Ordinanza cautelare 21 giugno 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00433/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00803/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 803 del 2025, proposto da
Bernardi Ristrutturazioni s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Maggiore e Egidio Ferri, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Diana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della nota del 13.03.2025, notificata in data successiva, avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Titolo II – Capo 6 – Atto dirigenziale n. 280 del 18.02.2025 “ Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.2014 ”. Soggetto proponente: Bernardi Ristrutturazioni s.r.l.s. – pratica CP6002817. Comunicazione di inammissibilità istanza di accesso;
- nonché di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. LO EV e uditi per le parti i difensori avvocati Davide Maggiore ed Erica Quaranta, quest'ultima in sostituzione dell’avv. Egidio Ferri, per la parte ricorrente, e l'avv. Angelo Diana, per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come in rito, la ricorrente società impugnava il provvedimento di diniego di ammissibilità del finanziamento pubblico posto a gara, ai sensi della delibera 30 settembre 2014, n. 17, recante il “ Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) ”, nonché gli atti connessi per quanto d’interesse.
In fatto, la Regione pubblicava un avviso pubblico per la concessione di agevolazioni finanziarie, riguardanti progetti di investimento destinati alla “ realizzazione di strutture turistico-alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) ”; la società ricorrente partecipava alla procedura, chiedendo la sovvenzione per la ristrutturazione di taluni immobili, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. h) , dell’avviso, cioè per il “ recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative .
In diritto, veniva censurata la violazione di legge (artt. 3 e 4 dell’avviso pubblico, artt. 3 e 22 d.P.R. n. 380/2001), nonché l’eccesso di potere per travisamento di fatti e difetto di istruttoria.
2.- Si costituiva la Regione Puglia, la quale depositava gli atti del procedimento e resisteva funditus , contestando le avverse tesi dedotte.
3.- Alla fissata camera di consiglio, la domanda cautelare veniva respinta, in considerazione delle chiare disposizioni dell’avviso pubblico.
4.- Scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla successiva udienza pubblica, dopo breve discussione, la causa passava in decisione.
5.- Il ricorso è infondato.
La Regione ha dichiarato inammissibile la domanda della ricorrente per violazione degli artt. 3 e 4 dell’avviso pubblico, in quanto l’intervento non ha affatto riguardo un bene immobile completato e da ristrutturare , né un bene immobile da destinare alla realizzazione di una struttura ricettiva, bensì inerisce la costruzione di una nuova struttura, mediante il completamento di due fabbricati rimasti allo stato rustico e mai completati nell’edificazione, che peraltro è ad uso residenziale privato.
Per l’ammissibilità del finanziamento, era necessario presentare un progetto d’investimento, relativo a un “ intervento di riqualificazione di edifici abbandonati e/o necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia ”, ai sensi degli artt. 3 e 10, comma 1, lett. c) , d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Ma, al contrario, come emerge da taluni titoli edilizi agli atti e dallo stesso contratto di compravendita relativo agli stessi, il progetto riguarda invece due “ edifici allo stato rustico in fase di completamento ”.
Per di più, detti immobili non rientrano nella casistica, di cui all’art. 4, comma 23, dell’avviso, ossia non rientrano nella fattispecie del “ […] recupero di aree urbane degradate […] da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative ”, previste dall’art. 3, comma 1, lett. h) , dell’avviso.
Più ché per opere di riqualificazione di edifici abbandonati e/o necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è stato chiesto il finanziamento per il completamento di edifici rimasti allo “stato rustico” e in via di completamento.
Trattasi di “ edifici allo stato rustico ”, come risulta anche dall’atto notarile di compravendita del 23 marzo 2023, nel quale si fa esplicito riferimento alla vendita di “ complesso edilizio […] composto da due corpi di fabbrica per complessive otto villette in corso di costruzione ” e in modo coevo sono stati riscontrati titoli edilizi, che parlano di nuova costruzione e di necessità di completamento.
Una tal condizione degli immobili in discussione non muta – come dichiarato dalla parte ricorrente – per il mancato completamento, dopo il rilascio del permesso di costruire nel 2007, e la realizzazione di fatto del solo cd. grezzo, a causa della mancata individuazione (e l’incertezza) di un compratore.
In ultima analisi, non viene in evidenza alcuna ipotesi di autentica ristrutturazione, bensì trattasi di una nuova costruzione rimasta allo stato rustico per fattori riconducibili ai proprietari; inoltre, in via dirimente, non viene assunta in considerazione la realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative, ma la destinazione anelata, come emerge dai documenti prodotti, rimane sempre quella di edilizia ad uso residenziale privato.
Pertanto, non si ravvisa alcun profilo d’illegittimità, tra quelli addotti dalla parte ricorrente.
6.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto.
7.- Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Regione Puglia, che si liquidano in €. 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE ND, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
LO EV, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO EV | CE ND |
IL SEGRETARIO