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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 31/10/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 746/2022 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice ER FA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 746/2022 RG
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Dimitri Frascarelli Parte_1 C.F._1
del Foro di Spoleto (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Trevi, C.F._2
Via Sant'Egidio, 56, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), entrambi elettivamente domiciliati presso casella PEC C.F._4
- Studio dell'Avv. Daria Palmieri in Spoleto, via Nursina n. 5, Email_1
che li rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI
OGGETTO: Mantenimento dei figli
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'On.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a e da parte di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 pagina 1 di 12 per tutti i motivi sopra compiutamente dedotti;
Pt_1
in via meramente subordinata, accertare e dichiarare dovuta la minor somma di € 125,25, quale quota del 60% delle tasse universitarie relative al primo anno di iscrizione all'ateneo perugino e delle spese mediche relative alla compartecipazione alla spesa (ticket) del SSN (e non € 215,20, somma frutto di un refuso); in ogni caso, revocare e dichiarare nullo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Conclusioni di parte convenuta: “- in via principale nel merito, dichiarati l'interesse ad agire e la legittimazione processuale della sig.ra a far valere il diritto di credito nei confronti del sig. quale Controparte_2 Parte_1
destinataria materiale della obbligazione, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, e per
l'effetto confermare il Decreto ingiuntivo opposto n. 14/2022 – 2638/21 R.G. e condannare l'attore opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi dal giorno del dovuto e fino al saldo avvenuto, e spese e competenze liquidate dal Giudice nel D.I. opposto;
condannare altresì l'attore opponente al pagamento della ulteriore somma di euro 914,74 di cui al Ricorso per decreto ingiuntivo, non concesse nel medesimo, attesa la ricollegabilità delle stesse agli studi dell'opposto e la necessità degli acquisti di materiale informatico;
- in via istruttoria, si reitera in questa sede la richiesta di ammissione delle prove già chieste e non ammesse, in uno con
l'opposizione all'ammissione delle prove tutte richieste da parte opponente, ciò per tutte le ragioni meglio precisate nei precedenti scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamate.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto dinanzi a questo giudice la Parte_1
coniuge separata e il figlio proponendo opposizione al decreto Controparte_3 Controparte_1
ingiuntivo n. 14/2022 emesso dal Tribunale di Spoleto il 10/01/2022, col quale si intimava il pagamento della somma di euro 33.378,91, oltre interessi legali e spese di procedura.
In particolare, l'attore ha rappresentato che tra le parti era intervenuto, in data 03 marzo 2016, decreto di omologa delle condizioni di separazione consensuale, nelle quali si prevedeva che il avrebbe Parte_1
pagina 2 di 12 versato alla “sino a quando ella non si trasferirà nella città natale, a titolo di concorso alle spese per il CP_2
mantenimento dei figli l'importo mensile di euro 900,00 per 12 mesi, di cui euro 300 in favore di ed euro 600 in Per_1
favore di e, quanto alle spese straordinarie, da concordare preventivamente, “un contributo nella misura CP_1
dell'80% per e del 60% per , salvo prevedere dopo i 12 mesi il mantenimento diretto a carico del Per_1 CP_1
Ebbene, con il decreto ingiuntivo in esame, la e avevano chiesto la Parte_1 CP_2 Controparte_1
condanna dell'odierno attore alla restituzione, fra le altre, della quota parte delle spese sostenute per la frequentazione del figlio di un'università in America (più nel dettaglio indicate nel ricorso), nonché CP_1
per spese sanitarie e di altro genere relative al medesimo.
In proposito, l'attore ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di Controparte_2
non avendo titolo per richiedere il rimborso di tali somme (non convivendo con il figlio né avendo sostenuto personalmente tali spese); nel merito, ha evidenziato che tali spese non erano state in alcun modo concordate fra le parti, come previsto sia dalle condizioni omologate che dai Protocolli esistenti in materia presso altri Tribunali. Infine, ha sottolineato come le medesime non sarebbero nemmeno dovute in quanto il figlio sarebbe stato all'epoca economicamente autosufficiente. Per tali ragioni, ha chiesto CP_1
la revoca del decreto opposto.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti e , evidenziando come sussista Controparte_2 Controparte_1
una legittimazione concorrente delle parti, derivante dal decreto di omologa citato;
quanto al merito, hanno evidenziato come la spesa relativa allo studio all'estero del era stata autorizzata e sostenuta Controparte_1
in parte dal padre, salvo revocare il consenso solo dopo che i rapporti con la coniuge (e, di conseguenza, anche con i figli) si erano irrigiditi per questioni personali nel 2018. Quanto alla presunta autosufficienza economica del figlio , la medesima è stata contestata dai convenuti e se ne è, comunque, eccepita CP_1
l'irrilevanza nella presente sede. Hanno concluso, pertanto, per la conferma del decreto opposto.
All'esito della prima udienza è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma di euro 215,25, asseritamente non contestati dall'opponente, e sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. La causa è stata poi istruita mediante escussione dei testi citati dalle parti e,
pagina 3 di 12 all'esito, ritenuta la medesima matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., in data 03/07/2025; la causa è stata dunque trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre analizzare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dall'opponente nei confronti della opposta Controparte_2
In proposito, occorre precisare che la doglianza in parola non è tecnicamente un'eccezione pregiudiziale riguardante il rito (difetto di legittimazione) bensì una difesa riguardante il merito della pretesa azionata.
