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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/10/2025, n. 3006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3006 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
N.RG. 364/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa AT PA Presidente Dott. Enrico Schiavon Consigliere Dott.ssa EN GA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 364 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da (Cod. Fisc. e P. Iva ) e per essa Parte_1 P.IVA_1
Parte_2
(codice fiscale e registrazione al Registro delle Imprese di Verona nr. , P.IVA_2
Part. Iva ) P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Rodella giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in appello appellante contro
(cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.Luca Schiavon giusta procura rilasciata in foglio separato appellato Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 336/2023 del Tribunale di Vicenza pubblicata il 13/02/2023.
CONCLUSIONI Per parte appellante: Nel merito: In totale riforma della sentenza nr. 336/2023 R. Sent. pubblicata dal Tribunale di Vicenza in data 13.02.2023 e notificata in data 14.02.2023, voglia la Corte d'Appello: 1) Revocare l'ordinanza resa in data 13.12.2020 nella procedura esecutiva presso terzi nr. 206/2020-1 R.E. pendente avanti al Tribunale di Vicenza, G.E. dott.ssa Maria Antonietta Rosato, comunicata a mezzo pec dalla Cancelleria alla creditrice procedente in data 14.12.2020, con la quale è stata accolta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva presso terzi nr. 206/2020 R.G., con concessione del termine per la riassunzione di tale ultima procedura attualmente sospesa onde procedere all'assegnazione in favore di delle somme pignorate. Parte_1
2) Con vittoria di spese e compensi causa di entrambi i gradi di giudizio. Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, 1.respingere in toto l'appello proposto da e per essa Parte_1 Pt_2
e confermare l'impugnata sentenza n.336/0223 del 10/13.02.2023 del Tribunale di
[...]
Vicenza; nella denegata ipotesi in cui la sentenza venga riformata;
2.respingere le domande avversarie per totale infondatezza;
3.accertare la mancanza di diritto del creditore procedente a dar corso all'azione esecutiva nei confronti di , essendo il credito oggi di Controparte_1 [...] inesigibile ai sensi del provvedimento di esdebitazione del Parte_1
30.07/18.08.2015 del Tribunale di Vicenza;
4.dare termine per la riassunzione della procedura esecutiva n.206/2020 R.G. Esec sospesa al fine di far dichiarare l'estinzione della stessa e la liberazione delle somme accantonate da CP_2 in ogni caso
5.condannare a rifondere a le competenze e le Parte_1 Controparte_1 spese del presente procedimento e quelle di primo grado.” In via istruttoria, qualora la Corte non ritenga riconosciute le circostanze affermate da per mancata pregressa contestazione e ritenga che le stesse debbano essere CP_1 oggetto di prova, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1.Vero che la Record Manif. LL di , prima del fallimento CP_3 Controparte_1 del 2005, svolgeva attività di commercio croste che sono un sottoprodotto CP_3 delle concerie di zona.
2.Vero che per essere vendute le croste necessitano di lavorazioni quali la rifilatura, la spaccatura e la rasatura della pelle.
3.Vero che venne costituita al fine di effettuare per conto della Record Manif. CP_4 di le attività di rifilatura, di spaccatura e di rasatura Controparte_5 Controparte_1 delle croste.
4. Vero che effettuava le lavorazioni di rifilatura, di spaccatura e di rasatura CP_4 in esclusiva solo per la Record Manif. di . Controparte_5 Controparte_1
pag. 2/13 5. Vero che esercitava la propria attività nel capannone adiacente a quello CP_4 della Record Manif. di . Controparte_5 Controparte_1
6. Vero che per l'esercizio dell'attività aveva bisogno di un'apertura di CP_4 credito bancario.
7. Vero che, per consentire il mantenimento dell'apertura di credito bancario a CP_4
[...
ha sottoscritto un contratto di fideiussione presso la Controparte_1 CP_6
[...]
8. Vero che, dopo il fallimento della Record Manif. Controparte_7
, si è trovata senza lavoro e l'attività di lavorazione è cessata.
[...] CP_4
9. Vero che negli anni dal 2000 al 2005 era il personale dipendente della Record Manif.
ed in particolare a provvedere Controparte_7 Controparte_8 agli adempimenti fiscali di quali l'emissione di fatture e bolle, la tenuta della CP_4 prima nota,… 10. Vero che esercitava la propria attività di lavorazione pelli avvalendosi CP_4 della sola opera dei due soci e, in caso di bisogno, di un dipendente della Record Manif.
, sig. Controparte_7 Controparte_9
11. Vero che in data 27.02.2012 tutta la documentazione di indicata nella CP_4 dichiarazione che le si rammostra (doc.n.19) è stata consegnata al sig. . Parte_3
12. Vero che, dopo il Fallimento della Record Manif. Controparte_7
, acquisì i clienti della Record Manif. di
[...] CP_4 Controparte_5 CP_1
ed effettuò, in favore degli stessi, lavorazioni e vendite di pellame.
[...]
Si indicano a testi di Arzignano – Via del Motto n.26, Controparte_9 Testimone_1 di Chiampo – Via B. Biolo n.11, di Chiampo - Via Ludovico Ariosto Testimone_2
5/b, di Arzignano - Via Campagnola e di Arzignano Controparte_8 Testimone_3
- Via Vasco De Gama. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 29.01.2021, Parte_1 provvedeva ad introdurre il giudizio di merito ex art. 615 c.p.c. sull'opposizione
[...] all'esecuzione promossa da nell'ambito dell'esecuzione mobiliare Controparte_1 presso terzi avviata dalla creditrice nei confronti della ditta datrice di lavoro del CP_2
per ottenere il pagamento coattivo delle somme dovute in virtù del decreto CP_1 ingiuntivo n. 2266/2005 R.Ing. Tribunale di Vicenza (detratto l'importo pagato dal condebitore solidale, per complessivi euro 49.485,56 come da precetto notificato). proponeva opposizione con contestuale richiesta di sospensione della procedura CP_1 esecutiva facendo valere l'inesigibilità ed inesistenza del credito in virtù del provvedimento di esdebitazione emesso dal Tribunale di Vicenza in data 30.07/18.08.2015, dopo la chiusura del fallimento del , in proprio e Controparte_1 come titolare della Record Manif. e, comunque, Controparte_7 per intervenuta prescrizione.
pag. 3/13 L'opponente allegava che si trattava di credito anteriore al fallimento e derivante dalla fideiussione prestata per consentire alla - società che era stata costituita CP_4 unicamente allo scopo di effettuare lavorazioni (spaccatura pelli) di pellame per conto della Record Manif. - di accedere al credito Controparte_7 Controparte_1 bancario presso la Banca di Roma spa, che era uno degli istituti bancari con cui egli nell'ambito della sua attività aveva rapporti. Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione, trattandosi di credito consacrato in un titolo nel 2005, successivamente mai azionato e, dunque, prescritto. Con ordinanza del 13.12.2020 il Giudice dell'Esecuzione accoglieva l'istanza di sospensione della procedura esecutiva dando termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito, avvenuta su iniziativa, appunto, di
[...]
Parte_1
La creditrice rappresentava di aver avviato la procedura esecutiva sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nr. 2266/2005 R. Ing. Emesso in data 06.10.2005 con cui era stato ingiunto alla società e anche a quale CP_4 Controparte_1 fideiussore il pagamento della somma di € 57.181,66 e che trattavasi di credito che non poteva ritenersi compreso nel decreto di esdebitazione emesso dal Tribunale di Vicenza in data 30.7.2015 all'esito della procedura concorsuale della
[...]
