Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2012, n. 9720
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Sentenza 14 giugno 2012

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Il contratto di scambio di energia elettrica, previsto dagli artt. 6 e ss. della Delibera dell'autorità per l'energia Elettrica ed il Gas del 27 dicembre 2001 n. 317, in virtù del quale il gestore del servizio nazionale ed il privato si scambiano energia elettrica, regolando periodicamente le differenze tra il valore dell'energia immessa e quella prelevata, è un contratto speciale non assimilabile al conto corrente di cui all'art. 1823 cod. civ.. Ne consegue che, in difetto di un'espressa previsione contrattuale, la mancanza di tempestiva contestazione dei documenti contabili reciprocamente inviatisi dalle parti del contratto di scambio di energia elettrica non vale a renderne incontestabile il contenuto, agli effetti dell'art. 1832 cod. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2012, n. 9720
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9720
    Data del deposito : 14 giugno 2012

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