Sentenza 26 febbraio 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 26/02/2016, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00114/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00352/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 352 del 2015, proposto da:
NE GR, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo Picotti, Gabriella de Strobel e Giovanni Ceola, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Trento, via Cavour n. 34;
contro
Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, largo Porta Nuova n. 9, sono pure per legge domiciliati;
per l'ottemperanza
al decreto della Corte d’Appello di Trento n. 65/15 R.G.V.G., n. 81 Cron. e n. 137 Rep., depositato in data 11.3.2015, di equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo (Legge Pinto).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Visti tutti gli atti di causa;
Visti gli artt. 112, 113 e 114 del cod. proc. amm.;
Visto l’art. 34, co. 5, del cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 il Cons. Paolo Devigili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto di data 11 marzo 2015, nel giudizio intrapreso ex lege n. 89/2001 rubricato sub n. 65/15 R.G.V.G., la Corte d’Appello di Trento ha ingiunto al Ministero della Giustizia, per l’irragionevole durata di un processo, il pagamento senza dilazione a favore dell’ odierno ricorrente della somma di Euro 9.100,00, oltre ad interessi legali, e la rifusione delle spese di lite con gli accessori di legge.
2. Il predetto decreto, munito di formula esecutiva e ritualmente notificato, non è stato opposto come risulta dalla prodotta attestazione rilasciata dalla competente cancelleria.
3. L’amministrazione soccombente non ha provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto.
4. Da ciò è conseguito il ricorso in esame, promosso ex art. 112 e segg. del cod. proc. amm., con cui l’interessato chiede, in primo luogo, che venga ordinato all’amministrazione di ottemperare alla decisione della Corte trentina e, dunque, di corrispondere integralmente le somme liquidate, instando per la nomina di un Commissario ad acta nel caso di perdurante inadempimento, oltre alla rifusione delle spese legali del presente giudizio.
5. Il ricorrente formula altresì separata domanda, volta ad ottenere la condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per il ritardo nell’esecuzione del decreto della Corte d’Appello (c.d. “astreinte”, o penalità di mora).
6. Nel corso del procedimento si è costituito il Ministero della Giustizia, depositando gli ordinativi attestanti l’avvenuto pagamento, intervenuto in data successiva all’attivazione del presente giudizio, delle somme dovute a titolo di capitale, interessi e spese liquidate nell’ingiunzione.
7. Si è pure costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze per richiederne l’estromissione.
8. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza camerale del giorno 11 febbraio 2016.
9. Preliminarmente va disposta l’estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze dal presente giudizio, posto che l’ingiunzione di pagamento era stata disposta dalla Corte trentina nei confronti del Ministero della Giustizia ed attesa, nel caso di specie, la legittimazione passiva di quest’ultimo.
10. Passando al merito, il Collegio deve dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere, ex art. 34, comma 5, del cod. proc. amm., in ordine alla domanda di ottemperanza.
11. Per quanto riguarda, invece, la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora, o astreinte, vale rammentare che, a seguito della pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 25.6.2014, n. 15, questo Tribunale riconosce generalmente l’applicabilità dell’istituto anche in caso di mancata esecuzione di decreti di condanna della Corte di Appello emessi ai sensi della legge Pinto.
11.1 Peraltro, con recenti decisioni (per tutte, sentenza breve n. 4780/2015) la IV sezione del Consiglio di Stato ha riformato le pronunce di questo Tribunale nella parte in cui era stato disposto che l’astreinte decorresse dalla notificazione del ricorso per ottemperanza.
11.2. Nella motivazione delle sentenze d’appello viene affermato che dal tenore letterale dell’art. 114, comma 4, c.p.a., “si rileva che il legislatore ha attribuito al giudice dell’ottemperanza uno strumento per indurre l’Amministrazione ad eseguire tempestivamente l’ordine di pagamento dallo stesso formulato, di talché tale strumento non è ovviamente utilizzabile per gli adempimenti pregressi, produttivi piuttosto di obbligazioni di natura risarcitoria”; conseguentemente, “la penalità di mora (c.d. astreinte) decorre dal giorno della comunicazione e/o notificazione dell’ordine di pagamento formulato dal giudice”.
11.3. È dunque evidente che dette sentenze riferiscono il “ritardo” nell’esecuzione della sentenza con riferimento a quella pronunciata dal giudice amministrativo chiamato a disporre l’ ottemperanza al giudicato originario.
11.4. Quanto al “precedente ritardo”, ossia quello in cui è incorsa l’Amministrazione nel dare esecuzione al giudicato della Corte di Appello, esso potrebbe trovare ristoro, laddove ne sussistano i presupposti, nell’azione risarcitoria prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a.,
12. Questo Tribunale ritiene di adeguarsi alla riportata interpretazione seguita dal Giudice d’appello.
12.1. Conseguentemente, nel caso di specie, la domanda di astreinte deve essere respinta, poiché il pagamento delle somme che l’Amministrazione era stata condannata a versare è avvenuto prima del deposito della presente decisione.
13. Quanto alle spese di causa, esse vanno poste a carico del Ministero della Giustizia in base al principio della soccombenza virtuale, considerato che il pagamento di quanto dovuto è stato effettuato dopo, ed a seguito, dell’introduzione del presente giudizio: le stesse vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della serialità del contenzioso nella materia de qua e dunque del relativo impegno professionale richiesto.
14. Diversamente, nel rapporto processuale intercorso fra ricorrenti e Ministero dell’Economia e delle Finanze, si ravvisano eccezionali motivi per disporne l’integrale compensazione, posto che la costituzione di quest’ultimo (18 novembre 2015) è avvenuta al mero fine di sentir dichiarare la formale estromissione, in un momento in cui il Ministero della Giustizia, a propria volta, aveva già provveduto (4 novembre 2015 – fasc. Avvocatura dello Stato) ad effettuare il pagamento degli indennizzi liquidati dalla Corte trentina a favore degli interessati.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino - Alto Adige / Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
1) dispone l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2) dichiara, nei confronti del Ministero della giustizia, cessata in parte la materia del contendere e respinge, per l’altra parte, la domanda di penalità di mora.
Condanna il Ministero della Giustizia a rifondere ai ricorrenti le spese di causa che liquida in Euro 400,00 (quattrocento/00) oltre ad accessori di legge.
Compensa integralmente le spese fra i ricorrenti ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Vigotti, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Paolo Devigili, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2016
IL SEGRETARIO