori mercato », donde la formula: « TEGM, più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto »; 3) laddove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del TEGM così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista;
4) si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti;
5) anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; verificatosi l'inadempimento e il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento” (cfr. Cassazione civile sez. un., 18.09.2020, n. 19597).
Peraltro, la Corte con altra recente pronuncia, nell'escludere che la nullità della clausola con la quale sono stati previsti gli interessi moratori usurari possa importare la nullità anche di quella relativa agli interessi corrispettivi ha statuito: “I due interessi infatti non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, o meglio, gli uni si sostituiscono agli altri, e le rispettive poste mantengono una ideale autonomia, anche in caso di inadempimento e di operatività dei moratori. Fino a che l'accipiens è in termini per restituire la somma, ne gode entro la scadenza, egli è tenuto a corrispondere gli interessi corrispettivi, che sono per l'appunto richiesti per il godimento del denaro;
una volta che il termine per la restituzione sia scaduto è invece tenuto a corrispondere quelli moratori, convenuti invece per il godimento prolungato oltre la scadenza. Come è agevole intuire, questi ultimi non si sommano, ma succedono ai corrispettivi. Il che comporta altresì che pur potendo avere la medesima funzione in comune (quella di remunerare chi ha prestato il denaro) i due tipi di interesse mantengono autonomo rilievo quanto allo scopo concreto della corrispettività. Nel caso degli interessi corrispettivi questo scopo ha causa nel godimento del denaro da parte dell'accipiens e nella privazione momentanea di chi lo ha prestato;
nel caso dei moratori lo scopo è di ripagare il mutuante della prolungata indisponibilità del denaro e delle perdite che eventualmente essa comporta per non avere avuto la
pagina 15 di 29 restituzione nei tempi convenuti. Questa funzione di corrispettività che risulta analoga in entrambi i casi (differendo le ragioni della corrispettività) è svolta dai due tipi di interesse non contemporaneamente, ma in sostituzione gli uni agli altri: i moratori sono dovuti solo dopo la scadenza del termine di restituzione, mentre quelli corrispettivi prima di tale scadenza. (…) Questa configurazione impedisce di considerare come cumulabili i due tipi di interessi ai fini del calcolo del loro ammontare (ossia del superamento della soglia) ma impedisce altresì di dire che se sono nulli i moratori, per superamento della soglia, la nullità si estende anche ai corrispettivi. (Cassazione civile sez. III, 20.05.2020, n.9237).
Ne deriva, pertanto, che il confronto con il tasso soglia deve essere operato distintamente per gli interessi moratori e gli interessi corrispettivi.
Nella fattispecie tale soglia non è stata superata, attestandosi gli interessi corrispettivi nel valore di
10,23 % e quelli moratori nel valore di 12,23 % a fronte di una soglia di usurarietà fissata per il periodo di riferimento rispettivamente al 17,262 % e al 19,888%.
Peraltro, la stessa consulenza tecnica di parte depositata dall'attore (all. “Perizia TEMO Intesa
Finanziamento 456” all'atto di citazione) ha escluso il superamento del tasso soglia usura al momento della stipula del contratto (cfr. p. 12, nonché p. 14, ove si legge che “il TAEG del finanziamento nel funzionamento “fisiologico” del contratto, nella sua applicazione di normalità costituita dal puntuale pagamento delle rate di rimborso dall'inizio alla fine del piano di ammortamento, appare inferiore al
Tasso Soglia di Usura al momento della stipula”).
Pertanto, la domanda dagli attori volta ad ottenere l'accertamento della natura usuraria degli interessi, con conseguente gratuità del finanziamento ai sensi dell'art. 1815, co. 2 c.c., è destituita di fondamento.
Fermo restando quanto sopra esposto, occorre comunque evidenziare che, anche qualora volesse opinarsi diversamente, in alcun modo potrebbe essere accolta la domanda restitutoria avanzata dagli attori atteso che la stessa riguarda gli interessi corrispettivi pagati dai predetti in costanza del mutuo la cui debenza, anche nell'ipotesi di usurarietà degli interessi moratori, resterebbe ferma.
Sull'ISC/TAEG
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla nullità del contratto di finanziamento per l'applicazione di un ISC/TAEG difforme (16,131 %) rispetto a quello indicato in contratto (16,530%).
Ciò, a dire degli attori, avrebbe comportato una “mancanza di trasparenza nei confronti del soggetto finanziato”, con conseguente violazione dell'art. 117 TUB (cfr. atto di citazione, p. 24).
pagina 16 di 29 Orbene, l'indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG), è un indice (espresso in percentuale) che rappresenta il costo effettivo di un'operazione di finanziamento, che il cliente deve alla società che ha erogato il finanziamento. Esso racchiude contemporaneamente il tasso di interesse e tutte le spese accessorie della pratica (spese di istruttoria, imposte di bollo, ecc.) ed
è stato recepito nel sistema normativo italiano con la Deliberazione del Comitato Interministeriale per il
Credito e il Risparmio n. 10688 del 04.03.2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla NC d'LI, l'obbligo per tutti gli intermediari di renderlo noto ai clienti.
Tale indicazione ha una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente in condizione di conoscere il costo totale effettivo del prestito prima di accedervi e non costituisce, pacificamente, un tasso di interesse, un prezzo e/o una condizione economica - cui fa riferimento l'art. 117, comma 6, TUB - da applicare al contratto di finanziamento.
Ed invero, i giudici di legittimità hanno precisato che “poiché [...] l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art.
117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (cfr.
Cass. n. 39169/2021; in tal senso anche Cass. n. 4597/2023).
Orbene, nella fattispecie, nel corpo del contratto e negli allegati, sono indicate tutte le spese e i costi dell'operazione di finanziamento;
tali elementi sono sufficienti a consentire alla parte finanziata di avere contezza dell'effettivo costo dell'operazione, nel pieno rispetto del disposto dell'art. 117 TUB e della delibera CICR 04.03.2003.
Sull'ammortamento alla francese.
Anche l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per illegittimità del piano di ammortamento cd. "alla francese", è infondata.
Tale forma di ammortamento si caratterizza per l'impiego di rate costanti, ciascuna delle quali è composta da una quota capitale crescente e da una quota interessi decrescente, calcolata quest'ultima sulla residua quota capitale al netto degli importi già corrisposti. Gli interessi sono, dunque, determinati pagina 17 di 29 in misura proporzionale al capitale residuo, in relazione al periodo temporale di riferimento di ciascuna rata, con esclusione di qualsiasi meccanismo di capitalizzazione degli interessi già maturati.
Ne consegue che il piano di ammortamento in esame non integra alcuna forma di capitalizzazione composta degli interessi in violazione del divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., né determina l'indeterminatezza del tasso convenzionalmente pattuito, tale da giustificare l'applicazione del tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma 2, c.c. “ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c.”
(cfr., Trib. Caltagirone n. 188/2025; Trib. di Gela n. 58/2024; Trib. Roma, n. 5583 del 2019; conforme da ultimo, CdA Roma, n. 2126 del 2023).
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente” (cfr. Cass. SSUU n. 15130 del 2024;
Cass., n. 1168 del 2025).
Nel caso di specie, il contratto di mutuo sottoscritto dalle parti prevede, non soltanto il metodo di ammortamento alla francese (rata costante di € 1.068,02), ma anche lo sviluppo del relativo piano, con distinta indicazione per ciascuna rata della quota capitale e della quota interessi.
Pertanto, il mutuatario è stato posto nella condizione di conoscere ex ante, anche attraverso una semplice operazione aritmetica di sommatoria, l'ammontare complessivo degli interessi dovuti in applicazione del tasso nominale convenuto e secondo il regime di ammortamento pattuito.
Sul superamento del tasso soglia da parte del T.E.MO. e del TAN.MO
È, altresì, infondata l'eccezione di usurarietà degli interessi moratori sollevata da parte attrice sulla base del calcolo effettuato dal proprio consulente, il quale ha determinato un T.E.MO. (Tasso Effettivo di
Mora) pari al 20,353%, ipotizzando un ritardo di 29 giorni nel pagamento della prima rata di ammortamento e confrontandolo con il tasso soglia antiusura vigente.
Tale impostazione muove dal presupposto – non condivisibile – secondo cui sarebbe legittimo confrontare il tasso annuo effettivo di mora, elaborato sulla base di dati ipotetici e successivi alla stipula del contratto, con il tasso soglia previsto dalla normativa antiusura.
pagina 18 di 29 Al riguardo, va ribadito che la verifica dell'usurarietà degli interessi pattuiti deve avvenire esclusivamente in riferimento ai tassi concordati al momento della conclusione del contratto, e non può essere fondata su indici (come il tasso effettivo di mora o il tasso annuo effettivo di mora) che misurano l'evoluzione patologica del rapporto contrattuale, derivante dall'inadempimento dell'obbligazione di pagamento e dall'applicazione degli interessi di mora.
Nella giurisprudenza di merito è stato in proposito ripetutamente affermato che “la pretesa di determinare un Tasso Effettivo di Mora è del tutto inattendibile, dal momento che tale Pt_6
nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia senza tenere conto che quest'ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all'erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all'interesse moratorio, che invece dipende non dall'erogazione del credito, quanto piuttosto dall'inadempimento del debitore” (cfr. Trib. Roma, n. 12578 del 2019; Trib. Vasto, n. 293 del
2019; Trib. Milano, n. 220 del 2018).
Del pari, è del tutto arbitraria la determinazione del TEMO ipotizzando un pagamento del mutuatario ad una certa data, “in ritardo rispetto ad una determinata scadenza contrattuale e calcolando il relativo
TAEG includendo anche la mora così maturata e pagata, in quanto in tal modo la parte può costruire
a suo piacimento il TAEG, semplicemente ritardando più o meno il momento dell'ipotetico pagamento
e, quindi, aumentando la somma pagata a titolo di mora, con la conseguenza che la misura del TAEG non dipenderebbe più dalle pattuizioni delle parti, ma dalla scelta unilaterale del mutuatario” (cfr. in termini, Trib. Vasto, n. 293 del 2019). Cont Le doglianze degli attori risultano, dunque, infondate e ciò anche in relazione al TAN. per il quale il consulente di parte ha proceduto al medesimo calcolo.
Sulla commissione di estinzione anticipata
Parimenti infondata è l'eccezione secondo cui ai fini della verifica del superamento del tasso soglia debba tenersi conto della commissione di estinzione anticipata.
Va, infatti, osservato che le istruzioni della NC d'LI per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura escludono espressamente dal calcolo del TEG le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto poiché, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali. La penale in questione è un onere solo potenziale, non dovuto al momento della conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella pagina 19 di 29 disponibilità del cliente. Essa, pertanto, non è direttamente collegata all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'andamento pattuito.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento” (Cass. Civile Sez. III 14.03.2022
n.8109). Ed ancora, “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. Cass. civ., sez. III, 07.03.2022, n.7352).
Ne consegue, pertanto, che non può procedersi alla valutazione del superamento del tasso soglia computando anche le spese per l'estinzione anticipata, trattandosi di spese meramente eventuali che, tra l'altro, non risultano essere state versate dall'attore.
Sulle spese di assicurazione
È, altresì, infondata l'eccezione secondo cui il tasso di mora “con l'addendo della polizza travalica il tasso soglia”. Al riguardo basta rilevare che parte attrice non ha indicato quale sarebbe l'incidenza del premio sul tasso né l'ammontare del “tasso effettivo” così calcolato, di modo che l'allegazione rimane del tutto generica e indeterminata. Né maggiori lumi derivano dall'esame della consulenza stragiudiziale prodotta in atti, atteso che la stessa non tratta la questione.