Infatti, devesi ricordare che il difetto di legittimazione attiva sussiste laddove l'attore in senso sostanziale agisca per la tutela di un diritto del quale non risulta titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto;
diverso il caso, come quello in questione, in cui lo stesso, a seguito dell'analisi degli atti di causa, non risulti concretamente titolare del diritto azionato in giudizio.
Nel caso di specie, ha agito in via monitoria asserendo di essere titolare del diritto di Controparte_2
credito azionato in virtù delle condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di Viterbo del
03/03/2016; dunque, alcun difetto di legittimazione attiva potrà rinvenirsi, ma, al limite, difetto di titolarità di tale diritto per erronea interpretazione del suddetto titolo costitutivo, che porterebbe tuttavia ad un rigetto nel merito della pretesa creditoria.
Ciò posto, si ritiene di aderire alla ricostruzione interpretativa fornita dall'opponente.
Sul punto pare opportuno richiamare la condizione di cui al punto 6): “il padre verserà alla coniuge, sino a quando ella non si trasferirà nella città natale, a titolo di concorso alle spese per il mantenimento dei figli l'importo mensile di euro 900,00 per 12 mesi, di cui euro 300 in favore di ed euro 600 in favore di […] oltre il contributo nella Per_1 CP_1
misura dell'80% per e del 60% per per le spese straordinarie, quali le spese scolastiche/universitarie, ricreative, Per_1 CP_1
sportive, mediche (i.e. le visite specialistiche, le sedute di igiene dentale e le cure tutte, nonché le analisi cliniche ed eventuali esami diagnostici), che verranno tutte previamente concordate;
[…] le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali”. Il successivo punto 7) poi prevedeva che pagina 4 di 12 “ad avvenuto trasferimento della sig.ra nella propria città natale, previsto dopo il compimento della maggiore età CP_2
da parte del secondogenito, il mantenimento dei figli rimarrà integralmente a carico del padre, finché questi non si renderanno economicamente autonomi ed autosufficienti”.
Ebbene, analizzando il tenore complessivo dell'accordo, non può sottacersi come il medesimo prevedesse la imminente partenza di , al raggiungimento della maggiore età del secondogenito, il Controparte_2
quale avrebbe compiuto 18 anni pochi giorni dopo l'emissione del decreto di omologa;
dunque, al di là dell'ambiguo tenore letterale delle espressioni utilizzate nell'accordo, deve intendersi rispondente alla comune intenzione delle parti quella di contenere temporalmente l'erogazione di denaro.
Pertanto, utilizzando tale sottesa ratio quale strumento interpretativo della pattuizione, appare coerente con la natura dei rapporti fissati dalle parti nel medesimo accordo che l'erogazione del mantenimento (ordinario e straordinario) per i figli in favore della coniuge perdurasse sino alla partenza di e, Controparte_2
comunque, non oltre l'anno dal decreto di omologa. Diversamente, infatti, non si comprenderebbe la ragione per la quale è stata inserita nell'accordo la locuzione “per 12 mesi”, laddove era già indicata la cadenza mensile dell'obbligo. Inoltre, sostenendo l'ultrattività dell'obbligo, l'assenza di un orizzonte temporale predeterminato e l'esistenza di una unica condizione meramente potestativa (legata alla sola volontà di , si entrerebbe in contrasto con la dichiarata natura provvisoria della Controparte_2
permanenza di e la sua annunciata imminente permanenza. Controparte_2
In conclusione, sebbene l'analisi del testo non indichi una univoca interpretazione dell'accordo, si ritiene corretto affermare che l'opzione ermeneutica preferibile di tale titolo sia quella proposta dall'opponente, in quanto maggiormente conforme alla comune intenzione delle parti, per come emergente dalla luce dell'assetto registrato nell'accordo, mentre quella proposta dagli opposti se ne discosta.
Dunque, si ritiene che, a partire dalla scadenza del 12° mese successivo all'omologa non vi fosse più alcun obbligo di contribuire al mantenimento dei figli (anche con riferimento alle spese straordinarie) mediante versamento nei confronti della coniuge;
viceversa, si ritiene che fosse “entrata in vigore” la previsione che disponeva il mantenimento diretto e a totale carico del anche con riferimento alle spese Parte_1
pagina 5 di 12 straordinarie. Questo comporta, dunque, come titolare del diritto di credito pari al rimborso delle spese sostenute sia solo ed esclusivamente . Controparte_1
Ad ulteriore ma non necessaria conferma di tale conclusione, peraltro, si pone la circostanza per cui il figlio non era comunque convivente con la madre e non vi è prova che le stesse erano state sostenute da CP_1
quest'ultima, come già rilevato in sede di decreto ingiuntivo che, difatti, è stato emesso solo in favore di
. Controparte_1
2. Quanto alle prime spese contestate, ossia quelle relative all'iscrizione del figlio presso l'Università CP_1
in America (e le spese accessorie per viaggi e assistenza burocratica), occorre evidenziare preliminarmente come si tratti di spese da considerare straordinarie stricto sensu.
In proposito, non si disconosce l'orientamento giurisprudenziale per cui le spese universitarie non sarebbero inquadrabili in tale categoria, ma in quella delle spese ordinarie seppur fuoriuscenti dall'assegno di mantenimento ordinario mensile. Infatti, costituisce orientamento interpretativo costante quello per cui devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno “cumulativo” (cfr Cass., Sez. I, 8/06/2012, n. 9372). Dunque, in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di pagina 6 di 12 preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio (cfr Cass., Sez. I, 13/01/2021, n. 379).
