CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 701 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1
BADAGLIACCA MAURO
- Appellante - C O N T R O
[...]
Controparte_1 rappresentati
[...]
e difesi dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
- Appellati - All'udienza del 20/02/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palermo il 31.12.2019
esponeva di aver prestato servizio sino al 31/08/2008 presso Parte_1 il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la qualifica di Funzionario amministrativo contabile - Terza area - Fascia retributiva F/2 ex C1S; di essere stato, dal 01/09/2008, inquadrato nei ruoli dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque in Sicilia (ARRA) in categoria D posizione economica D2 del CCRL dei dipendenti della Regione Sicilia, in applicazione all'art. 30 D.Lg.vo 165/2001 comma 2 bis (immissione in ruolo di dipendenti provenienti da altre amministrazioni, già in posizione di comando presso il Commissario per l'emergenza rifiuti); di essere transitato, a seguito della soppressione dell'ARRA, alle dipendenze dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
1 (in forza del decreto assessoriale n. 302442 del 29.03.2010), in applicazione all'art. 31 del D.L.vo 165/2001 (passaggio dipendenti per trasferimento attività); lamentava, dunque, che in tale ultimo inquadramento non era stato tenuto conto dell'anzianità di servizio precedentemente acquisita presso le Amministrazioni di provenienza e che tale azzeramento della propria anzianità aveva determinato un'iniqua ed ingiustificata disparità di trattamento, sia sotto il profilo giuridico (ai fini della progressione orizzontale, infatti, ad ogni anno di anzianità presso la medesima amministrazione la contrattazione collettiva attribuiva un punteggio superiore rispetto a quello attribuito ad un anno di anzianità maturato presso l'amministrazione di provenienza) che economico, rispetto agli omologhi colleghi di pari anzianità già in servizio presso l'amministrazione di destinazione, che godevano di un trattamento economico superiore al suo. Chiamava a sostegno della propria domanda il parere n. 1826 del 21/01/2010 reso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia, l'indicazione data dall'Aran nel parere Ral 1848/2016 ed infine un orientamento della Suprema Corte per il quale l'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 realizzerebbe una modificazione meramente soggettiva del rapporto di lavoro, con salvezza dei suoi elementi oggettivi essenziali. Chiedeva, pertanto, condannarsi l' Controparte_1
a provvedere alla ricostruzione della sua carriera,
[...] con riconoscimento dell'anzianità maturata presso le amministrazioni di provenienza, e condannarsi lo stesso Assessorato, in solido con l'
[...]
, al pagamento di € 63.122,67 a Controparte_2 titolo di differenze retributive dovute per l'anzianità di servizio maturata. L'Amministrazione Regionale, costituitasi in giudizio, contestava il ricorso eccependo altresì la prescrizione quinquennale delle differenze retributive che fossero state eventualmente riconosciute. Con sentenza n. 118/2022 del 21.01.2022 il Tribunale ha respinto il ricorso richiamando l'orientamento di legittimità secondo cui “in tema di procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di disposizioni speciali - di legge, di regolamento o di atti amministrativi - che espressamente e specificamente definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica il principio generale della riassorbibilità degli assegni "ad personam" attribuiti al fine di rispettare il divieto di "reformatio in peius" del trattamento economico acquisito, argomentando dall'art. 34 del d.lgs. n.29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001), secondo le regole dettate dall'art. 2112 c.c., rese applicabili a fattispecie diversa dal trasferimento di azienda, restando irrilevante che i contratti collettivi, sia dell'ente di
2 provenienza, sia di quello di destinazione prevedano entrambi l'inserimento nella struttura stipendiale della retribuzione individuale di anzianità (cd. RIA), dato che la continuità giuridica del rapporto implica la conservazione dell'anzianità di servizio sin dall'assunzione presso l'amministrazione di provenienza, ma con il rilievo che essa assume nella nuova organizzazione” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 10210 del 28 maggio 2020). Escluso, dunque, il diritto alla conservazione della pregressa anzianità di servizio, al , spettava Parte_1 soltanto il diritto al riconoscimento della pregressa qualifica (assicurata dall'applicazione delle tabelle di equiparazione) e del trattamento economico, mediante l'attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile che, tuttavia, non era stato fatto oggetto di domanda. Avverso tale sentenza ha proposto appello , Parte_1 chiedendone la riforma. L'Assessorato Regionale e della Funzione Pubblica Controparte_1 quello Pubblica Utilità hanno resistito al gravame. Controparte_1
All'udienza del 20/02/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con l'interposto gravame l'appellante si duole che il Tribunale abbia travisato l'oggetto della domanda, ritenendo che il ricorrente avesse lamentato il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'ARRA, nel passaggio all' , mentre, invece, lo stesso aveva inteso far Controparte_1 valere anche l'anzianità di servizio maturata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal quale era transitato presso l'ARRA e poi presso il menzionato;