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE N. 5030252
Eccezioni preliminari e onere della prova
Vanno, in primo luogo, esaminate le eccezioni preliminari formulate dalla banca convenuta.
In particolare, quanto all'eccezione di decadenza dell'attore dal diritto di contestazione degli estratti di conto corrente, la stessa è infondata atteso che “la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 c.c. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della
pagina 20 di 29 validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino” (Cassazione civile 19/03/2007 n.
6514; Cassazione civile 14/06/2012 n. 9720).
Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza dell'attore “dalla facoltà di sollevare qualsiasi contestazione in merito” stante il riconoscimento del debito, avvenuto in data 03.06.2016. Al riguardo si osserva, infatti, che l'avvenuto riconoscimento del debito non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 6 1, Ordinanza del 31.01.2022, n.
2855 secondo cui: “Il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, avente natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti e non esonera pertanto la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente, che è soggetto alla forma scritta ad substantiam a norma dell'art. 117 t.u.b.”).
È, invece, fondata l'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione essendo incontestato tra le parti che il conto corrente risulta ancora aperto.
Invero, la Corte di Legittimità ha sul punto evidenziato che “l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione dei credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (Cassazione civile sez. III, 15.01.2013, n. 798).
Per quanto esposto, l'azione di ripetizione va dichiarata inammissibile, ferma la possibilità di procedere all'accertamento delle condizioni contrattuali applicate dalla banca e, ricorrendone i presupposti, dei relativi saldi reali (cfr., in tal senso, Cass., sez. VI, 05.09.2018 n. 21646).
Nella fattispecie, tuttavia, la domanda di accertamento negativo esercitata dagli attori deve essere rigettata.
pagina 21 di 29 Al riguardo, va chiarito che il giudizio può essere deciso sulla base del principio dell'onere della prova, prescindendo dall'esame delle ulteriori eccezioni (preliminari di merito) di prescrizione sollevate dalla convenuta, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, in base al quale, come è noto, “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.” (ex multis, Cass., sez. lav., 20/05/2020 n. 9309; nello stesso senso,
Cass. S.U. 08/05/2014 n. 9936; Cass., sez. trib., 09/01/2019 n. 363; Cass., sez. trib., 11/05/2018 n.
11458).
Ciò premesso, deve evidenziarsi, in via generale, che nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in ragione dell'applicazione di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati attraverso la produzione del contratto che contiene tali clausole (tale principio trova applicazione anche nei giudizi di accertamento negativo). In assenza, invece, di un contratto avente forma scritta, qualora tale circostanza sia pacifica tra le parti, il giudice è tenuto a rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Se
l'istituto di credito eccepisce la sussistenza di un accordo scritto, spetterà a questi documentare quanto affermato (Cassazione civile, sez. VI, 9 marzo 2021, n. 6480).
È, inoltre, onere del correntista attore provare in generale i fatti posti ad oggetto della domanda e, quindi, anche l'ammontare delle somme indebitamente percepite dalla banca e delle quali chiede la restituzione, mediante la produzione di tutti gli estratti conto dall'apertura alla chiusura.
La attendibile rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente presuppone, infatti, che risultino acquisiti al processo tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità poiché solo in questo modo è possibile accertare il saldo, pervenendo ad un risultato che ricostruisca fedelmente i rapporti dare-avere riclassificati secondo i criteri determinati dal giudice in ragione dei vizi inficianti il contratto di volta in volta individuati (Tribunale di Catania, sez. IV, 21 febbraio 2020, n. 739).
Orbene, nella fattispecie parte attrice ha eccepito l'applicazione di condizioni illegittime e, a monte,
l'assenza di una pattuizione scritta.
pagina 22 di 29 Quest'ultima eccezione deve intendersi superata alla luce della ricostruzione dei rapporti bancari oggetto del giudizio operata dalla banca. Sono stati prodotti, infatti, dalla banca i documenti contrattuali posti alla base dei rapporti originari, recanti le condizioni applicate e sottoscritti dal correntista. In particolare, la banca convenuta ha prodotto il contratto di conto corrente n.
0000/5030252 del 20.04.1995 acceso dalla società presso il Banco Ambrosiano s.p.a.; la Parte_1 domanda di affidamento del 19.01.2005; l'apertura di credito in conto corrente del 14.2.2005; il contratto di apertura di credito a tempo indeterminato del 21.02.2005 originariamente stipulato per l'affidamento di € 41.300,00 e successivamente incrementato sino a € 50.000,00 (21.02.2005); la richiesta del 06.06.2006 di trasformazione dell'originario contratto di conto corrente in “conto intesa business” unitamente al documento di sintesi e le relative condizioni contrattuali;
tutti debitamente sottoscritti da e , nella qualità di legali rappresentanti della società Parte_2 Parte_3
. Parte_1
Ciò posto, parte attrice, che ha proposto domanda di accertamento, non ha prodotto la serie continua e completa degli estratti conto relativi al conto corrente per cui è causa, non assolvendo l'onere probatorio su di essa incombente.
Ed invero, solo con la terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. e, dunque, tardivamente quest'ultima ha depositato parte della documentazione. Al riguardo va ribadito che con la terza memoria le parti possono soltanto indicare le prove contrarie rispetto alle richieste istruttorie prospettate dalla controparte nella seconda memoria e nel caso di specie gli estratti conto relativi al contratto di conto corrente non possono costituire prova contraria, rappresentando piuttosto la prova principale che l'attore è tenuto a fornire per dare dimostrazione alle proprie pretese, in applicazione dei principi sull'onere probatorio, che non trovano deroga nel caso in cui sia il correntista ad instaurare un'azione per l'accertamento negativo del credito (tra le tante, Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 2020,
n. 7895).
In ragione di tale tardività non appare applicabile al caso in esame la più recente giurisprudenza di legittimità richiamata da parte attrice negli scritti conclusivi relativa alla possibilità di determinare i rapporti dare/avere tra le parti anche in caso di incompletezza degli estratti conto mediante l'utilizzo di strumenti contabili di raccordo,.
Né, del resto, tale carenza documentale avrebbe potuto essere sanata con l'accoglimento dell'istanza ex artt. 210 c.p.c. e 119 T.U.B di ordinare alla banca “l'acquisizione in originale di tutti i contratti bancari debitamente sottoscritti, sia di mutuo che di c/c, delle fideiussioni ricevute, di tutti gli estratti conto sin
pagina 23 di 29 all'origine degli impugnati rapporti, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quanto altro inerente ai rapporti di apertura di credito impugnati, nonché di un completo rendiconto (che indichi, tra l'altro, da una parte il capitale effettivamente erogato dalla banca e dall'altra le remunerazioni, le competenze ed i guadagni percetti dalla banca con riferimento all'intero periodo del rapporto); nonché di Ordinare alla NC d'LI di fornire una visura storica in ordine alla posizione contabile controversa”, sia perché generica in ordine all'individuazione dei documenti richiesti, sia per la mancanza di una previa richiesta stragiudiziale all'istituto di credito ai sensi dell'art. 119, comma IV,
TUB, con la conseguenza che l'acquisizione in giudizio sarebbe lesiva del principio dispositivo e dei criteri di riparto dell'onere della prova.
A tal proposito la Corte di legittimità ha avallato l'orientamento (fatto proprio da copiosa giurisprudenza di merito) per il quale il diritto spettante al cliente di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, sancito dall'articolo 119, comma IV, T.U.B., può essere esercitato in sede giudiziale secondo le modalità previste dall'art. 210 c.p.c., e in presenza degli altri presupposti di legge, a condizione che la suddetta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e questa non vi abbia ottemperato in assenza di giustificazione (Corte di Cassazione, Sez. I, 18 giugno 2021, n. 24641; da ultimo anche
Corte di Cassazione, Sez. I, 1 agosto 2022, n. 23861).
Nella fattispecie, parte attrice ha allegato (all'udienza del 5.4.2018) di aver effettuato in via stragiudiziale istanza ai sensi dell'art. 119 T.U.B. al fine ricevere copia della documentazione relativa al conto corrente oggetto di causa (in data 20.05.2017).
Tuttavia, non vi è prova di tale richiesta che, infatti, non risulta documentata.
Appare opportuno precisare che, anche a voler ammettere che nel corso del giudizio il cliente possa presentare per la prima volta la richiesta ex art. 119, comma IV, TUB, come reputato da altro orientamento della Corte di legittimità, tale facoltà deve essere comunque contemperata con il regime delle preclusioni che governa il rito civile. E dunque, anche a voler ammettere che la richiesta ex art. 119, comma IV, TUB in via stragiudiziale sia stata effettuata da parte attrice alla data indicata, la stessa sarebbe in ogni caso inammissibile essendo stata effettuata successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie. Inoltre, la documentazione contrattuale oggetto della richiesta risulta essere stata autonomamente prodotta dall'istituto bancario, con la conseguenza che nessun vulnus è derivato all'istante dal mancato accoglimento dell'ordine di esibizione.
pagina 24 di 29 Alla luce delle superiori considerazioni, e ribadita l'impossibilità di ricostruzione del saldo di dare- avere del rapporto di conto corrente n. 5030252 non avendo parte attrice assolto ai propri oneri probatori, la domanda proposta deve essere integralmente rigettata.
Sulla legittimità delle condizioni contrattuali.
Ciò posto, va in ogni caso osservato che dall'esame congiunto delle condizioni delle aperture di credito con le condizioni dei contratti di conto corrente – che ne integrano la disciplina per quanto non previsto
– si evince l'espressa specifica pattuizione tra le parti di tutte le condizioni contrattuali.
In particolare, in merito all'illegittima applicazione di interessi anatocistici, la Corte di Cassazione, dopo aver per un lungo periodo sostenuto la non contrarietà alla norma di cui all'art. 1283 c.c. della prassi bancaria della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha confermato la nullità della clausola contenuta nei contratti di conto corrente, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente su base trimestrale, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria come prescrive il predetto articolo (vedasi Cass. Sezioni Unite, sentenza del 04.11.2004, n. 21095).
La giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha ritenuto la nullità delle clausole contenute sia nei contratti ante delibera CICR del 9 febbraio 2000 – con la quale è stato stabilito che potesse trovare applicazione la periodizzazione trimestrale degli interessi, purché reciproca (tanto su quelli debitori che su quelli creditori) e a condizione che la stessa fosse prevista in contratto – sia in quelli stipulati dopo che prevedevano gli interessi anatocistici senza che ricorressero i presupposti per derogare al divieto posto dalla legge (vedasi Cassazione civile, sez. VI ordinanza del 07/05/2015 n. 9169; Cassazione civile, sez. I sentenza del 06/05/2015 n. 9127).
Nella fattispecie, il contratto risale al 1995 (doc. 4), dunque, antecedente alla citata delibera CICR, per cui la clausola relativa alla capitalizzazione annuale degli interessi attivi e trimestrale per gli interessi passivi in esso indicata deve ritenersi sic et simpliciter nulla. Tuttavia, in assenza degli estratti conto, il cui onere si ribadisce era a carico di parte attrice, non è possibile desumere l'avvenuta applicazione da parte della banca della capitalizzazione, in particolare degli interessi passivi, né potevano essere rideterminati i rapporti dare-avere tra le parti. Per tale ragione non è stata disposta CTU.