(conclusa senza riparto alcuno per i creditori Controparte_10 chirografari) in quanto rientrante nell'esenzione prevista dal terzo comma, lettera a) ultima parte, dell'art. 142 L.Fall. Allegava che l'insinuazione al passivo nell'ambito della procedura concorsuale
[...]
aveva riguardato due crediti ben Controparte_10 distinti: l'uno, pari ad €59.618,79, per scoperto del conto corrente ordinario nr. 650779.57 acceso in data 27.04.2001 dalla ditta fallita Controparte_10 di;
l'altro, pari ad euro € 61.321,36, per scoperto del conto
[...] Controparte_1 corrente ordinario nr. 650812.53 intestato a esposizione garantita dalla CP_4 fideiussione prestata in data 21.02.2005 dal signor fino alla Controparte_1 concorrenza di € 82.000,00. Solo il primo credito doveva ritenersi divenuto inesigibile a seguito di esdebitazione, non invece il secondo, rientrando quest'ultimo tra quelli che, ai sensi del terzo comma, lettera a) ultima parte, dell'art. 142 L.Fall. nell'attuale formulazione (ovvero nel testo introdotto dai D.Lgs. nr.ri 5/2006 e 169/2007) cono esclusi dall'esdebitazione in quanto afferenti a “obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa”, trattandosi di credito derivante da obbligazione fideiussoria prestata da Controparte_1 in favore di altra e diversa impresa, ovvero la soggetto giuridico distinto CP_4 rispetto alla ditta fallita, in relazione alla quale non è stato ravvisato in sede concorsuale alcun collegamento, né a livello di partecipazione societaria, né di controllo.
pag. 4/13 Quanto alla prescrizione (già esclusa dal GE) sottolineava l'interruzione del termine per effetto del deposito della domanda ammissione allo stato passivo con conseguente effetto sospensivo ex art. 94 L.Fall. sino alla chiusura del fallimento avvenuta con decreto in data 30.04-12.05.2014 ed evidenziava, comunque, ulteriori atti interruttivi della prescrizione in data 16.04.2008 e in data 14.03.2017. Chiedeva, quindi, la revoca dell'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva e un termine per la riassunzione al fine di procedere all'assegnazione delle somme. Si costitutiva chiedendo il rigetto delle domande e Controparte_1 rappresentando di avere sottoscritto la fideiussione per consentire alla di CP_4 accedere al credito bancario presso la Banca di Roma spa, che era uno degli istituti bancari con cui egli, nell'ambito della sua attività, aveva rapporti. Ciò in quanto CP_4
[... era società avente come soci i figli e il fratello di e che era stata Controparte_1 creata unicamente per svolgere delle specifiche lavorazioni di pellame che erano prodromiche all'attività della ditta individuale Record Manif. di Controparte_5
, attività di commercio croste wet blue, sottoprodotto delle concerie di Controparte_1 zona. Croste che, per essere vendute, avevano bisogno di alcune lavorazioni che Record Manif. non effettuava, quali la rifilatura, la Controparte_7 Controparte_1 spaccatura e la rasatura e che per la loro esecuzione era stata costituita la Di CP_4 fatto, quindi, lavorava solo per Record Manif. CP_4 Controparte_7 CP_1
, fornendo il prodotto che questa poi commercializzava. E nell'ambito di questa
[...] struttura creata proprio per l'esercizio dell'impresa Record Manif. Controparte_7
, ha prestato fideiussione a conferma del vincolo
[...] Controparte_1 anche economico tra le due società. Sosteneva, quindi, che tale credito rientrava nell'esdebitazione, che comprende tutti i debiti assunti quale conseguenza della sua attività e per la sua attività, con esclusione dei soli debiti che riguardano la vita privata dell'imprenditore e quelli estranei all'esercizio dell'impresa, formulazione con cui il Legislatore ha inteso ricomprendere nell'esdebitazione non solo i debiti propri dell'attività fallita, ma piuttosto tutti quelli ricollegabili all'attività. Disposto il mutamento del rito, dopo lo scambio delle memorie ex art.183 c.p.c., la causa veniva decisa sulla base della documentazione versata in atti. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vicenza accertava e dichiarava che
[...] non ha diritto a dar corso all'azione esecutiva nei confronti di Controparte_11 CP_1
, essendo il credito inesigibile ai sensi del provvedimento di esdebitazione del
[...]
30.07/18.08.2015 del Tribunale di Vicenza e assegnava termine di mesi uno per la riassunzione della procedura esecutiva n.206/2020 R.G.Esec al fine di far dichiarare l'estinzione della stessa e la liberazione delle somme accantonate da Riteneva CP_2 provato che trattavasi di credito ricollegato all'attività di impresa della Record Manif. di sulla base del collegamento funzionale tra Controparte_5 Controparte_1
pag. 5/13 l'obbligazione fideiussoria e l'attività svolta dall'impresa Record Manif. CP_7
, circostanza non contestata dal creditore e provata dalla
[...] Controparte_1 medesimezza della sede delle due società e dal fatto che solo con l'ottenimento del finanziamento da parte della banca i famigliari avrebbero potuto produrre i beni che la propria ditta avrebbe poi finito e commercializzato, tant'è che l'insinuazione al passivo per i due crediti era avvenuta con un'unica domanda e che nel 2017 doBANK confermava l'esdebitazione senza effettuare distinzioni tra i due crediti. 2. Avverso tale sentenza ha interposto tempestivo appello Parte_1 censurando la sentenza impugnata sotto due profili:
- la ritenuta sussistenza del collegamento funzionale tra le due società, semplicemente affermato ma non provato dal senza considerare la documentazione prodotta, CP_1 comprovante, per contro, l'autonomia delle due società e, conseguentemente, l'esclusione del debito dall'attività di impresa, trattandosi di garanzia personale prestata in favore della società dei propri famigliari, che non può essere coperta dall'esdebitazione del soggetto dichiarato fallito per l'esercizio di diversa impresa;
- l'errata valutazione delle contestazioni svolte dalla creditrice Parte_1
Si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello e resistendo al gravame. Sospesa con ordinanza 4.4.2023 l'esecutività della sentenza impugnata, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 6.2.24; a seguito dell'impedimento del consigliere relatore, la causa veniva rimessa in istruttoria con fissazione di nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il 7.10.25 con rinuncia ai termini per il deposito di scritti conclusionali avendone le parti già fruito.
3. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello indica i passaggi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, le divergenze rispetto alla decisione del primo giudice con riguardo alla ricostruzione del fatto, le violazioni di legge che ravvisa nella pronuncia censurata e la rilevanza di tali violazioni, connessa alla conseguente riforma che viene sollecitata. E, infatti, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'appello non deve necessariamente contenere un «progetto alternativo di sentenza» essendo richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando, a sua volta, di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. Sez. U n. 27199 del 16/11/2017).
4. L'appello è fondato. 4.1. Preliminarmente va evidenziato che il giudice di primo grado ha individuato il perimetro di esclusione dall'esdebitazione nei debiti che riguardano la vita privata pag. 6/13 dell'imprenditore e quelli estranei all'esercizio dell'impresa, ritenendo ricompresi nell'esdebitazione non solo i debiti propri dell'attività fallita, ma tutti quelli ricollegabili a tale attività. Interpretazione su cui l'appellante conviene, impugnando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente tale collegamento. 4.2. Il primo argomento che il giudice di primo grado pone a fondamento della sussistenza del collegamento funzionale tra e Record Manif. CP_4 CP_5 di si fonda sulla non contestazione da parte di Fino2 di tale
[...] Controparte_1 collegamento. E ciò sulla base del fatto che sin dal ricorso avanti al giudice dell'esecuzione CP_1 aveva allegato che era società (del fratello e del figlio CP_4 CP_12 Tes_1 del ) costituita per effettuare le lavorazioni necessarie al pellame Controparte_1 che commerciava con la propria ditta individuale RECORD Controparte_1
MANIF. poi fallita (“ Controparte_7 CP_1
ha sottoscritto la fideiussione, che ha dato origine alla richiesta di cui al
[...] decreto ingiuntivo n.2266/2005 R. Ing. del Tribunale di Vicenza in data 06.10.2005, per consentire alla di accedere al credito bancario presso la Banca di Roma spa, CP_4 che era uno degli istituti bancari con cui egli nell'ambito della sua attività aveva rapporti. infatti, era una società che era stata costituita unicamente allo scopo CP_4 di effettuare lavorazioni (spaccatura pelli) di pellame per conto della Record Manif.
