Cass. civ., sez. III, sentenza 20/12/1980, n. 6573
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Sentenza 20 dicembre 1980

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L'esclusione - a norma del secondo comma dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 - del diritto di prelazione (e del conseguente diritto di riscatto) in favore dell'affittuario, del mezzadro, del colono e del compartecipante, (ed esteso ai coltivatori diretti proprietari di fondi finitimi dall'art 7 della legge 14 agosto 1971 n 817) si riferisce a qualsiasi ipotesi di reciproco trasferimento del fondo con altri beni (o diritti), e non solo a quella in cui il negozio permutativo tenda al conseguimento di una delle finalita connesse allo sviluppo della proprieta coltivatrice, sia in conseguenza dell'inesistenza per la permuta come per gli altri casi di esclusione della prelazione agraria previsti dal secondo comma dell'art 8 citato - di una specificazione legislativa limitativa, sia dell'impossibilita di equiparare la permuta alla vendita in relazione alla volonta dell'alienante, che, mentre nella vendita non ha alcun interesse a conseguire il prezzo del terzo piuttosto che dal coltivatore, nella permuta ha, invece, l'intento specifico di servirsi del fondo come mezzo di scambio per conseguire un bene determinato ed infungibile verso il quale nutre un particolare interesse.*

La disposizione del secondo comma dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 - che esclude il diritto di prelazione del coltivatore nel caso (tra gli altri) in cui il trasferimento della proprieta del fondo avvenga mediante permuta, ancorche questa non tenda al conseguimento di una finalita connessa allo sviluppo della proprieta coltivatrice - non e in contrasto con i principi di cui agli artt 3 e 44 della Costituzione. Infatti, mentre non e configurabile disparita di trattamento in danno di chi trasferisce il fondo nella Forma della vendita rispetto a chi lo trasferisce nella Forma della permuta, attesa la non assimilabilita dei due negozi per la diversita dello scopo pratico perseguito dal disponente, l'imposizione di obblighi, vincoli e limiti alla proprieta terriera privata deve essere chiaramente enunciata in norme specifiche e non puo desumersi in via analogica da altre norme.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/12/1980, n. 6573
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6573
    Data del deposito : 20 dicembre 1980

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