La capitalizzazione trimestrale può, invece, essere considerata valida a far data dal 14.02.2005 (doc. 6), data di sottoscrizione da parte della delle nuove condizioni economiche, prevedenti la Parte_1
capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori. Anche nei successivi contratti del pagina 25 di 29 6.06.2006 (doc. 8) e del 18.04.2012 (doc. 10) la clausola de qua risulta essere stata validamente pattuita.
Con riguardo alle commissioni di massimo scoperto, prima dell'entrata in vigore della legge 2/2009 in giurisprudenza è stata affermata la legittimità delle stessa, essendo stato individuato nella commissione di massimo scoperto un preciso fondamento causale, consistente nella remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un certo tempo e a prescindere dal suo effettivo utilizzo (cfr. Cass. 24806/2017; Cass. 870/2006), purché nel contratto siano indicati il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità.
Nella fattispecie, dall'esame del contratto sottoscritto in data 20.04.1995 (doc. 4) e dai successivi documenti datati 14.02.2005 (doc. 6) e 6.06.2006 (doc. 8), versati in atti, emerge che le CMS sono state oggetto di specifica pattuizione fra le parti e vi è la sottoscrizione del correntista . Dunque, Parte_1
va ritenuta pienamente valida la clausola con la quale è stato previsto un corrispettivo per la messa a disposizione del fido, essendo stata espressamente indicata la percentuale, la base di calcolo e la periodicità di calcolo (contratto del 20.04.1995: commissione trimestrale su massimo scoperto dello
0,125%; contratto del 14.02.2005: commissione trimestrale sul massimo scoperto di conto corrente entro il limite del fido/oltre il limite del fido dello 0,75 %; contratto del 6.06.2006: commissione trimestrale di massimo scoperto dello 0,75% “giorni di scoperto nel trimestre solare anche non consecutivi 1”). Con l'entrata in vigore della legge 2/2009, poi, si è stabilito che: 1) è legittima la commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi;
2) vanno introdotte alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a debito - su un conto affidato - per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) sono nulle le (sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni.
Nella fattispecie, il contratto del 18.04.2012 (doc. 10), in attuazione della modifica normativa richiamata, ha previsto l'applicazione di una commissione di messa a disposizione dei fondi, che secondo la disciplina applicabile al contratto in esame ratione temporis, è legittima. Essa, infatti, risulta determinata nella misura fissa dello 0,5000% e ne è stata prevista (e accettata) l'applicazione “al termine di ogni trimestre solare applicando la percentuale sopraindicata alla media dell'importo delle aperture di credito in essere durante il trimestre stesso” (cfr. pag. 1 del documento allegato n. 10).
Quanto alla dedotta applicazione di tassi ultralegali, va osservato che il tasso di interesse è stato espressamente previsto nei contratti depositati in atti e, qualora anche in misura superiore a quella pagina 26 di 29 legale, è stato accettato dagli attori mediante sottoscrizione. Allo stesso modo le valute, commissioni e spese sono stati preventivamente determinate e accettate dal cliente.
Quanto alla violazione dell'art. 118 T.U.B., in ordine all'esercizio dello ius variandi da parte della banca, tale censura non merita accoglimento, essendovi la prova in atti che nelle condizioni contrattuali sottoscritte dalla società era espressamente prevista la possibilità per l'istituto di credito di modificare le condizioni economiche nel rispetto delle indicazioni del T.U.B.
Quanto, ancora, all'eccezione di usurarietà dei tassi, va osservato che ai sensi dell'art. 2, comma IV, l.
108/1996, il limite oltre il quale gli interessi corrispettivi sono considerati sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale con decreto del
Ministero dell'economia e finanze, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato del cinquanta percento. Tale disposizione è stata modificata, a far data dal
14.05.2011, dal d.l. 70/2011 che ha previsto la nuova modalità di calcolo per la quale il tasso medio annuo deve essere aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, con la specificazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali.
È determinante, ai fini della soluzione delle controversie in materia di usura, individuare l'esatta base di calcolo del TAEG, con la precisazione che dalla valutazione complessiva dei costi dell'operazione di finanziamento vanno espunte quelle spese che siano soltanto eventuali e che non si riconnettano direttamente all'erogazione del credito. Vanno pertanto escluse dal calcolo del TAEG le commissioni di massimo scoperto.
Bisogna muovere, al riguardo, dal fatto che, solo con l'art. 2bis d.l. 185/2008 convertito in l. 2/2009, le commissioni di massimo scoperto sono entrate a far parte della base di calcolo del TAEG da parte della
NC d'LI. Tale disposizione, non essendo norma di interpretazione autentica, esclude che per il periodo anteriore le c.m.s. possano essere valutate ai fini della verifica dell'usura degli interessi corrispettivi. Esse, infatti, hanno natura non omogenea rispetto agli interessi, essendo rapportate percentualmente allo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento e non essendo parametrate al trascorrere del tempo. Proprio per questa esigenza di simmetria, i decreti ministeriali non considerano le c.m.s. nel calcolo del TEGM, ma effettuano una rilevazione delle stesse separata, in conformità con le istruzioni della NC d'LI. In questo senso, si sono espresse le Sezioni Unite
(sentenza 20 giugno 2018, n. 16303), le quali hanno statuito il seguente principio di diritto: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle
pagina 27 di 29 disposizioni di cui all'art. 2bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi,
l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra
l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Nel caso in esame, nessuna contestazione relativa all'usurarietà delle commissioni di massimo scoperto applicate è stata mossa da parte attrice, con la conseguenza che nessun accertamento può essere operato sul punto in questa sede.
Sulle domande risarcitorie.
Il rigetto della domanda principale implica di conseguenza il rigetto delle ulteriori domande risarcitorie formulate da parte attrice, peraltro generiche e rimaste non provate, e di exceptio doli e nullitatis delle fideiussioni.
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda posta dagli attori volta ad accertare l'illegittima segnalazione al CRIF, non avendo essi fornito la prova, né risultando dagli atti di causa, dell'avvenuta segnalazione presso la centrale dei rischi.
Sulle spese di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori nei confronti di non Controparte_3 ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporne la compensazione, tenuto conto della integrale soccombenza degli attori nei confronti di quest'ultima.
Le spese verranno liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022, in base al valore della controversia e in considerazione della complessità della stessa e delle attività effettivamente espletate, secondo i parametri medi.
Quanto alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata da parte convenuta, mentre la responsabilità di cui al primo comma presuppone l'istanza della parte, l'applicazione della sanzione processuale di cui al terzo comma, indipendente da ogni istanza ed allegazione di parte, è rimessa alla pagina 28 di 29 piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio, in quanto è collegata ad una iniziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte.
Orbene, se – in linea con l'orientamento di legittimità al quale questo decidente aderisce – deve ammettersi che la deduzione della responsabilità processuale ex art. 96, primo comma, c.p.c. rechi in sé una necessaria indeterminatezza quanto ad effetti lesivi direttamente discendenti dalla improvvida iniziativa giudiziale, è comunque certo che persista la necessità di una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni (Cass. 26.03.2013 n. 7620 e, in precedenza, Cass. SS.UU.
20.04.2004 n. 7583). Non avendo la parte convenuta allegato, neppure genericamente, i fatti da cui desumere i danni subiti, la relativa domanda non può essere accolta.
Con riferimento, invece, all'ipotesi “sanzionatoria” del terzo comma, è d'uopo sottolineare che “la condanna ex art. 96, comma III, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi I e II, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richieste, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (in termini Cass. Civ. Se. Lav., 15 febbraio 2021, n. 3830, analogamente Cass. Civ. Sez. VI, 24 settembre 2020, n. 20018).
Nel caso di specie, tuttavia, non sono emersi nel corso del giudizio comportamenti idonei ad integrare la fattispecie prevista dall'art. 96, comma III, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta le domande proposte dagli attori in relazione al contratto di mutuo n. 73595456 e al conto corrente n. 5030252;
- Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_3
forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltagirone il 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Oriana Calvo
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del Giudice dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1118/2016 R.G. promossa da con sede legale in Caltagirone (CT), P.IVA in Parte_1 P.IVA_1
persona dei legali rappresentanti pro tempore, C.F. , nato a Parte_2 C.F._1
Caltagirone il 28.02.1956 e , C.F. , nato a [...] il Parte_3 C.F._2
08.11.1957, questi ultimi anche nella qualità di fideiussori, nonché C.F. Parte_4
, nata a [...] il [...] e C.F. C.F._3 Parte_5
, nata a [...] il [...], nella qualità di fideiussori, tutti rappresentati C.F._4
e difesi dall'avv. Riccardo Lana presso il cui studio in Gela, via Pitagora n. 2, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
ATTORI
CONTRO
con sede sociale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, C.F. e P. Controparte_1 P.IVA_2
IVA , in persona del procuratore avv. , rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_3 Controparte_2
Simonetta Sabato e Luigi Pulvirenti, presso il cui studio in Caltagirone, via Mazzini n. 26, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
***
Sull'atto di citazione
Con atto di citazione notificato in data 12.09.2016, la società , in Parte_1
persona dei legali rappresentanti pro tempore e , questi ultimi Parte_2 Parte_3
anche nella qualità di fideiussori unitamente a e hanno convenuto in Parte_4 Parte_5
pagina 1 di 29 giudizio la al fine di sentirla condannare alla restituzione delle somme Controparte_3
dalla stessa indebitamente percepite in forza del contratto di finanziamento n. 73595456 e del rapporto di conto corrente n. 5030252.
A sostegno della domanda gli attori premettevano:
- di aver stipulato in data 17.06.2014 con un contratto di mutuo, Controparte_3
iscritto al repertorio n. 73595456, per un importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00), da restituirsi in cinque anni, mediante il pagamento di n. 60 (sessanta) rate mensili secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese, a partire dal 17.7.2014 e fino al 17.06.2019;
- di aver provveduto al pagamento di € 24.564,46 (di cui € 16.231,12 per capitale ed € 8.333,34 per interessi);
- che il contratto stabiliva espressamente un tasso di interesse corrispettivo annuo del 10,23%, e un tasso di mora del 12,23 %;
- che l'art. 5 del medesimo contratto prevedeva che “Ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del contratto – e quindi anche a seguito di risoluzione del contratto stesso - e non pagata produrrà dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione in mora, interessi moratori a carico della Parte finanziata ed a favore della NC”;
- che tale clausola contrattuale, in base alla sua formulazione letterale, prevedeva l'applicazione degli interessi moratori non già sul solo capitale residuo, bensì sull'intera somma dovuta “in dipendenza del contratto”, comprensiva, dunque, di capitale, interessi corrispettivi, spese e oneri accessori, con la conseguenza che “l'eventuale applicazione dell'interesse moratorio non andrebbe a sostituirsi all'interesse corrispettivo ma si “sommerebbe” a questi”;
- che “senza ricorrere ad alcuna sommatoria, né maggiorazione rispetto al tasso corrispettivo, di per sé il tasso di mora era maggiore a quello soglia del momento, in considerazione anche della remunerazione di cui alla polizza”.
Sulla scorta di tali premesse hanno dedotto che le pattuizioni previste nel contratto di finanziamento avevano determinato il superamento del tasso soglia stabilito dalla legge antiusura all'epoca vigente per la categoria del contratto in oggetto (pari al 17,26%), con conseguente non debenza di alcun interesse
(moratorio e corrispettivo), il diritto alla restituzione di quelli già corrisposti nella misura di € 8.333,34 nonché l'obbligo per il debitore di restituire unicamente il capitale finanziato, stante la gratuità del mutuo. In via subordinata, hanno dedotto che gli interessi moratori andavano ricalcolati esclusivamente sulla quota capitale di ciascuna rata, con esclusione di ogni ulteriore componente.
pagina 2 di 29 Hanno contestato, inoltre, che le istruzioni della NC d'LI, in base alle quali gli interessi moratori sono esclusi dal calcolo del TEG, avessero efficacia precettiva.