Ebbene, se è sostenibile che potrebbero astrattamente considerarsi appartenenti al primo gruppo le spese per l'università, non può sottacersi la peculiarità del caso in esame, che rende tali spese dotate dei caratteri dell'imprevedibilità ed imponderabilità che contribuiscono ad includerle nelle spese straordinarie. In effetti, la scelta di iscrivere il figlio ad un'università all'estero, con una rata annuale di oltre 14.000,00 euro, con rilevanti spese per burocratiche per il completamento della procedura di iscrizione, nonché per i viaggi, assicurazione etc., non pare possa qualificarsi come spesa prevedibile nell'ambito di un percorso scolastico ordinario del figlio e sia, inoltre, di importo assolutamente rilevante.
Inoltre, e in via del tutto assorbente, nelle condizioni omologate si prevedeva espressamente che le stesse dovessero qualificarsi come straordinarie e dovessero essere sottoposte alla preventiva concertazione dei genitori.
2.1 Passando, dunque, al tema centrale della presente controversia, ossia la sussistenza di accordo del padre sulla scelta di far frequentare al figlio il college negli Stati Uniti d'America, si ritiene dalle risultanze CP_1
delle prove orali nonché dalla documentazione in atti possa fornirsi risposta positiva.
Sul punto, il figlio della coppia ha dichiarato che il padre era ben a conoscenza della Testimone_1
possibilità per il figlio di studiare negli Stati Uniti e favorevole alla soluzione di studio, al punto che CP_1
avrebbe partecipato attivamente alla predisposizione della documentazione richiesta per l'ammissione al college della domanda del figlio e al confezionamento di alcuni filmati. CP_1
pagina 7 di 12 In particolare, il suddetto teste ha riferito di aver proposto ai genitori di mandare il fratello a studiare negli
Stati Uniti come studente -atleta, tramite l'intermediazione della College Life, e che “entrambi erano d'accordo”; ancora “dopo le selezioni le Università Americane facevano le loro proposte ed entrambi i miei genitori erano d'accordo nel mandare mio fratello negli Stati Uniti, soprattutto mio padre che al tempo aveva buone entrate economiche”. Con particolare riferimento alla condotta propedeutica alla suddetta frequentazione, il teste ha dichiarato “ricordo che mio padre lo ha anche accompagnato ad un test di inglese ed ha pagato anche i diritti per i visti di ingresso;
ricordo che fece anche video di quando mio fratello giocava a calcio per poi inviarli in visione all'Agenzia College Life”; “quanto sopra detto in ordine a mio padre si riferisce sia alla fase pre selezione attraverso l'Agenzia College Life che post selezione per l'accesso al
College vero e proprio”.
Tali circostanze, peraltro, risultano confermate dalle dichiarazioni della teste , ex fidanzata di Testimone_2
che era solita frequentare all'epoca casa loro, ha dichiarato “sia a pranzo che a cena ed in Testimone_1
occasione della mia presenza ho sentito che il padre era entusiasta di tale opportunità”, collocando poi tale circostanza nel “periodo 2017 e fine estate 2018” e confermando anche i filmati fatti dal padre e propedeutici all'iscrizione del figlio all'Università.
Le testimonianze sopra riportate, precise e circostanziate, evidenziano che tra le parti è stato raggiunto un accordo circa gli studi del figlio negli Stati Uniti, o quanto meno l'accordo in merito allo svolgimento di tutte le pratiche di iscrizione attraverso l'agenzia College Life, tanto che l'opponente ha contribuito a predisporre la documentazione necessaria alla presentazione della domanda del figlio di ammissione al college. Tale ultima circostanza è, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, logicamente e particolarmente indicativa dell'adesione dell'opponente al progetto di studio del figlio, non essendo coerente ritenere che lo stesso abbia aiutato il figlio predisponendo i citati documenti, nonostante fosse contrario al suo progetto di studio.
Sul punto non può non rilevarsi la scarsa rilevanza delle dichiarazioni dei testi di parte attrice. Invero,
(sorella dell'attore) e (parente del non meglio precisato), hanno Persona_2 Persona_3 Parte_1
riferito di aver genericamente assistito a conversazioni fra padre e figlio nell'ambito delle quali il padre pagina 8 di 12 manifestava la contrarietà a tale progetto di studi;
non va sottaciuto, però, come tali circostanze non siano state collocate temporalmente dalle testimoni e come solo il cap. 3 facesse genericamente riferimento all'anno 2018.
Ebbene, a prescindere dall'attendibilità soggettiva dei testi, ciò che rileva è che tali deposizioni non sono state in grado di confutare il fatto che il padre fosse inizialmente d'accordo sulla scelta educativa di cui si dibatte, sostenendo sia da un punto di vista fattuale che economico tale decisione;
oltre alle deposizioni testimoniali sopra richiamate, l'opponente ha confermato di aver realizzato un video al figlio finalizzato proprio ad essere inviato all'agenzia College Life e alla successiva candidatura per il College Americano.
