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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
EO CARMELO, Presidente
BOSCHETTO ENZO, AT
GRECO ANTONIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 160/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Venegono Superiore - Piazza Mauceri 12 21040 Venegono Superiore VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Varese - Piazza Repubblica Ang Via Ravasi 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720240008155289501 IMU 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720240008155289501 IMU 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720240008155289501 TASI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 386/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Ricorrente_1 con ricorso proposto nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Venegono Superiore e dell'Agenzia delle TR NE di Varese, ha impugnato la cartella di pagamento n.
11720240008155289501, emessa e notificata mediante deposito alla casa comunale di Varese in data
23.1.2025, con la quale si intima al contribuente il pagamento di complessivi €. 6.063,88 a titolo di TASI e
IMU 2018 ed IMU 2019.
Il ricorrente eccepisce:
1). ILLEGITTIMA ISCRIZIONE A RUOLO A CARICO DEL CONTRIBUENTE Ricorrente_1 DELL'INTERO CARICO TRIBUTARIO IMU E TASI FACENTE CAPO ALLA MADRE DEFUNTA Nominativo_1
Fa presente che sino al 19 gennaio 2018 l'unità immobiliare cui si riferiscono le dette imposte era di proprietà esclusiva del Sig. Nominativo_2, coniugato con la sig.ra Nominativo_1 e padre dell'istante nonché del germano Nominativo_3 e che intervenuta, il 19.1.2018, la morte del sig. Nominativo_2, la medesima proprietà perveniva in proprietà indivisa ai tre coeredi: la vedova Nominativo_1 ed i due figli Ricorrente_1 e Nominativo_3vo_4
. In base alle regole sulla successione legittima, la proprietà del bene si ripartiva, pertanto, per pari quote di un terzo, tra i tre coeredi, ovvero moglie e due figli del de cuius.
Fa altresì presente che la vedova, sig.ra Nominativo_1, è poi deceduta in data 5.12.2019, lasciando come suoi unici eredi i due figli Nominativo_3 e Ricorrente_1 , che hanno accettato l'eredità senza beneficio di inventario. Di conseguenza tra questi, ovviamente e sempre per le regole in materia di successione legittima, l'eredità materna, compresi gli immobili de quibus, veniva a ripartirsi in parti uguali.
Ciò premesso segnala che, risultando insolute le annualità IMU e TASI 2018/2019, il ricorrente si vedeva dapprima notificare “avvisi di accertamento in rettifica” relativi ai mancati pagamenti dell'IMU relativa alle unità immobiliari in questione per le annualità 2018 e 2019, limitatamente alla quota ereditaria di 1/3 di sua spettanza (che ha tempestivamente ed integralmente saldato) ed in seguito ha ricevuto, con notifica presso la Casa Comunale, direttamente dall'Agenzia delle TR NE di Varese, la cartella di pagamento oggetto del presente ricorso, intestata alla defunta madre Nominativo_1, per un complessivo debito IMU 2018 / 2019 di Euro 5.857,00 (con interessi e spese) e TASI 2018 di Euro 201,00 (con interessi).
Evidenzia che l'ammontare degli importi IMU e TASI di cui il Comune di Venegono reclama il pagamento corrisponde pressoché esattamente a quanto a suo tempo richiesto e pagato dal ricorrente per la quota di
1/3 a lui spettante iure hereditario, dei medesimi tributi, così rendendosi evidente che l'Ente ha ora iscritto a ruolo contro il medesimo contribuente Ricorrente_1 l'intero importo dovuto dalla sua defunta madre per le medesime causali tributarie di cui sopra. In altri termini, il Comune di Venegono ha agito in sede esecutiva, per il tramite dell'ADER, contro il contribuente per l'esazione del credito tributario per IMU e TASI, maturato nei confronti della defunta Nominativo_2, nella sua interezza e senza tenere in alcun conto dell'esistenza dell'altro (figlio e) coerede al 50%.
Da ciò il ricorrente deduce l'illegittimità dell'avvenuta formazione e attivazione nei suoi confronti della procedura di riscossione tramite ruolo per l'intera somma dovuta dalla defunta debitrice e chiede l'annullamento dell'atto impugnato. Si costituisce l'Agenzia delle TR NE, rilevando la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio. In via subordinata, nel merito, chiede che si dichiari infondato il ricorso nei propri confronti.