Hanno dedotto, ancora, la nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 117 del TUB in quanto il TAEG/ISC effettivamente applicato risultava difforme rispetto a quello pattuito, nonché per indeterminatezza e/o indeterminabilità del piano di ammortamento previsto e per la sussistenza di anatocismo. Sostengono, in proposito, che il meccanismo dell'ammortamento alla francese avesse determinato un'illecita capitalizzazione composta degli interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., nonché l'indeterminatezza del tasso convenzionale degli interessi, con conseguente applicazione del tasso legale ex art. 1284, comma 2, c.c.
Hanno allegato, ancora, il superamento del tasso soglia antiusura vigente alla stipula del contratto sia del he del Pt_6 Parte_7
Quanto al rapporto di conto corrente hanno affermato, in primo luogo, “che non risulta alcun contratto di apertura dei conti né di sottoscrizione delle condizioni economiche”.
Con particolare riferimento a queste ultime hanno contestato l'applicazione di tassi di interesse ultralegali, di tassi usurari in violazione della legge n. 108/1996 (per cui hanno chiesto la condanna della banca ex art. 644 c.p. al risarcimento del danno derivante dal reato di usura), l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in violazione dell'art. 1283 c.c. nonché di commissioni di massimo scoperto e spese senza previa pattuizione. Hanno contestato, ancora, la variazione unilaterale delle condizioni economiche in assenza di comunicazione preventiva.
Hanno chiesto, pertanto, previo accertamento delle dedotte nullità, la condanna della banca convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente percepite e, in subordine, “la compensazione tra quanto accertato (in perizia e non) o quanto verrà comunque accertato dalla disponenda CTU e quanto asseritamente preteso dalla banca ex art. 1241 c.c.”. In via subordinata, hanno chiesto di condannare la banca convenuta al pagamento di un'indennità a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
Hanno, inoltre, allegato la violazione da parte della Controparte_4 nell'esecuzione del contratto – per avere quest'ultima applicato condizioni contrattuali illegittime, che avrebbero inciso in modo rilevante sulla libertà di impresa, impedendole di programmare le proprie scelte di investimento, sulla libertà di iniziativa economica privata, impedendole di effettuare investimenti, ampliare il proprio capitale fisso, assumere personale o provvedere regolarmente al pagamento di stipendi, imposte e contributi, nonché sulla libertà di autodeterminazione personale dei soci garanti, i quali avrebbero vissuto in uno stato di costante apprensione e disagio psicologico per le pagina 3 di 29 continue richieste economiche da parte dell' , con ripercussioni negative sulla gestione CP_5 dell'attività imprenditoriale e sulla propria sfera personale - con conseguente diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.
Ed ancora, i fideiussori hanno sollevato l'exceptio nullitatis, stante l'illegittimità delle condizioni applicate ai rapporti di conto corrente e al contratto di finanziamento, nonché l'exceptio doli stante la violazione dei parametri di correttezza e buona fede da parte dell'istituto bancario, richiamando in proposito un orientamento giurisprudenziale (1989) secondo cui tale violazione, “implica il venir meno della garanzia fideiussoria”.
Da ultimo, gli attori hanno rappresentato di avere avviato il procedimento di mediazione, conclusosi poi negativamente per il mancato raggiungimento di un accordo.
Hanno concluso, pertanto, chiedendo di “accertare e dichiarare la illiceità del contratto di finanziamento stipulato con la , stipulato in data 17.06.2014, N. Controparte_3
73595456, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero capitale;
Dichiarare per gli effetti che tale finanziamento sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che, sommato al valore della polizza convenuta e comunque rientrante nel seno del piano di ammortamento, si è determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento (TAN tasso di interesse dovuto pari al 10,23% annuo;
interessi di mora 12,23%, mentre il TSU (Tasso Soglia Usura) vigente al momento della stipula era del tasso soglia vigente al momento della convenzione pari a 17,26%, TEG computato in attuazione dei crismi indicati in contratto [mora calcolata sul capitale, spese ed interessi corrispettivi] pari a 22,46; 22,46> 17,26;
Dichiarare che anche il solo tasso di mora – con l'addendo della polizza – travalica ex se il tasso soglia vigente al tempo della convenzione;
Accertare che, in ordine al finanziamento n. 73595456, allo stato, parte attrice abbia pagato come capitale la somma di euro 16.231,12, come interessi l'importo di euro 8.333,34; Ritenere che parte attrice non è debitrice di alcunchè, secondo le determinazioni dell'allegata perizia;
Soppesare, pertanto, che per effetto delle indicate somme, avendo restituito parte del capitale e compensato l'importo ancora dovuto del medesimo con quello degli interessi da rimborsarsi a suo favore, parte attrice nulla più deve all' convenuto e che, di contro, in ordine CP_5 al finanziamento n. 73595456, è sua creditrice per l'importo di euro 8.333,34, ovvero sia la somma pari a quanto indebitamente versato a favore di quest'ultimo; Accertare l'effettivo superamento del
T.E.MO. e del tasso annuo effettivo nominale di mora (T.A.N.MO) in seno al contratto bancario n.
pagina 4 di 29 73595456 del 17.06.2014, nonché accertare l'effettiva violazione dell'art.117 TUB in seno al suddetto contratto di mutuo, per come sopra spiegato. In via gradata ed in considerazione di quanto esposto in narrativa (con precipuo riferimento alla incertezza interpretativa delle clausole pattuenti il tasso di mora), delibare comunque che, nei casi di ritardato pagamento, il succitato tasso di mora potrà essere applicato solo sul mero capitale e non già anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in rata. Accertare, inoltre, l'indebito lamentato dall'attore sul c/c bancario
5030252. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e
1418 c.c., delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente impugnato relativa alla determinazione degli interessi debitori e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
Accertare e dichiarare la violazione da parte della Convenuta delle regole di CP_3
correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con la società attrice, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito precetto. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto impugnato relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi in rapporti in esame. Determinare il
Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari. Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, 2 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione. Per l'effetto delle suddette violazioni, CONDANNARE la convenuta banca
[...]
all'immediata ripetizione della somma di euro 105.945,37 o della diversa CP_1 Pt_8
somma – maggiore o minore – che il Giusdicente riterrà congrua, secondo giustizia anche a seguito delle risultanze della disponenda CTU, oltre ad una somma ritenuta di Giustizia a titolo di risarcimento dei danni, che sarà determinata in corso di CTU, oltre alle spese CTP, come da documentazione in atti, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, nonché agli interessi legali. Accertare e dichiarare il comportamento contra legem manifestato durante l'intero rapporto bancario da parte della convenuta nei confronti della di CP_3 Parte_1
pagina 5 di 29 e dei suoi aventi diritto nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati e Parte_1
conseguentemente CONDANNARE la convenuta al pagamento a favore della attrice e/o agli aventi diritto – oltre le somme sopra indicate – anche un'ulteriore somma a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, secondo le risultanze di cui in narrativa e/o che emergerà nel corso del Giudizio anche a seguito della disponenda CTU e/o che il Giudice determinerà secondo Giustizia. Se il caso, disporre la compensazione tra quanto richiesto dall'attrice anche a seguito delle risultanze peritali e/o emerso dalla CTU tecnica e quanto asseritamente preteso dalla
NC convenuta ex art. 1241 c.c.. ACCERTARE e DICHIARARE, quale conseguenza dell'accertata responsabilità della la inefficacia e/o nullità delle fideiussioni rilasciate Controparte_3 in suo favore e che nulla devono l'odierna società attrice e i fideiussori in qualità di garanti della società. Condannare comunque la al pagamento della complessiva somma di €. 105.945,37 o CP_3
diversa somma che emergerà nel corso di causa, secondo le casuali specificate in narrativa.
CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
In via istruttoria hanno chiesto “anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e 119 del T.U.B., che l'Ill.mo Sig. Per_ voglia ORDINARE, anche ai sensi dell'art.119 TUB, ad integrazione di quelli già in atti,
l'acquisizione in originale di tutti i contratti bancari debitamente sottoscritti, sia di mutuo che di c/c, delle fideiussioni ricevute, di tutti gli estratti conto sin all'origine degli impugnati rapporti, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quanto altro inerente ai rapporti di apertura di credito impugnati, nonché di un completo rendiconto (che indichi, tra l'altro, da una parte il capitale effettivamente erogato dalla banca e dall'altra le remunerazioni, le competenze ed i guadagni percetti dalla banca con riferimento all'intero periodo del rapporto); nonché di Ordinare alla NC d'LI di fornire una visura storica in ordine alla posizione contabile controversa” nonché disporsi CTU contabile al fine di accertare “sulla scorta della documentazione esibita, il reato di usura;
la violazione del disposto dell'art. 1283 c.c.” nonché “1. L'esatto saldo dei conti;
2. L'effettiva somma di danaro che la banca ha concesso in mutuo all'attrice;
3. L'ammontare degli interessi di qualsiasi tipo;
4. Il
Tasso Effettivo Globale applicato comprensivo di tutti i costi e le spese;
5. Verificare se la abbia CP_3
commesso il reato di usura travalicando il tasso soglia trimestrale così come stabilito nel relativo decreto ministeriale”.
Sulla comparsa di costituzione e risposta
pagina 6 di 29 Con comparsa di costituzione e risposta del 1.12.2016, si è costituita in giudizio Controparte_3
la quale in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità della domanda stante la mancata
[...]
partecipazione al procedimento di mediazione dei fideiussori, nonché la carenza di legittimazione attiva di questi ultimi in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie ex adverso avanzate, tra l'altro non provate.
Nel merito, ha contestato tutto quanto dedotto dagli attori, sostenendo la legittimità delle condizioni applicate al contratto di finanziamento e al contratto di conto corrente.
In particolare, quanto contratto di finanziamento ha eccepito:
- l'assenza di prova circa la effettiva corresponsione di interessi moratori;
- l'erroneità della doglianza relativa alla inclusione dei tassi di mora nel calcolo del TEG e la vincolatività delle Istruzioni della NC d'LI nell'ambito della rilevazione del TEG;
- l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà dei tassi moratori poiché basata su un calcolo erroneo, rilevando che nella fattispecie esso era pari al 12,23% a fronte di una soglia di usurarietà del 19,887%;
- la legittima applicazione dell'interesse di mora su ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del finanziamento medesimo e la erroneità della doglianza relativa alla sommatoria di interessi corrispettivi e interessi moratori al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia;
- la genericità dell'assunto secondo cui i costi della polizza avrebbero inciso sulla determinazione del TEG, considerando che il contratto di finanziamento prevedeva l'inclusione del premio nel calcolo del TAEG;
- l'irrilevanza della penale di estinzione anticipata (pari al 3% del capitale restituito) per la determinazione del TEGM, trattandosi di un costo meramente potenziale, peraltro mai applicato;
- l'illegittimità dell'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) in quanto il TAEG/ISC effettivamente applicato era pari al 16,53 %, come peraltro esposto nella consulenza tecnica di parte attrice;
- la legittimità del sistema di ammortamento alla francese il quale non comporta alcuna forma di anatocismo;
Cont
- l'erroneità della doglianza relativa all'asserita usura del T.E.MO. e del TAN. essendo tale valutazione fondata su un calcolo meramente ipotetico.
pagina 7 di 29 Quanto al rapporto di conto corrente, a fronte dell'eccezione di nullità per difetto di forma scritta, ha prodotto: il contratto di conto corrente n. 0000/5030252 del 20.04.1995 acceso dalla società
[...]
presso il Banco Ambrosiano s.p.a.; la domanda di affidamento del 19.01.2005; l'apertura di Pt_1
credito in conto corrente del 14.2.2005; il contratto di apertura di credito a tempo indeterminato del
21.02.2005 originariamente stipulato per l'affidamento di € 41.300,00 e successivamente incrementato sino a € 50.000,00 (21.02.2005); la richiesta del 06.06.2006 di trasformazione dell'originario contratto di conto corrente in “conto intesa business” unitamente al documento di sintesi contenente le relative condizioni contrattuali;
documenti tutti debitamente sottoscritti da e Parte_2 Pt_3
, nella qualità di legali rappresentanti della società .