”) ( pag. 2 ricorso ex art. 615 cpc). Tale Controparte_7 allegazione del ricorrente, secondo il giudice di primo grado, non era stata contestata dalla procedente che nella memoria del 2.4.2020 si Parte_1 era limitata ad affermare che era “soggetto giuridico distinto rispetto alla CP_4 fallita in relazione alla quale non era stato ravvisato in sede concorsuale alcun collegamento” (pag. 5 memoria difensiva FINO2 del 2.4.2020). Sul punto l'appellante evidenzia che:
- sin dalla costituzione in sede cautelare aveva eccepito la mancata esdebitazione per non afferire il credito ingiunto ed azionato in sede esecutiva all'attività della fallita come esposto a pagina 5 della memoria difensiva in cui si dice: “Risultando quindi inconferente il richiamo avversario all'art. 144 L.Fall., si osserva che, se da un lato l'esdebitazione ha reso inesigibile il primo credito, nulla può valere con riferimento al credito enunciato sub b), trattandosi di credito per il quale opera l'esenzione prevista dal terzo comma, lettera a) ultima parte, dell'art. 142 L.Fall. nell'attuale formulazione (ovvero nel testo introdotto dai D.D. Lgs. nr.ri 5/2006 e 169/2007), il quale è chiaro nel prevedere che “Restano esclusi dall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa”, tra le quali rientra – di certo – il debito contratto dal signor CP_1
per l'esercizio di altra e diversa impresa, ovvero la soggetto
[...] CP_4
pag. 7/13 giuridico distinto rispetto alla ditta fallita, in relazione alla quale non è stato ravvisato in sede concorsuale alcun collegamento, né a livello di partecipazione societaria, né di controllo”;
- non ha mai riconosciuto che “ prestasse un'attività strettamente ed CP_4 esclusivamente funzionale allo svolgimento dell'attività imprenditoriale” della
[...] di , essendo vero piuttosto l'esatto Controparte_10 Controparte_1 contrario, ovvero l'avere sempre trattato distintamente i due crediti, come pure ribadito all'udienza collegiale del reclamo in data 25.03.2021 (docc. nr. 3 e 21 ); Pt_1
- in sede di memoria 183 nr. 1 c.p.c. aveva ribadito di ritenere Parte_1 il debito azionato “estraneo all'esercizio dell'impresa fallita”, nonché la mancanza di collegamenti giuridicamente rilevanti tra le due imprese, da cui l'onere probatorio contrario in capo a parte convenuta. 4.3. Il giudice di primo grado fonda il collegamento funzionale tra le due imprese sul dato oggettivo della identità di sede, sull'argomento logico per cui solo con il finanziamento da parte della banca i familiari avrebbero potuto produrre i beni che poi la ditta del avrebbe finito e commercializzato e sul fatto che vi era stata CP_1 Co un'unica insinuazione al passivo e un'unica ammissione e la stessa bank aveva confermato l'esdebitazione. Sul punto l'appellante evidenzia che l'identità di sede non è dirimente tenuto conto della documentazione comprovante l'assenza di collegamento tra le due società quale desumibile in particolare da:
- l'oggetto sociale: nella visura camerale della l'oggetto Controparte_10 dell'attività era ricondotto alla “Preparazione e concia del cuoio e pelle;
preparazione e tintura di pellicce”, mentre quello di era “La CP_4 lavorazione, sia per conto proprio che per conto terzi, di pelli in genere nonché il relativo commercio” (doc. nr. 8 doc. nr. 23 Fino2) ovvero proprio CP_1
l'opposto di quanto sostenuto dal e ritenuto in sentenza, secondo cui CP_1 lavorava e commercializzava;
CP_4 Controparte_10
- diversi erano i soci;
- diversi erano gli amministratori;
- diversa di circa dieci anni era la data di inizio attività: era stata CP_4 costituita in data 24.05.2000, a fronte di una costituzione della ditta fallita in data 28.06.1991;
- aveva prestato la fideiussione in proprio, indicando i propri dati Controparte_1
e recapiti personali tra cui la residenza e senza spendita e/o collegamento alcuno con la ditta individuale di (doc. Controparte_10 Controparte_1 nr. 22 FINO2 );
- ha registrato, dopo il fallimento in data 06.12.2005 della CP_4 [...]
(doc. nr. 24 Fino2), un netto miglioramento nei bilanci d'esercizio, CP_10
pag. 8/13 passando da una perdita di - € 19.175,00 al 31.12.2005 ad un utile di + € 21.954,00 al 31.12.2006. Notevole, anche, l'incremento del valore della produzione, che è passato da € 82.105,00 ad € 424.276,00 (doc. nr. 25 Fino2). Dati questi che non si attagliano con l'assunto secondo il quale CP_4 sarebbe stata costituita per operare in esclusiva per la;
Controparte_10
- non ha insinuato crediti allo stato passivo del fallimento della CP_4 [...]
(doc. nr. 26 Fino2); CP_10
- l'intera partecipazione sociale in detenuta dai signori CP_4 Testimone_1
e , è stata ceduta a terzi solamente in data 25.05.2011 (docc. nr. Parte_4
27 e 28 Fino 2), ed il signor cessava dalla propria carica di Testimone_1
Amministratore Unico in data 16.05.2011 (doc. nr. 29 Fino2), ovvero in entrambi i casi diversi anni dopo il fallimento della;
Controparte_10
- assenza di documentazione contabile a riprova del rapporto tra le due società non avendo prodotto neppure una fattura. CP_1
Quanto all'argomento afferente l'unica insinuazione al passivo e l'unica ammissione per ambo i crediti, l'appellante evidenzia che, come desumibile dalla domanda di ammissione allo stato passivo della ditta individuale (doc. nr. 11 Controparte_10
Fino2), le voci di credito vantate erano due e tra loro ben distinte. Inoltre lo stesso Curatore, con comunicazione ex art. 97 L.F., aveva espressamente distinto le due voci di credito ammesse allo stato passivo in favore dell'allora Banca di Roma S.p.A. (doc. nr. 31 Fino2): “ammesso in via chirografaria per € 120.005,74 di cui € 58.684,38 relativi al c/c 650779.57, depurato dei maggiori interessi rispetto a quelli legali dalla data dell'ultima rimessa fino a quella della dichiarazione di fallimento, ed € 61.321,36 quale Contr esposizione della società garantita da fidejussione del fallito, previa verifica al momento del riparto di eventuali pagamenti da parte della e/o di altri CP_4 coobbligati”. Quanto all'intervenuta conferma dell'esdebitazione da parte di l'appellante Pt_5 evidenzia che con la lettera del 26.1.17 (doc. nr. 15 il procuratore del signor CP_1 chiedeva la cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi del credito CP_1 esposto per € 81.486,00 precisando che “il Tribunale di Vicenza ha pronunciato l'esdebitazione del sig. per tutti i debiti da lui contratti quale titolare Controparte_1 della prima del fallimento”. Con la Controparte_10 missiva inviata da in data 16.02.2017 - limitata nell'oggetto alla CP_14 posizione ” - era chiaramente indicato che “… a seguito del decreto Controparte_10 di esdebitazione del 30/07/2015 emesso dal Tribunale di Vicenza, reso esecutivo l'11/03/2016, le nostre competenti strutture hanno deliberato l'estinzione dell'esposizione debitoria del sig. nei confronti di Controparte_1 Controparte_15 nei termini di cui al decreto medesimo”, limitandosi per il resto a segnalare l'esito della pratica al Servicer “per i successivi adempimenti”.