Si costituisce il Comune di Venegono Superiore chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di causa.
La Corte, con Ordinanza n. 311 dell'1.7.2025, ha respinge l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato riservando al merito la statuizione sulle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso promosso dal Sig. Ricorrente_1 sia fondato e come tale vada accolto in quanto per l'Imposta Municipale Propria non è prevista la responsabilità solidale dei coobbligati per cui ciascun soggetto passivo risponde esclusivamente per la propria quota.
La Corte di Cassazione, infatti, affermando un principio pienamente condivisibile, ha statuito che “In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli articoli 752 e 1295 del Codice Civile in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie…” precisando che la regola della responsabilità solidale dei coeredi riguarda soltanto le imposte sui redditi (in base al disposto dell'articolo 65 del DPR numero 600/1973) e l'imposta di successione (come espressamente sancito dall'articolo 36 del D.L.vo numero 346/1990.
Il Collegio, pertanto, nel dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' “Agenzia delle TR
NE”, accoglie il ricorso e determina la somma dovuta dal ricorrente con riguardo alla cartella esattoriale numero 1172024008155289501 nel 50% del totale portato dalla detta cartella. Compensa integralmente le spese processuali nei rapporti tra il ricorrente e l'Agenzia delle TR NE e condanna l'Amministrazione Comunale di Venegono Superiore al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi 500,00 Euro oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione collegiale dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle TR NE;
accoglie il ricorso proposto nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Venegono Superiore e determina la somma dovuta da Ricorrente_1 con riguardo alla cartella esattoriale numero 1172024008155289501 nel 50% del totale portato dalla detta cartella;
compensa integralmente le spese processuali nei rapporti tra il ricorrente e l'Agenzia delle
TR NE;
condanna l'Amministrazione Comunale di Venegono Superiore al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che liquida in complessivi 500,00 Euro oltre accessori di legge.
Così deciso in Varese il 16 dicembre 2025
il Giudice estensore il Presidente
Rag. Enzo Boschetto Dott. Carmelo Leotta
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
EO CARMELO, Presidente
BOSCHETTO ENZO, AT
GRECO ANTONIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 160/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Venegono Superiore - Piazza Mauceri 12 21040 Venegono Superiore VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Varese - Piazza Repubblica Ang Via Ravasi 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720240008155289501 IMU 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720240008155289501 IMU 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720240008155289501 TASI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 386/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Ricorrente_1 con ricorso proposto nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Venegono Superiore e dell'Agenzia delle TR NE di Varese, ha impugnato la cartella di pagamento n.
11720240008155289501, emessa e notificata mediante deposito alla casa comunale di Varese in data
23.1.2025, con la quale si intima al contribuente il pagamento di complessivi €. 6.063,88 a titolo di TASI e
IMU 2018 ed IMU 2019.
Il ricorrente eccepisce:
1). ILLEGITTIMA ISCRIZIONE A RUOLO A CARICO DEL CONTRIBUENTE Ricorrente_1 DELL'INTERO CARICO TRIBUTARIO IMU E TASI FACENTE CAPO ALLA MADRE DEFUNTA Nominativo_1
Fa presente che sino al 19 gennaio 2018 l'unità immobiliare cui si riferiscono le dette imposte era di proprietà esclusiva del Sig. Nominativo_2, coniugato con la sig.ra Nominativo_1 e padre dell'istante nonché del germano Nominativo_3 e che intervenuta, il 19.1.2018, la morte del sig. Nominativo_2, la medesima proprietà perveniva in proprietà indivisa ai tre coeredi: la vedova Nominativo_1 ed i due figli Ricorrente_1 e Nominativo_3vo_4
. In base alle regole sulla successione legittima, la proprietà del bene si ripartiva, pertanto, per pari quote di un terzo, tra i tre coeredi, ovvero moglie e due figli del de cuius.
Fa altresì presente che la vedova, sig.ra Nominativo_1, è poi deceduta in data 5.12.2019, lasciando come suoi unici eredi i due figli Nominativo_3 e Ricorrente_1 , che hanno accettato l'eredità senza beneficio di inventario. Di conseguenza tra questi, ovviamente e sempre per le regole in materia di successione legittima, l'eredità materna, compresi gli immobili de quibus, veniva a ripartirsi in parti uguali.