[...] Parte_1
Ha eccepito, inoltre:
- l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, essendo il rapporto di c.c. ancora in essere, nonché della domanda ex art 2041 c.c. formulata da parte attrice in via subordinata;
- l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito anche per l'intervenuto riconoscimento del debito, per cui parte attrice è “decaduta dalla facoltà di sollevare qualsiasi contestazione in merito;
- l'intervenuta prescrizione “di tutti i diritti vantati da parte attrice ed azionati con l'odierno giudizio, ai sensi dell'art. 2946 c.c. e ciò almeno con riguardo al periodo anteriore al
12.9.2016”;
- in via subordinata, l'intervenuta prescrizione per le rimesse di natura solutoria eseguite fino al
12.09.2016;
- in ogni caso, la prescrizione quinquennale del diritto agli interessi attivi;
- l'inammissibilità di tutte le eccezioni ex adverso sollevate in ordine alle condizioni contrattuali per non avere parte attrice mai contestato gli estratti conto.
Ha precisato, inoltre, che le condizioni contrattuali, anche in ordine alla capitalizzazione degli interessi a debito e alle commissioni di massimo scoperto, erano state espressamente pattuite nei contratti bancari stipulati e accettate dal cliente e di aver provveduto, in ogni caso, ad adeguare le predette condizioni contrattuali secondo quanto previsto dalla Delibera CICR del 9/2/2000 e dalla legge n.
2/2009.
Ha eccepito, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà dei tassi applicati e la genericità delle contestazioni circa l'applicazione di spese e valute non pattuite, precisando che il tasso di interesse era stato puntualmente determinato.
pagina 8 di 29 Ha affermato, ancora, che nessuna violazione dell'art. 118 TUB era stata attuata in quanto i contratti in atti del 20.04.1995, del 14.02.2005 e del 06.06.2006 prevedevano esplicitamente la possibilità per la banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche pattuite con il cliente.
Ha sollevato, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale in relazione: - “all'art. 1283
c.c. nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione gli interessi che maturano sugli interessi bancari scaduti e non pagati o quanto meno non li esclude fino al 31.12.1999, né a decorrere dall'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore (1.10.2016) della delibera CICR del 3.0.2016”; -
“all'art. 1815, comma 2, c.c. nella parte in cui non dispone che la valutazione di usurarietà debba confermarsi al tasso-soglia determinato dalle Autorità creditizie o quanto meno che operi per la sola eccedenza rispetto al tasso-soglia”; - “all'art. 2935 c.c. nella parte in cui non dispone la decorrenza della prescrizione del diritto alla rettifica delle partite incluse nel contratto di conto corrente bancario dal giorno della relativa annotazione”.
Ha dedotto, da ultimo, l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dagli attori, in quanto non provata, e l'assenza dei presupposti per disporre consulenza tecnica d'ufficio e l'ordine di esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi di giudizio anche ex art. 96 c.p.c.
Sullo svolgimento del processo
All'udienza del 16.11.2017, “considerato l'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, come da documentazione prodotta da entrambe le parti, essendo irrilevante la mancata partecipazione allo stesso dei fideiussori (anch'essi attori)”, il precedente giudice monocratico ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda e ha concesso i termini ex art. 183, comma VI
c.p.c.
In sede di memorie istruttorie parte attrice ha, quindi, precisato la domanda chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. Accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta CP_3
delle regole codicistiche e contrattuali, nella esecuzione del complesso rapporto bancario intercorso con la società attrice, con ogni conseguenza di legge. B. Accertare e dichiarare il comportamento contra legem manifestato durante l'intero rapporto bancario da parte della convenuta nei confronti della correntista e nonché l'esistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati e conseguentemente CONDANNARE la convenuta al pagamento a favore dell'attrice - oltre le somme già richieste - anche un'ulteriore somma a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali
pagina 9 di 29 subiti dall'attrice, secondo le risultanze di cui in narrativa e/o che emergerà nel corso del Giudizio anche a seguito della disponenda CTU e/o che il Giudice determinerà secondo Giustizia.
C. Dichiarare l'indebita locupletazione da parte della convenuta a danno dell'attrice di quanto CP_3
risulta non dovuto in esito alla rideterminazione del rapporto dare / avere tra le parti di cui alla perizia versata e, in subordine, in esito alle risultanze di eventuale disponenda C.T.U. di natura tecnico-contabile. D. A parziale modifica delle domanda di cui al punto 6 (del petitum) dell'atto introduttivo, per una migliore intelligenza della stessa e tenuto conto che si tratta principalmente di un'azione di accertamento negativo, DICHIARARE la COMPENSAZIONE delle somme risultate non dovute alla convenuta fino alla concorrenza del credito eventualmente accertato in favore della banca, mentre per i superiori importi ORDINARE alla NC convenuta la RESTITUZIONE degli stessi in favore di parte attrice, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda, e sino al soddisfo. Si chiede, inoltre, di valutare debitamente (e quindi computare nel complessivo importo delle somme indebitamente pagate dall'attrice) la capitalizzazione annuale degli interessi, siccome ritenuta illegittima dalla Corte di Cassazione (07/05/2015). Si insiste, inoltre, per l'accoglimento delle richieste tutte di cui all'atto di citazione, chiedendo, altresì, a precisazione della domanda, anche la condanna della al risarcimento dei danni patrimoniali tutti, scaturente dal rapporto di c/c ed CP_7
espressamente indicati in narrativa. Si chiede, poi, di ritenere e dichiarare che la abbia CP_3 erroneamente segnalato l'attrice in Centrale Rischi, con voci ed importi assolutamente errati ed in costanza di giudizio;
per l'effetto, ordinare la rettifica sia nella dicitura che negli importi indicati in
Centrale Rischi. IN ORDINE AL MUTUO / FINANZIAMENTO A. Accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta delle regole codicistiche e contrattuali, nella esecuzione del complesso CP_3
rapporto bancario intercorso con la società attrice, con ogni conseguenza di legge. B. Accertare e dichiarare il comportamento contra legem manifestato durante l'intero rapporto bancario da parte della convenuta nei confronti della parte mutuataria e nonché l'esistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati e conseguentemente CONDANNARE la convenuta al pagamento a favore dell'attrice - oltre le somme già richieste - anche un'ulteriore somma a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice, secondo le risultanze di cui in narrativa e/o che emergerà nel corso del Giudizio anche a seguito della disponenda CTU e/o che il Giudice determinerà secondo Giustizia. C. Dichiarare l'indebita locupletazione da parte della convenuta a danno CP_3
dell'attrice di quanto sarebbe risultato non dovuto in esito alla rideterminazione del rapporto dare /
pagina 10 di 29 avere tra le parti di cui alla perizia versata e, in subordine, in esito alle risultanze di eventuale disponenda C.T.U. di natura tecnico-contabile. D. A specificazione della domanda di cui all'atto introduttivo, per una migliore intelligenza della stessa e tenuto conto che si tratta principalmente di un'AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO, una volta accertato che la ha percepito CP_3 indebitamente importi non dovuti dall'attrice, ORDINARE alla NC convenuta la CP_8 degli stessi in favore di parte attrice, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda, e sino al soddisfo. Si chiede, pertanto, di valutare la condotta della NC in fase di mediazione, sia in conformità al D.lgvo n.28/10 che al D.M. n.180/10 nonché in aderenza a tutta la Giurisprudenza sopra richiamata, (…); in ordine alla procedura di mediazione obbligatoria avviata dall'attrice; in conseguenza, disporre tutti i provvedimenti previsti ed all'uopo necessari”.
In sede di terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. parte attrice ha prodotto gli estratti conto bancari.
Con ordinanza del 14.01.2018 il Giudice monocratico., in persona diversa dall'odierno decidente, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale proposta da e formulato una Controparte_9
proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Le domande proposte dagli attori sono infondate e vanno rigettate.
Ai fini dell'accertamento delle condizioni contrattuali pattuite o applicate dalla banca e delle conseguenti determinazioni in relazione alla domanda proposta dagli attori, si rende opportuno procedere all'esame separato dei rapporti oggetto del giudizio.
CONTRATTO DI MUTUO DEL 17.06.2014 N. 73595456
Sulla inclusione del tasso di mora nel calcolo del TEG e sul valore delle istruzioni della NC
d'LI.
È, innanzitutto, infondata l'eccezione relativa alla inclusione dei tassi di mora nel calcolo del TEG.
Invero, la NC d'LI con i “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” del
3/7/2013 ha rilevato che: “Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo.
Infatti, essendo gli interessi moratori più alti per compensare la banca del mancato adempimento, se
pagina 11 di 29 inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccesivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora”.
Il tasso di mora, quindi, è stato escluso dalla rilevazione del T.E.G. nelle Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale emanate dalla NC d'LI, alle quali la giurisprudenza di merito, condivisa da questo giudice, riconosce natura di norme tecniche autorizzate (in tal senso si veda cfr.
Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 4208/2019 secondo cui “le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla NC D'LI , oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate. Da un lato, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla NC d'LI è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal d.m. 23/9/1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie;
dall'altro lato, i decreti ministeriali trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, hanno sempre disposto (cfr art. 3) che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle “Istruzioni” emanate dalla NC d'LI. Pertanto, tali “Istruzioni” debbono ritenersi autorizzate dalla normativa regolamentare, come necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma c.p..”).
L'eccezione è, pertanto, infondata.
Sulla applicazione degli interessi di mora alla rata scaduta e sul cumulo di interessi corrispettivi e moratori.
È, altresì, infondata l'eccezione relativa alla “illiceità del contratto di finanziamento” per effetto dell'applicazione degli interessi di mora alla rata scaduta, comprensiva anche degli interessi corrispettivi.
Va, infatti, osservato che l'art. 3, co 1, Delibera CICR del 9/2/2000 prevede che “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”.
pagina 12 di 29 Tale disposizione legittima l'applicazione di interessi moratori sull'intera rata scaduta ove ciò sia previsto dal contratto.
Nel caso di specie, l'art. 5 del contratto di mutuo del 17.06.2014 prevede espressamente che “Ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del contratto – e quindi anche a seguito di risoluzione del contratto stesso - e non pagata produrrà dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione in mora, interessi moratori a carico della Parte finanziata ed a favore della Su detti interessi CP_3
non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Deve, pertanto, ritenersi legittima la determinazione degli interessi moratori sull'intero importo della rata scaduta, in conformità alla citata delibera e alla clausola negoziale.