pag. 9/13 Inoltre in Centrale Rischi vi era evidenza di diverse voci di credito (si veda ad esempio l'esposizione nei confronti di Banca Popolare di Vicenza) e il credito di € 81.486,00 citato dall'avv. Tonelato era da ricondursi a “crediti passati a perdita” in capo a CP_14
per i quali è stato confermato operare l'esdebitazione, ovvero a voce ben distinta
[...] rispetto alle sofferenze, solo parzialmente passate a perdita, ed alla garanzia di € 82.000,00, in capo ad Controparte_15
Evidenzia che il giudice di prime cure ha male interpretato la Centrale Rischi, laddove ha ricondotto le “garanzie ricevute” per € 82.000,00 - mantenute in essere proprio a soddisfo del credito garantito nell'interesse di e di cui al titolo esecutivo CP_4 azionato nell'esecuzione presso terzi attualmente sospesa - al credito di € 81.486,00 richiamato dall'avv. Tonelato, relativo invece all'esposizione di conto corrente in capo alla ditta fallita ed oggetto di esdebitazione. Controparte_10
A riprova di ciò è sufficiente rilevare come l'importo delle “sofferenze – crediti passati a perdita” in capo ad riportato nel documento, con garanzia fino ad € Controparte_15
82.000,00, fosse di € 156.793,00, ovvero ben superiore rispetto alle “sofferenze – crediti passati a perdita” dal per € 81.486,00. Controparte_16
5. Va premesso che nel giudizio di opposizione all'esecuzione è l'esecutato opponente a rivestire la qualità formale e sostanziale di attore ed è pertanto a suo carico la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore convenuto a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, mentre al creditore spetta unicamente fornire la prova che il titolo esecutivo esiste e che esso è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato (Cass. Sez. 3 n. 15376 del 13/05/2022). In base a questo principio spettava, dunque, a provare che la fideiussione CP_1 prestata in favore di era collegata all'esercizio dell'attività di impresa e, CP_4 dunque, il relativo debito coperto dall'esdebitazione, trattandosi di fatto sopravvenuto al titolo esecutivo che determina il venir meno del diritto del creditore a procedere esecutivamente nei suoi confronti. Né poteva ritenersi esonerato da tale onere in virtù del principio di non contestazione. In primo luogo in quanto tale principio non può ritenersi operante rispetto al collegamento tra il credito derivante da fideiussione e l'attività dell' impresa fallita, risultando il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. applicabile unicamente ai fatti conosciuti (o almeno conoscibili) da chi ha l'onere di contestarli, mentre il collegamento tra la fideiussione prestata e l'attività di impresa non è certo fatto che rientra nella sfera di conoscibilità del creditore, che nel caso di specie è cessionario del credito. In ogni caso, ha sin dalla costituzione in sede cautelare contestato l'operatività Pt_1 dell'esdebitazione per essere il credito estraneo all'attività di impresa, sottolineando l'assenza di collegamento tra la ditta fallita e la “in relazione alla quale non CP_4
è stato ravvisato in sede concorsuale alcun collegamento, né a livello di partecipazione
pag. 10/13 societaria, né di controllo” (pag. 5 della memoria difensiva del 2.4.2020, citata dal giudice di primo grado come prima difesa utile in cui non avrebbe, ad avviso del Pt_1 giudicante, assolto all'onere di contestazione), affermazione ribadita anche in sede di ricorso introduttivo del presente giudizio (pagg.5,6 ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di primo grado) e, ancora, nella memoria 183 nr. 1 c.p.c. (in cui si legge “non esiste alcun collegamento formale”; “ non ha sostenuto che il debito Parte_1 azionato contro il con l'esecuzione presso terzi fosse di natura personale;
CP_1 semplicemente ha sostenuto, e sostiene, che fosse debito estraneo all'esercizio dell'impresa fallita”), tanto da richiedere, in sede di memoria ex art. 183 nr. 2 c.p.c., laddove non fosse ritenuta provata l'indipendenza delle due società, l'esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di delle scritture contabili, con riferimento in CP_4 particolare alle fatture di vendita emesse dalla costituzione sino al 06.12.2005 (data del Fallimento di Record Manifatture). Escluso, dunque, che possa ritenersi non contestato il collegamento del debito fideiussiorio con l'attività dell'impresa fallita, va evidenziato che la documentazione versata in atti non dà evidenza di tale collegamento e, anzi, depone in senso contrario, come evidenziato dall'appellante (cfr. sub 4.3.). In particolare, dalla lettura dell'impegno fideiussorio (doc.22 Fino2) non si evincono elementi da cui inferire una finalità della garanzia all'esercizio dell'attività di impresa, in quanto si tratta di impegno sottoscritto da in proprio, senza spendita della CP_1 qualifica imprenditoriale e le clausole non evidenziano alcun collegamento con la Record Manif. . Controparte_5
Né la missiva di risposta di del 16.02.2017 (che è l'altro elemento su cui CP_14 ha fondato l'opposizione) - ammesso che tale missiva possa avere una qualche CP_1 valenza ai fini della prova dell'esdebitazione - offre elementi a sostegno della natura imprenditoriale del debito fideiussorio, in quanto, come correttamente evidenziato dall'appellante, si tratta di risposta fornita ad una missiva scritta dal legale per conto della Record Manif. e del in cui si chiedeva contezza della Controparte_5 CP_1 esposizione alla Centrale Rischi per l'importo di euro 81.486,00 e limitata a tale debito e si faceva valere l'esdebitazione “del sig. per tutti i debiti da lui Controparte_1 contratti quale titolare della di Controparte_10 Controparte_5 Controparte_1 prima del fallimento”. Debito che, tuttavia, risulta diverso dall'esposizione per la fideiussione prestata in favore di ha ad oggetto il diverso importo di euro 82.000,00, che in Centrale CP_4
Rischi è, appunto, segnalato nella voce “garanzie ricevute” e come “valore garanzia”, mentre l'importo di euro 81.486,00 è indicato nella voce “sofferenze-crediti passati a perdita”.
pag. 11/13 Peraltro si è limitata a rispondere di aver deliberato l'estinzione della CP_14 posizione debitoria “nei termini di cui al decreto medesimo” che richiama, per l'appunto, l'eccezione di cui all'art. 142 co. 3 L.F. (doc. 11 ). Pt_1
Né vi era stata mai alcuna commistione tra i due crediti, risultando documentalmente, come evidenziato dall'appellante (docc.11 e 31 Fino 2), che, sia in sede di insinuazione sia in sede di ammissione, l'esposizione della società quale garantita da CP_4 fideiussione del era stata tenuta distinta dal credito per scoperto di conto CP_1 corrente nei confronti di tanto Controparte_10 che l'ammissione per tale importo era stata subordinata alla verifica di pagamenti da Contr parte di o coobbligati. L'argomento per cui la fideiussione era stata prestata per consentire alla di CP_4 ottenere il finanziamento bancario necessario per produrre i beni che la ditta fallita avrebbe commercializzato è stato solo affermato dal ma non provato e la prova CP_1 per testi articolata sul punto (capitolo 7 Vero che, per consentire il mantenimento dell'apertura di credito bancario a ha sottoscritto un CP_4 Controparte_1 contratto di fideiussione presso la ) è del tutto superflua in quanto ciò CP_6 che rileva non è se ha prestato fideiussione per consentire a di CP_1 CP_4 mantenere l'apertura di credito (il che risulta documentalmente), ma se la fideiussione fosse funzionale all'attività di impresa svolta dalla fallita o piuttosto prestata a titolo personale per solidarietà familiare visto che i soci di erano i figli e il fratello CP_4 del CP_1
Collegamento che avrebbe dovuto in primo luogo provare documentalmente, CP_1 trattandosi di attività imprenditoriale che, ove sussistente, avrebbe dovuto trovare traccia nella contabilità (anche) della fallita (non solo di , mentre il fatto che CP_4 non si sia insinuata al passivo nella procedura concorsuale di CP_4 [...]
di depone in senso contrario. Controparte_10 Controparte_1
In assenza di un riscontro documentale sulla effettività del rapporto commerciale tra le due imprese, le prove testimoniali divengono o irrilevanti (capitolo 4) o inutili (come ad esempio il capitolo 3, essendo irrilevante la finalità della costituzione se poi non risulta essersi realizzata oppure i capitoli 9 e 10 in quanto la condivisione delle risorse o dei locali non costituisce prova del collegamento all'attività di impresa, tenuto conto dei legami familiari tra le parti). 5. L'opposizione all'esecuzione proposta dal va, dunque, rigettata, mentre la CP_1 decisione sulla revoca della sospensione dell'esecuzione deve considerarsi estranea al presente giudizio, trattandosi di causa di merito relativa all'opposizione all'esecuzione, il cui esito, in caso di rigetto dell'opposizione, ha portata di mero accertamento del legittimo svolgimento e proseguibilità dell'esecuzione, la cui prosecuzione è regolata dall'art. 627 c.p.c.
pag. 12/13 6. Le spese vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda. Le spese vanno poste a carico del in quanto soccombente e liquidate come da CP_1 nota spese depositata, conforme ai parametri di cui D.M. 55/2014 (e successive modifiche) tenuto conto del valore del credito (art. 17 c.p.c.).
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 336/2023 del Tribunale di Vicenza pubblicata il 13/02/2023, rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da . Controparte_1
2. Condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio di primo grado che liquida in euro 854,38 per spese anticipate ed euro 6000,00 per onorari oltre al 15% per spese generali e IVA e CPA come per legge.
3. Condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio di appello che liquida in euro 902,00 per spese anticipate ed euro 5.400,00 per onorari oltre al 15% per spese generali e IVA e CPA come per legge. Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 8.10.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
EN GA AT PA
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
N.RG. 364/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa AT PA Presidente Dott. Enrico Schiavon Consigliere Dott.ssa EN GA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 364 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da (Cod. Fisc. e P. Iva ) e per essa Parte_1 P.IVA_1
Parte_2
(codice fiscale e registrazione al Registro delle Imprese di Verona nr. , P.IVA_2
Part. Iva ) P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Rodella giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in appello appellante contro
(cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.Luca Schiavon giusta procura rilasciata in foglio separato appellato Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 336/2023 del Tribunale di Vicenza pubblicata il 13/02/2023.
CONCLUSIONI Per parte appellante: Nel merito: In totale riforma della sentenza nr. 336/2023 R. Sent. pubblicata dal Tribunale di Vicenza in data 13.02.2023 e notificata in data 14.02.2023, voglia la Corte d'Appello: 1) Revocare l'ordinanza resa in data 13.12.2020 nella procedura esecutiva presso terzi nr. 206/2020-1 R.E. pendente avanti al Tribunale di Vicenza, G.E. dott.ssa Maria Antonietta Rosato, comunicata a mezzo pec dalla Cancelleria alla creditrice procedente in data 14.12.2020, con la quale è stata accolta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva presso terzi nr. 206/2020 R.G., con concessione del termine per la riassunzione di tale ultima procedura attualmente sospesa onde procedere all'assegnazione in favore di delle somme pignorate. Parte_1
2) Con vittoria di spese e compensi causa di entrambi i gradi di giudizio. Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, 1.respingere in toto l'appello proposto da e per essa Parte_1 Pt_2
e confermare l'impugnata sentenza n.336/0223 del 10/13.02.2023 del Tribunale di
[...]
Vicenza; nella denegata ipotesi in cui la sentenza venga riformata;
2.respingere le domande avversarie per totale infondatezza;
3.accertare la mancanza di diritto del creditore procedente a dar corso all'azione esecutiva nei confronti di , essendo il credito oggi di Controparte_1 [...] inesigibile ai sensi del provvedimento di esdebitazione del Parte_1
30.07/18.08.2015 del Tribunale di Vicenza;
4.dare termine per la riassunzione della procedura esecutiva n.206/2020 R.G. Esec sospesa al fine di far dichiarare l'estinzione della stessa e la liberazione delle somme accantonate da CP_2 in ogni caso
5.condannare a rifondere a le competenze e le Parte_1 Controparte_1 spese del presente procedimento e quelle di primo grado.” In via istruttoria, qualora la Corte non ritenga riconosciute le circostanze affermate da per mancata pregressa contestazione e ritenga che le stesse debbano essere CP_1 oggetto di prova, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1.Vero che la Record Manif. LL di , prima del fallimento CP_3 Controparte_1 del 2005, svolgeva attività di commercio croste che sono un sottoprodotto CP_3 delle concerie di zona.
2.Vero che per essere vendute le croste necessitano di lavorazioni quali la rifilatura, la spaccatura e la rasatura della pelle.
3.Vero che venne costituita al fine di effettuare per conto della Record Manif. CP_4 di le attività di rifilatura, di spaccatura e di rasatura Controparte_5 Controparte_1 delle croste.
4. Vero che effettuava le lavorazioni di rifilatura, di spaccatura e di rasatura CP_4 in esclusiva solo per la Record Manif. di . Controparte_5 Controparte_1
pag. 2/13 5. Vero che esercitava la propria attività nel capannone adiacente a quello CP_4 della Record Manif. di . Controparte_5 Controparte_1
6. Vero che per l'esercizio dell'attività aveva bisogno di un'apertura di CP_4 credito bancario.
7. Vero che, per consentire il mantenimento dell'apertura di credito bancario a CP_4
[...
ha sottoscritto un contratto di fideiussione presso la Controparte_1 CP_6
[...]
8. Vero che, dopo il fallimento della Record Manif. Controparte_7
, si è trovata senza lavoro e l'attività di lavorazione è cessata.
[...] CP_4
9. Vero che negli anni dal 2000 al 2005 era il personale dipendente della Record Manif.
ed in particolare a provvedere Controparte_7 Controparte_8 agli adempimenti fiscali di quali l'emissione di fatture e bolle, la tenuta della CP_4 prima nota,… 10. Vero che esercitava la propria attività di lavorazione pelli avvalendosi CP_4 della sola opera dei due soci e, in caso di bisogno, di un dipendente della Record Manif.
, sig. Controparte_7 Controparte_9
11. Vero che in data 27.02.2012 tutta la documentazione di indicata nella CP_4 dichiarazione che le si rammostra (doc.n.19) è stata consegnata al sig. . Parte_3
12. Vero che, dopo il Fallimento della Record Manif. Controparte_7
, acquisì i clienti della Record Manif. di
[...] CP_4 Controparte_5 CP_1
ed effettuò, in favore degli stessi, lavorazioni e vendite di pellame.
[...]
Si indicano a testi di Arzignano – Via del Motto n.26, Controparte_9 Testimone_1 di Chiampo – Via B. Biolo n.11, di Chiampo - Via Ludovico Ariosto Testimone_2
5/b, di Arzignano - Via Campagnola e di Arzignano Controparte_8 Testimone_3
- Via Vasco De Gama. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 29.01.2021, Parte_1 provvedeva ad introdurre il giudizio di merito ex art. 615 c.p.c. sull'opposizione
[...] all'esecuzione promossa da nell'ambito dell'esecuzione mobiliare Controparte_1 presso terzi avviata dalla creditrice nei confronti della ditta datrice di lavoro del CP_2
per ottenere il pagamento coattivo delle somme dovute in virtù del decreto CP_1 ingiuntivo n. 2266/2005 R.Ing. Tribunale di Vicenza (detratto l'importo pagato dal condebitore solidale, per complessivi euro 49.485,56 come da precetto notificato). proponeva opposizione con contestuale richiesta di sospensione della procedura CP_1 esecutiva facendo valere l'inesigibilità ed inesistenza del credito in virtù del provvedimento di esdebitazione emesso dal Tribunale di Vicenza in data 30.07/18.08.2015, dopo la chiusura del fallimento del , in proprio e Controparte_1 come titolare della Record Manif. e, comunque, Controparte_7 per intervenuta prescrizione.
pag. 3/13 L'opponente allegava che si trattava di credito anteriore al fallimento e derivante dalla fideiussione prestata per consentire alla - società che era stata costituita CP_4 unicamente allo scopo di effettuare lavorazioni (spaccatura pelli) di pellame per conto della Record Manif. - di accedere al credito Controparte_7 Controparte_1 bancario presso la Banca di Roma spa, che era uno degli istituti bancari con cui egli nell'ambito della sua attività aveva rapporti. Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione, trattandosi di credito consacrato in un titolo nel 2005, successivamente mai azionato e, dunque, prescritto. Con ordinanza del 13.12.2020 il Giudice dell'Esecuzione accoglieva l'istanza di sospensione della procedura esecutiva dando termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito, avvenuta su iniziativa, appunto, di
[...]
Parte_1
La creditrice rappresentava di aver avviato la procedura esecutiva sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nr. 2266/2005 R. Ing. Emesso in data 06.10.2005 con cui era stato ingiunto alla società e anche a quale CP_4 Controparte_1 fideiussore il pagamento della somma di € 57.181,66 e che trattavasi di credito che non poteva ritenersi compreso nel decreto di esdebitazione emesso dal Tribunale di Vicenza in data 30.7.2015 all'esito della procedura concorsuale della
[...]