ciò avrebbe assunto rilievo – deduce - in quanto, benché nel passaggio CP_1 dall'amministrazione statale a quella regionale fossero state applicate le tabelle di equiparazione per l'inquadramento nei ruoli dell'ARRA, in virtù delle quale lo stesso era stato inquadrato nella categoria D, posizione economica D2, con il riconoscimento di un assegno riassorbibile, perequativo del trattamento economico già in godimento, tale meccanismo, apparentemente corretto, aveva determinato una disparità di trattamento sia rispetto ai colleghi provenienti da altre amministrazioni regionali che, a prescindere dalla loro anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione di provenienza (in virtù del solo maturato economico), si erano visti attribuire il medesimo trattamento retributivo del , sia Parte_1 rispetto ai colleghi aventi pari anzianità di servizio dell'appellante (maturata però presso la Regione Sicilia) che, a parità di qualifica funzionale e di mansioni, percepivano una differenza stipendiale di circa 500 euro netti in più mensili;
aggiunge che l'omessa (o ridotta considerazione) della pregressa anzianità lo aveva
3 inoltre ingiustamente svantaggiato nelle procedure di progressione economica orizzontale, nella possibilità di partecipare a concorsi per la dirigenza come, infine, nelle opportunità di riscatto contributivo a fini pensionistici;
deduce, ancora, che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato i principi espressi dalla sentenza 625/2018 di questa Corte, afferente a fattispecie diversa (disciplina del trattamento del personale pervenuto all'ARRA dall'ESA); invoca, infine, il disposto dell'art. 14 della Legge Regionale n. 9 del 15.4.2021 che, proprio per il personale proveniente dall'ARRA ed ivi approdato da altre amministrazioni, prevede:
1. Al personale già trasferito all'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, per mobilità e transitato nei ruoli dell'Amministrazione regionale in applicazione dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni è riconosciuta, con effetti economici decorrenti dall'1 gennaio 2021, l'anzianità di servizio prestato presso le amministrazioni di provenienza. Tale servizio è equiparato a servizio prestato presso l'amministrazione regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di euro 497.242,00 (Missione 1, Programma 10, capitolo 108157). A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.” L'appello non può essere accolto.
Appare opportuno anzitutto chiarire e precisare che l'appellante non contesta la correttezza dell'inquadramento giuridico ottenuto all'atto dei successivi passaggi (prima dal Ministero dell'Economia e delle Finanze all'ARRA e poi da quest'ultima all' , né dell'intervenuto Controparte_1 mantenimento del pregresso trattamento economico, assicurato dall'attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile;
ciò che, invece, lamenta è il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso le amministrazioni di provenienza, di cui deduce l'illegittimità sia sotto un profilo di disparità di trattamento che come perdita dei vantaggi in concreto conseguibili, in virtù di tale anzianità, secondo la regolamentazione del rapporto vigente presso l'amministrazione regionale (progressione economica e partecipazione a selezioni per il personale dirigenziale). Orbene, il passaggio del dal Ministero dell'Economia all'ARRA Parte_1
è avvenuto nel 2008 in virtù dell'art.30 comma 2 bis del D. Lgs. n. 165/2001 che, nel testo all'epoca vigente, disponeva: “Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di
4 trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.” L'art. 16 della L. 28 novembre 2005, n. 246, aggiungendo all'articolo il comma
2-quinquies, aveva altresì precisato: “Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”. L'art. 31 D. Lgs. n. 165/2001, in virtù del quale è invece avvenuto il passaggio dall'ARRA all'amministrazione regionale (per trasferimento a questa dell'attività prima svolta dall'ente soppresso), estende a tale vicenda circolatoria la disciplina e le garanzie previste dall'art. 2112 c.c.. Già le SS.UU. della Suprema Corte, con la sentenza n. 22800/2010, avevano affermato – seppure in tema di mobilità dei dipendenti delle ad un diversa CP_3 amministrazione presso la quale i medesimi prestavano attività in posizione di fuori ruolo o di comando al momento della trasformazione – che il trasferimento su domanda del dipendente “comporta la continuazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione di destinazione, avendo luogo un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto di lavoro assimilabile all'ipotesi della cessione del contratto. Ne consegue che non è fondata la pretesa del lavoratore di ottenere dal nuovo datore di lavoro il riconoscimento "ai fini giuridici" dell'anzianità pregressa maturata al momento dell'immissione nel ruolo, dovendosi procedere, in considerazione del mutamento del datore di lavoro e della disciplina del rapporto di lavoro …, all'inquadramento del dipendente sulla base della posizione già posseduta nella precedente fase del rapporto con individuazione dello "status" ad esso maggiormente corrispondente nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell'amministrazione di destinazione, assumendo rilievo l'anzianità complessiva - come pure quelle specifiche maturate in precedenza, nonché le concrete professionalità acquisite ed ogni altro eventuale elemento significativo - nei limiti derivanti (se del caso sulla base di congrue assimilazioni) dalla disciplina vigente presso il nuovo datore di lavoro, senza ricostruzioni di carriera” ( Cass., Sez.