Va, peraltro, osservato la Corte di Cassazione del 20 maggio 2020, n. 9237, in parte motiva, si è data carico di rispondere ad una osservazione di tenore identico alla censura mossa dagli odierni attori, nei termini che di seguono si riportano: “Né può obiettarsi che, un volta scaduta la rata, la base di calcolo su cui applicare il tasso sarà la rata inadempiuta, tanto nella quota idealmente riferita al capitale quanto in quella determinata nella misura del saggio degli interessi corrispettivi, con il risultato che, per una parte, gli interessi (di mora) si produrranno su interessi (corrispettivi) scaduti. L'obiezione non convince proprio in quanto l'inadempimento non cancella la funzione di corrispettivo che è assolto da una parte della somma oggetto della rata non pagata. In sostanza, è lo stesso istituito dell'anatocismo che impone di considerare come (idealmente) autonomi gli interessi, moratori da un lato, corrispettivi, dall'altro, anche in caso di inadempimento”.
Sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si è quindi ritenuto che la specifica pattuizione per cui è causa, secondo cui gli interessi moratori si calcolano sull'intero importo della rata, non determina un'indebita sommatoria dei tassi di interessi, “venendosi a realizzare - piuttosto - una ipotesi di anatocismo pacificamente consentita dalla legge e segnatamente dall'art. 3 c.1 della delibera
CICR del 9 Febbraio 2000, esecutiva del disposto dell'art. 120 T.u.b., nella formulazione ratione temporis applicabile, ovvero quella conseguente alle modifiche operate dall'art. 25 del D. Lgs. n.
342/1999” (cfr. Corte d'Appello Catania, sentenza n. 249/2021).
Ne consegue, pertanto, che ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, non si può, procedere
(come invece sostenuto dagli attori) alla sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi e del tasso degli interessi moratori, dovendosi piuttosto effettuare valutazioni separate, una relativa ai primi e una relativa ai secondi. E ciò in ragione della diversità ontologica e di scopo tra le due categorie di interessi: i primi possedendo una funzione lato sensu sanzionatoria, i secondi remunerativa.
pagina 13 di 29 Secondo la prevalente giurisprudenza di merito, infatti: “il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria (Cass. civ. sez. un. n. 19597 del 18/9/2020). Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (art. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale” (cfr. Tribunale di
Roma, sentenza n. 469/2025).
Tale conclusione è, tra l'altro, “coerente con la constatazione che interessi corrispettivi e interessi di mora sono destinati ad essere applicati ricorrendo presupposti diversi ed antitetici: gli uni in caso di
(e fino al) regolare adempimento del contratto;
gli altri in caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (cfr. Cass. Civ. sez. I, n. 14214/2022).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, parte attrice non ha specificamente dedotto se, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, si siano effettivamente verificati episodi di ritardo nei pagamenti tali da comportare l'applicazione concreta del tasso di mora pattuito, rendendo di fatto l'eccezione priva di rilevanza. Inoltre, dalle quietanze di pagamento prodotte in atti – con la precisazione che parte attrice ha prodotto solo quattordici quietanze (su sessanta) di pari importo e non ha contestato di essere rimasta inadempiente al pagamento delle ulteriori rate di finanziamento - risulta che i pagamenti sono stati eseguiti alle scadenze pattuite secondo l'allegato piano di ammortamento e che nessun interesse di mora è stato in concreto applicato.
Quanto, poi, al rapporto tra usura ed interessi moratori, la giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che
“1) la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, essendo finalizzata a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo
pagina 14 di 29 per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso;
2) la mancata indicazione dell'interesse di mora, nell'ambito del
TEGM, non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo e unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché « fuori mercato », donde la formula: « TEGM, più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto »; 3) laddove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del TEGM così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista;
4) si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti;
5) anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; verificatosi l'inadempimento e il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento” (cfr. Cassazione civile sez. un., 18.09.2020, n. 19597).
Peraltro, la Corte con altra recente pronuncia, nell'escludere che la nullità della clausola con la quale sono stati previsti gli interessi moratori usurari possa importare la nullità anche di quella relativa agli interessi corrispettivi ha statuito: “I due interessi infatti non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, o meglio, gli uni si sostituiscono agli altri, e le rispettive poste mantengono una ideale autonomia, anche in caso di inadempimento e di operatività dei moratori. Fino a che l'accipiens è in termini per restituire la somma, ne gode entro la scadenza, egli è tenuto a corrispondere gli interessi corrispettivi, che sono per l'appunto richiesti per il godimento del denaro;
una volta che il termine per la restituzione sia scaduto è invece tenuto a corrispondere quelli moratori, convenuti invece per il godimento prolungato oltre la scadenza. Come è agevole intuire, questi ultimi non si sommano, ma succedono ai corrispettivi. Il che comporta altresì che pur potendo avere la medesima funzione in comune (quella di remunerare chi ha prestato il denaro) i due tipi di interesse mantengono autonomo rilievo quanto allo scopo concreto della corrispettività. Nel caso degli interessi corrispettivi questo scopo ha causa nel godimento del denaro da parte dell'accipiens e nella privazione momentanea di chi lo ha prestato;
nel caso dei moratori lo scopo è di ripagare il mutuante della prolungata indisponibilità del denaro e delle perdite che eventualmente essa comporta per non avere avuto la
pagina 15 di 29 restituzione nei tempi convenuti. Questa funzione di corrispettività che risulta analoga in entrambi i casi (differendo le ragioni della corrispettività) è svolta dai due tipi di interesse non contemporaneamente, ma in sostituzione gli uni agli altri: i moratori sono dovuti solo dopo la scadenza del termine di restituzione, mentre quelli corrispettivi prima di tale scadenza. (…) Questa configurazione impedisce di considerare come cumulabili i due tipi di interessi ai fini del calcolo del loro ammontare (ossia del superamento della soglia) ma impedisce altresì di dire che se sono nulli i moratori, per superamento della soglia, la nullità si estende anche ai corrispettivi. (Cassazione civile sez. III, 20.05.2020, n.9237).
Ne deriva, pertanto, che il confronto con il tasso soglia deve essere operato distintamente per gli interessi moratori e gli interessi corrispettivi.
Nella fattispecie tale soglia non è stata superata, attestandosi gli interessi corrispettivi nel valore di
10,23 % e quelli moratori nel valore di 12,23 % a fronte di una soglia di usurarietà fissata per il periodo di riferimento rispettivamente al 17,262 % e al 19,888%.
Peraltro, la stessa consulenza tecnica di parte depositata dall'attore (all. “Perizia TEMO Intesa
Finanziamento 456” all'atto di citazione) ha escluso il superamento del tasso soglia usura al momento della stipula del contratto (cfr. p. 12, nonché p. 14, ove si legge che “il TAEG del finanziamento nel funzionamento “fisiologico” del contratto, nella sua applicazione di normalità costituita dal puntuale pagamento delle rate di rimborso dall'inizio alla fine del piano di ammortamento, appare inferiore al
Tasso Soglia di Usura al momento della stipula”).
Pertanto, la domanda dagli attori volta ad ottenere l'accertamento della natura usuraria degli interessi, con conseguente gratuità del finanziamento ai sensi dell'art. 1815, co. 2 c.c., è destituita di fondamento.
Fermo restando quanto sopra esposto, occorre comunque evidenziare che, anche qualora volesse opinarsi diversamente, in alcun modo potrebbe essere accolta la domanda restitutoria avanzata dagli attori atteso che la stessa riguarda gli interessi corrispettivi pagati dai predetti in costanza del mutuo la cui debenza, anche nell'ipotesi di usurarietà degli interessi moratori, resterebbe ferma.
Sull'ISC/TAEG
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla nullità del contratto di finanziamento per l'applicazione di un ISC/TAEG difforme (16,131 %) rispetto a quello indicato in contratto (16,530%).
Ciò, a dire degli attori, avrebbe comportato una “mancanza di trasparenza nei confronti del soggetto finanziato”, con conseguente violazione dell'art. 117 TUB (cfr. atto di citazione, p. 24).
pagina 16 di 29 Orbene, l'indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG), è un indice (espresso in percentuale) che rappresenta il costo effettivo di un'operazione di finanziamento, che il cliente deve alla società che ha erogato il finanziamento. Esso racchiude contemporaneamente il tasso di interesse e tutte le spese accessorie della pratica (spese di istruttoria, imposte di bollo, ecc.) ed
è stato recepito nel sistema normativo italiano con la Deliberazione del Comitato Interministeriale per il
Credito e il Risparmio n. 10688 del 04.03.2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla NC d'LI, l'obbligo per tutti gli intermediari di renderlo noto ai clienti.
Tale indicazione ha una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente in condizione di conoscere il costo totale effettivo del prestito prima di accedervi e non costituisce, pacificamente, un tasso di interesse, un prezzo e/o una condizione economica - cui fa riferimento l'art. 117, comma 6, TUB - da applicare al contratto di finanziamento.
Ed invero, i giudici di legittimità hanno precisato che “poiché [...] l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art.
117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (cfr.
Cass. n. 39169/2021; in tal senso anche Cass. n. 4597/2023).
Orbene, nella fattispecie, nel corpo del contratto e negli allegati, sono indicate tutte le spese e i costi dell'operazione di finanziamento;
tali elementi sono sufficienti a consentire alla parte finanziata di avere contezza dell'effettivo costo dell'operazione, nel pieno rispetto del disposto dell'art. 117 TUB e della delibera CICR 04.03.2003.
Sull'ammortamento alla francese.
Anche l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per illegittimità del piano di ammortamento cd. "alla francese", è infondata.
Tale forma di ammortamento si caratterizza per l'impiego di rate costanti, ciascuna delle quali è composta da una quota capitale crescente e da una quota interessi decrescente, calcolata quest'ultima sulla residua quota capitale al netto degli importi già corrisposti. Gli interessi sono, dunque, determinati pagina 17 di 29 in misura proporzionale al capitale residuo, in relazione al periodo temporale di riferimento di ciascuna rata, con esclusione di qualsiasi meccanismo di capitalizzazione degli interessi già maturati.
Ne consegue che il piano di ammortamento in esame non integra alcuna forma di capitalizzazione composta degli interessi in violazione del divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., né determina l'indeterminatezza del tasso convenzionalmente pattuito, tale da giustificare l'applicazione del tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma 2, c.c. “ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c.”
(cfr., Trib. Caltagirone n. 188/2025; Trib. di Gela n. 58/2024; Trib. Roma, n. 5583 del 2019; conforme da ultimo, CdA Roma, n. 2126 del 2023).
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente” (cfr. Cass. SSUU n. 15130 del 2024;
Cass., n. 1168 del 2025).
Nel caso di specie, il contratto di mutuo sottoscritto dalle parti prevede, non soltanto il metodo di ammortamento alla francese (rata costante di € 1.068,02), ma anche lo sviluppo del relativo piano, con distinta indicazione per ciascuna rata della quota capitale e della quota interessi.
Pertanto, il mutuatario è stato posto nella condizione di conoscere ex ante, anche attraverso una semplice operazione aritmetica di sommatoria, l'ammontare complessivo degli interessi dovuti in applicazione del tasso nominale convenuto e secondo il regime di ammortamento pattuito.
Sul superamento del tasso soglia da parte del T.E.MO. e del TAN.MO
È, altresì, infondata l'eccezione di usurarietà degli interessi moratori sollevata da parte attrice sulla base del calcolo effettuato dal proprio consulente, il quale ha determinato un T.E.MO. (Tasso Effettivo di
Mora) pari al 20,353%, ipotizzando un ritardo di 29 giorni nel pagamento della prima rata di ammortamento e confrontandolo con il tasso soglia antiusura vigente.
