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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
- Sez. III Civile - così composta: dott.ssa Silvia Di Matteo - Presidente dott. Paolo Andrea Taviano – Consigliere rel. dott.ssa Maria Teresa Laurito – Giudice aus. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 3793/2024 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 12 febbraio 2025, vertente tra
, C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Taro n. 35 presso lo Studio dell'Avv. Claudio Mazzoni (c.f. ), che la C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- appellante
E
[...]
Controparte_1 Controparte_2
- appellati contumaci
AVVERSO
La sentenza n. 46/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Civitavecchia in data 8 gennaio 2024 nel giudizio N.R.G. 2245/2019;
oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
FATTO E DIRITTO ha proposto appello nei confronti di e del Parte_1 CP_1 [...]
avverso la sentenza n. 46/2024 con la quale il Tribunale di Civitavecchia aveva Controparte_3 disposto come segue: “1) in accoglimento della domanda attorea ex art. 2901 c.c. dichiara inefficaci nei confronti del dell'atto di disposizione patrimoniale Controparte_4
1 del 30.09.2016 “atto di accordi patrimoniali raggiunti in sede di divorzio” n. rep. 22038/10362 notaio registrato a Roma 5 il 4.10.2016 n. 13327 serie IT con cui Persona_1 CP_1
ha trasferito alla figlia i seguenti diritti: a) nuda proprietà della quota di Parte_1 partecipazione di nominali € 6.210 alla con riserva del diritto di usufrutto;
b) piena proprietà CP_5
sugli immobili siti in Roma Viale Platone n. 25 censiti al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 369,
particella 68, sub 4, zona 4, categoria A/2, classe 3, vani 6, rendita 1.456,41 -trascrizione presso la
Conservatoria di Roma 1 del 10.10.2016 reg. part. 75385/reg. gen. 109617; c) nuda proprietà sugli immobili siti in Gaeta (LT) 1° Traversa Viale Colle Sant'Agata n. 5, fabbricato 5-6 del lotto n. 2, censiti al Catasto fabbricati del Comune di Gaeta al foglio 22, particella 741, sub. 5, zona 2, categoria A/2, classe 2, vani 9, rendita 673,98 con riserva del diritto di abitazione – trascrizione presso la Conservatoria di Latina del 4.10.2016 reg. part. 14919/reg. gen. 20744; 2) in accoglimento della domanda revocatoria risarcitoria, condanna nel solo caso in cui venga Parte_1
accolta dal Tribunale di Roma la domanda risarcitoria ex art. 146 l.f. svolta dal Fallimento attore nei confronti di , a corrispondere al Fallimento la somma di € 320.000 oltre interessi CP_1
al tasso legale a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di accoglimento della domanda ex art.
146 l.f.; 3) rigetta l'ulteriore domanda attorea;
4) condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida, previa compensazione di ½, in € 3.808 ciascuno, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge”.
Con atto di appello, l'appellante domandava preliminarmente di dichiarare l'incompetenza del
Tribunale ordinario di Civitavecchia in favore del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese e, nel merito, di riformare la sentenza con conseguente rigetto delle domande formulate dal in primo grado, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di CP_1
lite di entrambi i gradi di giudizio.
Gli appellati rimanevano contumaci nel presente grado di giudizio.
All'udienza del 15/01/2025 nessuno è comparso per la parte appellante.
Alla successiva udienza del 12/02/2025 di cui è stata data rituale comunicazione al difensore costituito, nessuno è comparso.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione senza concessione di termini.
L'appello è improcedibile.
Come sopra anticipato, nella presente causa nessuno è comparso né alla prima udienza, né alla nuova odierna udienza di cui è stata data rituale comunicazione per via telematica ai procuratori delle parti.
Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348 c.p.c., secondo cui «Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non
2 impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio».
Stante l'improcedibilità dell'appello e la contumacia della parte appellata, le spese di lite del presente grado di giudizio sono dichiarate irripetibili.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r.30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 46/2024 così provvede;
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r.30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma li 12/02/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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