Ciò premesso segnala che, risultando insolute le annualità IMU e TASI 2018/2019, il ricorrente si vedeva dapprima notificare “avvisi di accertamento in rettifica” relativi ai mancati pagamenti dell'IMU relativa alle unità immobiliari in questione per le annualità 2018 e 2019, limitatamente alla quota ereditaria di 1/3 di sua spettanza (che ha tempestivamente ed integralmente saldato) ed in seguito ha ricevuto, con notifica presso la Casa Comunale, direttamente dall'Agenzia delle TR NE di Varese, la cartella di pagamento oggetto del presente ricorso, intestata alla defunta madre Nominativo_1, per un complessivo debito IMU 2018 / 2019 di Euro 5.857,00 (con interessi e spese) e TASI 2018 di Euro 201,00 (con interessi).
Evidenzia che l'ammontare degli importi IMU e TASI di cui il Comune di Venegono reclama il pagamento corrisponde pressoché esattamente a quanto a suo tempo richiesto e pagato dal ricorrente per la quota di
1/3 a lui spettante iure hereditario, dei medesimi tributi, così rendendosi evidente che l'Ente ha ora iscritto a ruolo contro il medesimo contribuente Ricorrente_1 l'intero importo dovuto dalla sua defunta madre per le medesime causali tributarie di cui sopra. In altri termini, il Comune di Venegono ha agito in sede esecutiva, per il tramite dell'ADER, contro il contribuente per l'esazione del credito tributario per IMU e TASI, maturato nei confronti della defunta Nominativo_2, nella sua interezza e senza tenere in alcun conto dell'esistenza dell'altro (figlio e) coerede al 50%.
Da ciò il ricorrente deduce l'illegittimità dell'avvenuta formazione e attivazione nei suoi confronti della procedura di riscossione tramite ruolo per l'intera somma dovuta dalla defunta debitrice e chiede l'annullamento dell'atto impugnato. Si costituisce l'Agenzia delle TR NE, rilevando la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio. In via subordinata, nel merito, chiede che si dichiari infondato il ricorso nei propri confronti.
Si costituisce il Comune di Venegono Superiore chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di causa.
La Corte, con Ordinanza n. 311 dell'1.7.2025, ha respinge l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato riservando al merito la statuizione sulle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso promosso dal Sig. Ricorrente_1 sia fondato e come tale vada accolto in quanto per l'Imposta Municipale Propria non è prevista la responsabilità solidale dei coobbligati per cui ciascun soggetto passivo risponde esclusivamente per la propria quota.
La Corte di Cassazione, infatti, affermando un principio pienamente condivisibile, ha statuito che “In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli articoli 752 e 1295 del Codice Civile in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie…” precisando che la regola della responsabilità solidale dei coeredi riguarda soltanto le imposte sui redditi (in base al disposto dell'articolo 65 del DPR numero 600/1973) e l'imposta di successione (come espressamente sancito dall'articolo 36 del D.L.vo numero 346/1990.
Il Collegio, pertanto, nel dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' “Agenzia delle TR
NE”, accoglie il ricorso e determina la somma dovuta dal ricorrente con riguardo alla cartella esattoriale numero 1172024008155289501 nel 50% del totale portato dalla detta cartella. Compensa integralmente le spese processuali nei rapporti tra il ricorrente e l'Agenzia delle TR NE e condanna l'Amministrazione Comunale di Venegono Superiore al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi 500,00 Euro oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione collegiale dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle TR NE;
accoglie il ricorso proposto nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Venegono Superiore e determina la somma dovuta da Ricorrente_1 con riguardo alla cartella esattoriale numero 1172024008155289501 nel 50% del totale portato dalla detta cartella;
compensa integralmente le spese processuali nei rapporti tra il ricorrente e l'Agenzia delle
TR NE;
condanna l'Amministrazione Comunale di Venegono Superiore al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che liquida in complessivi 500,00 Euro oltre accessori di legge.
Così deciso in Varese il 16 dicembre 2025
il Giudice estensore il Presidente
Rag. Enzo Boschetto Dott. Carmelo Leotta