(conclusa senza riparto alcuno per i creditori Controparte_10 chirografari) in quanto rientrante nell'esenzione prevista dal terzo comma, lettera a) ultima parte, dell'art. 142 L.Fall. Allegava che l'insinuazione al passivo nell'ambito della procedura concorsuale
[...]
aveva riguardato due crediti ben Controparte_10 distinti: l'uno, pari ad €59.618,79, per scoperto del conto corrente ordinario nr. 650779.57 acceso in data 27.04.2001 dalla ditta fallita Controparte_10 di;
l'altro, pari ad euro € 61.321,36, per scoperto del conto
[...] Controparte_1 corrente ordinario nr. 650812.53 intestato a esposizione garantita dalla CP_4 fideiussione prestata in data 21.02.2005 dal signor fino alla Controparte_1 concorrenza di € 82.000,00. Solo il primo credito doveva ritenersi divenuto inesigibile a seguito di esdebitazione, non invece il secondo, rientrando quest'ultimo tra quelli che, ai sensi del terzo comma, lettera a) ultima parte, dell'art. 142 L.Fall. nell'attuale formulazione (ovvero nel testo introdotto dai D.Lgs. nr.ri 5/2006 e 169/2007) cono esclusi dall'esdebitazione in quanto afferenti a “obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa”, trattandosi di credito derivante da obbligazione fideiussoria prestata da Controparte_1 in favore di altra e diversa impresa, ovvero la soggetto giuridico distinto CP_4 rispetto alla ditta fallita, in relazione alla quale non è stato ravvisato in sede concorsuale alcun collegamento, né a livello di partecipazione societaria, né di controllo.
pag. 4/13 Quanto alla prescrizione (già esclusa dal GE) sottolineava l'interruzione del termine per effetto del deposito della domanda ammissione allo stato passivo con conseguente effetto sospensivo ex art. 94 L.Fall. sino alla chiusura del fallimento avvenuta con decreto in data 30.04-12.05.2014 ed evidenziava, comunque, ulteriori atti interruttivi della prescrizione in data 16.04.2008 e in data 14.03.2017. Chiedeva, quindi, la revoca dell'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva e un termine per la riassunzione al fine di procedere all'assegnazione delle somme. Si costitutiva chiedendo il rigetto delle domande e Controparte_1 rappresentando di avere sottoscritto la fideiussione per consentire alla di CP_4 accedere al credito bancario presso la Banca di Roma spa, che era uno degli istituti bancari con cui egli, nell'ambito della sua attività, aveva rapporti. Ciò in quanto CP_4
[... era società avente come soci i figli e il fratello di e che era stata Controparte_1 creata unicamente per svolgere delle specifiche lavorazioni di pellame che erano prodromiche all'attività della ditta individuale Record Manif. di Controparte_5
, attività di commercio croste wet blue, sottoprodotto delle concerie di Controparte_1 zona. Croste che, per essere vendute, avevano bisogno di alcune lavorazioni che Record Manif. non effettuava, quali la rifilatura, la Controparte_7 Controparte_1 spaccatura e la rasatura e che per la loro esecuzione era stata costituita la Di CP_4 fatto, quindi, lavorava solo per Record Manif. CP_4 Controparte_7 CP_1
, fornendo il prodotto che questa poi commercializzava. E nell'ambito di questa
[...] struttura creata proprio per l'esercizio dell'impresa Record Manif. Controparte_7
, ha prestato fideiussione a conferma del vincolo
[...] Controparte_1 anche economico tra le due società. Sosteneva, quindi, che tale credito rientrava nell'esdebitazione, che comprende tutti i debiti assunti quale conseguenza della sua attività e per la sua attività, con esclusione dei soli debiti che riguardano la vita privata dell'imprenditore e quelli estranei all'esercizio dell'impresa, formulazione con cui il Legislatore ha inteso ricomprendere nell'esdebitazione non solo i debiti propri dell'attività fallita, ma piuttosto tutti quelli ricollegabili all'attività. Disposto il mutamento del rito, dopo lo scambio delle memorie ex art.183 c.p.c., la causa veniva decisa sulla base della documentazione versata in atti. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vicenza accertava e dichiarava che
[...] non ha diritto a dar corso all'azione esecutiva nei confronti di Controparte_11 CP_1
, essendo il credito inesigibile ai sensi del provvedimento di esdebitazione del
[...]
30.07/18.08.2015 del Tribunale di Vicenza e assegnava termine di mesi uno per la riassunzione della procedura esecutiva n.206/2020 R.G.Esec al fine di far dichiarare l'estinzione della stessa e la liberazione delle somme accantonate da Riteneva CP_2 provato che trattavasi di credito ricollegato all'attività di impresa della Record Manif. di sulla base del collegamento funzionale tra Controparte_5 Controparte_1
pag. 5/13 l'obbligazione fideiussoria e l'attività svolta dall'impresa Record Manif. CP_7
, circostanza non contestata dal creditore e provata dalla
[...] Controparte_1 medesimezza della sede delle due società e dal fatto che solo con l'ottenimento del finanziamento da parte della banca i famigliari avrebbero potuto produrre i beni che la propria ditta avrebbe poi finito e commercializzato, tant'è che l'insinuazione al passivo per i due crediti era avvenuta con un'unica domanda e che nel 2017 doBANK confermava l'esdebitazione senza effettuare distinzioni tra i due crediti. 2. Avverso tale sentenza ha interposto tempestivo appello Parte_1 censurando la sentenza impugnata sotto due profili:
- la ritenuta sussistenza del collegamento funzionale tra le due società, semplicemente affermato ma non provato dal senza considerare la documentazione prodotta, CP_1 comprovante, per contro, l'autonomia delle due società e, conseguentemente, l'esclusione del debito dall'attività di impresa, trattandosi di garanzia personale prestata in favore della società dei propri famigliari, che non può essere coperta dall'esdebitazione del soggetto dichiarato fallito per l'esercizio di diversa impresa;
- l'errata valutazione delle contestazioni svolte dalla creditrice Parte_1
Si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello e resistendo al gravame. Sospesa con ordinanza 4.4.2023 l'esecutività della sentenza impugnata, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 6.2.24; a seguito dell'impedimento del consigliere relatore, la causa veniva rimessa in istruttoria con fissazione di nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il 7.10.25 con rinuncia ai termini per il deposito di scritti conclusionali avendone le parti già fruito.
3. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello indica i passaggi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, le divergenze rispetto alla decisione del primo giudice con riguardo alla ricostruzione del fatto, le violazioni di legge che ravvisa nella pronuncia censurata e la rilevanza di tali violazioni, connessa alla conseguente riforma che viene sollecitata. E, infatti, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'appello non deve necessariamente contenere un «progetto alternativo di sentenza» essendo richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando, a sua volta, di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. Sez. U n. 27199 del 16/11/2017).
4. L'appello è fondato. 4.1. Preliminarmente va evidenziato che il giudice di primo grado ha individuato il perimetro di esclusione dall'esdebitazione nei debiti che riguardano la vita privata pag. 6/13 dell'imprenditore e quelli estranei all'esercizio dell'impresa, ritenendo ricompresi nell'esdebitazione non solo i debiti propri dell'attività fallita, ma tutti quelli ricollegabili a tale attività. Interpretazione su cui l'appellante conviene, impugnando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente tale collegamento. 4.2. Il primo argomento che il giudice di primo grado pone a fondamento della sussistenza del collegamento funzionale tra e Record Manif. CP_4 CP_5 di si fonda sulla non contestazione da parte di Fino2 di tale
[...] Controparte_1 collegamento. E ciò sulla base del fatto che sin dal ricorso avanti al giudice dell'esecuzione CP_1 aveva allegato che era società (del fratello e del figlio CP_4 CP_12 Tes_1 del ) costituita per effettuare le lavorazioni necessarie al pellame Controparte_1 che commerciava con la propria ditta individuale RECORD Controparte_1
MANIF. poi fallita (“ Controparte_7 CP_1
ha sottoscritto la fideiussione, che ha dato origine alla richiesta di cui al
[...] decreto ingiuntivo n.2266/2005 R. Ing. del Tribunale di Vicenza in data 06.10.2005, per consentire alla di accedere al credito bancario presso la Banca di Roma spa, CP_4 che era uno degli istituti bancari con cui egli nell'ambito della sua attività aveva rapporti. infatti, era una società che era stata costituita unicamente allo scopo CP_4 di effettuare lavorazioni (spaccatura pelli) di pellame per conto della Record Manif.