Tale impostazione muove dal presupposto – non condivisibile – secondo cui sarebbe legittimo confrontare il tasso annuo effettivo di mora, elaborato sulla base di dati ipotetici e successivi alla stipula del contratto, con il tasso soglia previsto dalla normativa antiusura.
pagina 18 di 29 Al riguardo, va ribadito che la verifica dell'usurarietà degli interessi pattuiti deve avvenire esclusivamente in riferimento ai tassi concordati al momento della conclusione del contratto, e non può essere fondata su indici (come il tasso effettivo di mora o il tasso annuo effettivo di mora) che misurano l'evoluzione patologica del rapporto contrattuale, derivante dall'inadempimento dell'obbligazione di pagamento e dall'applicazione degli interessi di mora.
Nella giurisprudenza di merito è stato in proposito ripetutamente affermato che “la pretesa di determinare un Tasso Effettivo di Mora è del tutto inattendibile, dal momento che tale Pt_6
nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia senza tenere conto che quest'ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all'erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all'interesse moratorio, che invece dipende non dall'erogazione del credito, quanto piuttosto dall'inadempimento del debitore” (cfr. Trib. Roma, n. 12578 del 2019; Trib. Vasto, n. 293 del
2019; Trib. Milano, n. 220 del 2018).
Del pari, è del tutto arbitraria la determinazione del TEMO ipotizzando un pagamento del mutuatario ad una certa data, “in ritardo rispetto ad una determinata scadenza contrattuale e calcolando il relativo
TAEG includendo anche la mora così maturata e pagata, in quanto in tal modo la parte può costruire
a suo piacimento il TAEG, semplicemente ritardando più o meno il momento dell'ipotetico pagamento
e, quindi, aumentando la somma pagata a titolo di mora, con la conseguenza che la misura del TAEG non dipenderebbe più dalle pattuizioni delle parti, ma dalla scelta unilaterale del mutuatario” (cfr. in termini, Trib. Vasto, n. 293 del 2019). Cont Le doglianze degli attori risultano, dunque, infondate e ciò anche in relazione al TAN. per il quale il consulente di parte ha proceduto al medesimo calcolo.
Sulla commissione di estinzione anticipata
Parimenti infondata è l'eccezione secondo cui ai fini della verifica del superamento del tasso soglia debba tenersi conto della commissione di estinzione anticipata.
Va, infatti, osservato che le istruzioni della NC d'LI per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura escludono espressamente dal calcolo del TEG le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto poiché, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali. La penale in questione è un onere solo potenziale, non dovuto al momento della conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella pagina 19 di 29 disponibilità del cliente. Essa, pertanto, non è direttamente collegata all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'andamento pattuito.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento” (Cass. Civile Sez. III 14.03.2022
n.8109). Ed ancora, “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. Cass. civ., sez. III, 07.03.2022, n.7352).
Ne consegue, pertanto, che non può procedersi alla valutazione del superamento del tasso soglia computando anche le spese per l'estinzione anticipata, trattandosi di spese meramente eventuali che, tra l'altro, non risultano essere state versate dall'attore.
Sulle spese di assicurazione
È, altresì, infondata l'eccezione secondo cui il tasso di mora “con l'addendo della polizza travalica il tasso soglia”. Al riguardo basta rilevare che parte attrice non ha indicato quale sarebbe l'incidenza del premio sul tasso né l'ammontare del “tasso effettivo” così calcolato, di modo che l'allegazione rimane del tutto generica e indeterminata. Né maggiori lumi derivano dall'esame della consulenza stragiudiziale prodotta in atti, atteso che la stessa non tratta la questione.
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE N. 5030252
Eccezioni preliminari e onere della prova
Vanno, in primo luogo, esaminate le eccezioni preliminari formulate dalla banca convenuta.
In particolare, quanto all'eccezione di decadenza dell'attore dal diritto di contestazione degli estratti di conto corrente, la stessa è infondata atteso che “la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 c.c. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della
pagina 20 di 29 validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino” (Cassazione civile 19/03/2007 n.
6514; Cassazione civile 14/06/2012 n. 9720).
Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza dell'attore “dalla facoltà di sollevare qualsiasi contestazione in merito” stante il riconoscimento del debito, avvenuto in data 03.06.2016. Al riguardo si osserva, infatti, che l'avvenuto riconoscimento del debito non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 6 1, Ordinanza del 31.01.2022, n.
2855 secondo cui: “Il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, avente natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti e non esonera pertanto la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente, che è soggetto alla forma scritta ad substantiam a norma dell'art. 117 t.u.b.”).
È, invece, fondata l'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione essendo incontestato tra le parti che il conto corrente risulta ancora aperto.
Invero, la Corte di Legittimità ha sul punto evidenziato che “l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione dei credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (Cassazione civile sez. III, 15.01.2013, n. 798).
Per quanto esposto, l'azione di ripetizione va dichiarata inammissibile, ferma la possibilità di procedere all'accertamento delle condizioni contrattuali applicate dalla banca e, ricorrendone i presupposti, dei relativi saldi reali (cfr., in tal senso, Cass., sez. VI, 05.09.2018 n. 21646).
Nella fattispecie, tuttavia, la domanda di accertamento negativo esercitata dagli attori deve essere rigettata.
pagina 21 di 29 Al riguardo, va chiarito che il giudizio può essere deciso sulla base del principio dell'onere della prova, prescindendo dall'esame delle ulteriori eccezioni (preliminari di merito) di prescrizione sollevate dalla convenuta, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, in base al quale, come è noto, “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.” (ex multis, Cass., sez. lav., 20/05/2020 n. 9309; nello stesso senso,
Cass. S.U. 08/05/2014 n. 9936; Cass., sez. trib., 09/01/2019 n. 363; Cass., sez. trib., 11/05/2018 n.
11458).
Ciò premesso, deve evidenziarsi, in via generale, che nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in ragione dell'applicazione di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati attraverso la produzione del contratto che contiene tali clausole (tale principio trova applicazione anche nei giudizi di accertamento negativo). In assenza, invece, di un contratto avente forma scritta, qualora tale circostanza sia pacifica tra le parti, il giudice è tenuto a rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Se
l'istituto di credito eccepisce la sussistenza di un accordo scritto, spetterà a questi documentare quanto affermato (Cassazione civile, sez. VI, 9 marzo 2021, n. 6480).
È, inoltre, onere del correntista attore provare in generale i fatti posti ad oggetto della domanda e, quindi, anche l'ammontare delle somme indebitamente percepite dalla banca e delle quali chiede la restituzione, mediante la produzione di tutti gli estratti conto dall'apertura alla chiusura.
La attendibile rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente presuppone, infatti, che risultino acquisiti al processo tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità poiché solo in questo modo è possibile accertare il saldo, pervenendo ad un risultato che ricostruisca fedelmente i rapporti dare-avere riclassificati secondo i criteri determinati dal giudice in ragione dei vizi inficianti il contratto di volta in volta individuati (Tribunale di Catania, sez. IV, 21 febbraio 2020, n. 739).
Orbene, nella fattispecie parte attrice ha eccepito l'applicazione di condizioni illegittime e, a monte,
l'assenza di una pattuizione scritta.
pagina 22 di 29 Quest'ultima eccezione deve intendersi superata alla luce della ricostruzione dei rapporti bancari oggetto del giudizio operata dalla banca. Sono stati prodotti, infatti, dalla banca i documenti contrattuali posti alla base dei rapporti originari, recanti le condizioni applicate e sottoscritti dal correntista. In particolare, la banca convenuta ha prodotto il contratto di conto corrente n.
0000/5030252 del 20.04.1995 acceso dalla società presso il Banco Ambrosiano s.p.a.; la Parte_1 domanda di affidamento del 19.01.2005; l'apertura di credito in conto corrente del 14.2.2005; il contratto di apertura di credito a tempo indeterminato del 21.02.2005 originariamente stipulato per l'affidamento di € 41.300,00 e successivamente incrementato sino a € 50.000,00 (21.02.2005); la richiesta del 06.06.2006 di trasformazione dell'originario contratto di conto corrente in “conto intesa business” unitamente al documento di sintesi e le relative condizioni contrattuali;
tutti debitamente sottoscritti da e , nella qualità di legali rappresentanti della società Parte_2 Parte_3
. Parte_1
Ciò posto, parte attrice, che ha proposto domanda di accertamento, non ha prodotto la serie continua e completa degli estratti conto relativi al conto corrente per cui è causa, non assolvendo l'onere probatorio su di essa incombente.
Ed invero, solo con la terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. e, dunque, tardivamente quest'ultima ha depositato parte della documentazione. Al riguardo va ribadito che con la terza memoria le parti possono soltanto indicare le prove contrarie rispetto alle richieste istruttorie prospettate dalla controparte nella seconda memoria e nel caso di specie gli estratti conto relativi al contratto di conto corrente non possono costituire prova contraria, rappresentando piuttosto la prova principale che l'attore è tenuto a fornire per dare dimostrazione alle proprie pretese, in applicazione dei principi sull'onere probatorio, che non trovano deroga nel caso in cui sia il correntista ad instaurare un'azione per l'accertamento negativo del credito (tra le tante, Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 2020,
n. 7895).
In ragione di tale tardività non appare applicabile al caso in esame la più recente giurisprudenza di legittimità richiamata da parte attrice negli scritti conclusivi relativa alla possibilità di determinare i rapporti dare/avere tra le parti anche in caso di incompletezza degli estratti conto mediante l'utilizzo di strumenti contabili di raccordo,.
Né, del resto, tale carenza documentale avrebbe potuto essere sanata con l'accoglimento dell'istanza ex artt. 210 c.p.c. e 119 T.U.B di ordinare alla banca “l'acquisizione in originale di tutti i contratti bancari debitamente sottoscritti, sia di mutuo che di c/c, delle fideiussioni ricevute, di tutti gli estratti conto sin
pagina 23 di 29 all'origine degli impugnati rapporti, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quanto altro inerente ai rapporti di apertura di credito impugnati, nonché di un completo rendiconto (che indichi, tra l'altro, da una parte il capitale effettivamente erogato dalla banca e dall'altra le remunerazioni, le competenze ed i guadagni percetti dalla banca con riferimento all'intero periodo del rapporto); nonché di Ordinare alla NC d'LI di fornire una visura storica in ordine alla posizione contabile controversa”, sia perché generica in ordine all'individuazione dei documenti richiesti, sia per la mancanza di una previa richiesta stragiudiziale all'istituto di credito ai sensi dell'art. 119, comma IV,
TUB, con la conseguenza che l'acquisizione in giudizio sarebbe lesiva del principio dispositivo e dei criteri di riparto dell'onere della prova.
A tal proposito la Corte di legittimità ha avallato l'orientamento (fatto proprio da copiosa giurisprudenza di merito) per il quale il diritto spettante al cliente di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, sancito dall'articolo 119, comma IV, T.U.B., può essere esercitato in sede giudiziale secondo le modalità previste dall'art. 210 c.p.c., e in presenza degli altri presupposti di legge, a condizione che la suddetta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e questa non vi abbia ottemperato in assenza di giustificazione (Corte di Cassazione, Sez. I, 18 giugno 2021, n. 24641; da ultimo anche
Corte di Cassazione, Sez. I, 1 agosto 2022, n. 23861).