Inoltre, assume valore indiziario anche la documentazione prodotta: nello specifico il fatto che la fatture relativa al primo pagamento di euro 135,00 in favore della College Life fosse intestata a e Parte_1
la mail inviata dall'indirizzo dello studio del padre al figlio (invero, anche ove il padre abbia fatto CP_1
utilizzare al figlio lo scanner dell'ufficio, lo stesso poi ha comunque provveduto a inviare tramite mail le copie scannerizzate al figlio della documentazione necessaria per l'iscrizione, condotta che sarebbe stata contraddittoria con il netto dissenso che il a suo dire, aveva manifestato al figlio). Parte_1
Viceversa, è noto e pacifico che solo nel corso dell'anno 2018, quando i rapporti con la moglie si sono deteriorati, coinvolgendo anche i figli, vi sia stata un'opposizione da parte del padre che, tuttavia, è da considerare postuma. Invero, i messaggi whatsapp prodotti dall'opponente risalgono al luglio del 2018 e testimoniano un tardivo recesso del padre dalla volontà di mandare il figlio a studiare negli Stati Uniti;
infatti, a prescindere dal fatto che formalmente lo stesso non era ancora partito (si trattava dell'estate dopo l'ultimo anno di scuole superiori), comunque le pratiche per l'iscrizione, piuttosto complessa in quanto svolta mediante l'intermediazione di un'agenzia al fine di far ottenere a una borsa di studio quale CP_1
studente-atleta, erano già in corso dal 2017, con l'assenso e la collaborazione del padre.
In considerazione di tali circostanze, si ritiene che possa ritenersi sussistente una preventiva concertazione di tali spese derivanti dalla scelta condivisa di mandare il figlio a studiare all'estero. CP_1
pagina 9 di 12 All'interno di tali spese dovranno ricomprendersi tutte quelle che sono accessorie a tale esperienza di studio, ossia quelle relative all'assicurazione sanitaria, ai viaggi, all'acquisto di beni strettamente collegati allo svolgimento dell'attività scolastica all'estero (con esclusione, fra le spese di cui alla lett. d del ricorso monitorio, delle spese per le scarpe da calcio e per la palestra, per euro 189,00, e quelle per attrezzatura informatica, in relazione alla quale non vi è prova del nesso con l'attività di studio, per euro 1.177,00).
Parimenti da riconoscere le spese relative alle tasse universitarie arretrate per euro 150,00, mentre con riferimento alle spese mediche varie, di cui al doc. 11 allegato al ricorso monitorio, possono riconoscersi quelle di acquisto di farmaci “da banco” o di limitata entità e solo quelli in cui è riportato il codice fiscale del figlio ed è, pertanto, possibile effettuare collegamento con lo stesso. CP_1
Dunque, potranno riconoscersi spese straordinarie sostenute legittimamente per complessivi euro 507,37, trattandosi per il resto di spese dentali per pulizia, in relazione alle quali non vi è preventivo accordo, ovvero spese non riconducibili al medesimo.
3. Infine, non risulta meritevole di accoglimento il motivo di opposizione secondo il quale il suddetto rimborso in favore del figlio non sarebbe dovuto in quanto questo sarebbe ormai economicamente autosufficiente, in quanto proprietario di unità immobiliari produttrici di reddito.
Ebbene, a prescindere dal fatto che non risulta esservi allo stato alcun provvedimento che si pronuncia in merito al regime di mantenimento dei figli che abbia superato l'omologa del 2016 (ovvero lo stesso non è stato prodotto in giudizio), non vi sono nemmeno elementi sufficienti a dimostrare che il figlio CP_1
fosse economicamente autosufficiente all'epoca delle spese in questione.
Invero, si ricordi che trattasi di soggetto da poco maggiorenne e che stava ancora proseguendo il suo iter educativo, con rilevanti spese come visto prima e in assenza di provati introiti. Invero, la mera proprietà di un appartamento a Perugia (sul punto, peraltro, non vi è prova che lo stesso fosse stato locato) non è sicuramente elemento che incide sulla capacità reddituale del figlio in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, tanto più in ragione degli elevati costi che avrebbe sostenuto in tale periodo per la formazione all'estero. Né tali conclusioni possono essere messe in discussione dall'asserita pagina 10 di 12 proprietà di alcuni immobili in Repubblica Dominicana, considerato che anche con riferimento agli stessi non vi è prova alcuna della loro redditività.
4. La domanda di ingiunzione, dunque, dovrà essere accolta nella misura di euro 33.339,14, pari al 60% delle spese straordinarie ritenute legittime, avendo parte opposta limitato la richiesta di condanna a tale percentuale.
5. Le spese, in virtù dell'accogliendo dell'opposizione in misura assolutamente limitata, tenuto conto della somma complessivamente richiesta e del fatto che la pretesa creditoria della in proprio era già CP_2
stata rigettata in tale sede, dovranno porsi a carico dell'opponente per ½ (ivi incluse quelle della fase monitoria, il cui titolo in questa sede viene formalmente revocato) e compensarsi per il residuo ½. Le medesime si liquideranno ai sensi del d.m. 55/2014, e successivi aggiornamenti, tenuto conto della durata del giudizio e della difficoltà delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale che legittimano l'utilizzo di valori inferiori a quelli medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
14/2022 emesso dal Tribunale di Spoleto il 10/01/2022;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di , ove già non corrisposta, della somma Controparte_1
di euro € 33.339,14, oltre accessori di legge;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di , nella somma di euro Controparte_1
143,00 per spese vive ed euro 652,50 per i compensi per la fase monitoria, già ridotte al 50%, ed euro
2.500,00 (euro 500,00 per fase di studio, euro 400,00 per fase introduttiva, euro 600,00 per fase trattazione/istruttoria ed euro 1.000,00 per fase decisionale) per compenso professionale del presente giudizio di merito, oltre alle spese generali in ragione del 15% su diritti ed IVA e CPA come per legge,
pagina 11 di 12 compensandole per il resto.