”) ( pag. 2 ricorso ex art. 615 cpc). Tale Controparte_7 allegazione del ricorrente, secondo il giudice di primo grado, non era stata contestata dalla procedente che nella memoria del 2.4.2020 si Parte_1 era limitata ad affermare che era “soggetto giuridico distinto rispetto alla CP_4 fallita in relazione alla quale non era stato ravvisato in sede concorsuale alcun collegamento” (pag. 5 memoria difensiva FINO2 del 2.4.2020). Sul punto l'appellante evidenzia che:
- sin dalla costituzione in sede cautelare aveva eccepito la mancata esdebitazione per non afferire il credito ingiunto ed azionato in sede esecutiva all'attività della fallita come esposto a pagina 5 della memoria difensiva in cui si dice: “Risultando quindi inconferente il richiamo avversario all'art. 144 L.Fall., si osserva che, se da un lato l'esdebitazione ha reso inesigibile il primo credito, nulla può valere con riferimento al credito enunciato sub b), trattandosi di credito per il quale opera l'esenzione prevista dal terzo comma, lettera a) ultima parte, dell'art. 142 L.Fall. nell'attuale formulazione (ovvero nel testo introdotto dai D.D. Lgs. nr.ri 5/2006 e 169/2007), il quale è chiaro nel prevedere che “Restano esclusi dall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa”, tra le quali rientra – di certo – il debito contratto dal signor CP_1
per l'esercizio di altra e diversa impresa, ovvero la soggetto
[...] CP_4
pag. 7/13 giuridico distinto rispetto alla ditta fallita, in relazione alla quale non è stato ravvisato in sede concorsuale alcun collegamento, né a livello di partecipazione societaria, né di controllo”;
- non ha mai riconosciuto che “ prestasse un'attività strettamente ed CP_4 esclusivamente funzionale allo svolgimento dell'attività imprenditoriale” della
[...] di , essendo vero piuttosto l'esatto Controparte_10 Controparte_1 contrario, ovvero l'avere sempre trattato distintamente i due crediti, come pure ribadito all'udienza collegiale del reclamo in data 25.03.2021 (docc. nr. 3 e 21 ); Pt_1
- in sede di memoria 183 nr. 1 c.p.c. aveva ribadito di ritenere Parte_1 il debito azionato “estraneo all'esercizio dell'impresa fallita”, nonché la mancanza di collegamenti giuridicamente rilevanti tra le due imprese, da cui l'onere probatorio contrario in capo a parte convenuta. 4.3. Il giudice di primo grado fonda il collegamento funzionale tra le due imprese sul dato oggettivo della identità di sede, sull'argomento logico per cui solo con il finanziamento da parte della banca i familiari avrebbero potuto produrre i beni che poi la ditta del avrebbe finito e commercializzato e sul fatto che vi era stata CP_1 Co un'unica insinuazione al passivo e un'unica ammissione e la stessa bank aveva confermato l'esdebitazione. Sul punto l'appellante evidenzia che l'identità di sede non è dirimente tenuto conto della documentazione comprovante l'assenza di collegamento tra le due società quale desumibile in particolare da:
- l'oggetto sociale: nella visura camerale della l'oggetto Controparte_10 dell'attività era ricondotto alla “Preparazione e concia del cuoio e pelle;
preparazione e tintura di pellicce”, mentre quello di era “La CP_4 lavorazione, sia per conto proprio che per conto terzi, di pelli in genere nonché il relativo commercio” (doc. nr. 8 doc. nr. 23 Fino2) ovvero proprio CP_1
l'opposto di quanto sostenuto dal e ritenuto in sentenza, secondo cui CP_1 lavorava e commercializzava;
CP_4 Controparte_10
- diversi erano i soci;
- diversi erano gli amministratori;
- diversa di circa dieci anni era la data di inizio attività: era stata CP_4 costituita in data 24.05.2000, a fronte di una costituzione della ditta fallita in data 28.06.1991;
- aveva prestato la fideiussione in proprio, indicando i propri dati Controparte_1
e recapiti personali tra cui la residenza e senza spendita e/o collegamento alcuno con la ditta individuale di (doc. Controparte_10 Controparte_1 nr. 22 FINO2 );
- ha registrato, dopo il fallimento in data 06.12.2005 della CP_4 [...]
(doc. nr. 24 Fino2), un netto miglioramento nei bilanci d'esercizio, CP_10
pag. 8/13 passando da una perdita di - € 19.175,00 al 31.12.2005 ad un utile di + € 21.954,00 al 31.12.2006. Notevole, anche, l'incremento del valore della produzione, che è passato da € 82.105,00 ad € 424.276,00 (doc. nr. 25 Fino2). Dati questi che non si attagliano con l'assunto secondo il quale CP_4 sarebbe stata costituita per operare in esclusiva per la;
Controparte_10
- non ha insinuato crediti allo stato passivo del fallimento della CP_4 [...]
(doc. nr. 26 Fino2); CP_10
- l'intera partecipazione sociale in detenuta dai signori CP_4 Testimone_1
e , è stata ceduta a terzi solamente in data 25.05.2011 (docc. nr. Parte_4
27 e 28 Fino 2), ed il signor cessava dalla propria carica di Testimone_1
Amministratore Unico in data 16.05.2011 (doc. nr. 29 Fino2), ovvero in entrambi i casi diversi anni dopo il fallimento della;
Controparte_10
- assenza di documentazione contabile a riprova del rapporto tra le due società non avendo prodotto neppure una fattura. CP_1
Quanto all'argomento afferente l'unica insinuazione al passivo e l'unica ammissione per ambo i crediti, l'appellante evidenzia che, come desumibile dalla domanda di ammissione allo stato passivo della ditta individuale (doc. nr. 11 Controparte_10
Fino2), le voci di credito vantate erano due e tra loro ben distinte. Inoltre lo stesso Curatore, con comunicazione ex art. 97 L.F., aveva espressamente distinto le due voci di credito ammesse allo stato passivo in favore dell'allora Banca di Roma S.p.A. (doc. nr. 31 Fino2): “ammesso in via chirografaria per € 120.005,74 di cui € 58.684,38 relativi al c/c 650779.57, depurato dei maggiori interessi rispetto a quelli legali dalla data dell'ultima rimessa fino a quella della dichiarazione di fallimento, ed € 61.321,36 quale Contr esposizione della società garantita da fidejussione del fallito, previa verifica al momento del riparto di eventuali pagamenti da parte della e/o di altri CP_4 coobbligati”. Quanto all'intervenuta conferma dell'esdebitazione da parte di l'appellante Pt_5 evidenzia che con la lettera del 26.1.17 (doc. nr. 15 il procuratore del signor CP_1 chiedeva la cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi del credito CP_1 esposto per € 81.486,00 precisando che “il Tribunale di Vicenza ha pronunciato l'esdebitazione del sig. per tutti i debiti da lui contratti quale titolare Controparte_1 della prima del fallimento”. Con la Controparte_10 missiva inviata da in data 16.02.2017 - limitata nell'oggetto alla CP_14 posizione ” - era chiaramente indicato che “… a seguito del decreto Controparte_10 di esdebitazione del 30/07/2015 emesso dal Tribunale di Vicenza, reso esecutivo l'11/03/2016, le nostre competenti strutture hanno deliberato l'estinzione dell'esposizione debitoria del sig. nei confronti di Controparte_1 Controparte_15 nei termini di cui al decreto medesimo”, limitandosi per il resto a segnalare l'esito della pratica al Servicer “per i successivi adempimenti”.