Nella fattispecie, parte attrice ha allegato (all'udienza del 5.4.2018) di aver effettuato in via stragiudiziale istanza ai sensi dell'art. 119 T.U.B. al fine ricevere copia della documentazione relativa al conto corrente oggetto di causa (in data 20.05.2017).
Tuttavia, non vi è prova di tale richiesta che, infatti, non risulta documentata.
Appare opportuno precisare che, anche a voler ammettere che nel corso del giudizio il cliente possa presentare per la prima volta la richiesta ex art. 119, comma IV, TUB, come reputato da altro orientamento della Corte di legittimità, tale facoltà deve essere comunque contemperata con il regime delle preclusioni che governa il rito civile. E dunque, anche a voler ammettere che la richiesta ex art. 119, comma IV, TUB in via stragiudiziale sia stata effettuata da parte attrice alla data indicata, la stessa sarebbe in ogni caso inammissibile essendo stata effettuata successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie. Inoltre, la documentazione contrattuale oggetto della richiesta risulta essere stata autonomamente prodotta dall'istituto bancario, con la conseguenza che nessun vulnus è derivato all'istante dal mancato accoglimento dell'ordine di esibizione.
pagina 24 di 29 Alla luce delle superiori considerazioni, e ribadita l'impossibilità di ricostruzione del saldo di dare- avere del rapporto di conto corrente n. 5030252 non avendo parte attrice assolto ai propri oneri probatori, la domanda proposta deve essere integralmente rigettata.
Sulla legittimità delle condizioni contrattuali.
Ciò posto, va in ogni caso osservato che dall'esame congiunto delle condizioni delle aperture di credito con le condizioni dei contratti di conto corrente – che ne integrano la disciplina per quanto non previsto
– si evince l'espressa specifica pattuizione tra le parti di tutte le condizioni contrattuali.
In particolare, in merito all'illegittima applicazione di interessi anatocistici, la Corte di Cassazione, dopo aver per un lungo periodo sostenuto la non contrarietà alla norma di cui all'art. 1283 c.c. della prassi bancaria della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha confermato la nullità della clausola contenuta nei contratti di conto corrente, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente su base trimestrale, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria come prescrive il predetto articolo (vedasi Cass. Sezioni Unite, sentenza del 04.11.2004, n. 21095).
La giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha ritenuto la nullità delle clausole contenute sia nei contratti ante delibera CICR del 9 febbraio 2000 – con la quale è stato stabilito che potesse trovare applicazione la periodizzazione trimestrale degli interessi, purché reciproca (tanto su quelli debitori che su quelli creditori) e a condizione che la stessa fosse prevista in contratto – sia in quelli stipulati dopo che prevedevano gli interessi anatocistici senza che ricorressero i presupposti per derogare al divieto posto dalla legge (vedasi Cassazione civile, sez. VI ordinanza del 07/05/2015 n. 9169; Cassazione civile, sez. I sentenza del 06/05/2015 n. 9127).
Nella fattispecie, il contratto risale al 1995 (doc. 4), dunque, antecedente alla citata delibera CICR, per cui la clausola relativa alla capitalizzazione annuale degli interessi attivi e trimestrale per gli interessi passivi in esso indicata deve ritenersi sic et simpliciter nulla. Tuttavia, in assenza degli estratti conto, il cui onere si ribadisce era a carico di parte attrice, non è possibile desumere l'avvenuta applicazione da parte della banca della capitalizzazione, in particolare degli interessi passivi, né potevano essere rideterminati i rapporti dare-avere tra le parti. Per tale ragione non è stata disposta CTU.
La capitalizzazione trimestrale può, invece, essere considerata valida a far data dal 14.02.2005 (doc. 6), data di sottoscrizione da parte della delle nuove condizioni economiche, prevedenti la Parte_1
capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori. Anche nei successivi contratti del pagina 25 di 29 6.06.2006 (doc. 8) e del 18.04.2012 (doc. 10) la clausola de qua risulta essere stata validamente pattuita.
Con riguardo alle commissioni di massimo scoperto, prima dell'entrata in vigore della legge 2/2009 in giurisprudenza è stata affermata la legittimità delle stessa, essendo stato individuato nella commissione di massimo scoperto un preciso fondamento causale, consistente nella remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un certo tempo e a prescindere dal suo effettivo utilizzo (cfr. Cass. 24806/2017; Cass. 870/2006), purché nel contratto siano indicati il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità.
Nella fattispecie, dall'esame del contratto sottoscritto in data 20.04.1995 (doc. 4) e dai successivi documenti datati 14.02.2005 (doc. 6) e 6.06.2006 (doc. 8), versati in atti, emerge che le CMS sono state oggetto di specifica pattuizione fra le parti e vi è la sottoscrizione del correntista . Dunque, Parte_1
va ritenuta pienamente valida la clausola con la quale è stato previsto un corrispettivo per la messa a disposizione del fido, essendo stata espressamente indicata la percentuale, la base di calcolo e la periodicità di calcolo (contratto del 20.04.1995: commissione trimestrale su massimo scoperto dello
0,125%; contratto del 14.02.2005: commissione trimestrale sul massimo scoperto di conto corrente entro il limite del fido/oltre il limite del fido dello 0,75 %; contratto del 6.06.2006: commissione trimestrale di massimo scoperto dello 0,75% “giorni di scoperto nel trimestre solare anche non consecutivi 1”). Con l'entrata in vigore della legge 2/2009, poi, si è stabilito che: 1) è legittima la commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi;
2) vanno introdotte alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a debito - su un conto affidato - per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) sono nulle le (sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni.
Nella fattispecie, il contratto del 18.04.2012 (doc. 10), in attuazione della modifica normativa richiamata, ha previsto l'applicazione di una commissione di messa a disposizione dei fondi, che secondo la disciplina applicabile al contratto in esame ratione temporis, è legittima. Essa, infatti, risulta determinata nella misura fissa dello 0,5000% e ne è stata prevista (e accettata) l'applicazione “al termine di ogni trimestre solare applicando la percentuale sopraindicata alla media dell'importo delle aperture di credito in essere durante il trimestre stesso” (cfr. pag. 1 del documento allegato n. 10).
Quanto alla dedotta applicazione di tassi ultralegali, va osservato che il tasso di interesse è stato espressamente previsto nei contratti depositati in atti e, qualora anche in misura superiore a quella pagina 26 di 29 legale, è stato accettato dagli attori mediante sottoscrizione. Allo stesso modo le valute, commissioni e spese sono stati preventivamente determinate e accettate dal cliente.
Quanto alla violazione dell'art. 118 T.U.B., in ordine all'esercizio dello ius variandi da parte della banca, tale censura non merita accoglimento, essendovi la prova in atti che nelle condizioni contrattuali sottoscritte dalla società era espressamente prevista la possibilità per l'istituto di credito di modificare le condizioni economiche nel rispetto delle indicazioni del T.U.B.
Quanto, ancora, all'eccezione di usurarietà dei tassi, va osservato che ai sensi dell'art. 2, comma IV, l.
108/1996, il limite oltre il quale gli interessi corrispettivi sono considerati sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale con decreto del
Ministero dell'economia e finanze, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato del cinquanta percento. Tale disposizione è stata modificata, a far data dal
14.05.2011, dal d.l. 70/2011 che ha previsto la nuova modalità di calcolo per la quale il tasso medio annuo deve essere aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, con la specificazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali.
È determinante, ai fini della soluzione delle controversie in materia di usura, individuare l'esatta base di calcolo del TAEG, con la precisazione che dalla valutazione complessiva dei costi dell'operazione di finanziamento vanno espunte quelle spese che siano soltanto eventuali e che non si riconnettano direttamente all'erogazione del credito. Vanno pertanto escluse dal calcolo del TAEG le commissioni di massimo scoperto.
Bisogna muovere, al riguardo, dal fatto che, solo con l'art. 2bis d.l. 185/2008 convertito in l. 2/2009, le commissioni di massimo scoperto sono entrate a far parte della base di calcolo del TAEG da parte della
NC d'LI. Tale disposizione, non essendo norma di interpretazione autentica, esclude che per il periodo anteriore le c.m.s. possano essere valutate ai fini della verifica dell'usura degli interessi corrispettivi. Esse, infatti, hanno natura non omogenea rispetto agli interessi, essendo rapportate percentualmente allo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento e non essendo parametrate al trascorrere del tempo. Proprio per questa esigenza di simmetria, i decreti ministeriali non considerano le c.m.s. nel calcolo del TEGM, ma effettuano una rilevazione delle stesse separata, in conformità con le istruzioni della NC d'LI. In questo senso, si sono espresse le Sezioni Unite
(sentenza 20 giugno 2018, n. 16303), le quali hanno statuito il seguente principio di diritto: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle
pagina 27 di 29 disposizioni di cui all'art. 2bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi,
l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra
l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Nel caso in esame, nessuna contestazione relativa all'usurarietà delle commissioni di massimo scoperto applicate è stata mossa da parte attrice, con la conseguenza che nessun accertamento può essere operato sul punto in questa sede.
Sulle domande risarcitorie.
Il rigetto della domanda principale implica di conseguenza il rigetto delle ulteriori domande risarcitorie formulate da parte attrice, peraltro generiche e rimaste non provate, e di exceptio doli e nullitatis delle fideiussioni.
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda posta dagli attori volta ad accertare l'illegittima segnalazione al CRIF, non avendo essi fornito la prova, né risultando dagli atti di causa, dell'avvenuta segnalazione presso la centrale dei rischi.
Sulle spese di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori nei confronti di non Controparte_3 ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporne la compensazione, tenuto conto della integrale soccombenza degli attori nei confronti di quest'ultima.
Le spese verranno liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022, in base al valore della controversia e in considerazione della complessità della stessa e delle attività effettivamente espletate, secondo i parametri medi.
Quanto alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata da parte convenuta, mentre la responsabilità di cui al primo comma presuppone l'istanza della parte, l'applicazione della sanzione processuale di cui al terzo comma, indipendente da ogni istanza ed allegazione di parte, è rimessa alla pagina 28 di 29 piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio, in quanto è collegata ad una iniziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte.
Orbene, se – in linea con l'orientamento di legittimità al quale questo decidente aderisce – deve ammettersi che la deduzione della responsabilità processuale ex art. 96, primo comma, c.p.c. rechi in sé una necessaria indeterminatezza quanto ad effetti lesivi direttamente discendenti dalla improvvida iniziativa giudiziale, è comunque certo che persista la necessità di una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni (Cass. 26.03.2013 n. 7620 e, in precedenza, Cass. SS.UU.
20.04.2004 n. 7583). Non avendo la parte convenuta allegato, neppure genericamente, i fatti da cui desumere i danni subiti, la relativa domanda non può essere accolta.
Con riferimento, invece, all'ipotesi “sanzionatoria” del terzo comma, è d'uopo sottolineare che “la condanna ex art. 96, comma III, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi I e II, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richieste, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (in termini Cass. Civ. Se. Lav., 15 febbraio 2021, n. 3830, analogamente Cass. Civ. Sez. VI, 24 settembre 2020, n. 20018).
Nel caso di specie, tuttavia, non sono emersi nel corso del giudizio comportamenti idonei ad integrare la fattispecie prevista dall'art. 96, comma III, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta le domande proposte dagli attori in relazione al contratto di mutuo n. 73595456 e al conto corrente n. 5030252;
- Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_3
forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltagirone il 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Oriana Calvo
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