Spoleto, 29/10/2025
Il giudice
ER FA
pagina 12 di 12
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice ER FA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 746/2022 RG
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Dimitri Frascarelli Parte_1 C.F._1
del Foro di Spoleto (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Trevi, C.F._2
Via Sant'Egidio, 56, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), entrambi elettivamente domiciliati presso casella PEC C.F._4
- Studio dell'Avv. Daria Palmieri in Spoleto, via Nursina n. 5, Email_1
che li rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI
OGGETTO: Mantenimento dei figli
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'On.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a e da parte di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 pagina 1 di 12 per tutti i motivi sopra compiutamente dedotti;
Pt_1
in via meramente subordinata, accertare e dichiarare dovuta la minor somma di € 125,25, quale quota del 60% delle tasse universitarie relative al primo anno di iscrizione all'ateneo perugino e delle spese mediche relative alla compartecipazione alla spesa (ticket) del SSN (e non € 215,20, somma frutto di un refuso); in ogni caso, revocare e dichiarare nullo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Conclusioni di parte convenuta: “- in via principale nel merito, dichiarati l'interesse ad agire e la legittimazione processuale della sig.ra a far valere il diritto di credito nei confronti del sig. quale Controparte_2 Parte_1
destinataria materiale della obbligazione, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, e per
l'effetto confermare il Decreto ingiuntivo opposto n. 14/2022 – 2638/21 R.G. e condannare l'attore opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi dal giorno del dovuto e fino al saldo avvenuto, e spese e competenze liquidate dal Giudice nel D.I. opposto;
condannare altresì l'attore opponente al pagamento della ulteriore somma di euro 914,74 di cui al Ricorso per decreto ingiuntivo, non concesse nel medesimo, attesa la ricollegabilità delle stesse agli studi dell'opposto e la necessità degli acquisti di materiale informatico;
- in via istruttoria, si reitera in questa sede la richiesta di ammissione delle prove già chieste e non ammesse, in uno con
l'opposizione all'ammissione delle prove tutte richieste da parte opponente, ciò per tutte le ragioni meglio precisate nei precedenti scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamate.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto dinanzi a questo giudice la Parte_1
coniuge separata e il figlio proponendo opposizione al decreto Controparte_3 Controparte_1
ingiuntivo n. 14/2022 emesso dal Tribunale di Spoleto il 10/01/2022, col quale si intimava il pagamento della somma di euro 33.378,91, oltre interessi legali e spese di procedura.
In particolare, l'attore ha rappresentato che tra le parti era intervenuto, in data 03 marzo 2016, decreto di omologa delle condizioni di separazione consensuale, nelle quali si prevedeva che il avrebbe Parte_1
pagina 2 di 12 versato alla “sino a quando ella non si trasferirà nella città natale, a titolo di concorso alle spese per il CP_2
mantenimento dei figli l'importo mensile di euro 900,00 per 12 mesi, di cui euro 300 in favore di ed euro 600 in Per_1
favore di e, quanto alle spese straordinarie, da concordare preventivamente, “un contributo nella misura CP_1
dell'80% per e del 60% per , salvo prevedere dopo i 12 mesi il mantenimento diretto a carico del Per_1 CP_1
Ebbene, con il decreto ingiuntivo in esame, la e avevano chiesto la Parte_1 CP_2 Controparte_1
condanna dell'odierno attore alla restituzione, fra le altre, della quota parte delle spese sostenute per la frequentazione del figlio di un'università in America (più nel dettaglio indicate nel ricorso), nonché CP_1
per spese sanitarie e di altro genere relative al medesimo.
In proposito, l'attore ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di Controparte_2
non avendo titolo per richiedere il rimborso di tali somme (non convivendo con il figlio né avendo sostenuto personalmente tali spese); nel merito, ha evidenziato che tali spese non erano state in alcun modo concordate fra le parti, come previsto sia dalle condizioni omologate che dai Protocolli esistenti in materia presso altri Tribunali. Infine, ha sottolineato come le medesime non sarebbero nemmeno dovute in quanto il figlio sarebbe stato all'epoca economicamente autosufficiente. Per tali ragioni, ha chiesto CP_1
la revoca del decreto opposto.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti e , evidenziando come sussista Controparte_2 Controparte_1
una legittimazione concorrente delle parti, derivante dal decreto di omologa citato;
quanto al merito, hanno evidenziato come la spesa relativa allo studio all'estero del era stata autorizzata e sostenuta Controparte_1
in parte dal padre, salvo revocare il consenso solo dopo che i rapporti con la coniuge (e, di conseguenza, anche con i figli) si erano irrigiditi per questioni personali nel 2018. Quanto alla presunta autosufficienza economica del figlio , la medesima è stata contestata dai convenuti e se ne è, comunque, eccepita CP_1
l'irrilevanza nella presente sede. Hanno concluso, pertanto, per la conferma del decreto opposto.
All'esito della prima udienza è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma di euro 215,25, asseritamente non contestati dall'opponente, e sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. La causa è stata poi istruita mediante escussione dei testi citati dalle parti e,
pagina 3 di 12 all'esito, ritenuta la medesima matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., in data 03/07/2025; la causa è stata dunque trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre analizzare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dall'opponente nei confronti della opposta Controparte_2
In proposito, occorre precisare che la doglianza in parola non è tecnicamente un'eccezione pregiudiziale riguardante il rito (difetto di legittimazione) bensì una difesa riguardante il merito della pretesa azionata.