pag. 9/13 Inoltre in Centrale Rischi vi era evidenza di diverse voci di credito (si veda ad esempio l'esposizione nei confronti di Banca Popolare di Vicenza) e il credito di € 81.486,00 citato dall'avv. Tonelato era da ricondursi a “crediti passati a perdita” in capo a CP_14
per i quali è stato confermato operare l'esdebitazione, ovvero a voce ben distinta
[...] rispetto alle sofferenze, solo parzialmente passate a perdita, ed alla garanzia di € 82.000,00, in capo ad Controparte_15
Evidenzia che il giudice di prime cure ha male interpretato la Centrale Rischi, laddove ha ricondotto le “garanzie ricevute” per € 82.000,00 - mantenute in essere proprio a soddisfo del credito garantito nell'interesse di e di cui al titolo esecutivo CP_4 azionato nell'esecuzione presso terzi attualmente sospesa - al credito di € 81.486,00 richiamato dall'avv. Tonelato, relativo invece all'esposizione di conto corrente in capo alla ditta fallita ed oggetto di esdebitazione. Controparte_10
A riprova di ciò è sufficiente rilevare come l'importo delle “sofferenze – crediti passati a perdita” in capo ad riportato nel documento, con garanzia fino ad € Controparte_15
82.000,00, fosse di € 156.793,00, ovvero ben superiore rispetto alle “sofferenze – crediti passati a perdita” dal per € 81.486,00. Controparte_16
5. Va premesso che nel giudizio di opposizione all'esecuzione è l'esecutato opponente a rivestire la qualità formale e sostanziale di attore ed è pertanto a suo carico la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore convenuto a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, mentre al creditore spetta unicamente fornire la prova che il titolo esecutivo esiste e che esso è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato (Cass. Sez. 3 n. 15376 del 13/05/2022). In base a questo principio spettava, dunque, a provare che la fideiussione CP_1 prestata in favore di era collegata all'esercizio dell'attività di impresa e, CP_4 dunque, il relativo debito coperto dall'esdebitazione, trattandosi di fatto sopravvenuto al titolo esecutivo che determina il venir meno del diritto del creditore a procedere esecutivamente nei suoi confronti. Né poteva ritenersi esonerato da tale onere in virtù del principio di non contestazione. In primo luogo in quanto tale principio non può ritenersi operante rispetto al collegamento tra il credito derivante da fideiussione e l'attività dell' impresa fallita, risultando il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. applicabile unicamente ai fatti conosciuti (o almeno conoscibili) da chi ha l'onere di contestarli, mentre il collegamento tra la fideiussione prestata e l'attività di impresa non è certo fatto che rientra nella sfera di conoscibilità del creditore, che nel caso di specie è cessionario del credito. In ogni caso, ha sin dalla costituzione in sede cautelare contestato l'operatività Pt_1 dell'esdebitazione per essere il credito estraneo all'attività di impresa, sottolineando l'assenza di collegamento tra la ditta fallita e la “in relazione alla quale non CP_4
è stato ravvisato in sede concorsuale alcun collegamento, né a livello di partecipazione
pag. 10/13 societaria, né di controllo” (pag. 5 della memoria difensiva del 2.4.2020, citata dal giudice di primo grado come prima difesa utile in cui non avrebbe, ad avviso del Pt_1 giudicante, assolto all'onere di contestazione), affermazione ribadita anche in sede di ricorso introduttivo del presente giudizio (pagg.5,6 ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di primo grado) e, ancora, nella memoria 183 nr. 1 c.p.c. (in cui si legge “non esiste alcun collegamento formale”; “ non ha sostenuto che il debito Parte_1 azionato contro il con l'esecuzione presso terzi fosse di natura personale;
CP_1 semplicemente ha sostenuto, e sostiene, che fosse debito estraneo all'esercizio dell'impresa fallita”), tanto da richiedere, in sede di memoria ex art. 183 nr. 2 c.p.c., laddove non fosse ritenuta provata l'indipendenza delle due società, l'esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di delle scritture contabili, con riferimento in CP_4 particolare alle fatture di vendita emesse dalla costituzione sino al 06.12.2005 (data del Fallimento di Record Manifatture). Escluso, dunque, che possa ritenersi non contestato il collegamento del debito fideiussiorio con l'attività dell'impresa fallita, va evidenziato che la documentazione versata in atti non dà evidenza di tale collegamento e, anzi, depone in senso contrario, come evidenziato dall'appellante (cfr. sub 4.3.). In particolare, dalla lettura dell'impegno fideiussorio (doc.22 Fino2) non si evincono elementi da cui inferire una finalità della garanzia all'esercizio dell'attività di impresa, in quanto si tratta di impegno sottoscritto da in proprio, senza spendita della CP_1 qualifica imprenditoriale e le clausole non evidenziano alcun collegamento con la Record Manif. . Controparte_5
Né la missiva di risposta di del 16.02.2017 (che è l'altro elemento su cui CP_14 ha fondato l'opposizione) - ammesso che tale missiva possa avere una qualche CP_1 valenza ai fini della prova dell'esdebitazione - offre elementi a sostegno della natura imprenditoriale del debito fideiussorio, in quanto, come correttamente evidenziato dall'appellante, si tratta di risposta fornita ad una missiva scritta dal legale per conto della Record Manif. e del in cui si chiedeva contezza della Controparte_5 CP_1 esposizione alla Centrale Rischi per l'importo di euro 81.486,00 e limitata a tale debito e si faceva valere l'esdebitazione “del sig. per tutti i debiti da lui Controparte_1 contratti quale titolare della di Controparte_10 Controparte_5 Controparte_1 prima del fallimento”. Debito che, tuttavia, risulta diverso dall'esposizione per la fideiussione prestata in favore di ha ad oggetto il diverso importo di euro 82.000,00, che in Centrale CP_4
Rischi è, appunto, segnalato nella voce “garanzie ricevute” e come “valore garanzia”, mentre l'importo di euro 81.486,00 è indicato nella voce “sofferenze-crediti passati a perdita”.
pag. 11/13 Peraltro si è limitata a rispondere di aver deliberato l'estinzione della CP_14 posizione debitoria “nei termini di cui al decreto medesimo” che richiama, per l'appunto, l'eccezione di cui all'art. 142 co. 3 L.F. (doc. 11 ). Pt_1
Né vi era stata mai alcuna commistione tra i due crediti, risultando documentalmente, come evidenziato dall'appellante (docc.11 e 31 Fino 2), che, sia in sede di insinuazione sia in sede di ammissione, l'esposizione della società quale garantita da CP_4 fideiussione del era stata tenuta distinta dal credito per scoperto di conto CP_1 corrente nei confronti di tanto Controparte_10 che l'ammissione per tale importo era stata subordinata alla verifica di pagamenti da Contr parte di o coobbligati. L'argomento per cui la fideiussione era stata prestata per consentire alla di CP_4 ottenere il finanziamento bancario necessario per produrre i beni che la ditta fallita avrebbe commercializzato è stato solo affermato dal ma non provato e la prova CP_1 per testi articolata sul punto (capitolo 7 Vero che, per consentire il mantenimento dell'apertura di credito bancario a ha sottoscritto un CP_4 Controparte_1 contratto di fideiussione presso la ) è del tutto superflua in quanto ciò CP_6 che rileva non è se ha prestato fideiussione per consentire a di CP_1 CP_4 mantenere l'apertura di credito (il che risulta documentalmente), ma se la fideiussione fosse funzionale all'attività di impresa svolta dalla fallita o piuttosto prestata a titolo personale per solidarietà familiare visto che i soci di erano i figli e il fratello CP_4 del CP_1
Collegamento che avrebbe dovuto in primo luogo provare documentalmente, CP_1 trattandosi di attività imprenditoriale che, ove sussistente, avrebbe dovuto trovare traccia nella contabilità (anche) della fallita (non solo di , mentre il fatto che CP_4 non si sia insinuata al passivo nella procedura concorsuale di CP_4 [...]
di depone in senso contrario. Controparte_10 Controparte_1
In assenza di un riscontro documentale sulla effettività del rapporto commerciale tra le due imprese, le prove testimoniali divengono o irrilevanti (capitolo 4) o inutili (come ad esempio il capitolo 3, essendo irrilevante la finalità della costituzione se poi non risulta essersi realizzata oppure i capitoli 9 e 10 in quanto la condivisione delle risorse o dei locali non costituisce prova del collegamento all'attività di impresa, tenuto conto dei legami familiari tra le parti). 5. L'opposizione all'esecuzione proposta dal va, dunque, rigettata, mentre la CP_1 decisione sulla revoca della sospensione dell'esecuzione deve considerarsi estranea al presente giudizio, trattandosi di causa di merito relativa all'opposizione all'esecuzione, il cui esito, in caso di rigetto dell'opposizione, ha portata di mero accertamento del legittimo svolgimento e proseguibilità dell'esecuzione, la cui prosecuzione è regolata dall'art. 627 c.p.c.
pag. 12/13 6. Le spese vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda. Le spese vanno poste a carico del in quanto soccombente e liquidate come da CP_1 nota spese depositata, conforme ai parametri di cui D.M. 55/2014 (e successive modifiche) tenuto conto del valore del credito (art. 17 c.p.c.).
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 336/2023 del Tribunale di Vicenza pubblicata il 13/02/2023, rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da . Controparte_1
2. Condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio di primo grado che liquida in euro 854,38 per spese anticipate ed euro 6000,00 per onorari oltre al 15% per spese generali e IVA e CPA come per legge.
3. Condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio di appello che liquida in euro 902,00 per spese anticipate ed euro 5.400,00 per onorari oltre al 15% per spese generali e IVA e CPA come per legge. Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 8.10.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
EN GA AT PA
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