TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/04/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 1389/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n.
74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi
, Parte_1 con l'avv. AZZARI STEFANO
e
, CP_1 con l'avv. BUSNARDO FABIO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 14/02/2000.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 03/04/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
1 1.1 Rilevato che emergono profili di internazionalità – essendo entrambe le parti nate in
Albania – si impone innanzitutto una preliminare analisi circa la sussistenza di giurisdizione del Giudice adito e della eventuale conseguente legge applicabile.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi. Dagli atti risulta che i coniugi si siano sposati il giorno 14/02/2000 nel Comune di Tirana con atto di matrimonio successivamente registrato in Giavera del Montello (TV), dove in seguito hanno convissuto.
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3, lett. a) i) del Regolamento (UE) 2019/1111
del 25/06/2019, applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo in data 07/03/2025 e quindi successivamente all'01/08/2022, data di entrata in vigore del predetto Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21/06/2012, trova applicazione il Regolamento
(UE) n. 1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti, deve applicarsi la legge italiana ex art. 8, lett. d), del predetto regolamento in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità
giurisdizionale.
1.2 Tanto preliminarmente premesso, nel merito, la domanda avanzata congiuntamente dalle parti è fondata, poiché la separazione personale – dichiarata con sentenza n. 811/2024,
pubblicata il 12/04/2024 – dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 1/12/1970 n.
898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale
del 16/02/2021;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 14/02/2000 a
Tirana da nato a [...] - ALBANIA il 24/03/1968 e Parte_1 CP_1
nata a [...] - ALBANIA il 11/03/1975 e trascritto al n. 3, Parte II, Serie C, Ufficio 1,
Anno 2015, del registro degli atti di matrimonio del Comune di GIAVERA DEL
MONTELLO alle seguenti condizioni:
1. il figlio minore resta affidato in via esclusiva alla madre con Persona_1 CP_1
collocazione presso la residenza della stessa;
2. tutte le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, educazione,
salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione,
saranno adottate dalla sola madre senza il preventivo accordo del padre;
3. il padre potrà vedere e stare con il figlio durante incontri appositamente Parte_1
organizzati in Spazio Neutro dai Servizi Sociali territorialmente competenti, alla presenza di personale specializzato e secondo un calendario che il Servizio stesso indicherà;
4. il signor contribuirà al mantenimento ordinario dei figli versando alla Parte_1
moglie la somma mensile complessiva di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun CP_1
figlio), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie previste come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Si comunichi al Consultorio Familiare Distretto di Asolo ULSS2.
Treviso, 03/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
3