Infatti, devesi ricordare che il difetto di legittimazione attiva sussiste laddove l'attore in senso sostanziale agisca per la tutela di un diritto del quale non risulta titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto;
diverso il caso, come quello in questione, in cui lo stesso, a seguito dell'analisi degli atti di causa, non risulti concretamente titolare del diritto azionato in giudizio.
Nel caso di specie, ha agito in via monitoria asserendo di essere titolare del diritto di Controparte_2
credito azionato in virtù delle condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di Viterbo del
03/03/2016; dunque, alcun difetto di legittimazione attiva potrà rinvenirsi, ma, al limite, difetto di titolarità di tale diritto per erronea interpretazione del suddetto titolo costitutivo, che porterebbe tuttavia ad un rigetto nel merito della pretesa creditoria.
Ciò posto, si ritiene di aderire alla ricostruzione interpretativa fornita dall'opponente.
Sul punto pare opportuno richiamare la condizione di cui al punto 6): “il padre verserà alla coniuge, sino a quando ella non si trasferirà nella città natale, a titolo di concorso alle spese per il mantenimento dei figli l'importo mensile di euro 900,00 per 12 mesi, di cui euro 300 in favore di ed euro 600 in favore di […] oltre il contributo nella Per_1 CP_1
misura dell'80% per e del 60% per per le spese straordinarie, quali le spese scolastiche/universitarie, ricreative, Per_1 CP_1
sportive, mediche (i.e. le visite specialistiche, le sedute di igiene dentale e le cure tutte, nonché le analisi cliniche ed eventuali esami diagnostici), che verranno tutte previamente concordate;
[…] le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali”. Il successivo punto 7) poi prevedeva che pagina 4 di 12 “ad avvenuto trasferimento della sig.ra nella propria città natale, previsto dopo il compimento della maggiore età CP_2
da parte del secondogenito, il mantenimento dei figli rimarrà integralmente a carico del padre, finché questi non si renderanno economicamente autonomi ed autosufficienti”.
Ebbene, analizzando il tenore complessivo dell'accordo, non può sottacersi come il medesimo prevedesse la imminente partenza di , al raggiungimento della maggiore età del secondogenito, il Controparte_2
quale avrebbe compiuto 18 anni pochi giorni dopo l'emissione del decreto di omologa;
dunque, al di là dell'ambiguo tenore letterale delle espressioni utilizzate nell'accordo, deve intendersi rispondente alla comune intenzione delle parti quella di contenere temporalmente l'erogazione di denaro.
Pertanto, utilizzando tale sottesa ratio quale strumento interpretativo della pattuizione, appare coerente con la natura dei rapporti fissati dalle parti nel medesimo accordo che l'erogazione del mantenimento (ordinario e straordinario) per i figli in favore della coniuge perdurasse sino alla partenza di e, Controparte_2
comunque, non oltre l'anno dal decreto di omologa. Diversamente, infatti, non si comprenderebbe la ragione per la quale è stata inserita nell'accordo la locuzione “per 12 mesi”, laddove era già indicata la cadenza mensile dell'obbligo. Inoltre, sostenendo l'ultrattività dell'obbligo, l'assenza di un orizzonte temporale predeterminato e l'esistenza di una unica condizione meramente potestativa (legata alla sola volontà di , si entrerebbe in contrasto con la dichiarata natura provvisoria della Controparte_2
permanenza di e la sua annunciata imminente permanenza. Controparte_2
In conclusione, sebbene l'analisi del testo non indichi una univoca interpretazione dell'accordo, si ritiene corretto affermare che l'opzione ermeneutica preferibile di tale titolo sia quella proposta dall'opponente, in quanto maggiormente conforme alla comune intenzione delle parti, per come emergente dalla luce dell'assetto registrato nell'accordo, mentre quella proposta dagli opposti se ne discosta.
Dunque, si ritiene che, a partire dalla scadenza del 12° mese successivo all'omologa non vi fosse più alcun obbligo di contribuire al mantenimento dei figli (anche con riferimento alle spese straordinarie) mediante versamento nei confronti della coniuge;
viceversa, si ritiene che fosse “entrata in vigore” la previsione che disponeva il mantenimento diretto e a totale carico del anche con riferimento alle spese Parte_1
pagina 5 di 12 straordinarie. Questo comporta, dunque, come titolare del diritto di credito pari al rimborso delle spese sostenute sia solo ed esclusivamente . Controparte_1
Ad ulteriore ma non necessaria conferma di tale conclusione, peraltro, si pone la circostanza per cui il figlio non era comunque convivente con la madre e non vi è prova che le stesse erano state sostenute da CP_1
quest'ultima, come già rilevato in sede di decreto ingiuntivo che, difatti, è stato emesso solo in favore di
. Controparte_1
2. Quanto alle prime spese contestate, ossia quelle relative all'iscrizione del figlio presso l'Università CP_1
in America (e le spese accessorie per viaggi e assistenza burocratica), occorre evidenziare preliminarmente come si tratti di spese da considerare straordinarie stricto sensu.
In proposito, non si disconosce l'orientamento giurisprudenziale per cui le spese universitarie non sarebbero inquadrabili in tale categoria, ma in quella delle spese ordinarie seppur fuoriuscenti dall'assegno di mantenimento ordinario mensile. Infatti, costituisce orientamento interpretativo costante quello per cui devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno “cumulativo” (cfr Cass., Sez. I, 8/06/2012, n. 9372). Dunque, in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di pagina 6 di 12 preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio (cfr Cass., Sez. I, 13/01/2021, n. 379).