6-L, n. 16846 del 9 agosto 2016). A tale orientamento ha dato continuità la successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione ribadendo, fino ad epoca recente, che “La conservazione dell'anzianità di servizio… non significa niente di più che riconoscimento della continuità giuridica del rapporto e dell'anzianità fin dall'assunzione presso l'amministrazione di provenienza mentre la continuità giuridica del rapporto implica il mantenimento dell'anzianità ma con il rilievo che essa assume nella nuova organizzazione” (Cass. n. 10210/2020).
5 Tale granitico orientamento chiarisce, inoltre, che “in tema di passaggio di lavoratori ad una diversa amministrazione, le disposizioni normative che garantiscono il mantenimento del trattamento economico e normativo, non implicano la parificazione con i dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione (v. Cass. 3 agosto 2007 n. 17081; Cass. 17 luglio 2014, n. 16422); la prosecuzione giuridica del rapporto, infatti, se da un lato rende operante il divieto di reformatio in peius, dall'altro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, diversità che può essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore (Cass. n. 15281 del 5/6/2019). Ed ancora, sotto altro profilo, si è ulteriormente precisato che “l'anzianità di servizio, che di per sé non costituisce diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporterebbe un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito; l'anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere da quest'ultimo per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario (Cass., Sez. Un., n. 2280/2010 cit. e Cass. n. 25021/2014 cit.), né può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l'ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti (non delle aspettative) già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto;
il nuovo datore, pertanto, ben può ai fini della progressione di carriera valorizzare l'esperienza professionale specifica maturata alle proprie dipendenze, differenziandola da quella riferibile alla pregressa fase del rapporto” (Cass. 15281 del 5/6/2019 e Cass. 17 settembre 2015, n. 18220; Cass. 25 novembre 2014, n. 25021; Cass. 3 novembre 2011, n. 22745; Cass. 18 maggio 2011, n. 10933; Cass., Sez. Un., 10 novembre 2010, n. 22800 ivi citate). Ora non v'è dubbio (in quanto non viene contestato) che, all'atto del doppio passaggio da un'amministrazione all'altra, al sia stata mantenuta sia la Parte_1 posizione giuridica già conseguita presso le amministrazioni di provenienza che il relativo trattamento economico, raggiunto secondo la disciplina contrattuale ivi applicata. Quanto agli effetti attribuibili a tale anzianità nel successivo dispiegarsi del rapporto, in applicazione dei sopra ricordati - e condivisi – principi, va certamente esclusa la sussistenza del diritto ad una perequazione rispetto ai colleghi di pari qualifica e anzianità maturata nei ruoli regionali;
inoltre, e sotto altro profilo, una volta affermata l'applicabilità del nuovo contratto collettivo in uso presso l'amministrazione di destinazione, non viene neppure dedotto – né men che meno
6 dimostrato - quale danno in concreto (ed in termini assoluti, non comparativi) sia derivato al dalla mancata “ricostruzione della carriera”, da far valere Parte_1 secondo le disposizioni pacificamente quivi applicabili, non potendo più il avvalersi degli effetti che il contratto collettivo applicato dai precedenti Parte_1 datori di lavoro collegava all'anzianità di servizio. Né alcun giovamento può l'appellante trarre dal richiamo all'art. 14 della L. R. n. 9/2021; infatti, in disparte l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma (con sentenza della Corte Costituzionale n. 190 del 2022), può osservarsi che l'espressa previsione – che da essa era stata introdotta - del riconoscimento, a favore degli ex dipendenti dell'ARRA, dell'anzianità maturata presso le altre amministrazione ove gli stessi avessero precedentemente prestato servizio, costituiva una chiara cesura con il sistema previgente, che conferma l'immanenza dei principi sopra ricordati. L'appello va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 118.2022 resa il 21.01.2022 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo. Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese processuali che liquida per compensi in € 3.473,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 20/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
7