Ebbene, se è sostenibile che potrebbero astrattamente considerarsi appartenenti al primo gruppo le spese per l'università, non può sottacersi la peculiarità del caso in esame, che rende tali spese dotate dei caratteri dell'imprevedibilità ed imponderabilità che contribuiscono ad includerle nelle spese straordinarie. In effetti, la scelta di iscrivere il figlio ad un'università all'estero, con una rata annuale di oltre 14.000,00 euro, con rilevanti spese per burocratiche per il completamento della procedura di iscrizione, nonché per i viaggi, assicurazione etc., non pare possa qualificarsi come spesa prevedibile nell'ambito di un percorso scolastico ordinario del figlio e sia, inoltre, di importo assolutamente rilevante.
Inoltre, e in via del tutto assorbente, nelle condizioni omologate si prevedeva espressamente che le stesse dovessero qualificarsi come straordinarie e dovessero essere sottoposte alla preventiva concertazione dei genitori.
2.1 Passando, dunque, al tema centrale della presente controversia, ossia la sussistenza di accordo del padre sulla scelta di far frequentare al figlio il college negli Stati Uniti d'America, si ritiene dalle risultanze CP_1
delle prove orali nonché dalla documentazione in atti possa fornirsi risposta positiva.
Sul punto, il figlio della coppia ha dichiarato che il padre era ben a conoscenza della Testimone_1
possibilità per il figlio di studiare negli Stati Uniti e favorevole alla soluzione di studio, al punto che CP_1
avrebbe partecipato attivamente alla predisposizione della documentazione richiesta per l'ammissione al college della domanda del figlio e al confezionamento di alcuni filmati. CP_1
pagina 7 di 12 In particolare, il suddetto teste ha riferito di aver proposto ai genitori di mandare il fratello a studiare negli
Stati Uniti come studente -atleta, tramite l'intermediazione della College Life, e che “entrambi erano d'accordo”; ancora “dopo le selezioni le Università Americane facevano le loro proposte ed entrambi i miei genitori erano d'accordo nel mandare mio fratello negli Stati Uniti, soprattutto mio padre che al tempo aveva buone entrate economiche”. Con particolare riferimento alla condotta propedeutica alla suddetta frequentazione, il teste ha dichiarato “ricordo che mio padre lo ha anche accompagnato ad un test di inglese ed ha pagato anche i diritti per i visti di ingresso;
ricordo che fece anche video di quando mio fratello giocava a calcio per poi inviarli in visione all'Agenzia College Life”; “quanto sopra detto in ordine a mio padre si riferisce sia alla fase pre selezione attraverso l'Agenzia College Life che post selezione per l'accesso al
College vero e proprio”.
Tali circostanze, peraltro, risultano confermate dalle dichiarazioni della teste , ex fidanzata di Testimone_2
che era solita frequentare all'epoca casa loro, ha dichiarato “sia a pranzo che a cena ed in Testimone_1
occasione della mia presenza ho sentito che il padre era entusiasta di tale opportunità”, collocando poi tale circostanza nel “periodo 2017 e fine estate 2018” e confermando anche i filmati fatti dal padre e propedeutici all'iscrizione del figlio all'Università.
Le testimonianze sopra riportate, precise e circostanziate, evidenziano che tra le parti è stato raggiunto un accordo circa gli studi del figlio negli Stati Uniti, o quanto meno l'accordo in merito allo svolgimento di tutte le pratiche di iscrizione attraverso l'agenzia College Life, tanto che l'opponente ha contribuito a predisporre la documentazione necessaria alla presentazione della domanda del figlio di ammissione al college. Tale ultima circostanza è, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, logicamente e particolarmente indicativa dell'adesione dell'opponente al progetto di studio del figlio, non essendo coerente ritenere che lo stesso abbia aiutato il figlio predisponendo i citati documenti, nonostante fosse contrario al suo progetto di studio.
Sul punto non può non rilevarsi la scarsa rilevanza delle dichiarazioni dei testi di parte attrice. Invero,
(sorella dell'attore) e (parente del non meglio precisato), hanno Persona_2 Persona_3 Parte_1
riferito di aver genericamente assistito a conversazioni fra padre e figlio nell'ambito delle quali il padre pagina 8 di 12 manifestava la contrarietà a tale progetto di studi;
non va sottaciuto, però, come tali circostanze non siano state collocate temporalmente dalle testimoni e come solo il cap. 3 facesse genericamente riferimento all'anno 2018.
Ebbene, a prescindere dall'attendibilità soggettiva dei testi, ciò che rileva è che tali deposizioni non sono state in grado di confutare il fatto che il padre fosse inizialmente d'accordo sulla scelta educativa di cui si dibatte, sostenendo sia da un punto di vista fattuale che economico tale decisione;
oltre alle deposizioni testimoniali sopra richiamate, l'opponente ha confermato di aver realizzato un video al figlio finalizzato proprio ad essere inviato all'agenzia College Life e alla successiva candidatura per il College Americano.
Inoltre, assume valore indiziario anche la documentazione prodotta: nello specifico il fatto che la fatture relativa al primo pagamento di euro 135,00 in favore della College Life fosse intestata a e Parte_1
la mail inviata dall'indirizzo dello studio del padre al figlio (invero, anche ove il padre abbia fatto CP_1
utilizzare al figlio lo scanner dell'ufficio, lo stesso poi ha comunque provveduto a inviare tramite mail le copie scannerizzate al figlio della documentazione necessaria per l'iscrizione, condotta che sarebbe stata contraddittoria con il netto dissenso che il a suo dire, aveva manifestato al figlio). Parte_1
Viceversa, è noto e pacifico che solo nel corso dell'anno 2018, quando i rapporti con la moglie si sono deteriorati, coinvolgendo anche i figli, vi sia stata un'opposizione da parte del padre che, tuttavia, è da considerare postuma. Invero, i messaggi whatsapp prodotti dall'opponente risalgono al luglio del 2018 e testimoniano un tardivo recesso del padre dalla volontà di mandare il figlio a studiare negli Stati Uniti;
infatti, a prescindere dal fatto che formalmente lo stesso non era ancora partito (si trattava dell'estate dopo l'ultimo anno di scuole superiori), comunque le pratiche per l'iscrizione, piuttosto complessa in quanto svolta mediante l'intermediazione di un'agenzia al fine di far ottenere a una borsa di studio quale CP_1
studente-atleta, erano già in corso dal 2017, con l'assenso e la collaborazione del padre.
In considerazione di tali circostanze, si ritiene che possa ritenersi sussistente una preventiva concertazione di tali spese derivanti dalla scelta condivisa di mandare il figlio a studiare all'estero. CP_1
pagina 9 di 12 All'interno di tali spese dovranno ricomprendersi tutte quelle che sono accessorie a tale esperienza di studio, ossia quelle relative all'assicurazione sanitaria, ai viaggi, all'acquisto di beni strettamente collegati allo svolgimento dell'attività scolastica all'estero (con esclusione, fra le spese di cui alla lett. d del ricorso monitorio, delle spese per le scarpe da calcio e per la palestra, per euro 189,00, e quelle per attrezzatura informatica, in relazione alla quale non vi è prova del nesso con l'attività di studio, per euro 1.177,00).
Parimenti da riconoscere le spese relative alle tasse universitarie arretrate per euro 150,00, mentre con riferimento alle spese mediche varie, di cui al doc. 11 allegato al ricorso monitorio, possono riconoscersi quelle di acquisto di farmaci “da banco” o di limitata entità e solo quelli in cui è riportato il codice fiscale del figlio ed è, pertanto, possibile effettuare collegamento con lo stesso. CP_1
Dunque, potranno riconoscersi spese straordinarie sostenute legittimamente per complessivi euro 507,37, trattandosi per il resto di spese dentali per pulizia, in relazione alle quali non vi è preventivo accordo, ovvero spese non riconducibili al medesimo.
3. Infine, non risulta meritevole di accoglimento il motivo di opposizione secondo il quale il suddetto rimborso in favore del figlio non sarebbe dovuto in quanto questo sarebbe ormai economicamente autosufficiente, in quanto proprietario di unità immobiliari produttrici di reddito.
Ebbene, a prescindere dal fatto che non risulta esservi allo stato alcun provvedimento che si pronuncia in merito al regime di mantenimento dei figli che abbia superato l'omologa del 2016 (ovvero lo stesso non è stato prodotto in giudizio), non vi sono nemmeno elementi sufficienti a dimostrare che il figlio CP_1
fosse economicamente autosufficiente all'epoca delle spese in questione.
Invero, si ricordi che trattasi di soggetto da poco maggiorenne e che stava ancora proseguendo il suo iter educativo, con rilevanti spese come visto prima e in assenza di provati introiti. Invero, la mera proprietà di un appartamento a Perugia (sul punto, peraltro, non vi è prova che lo stesso fosse stato locato) non è sicuramente elemento che incide sulla capacità reddituale del figlio in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, tanto più in ragione degli elevati costi che avrebbe sostenuto in tale periodo per la formazione all'estero. Né tali conclusioni possono essere messe in discussione dall'asserita pagina 10 di 12 proprietà di alcuni immobili in Repubblica Dominicana, considerato che anche con riferimento agli stessi non vi è prova alcuna della loro redditività.
4. La domanda di ingiunzione, dunque, dovrà essere accolta nella misura di euro 33.339,14, pari al 60% delle spese straordinarie ritenute legittime, avendo parte opposta limitato la richiesta di condanna a tale percentuale.
5. Le spese, in virtù dell'accogliendo dell'opposizione in misura assolutamente limitata, tenuto conto della somma complessivamente richiesta e del fatto che la pretesa creditoria della in proprio era già CP_2
stata rigettata in tale sede, dovranno porsi a carico dell'opponente per ½ (ivi incluse quelle della fase monitoria, il cui titolo in questa sede viene formalmente revocato) e compensarsi per il residuo ½. Le medesime si liquideranno ai sensi del d.m. 55/2014, e successivi aggiornamenti, tenuto conto della durata del giudizio e della difficoltà delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale che legittimano l'utilizzo di valori inferiori a quelli medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
14/2022 emesso dal Tribunale di Spoleto il 10/01/2022;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di , ove già non corrisposta, della somma Controparte_1
di euro € 33.339,14, oltre accessori di legge;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di , nella somma di euro Controparte_1
143,00 per spese vive ed euro 652,50 per i compensi per la fase monitoria, già ridotte al 50%, ed euro
2.500,00 (euro 500,00 per fase di studio, euro 400,00 per fase introduttiva, euro 600,00 per fase trattazione/istruttoria ed euro 1.000,00 per fase decisionale) per compenso professionale del presente giudizio di merito, oltre alle spese generali in ragione del 15% su diritti ed IVA e CPA come per legge,
pagina 11 di 12 compensandole per il resto.
Spoleto, 29/10/2025
Il giudice
ER FA
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