Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 16/06/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01304/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00996/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 996 del 2024, proposto da RI DO, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Francesco Panico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Agrigento in liquidazione, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
- al decreto ingiuntivo n. 225/2022 del 6 dicembre 2022, reso dal Tribunale Civile di Agrigento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente il 3 marzo 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;
Udito, nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025, il difensore di parte ricorrente presente così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso ritualmente proposto, è stata chiesta l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 225/2022 del 6 dicembre 2022, con il quale Tribunale di Agrigento ha ingiunto al Consorzio ASI di Agrigento di pagare alla ricorrente ( ex dipendente) “ la somma di euro 7.467,50; gli interessi come da domanda, purché entro e non oltre i limiti previsti dalla legge; le spese di questa procedura di ingiunzione, che si liquidano in € 284,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge ”.
Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Agrigento in liquidazione, ritualmente intimato non si è costituito in giudizio.
All’udienza camerale del 25 febbraio 2025 parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio della trattazione al fine della regolarizzazione della documentazione depositata.
All’udienza camerale del 26 marzo 2025, il ricorso è passato in decisione.
2. Il ricorso è ammissibile e fondato.
Va, innanzitutto, osservato che ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334).
Infatti, il decreto ingiuntivo, confermato in sede di opposizione ovvero non opposto nei termini, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656, c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014, n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045 e 19 marzo 2007, n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318 e 31 maggio 2003, n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000, n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza: condizione essenziale è che il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647, c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015, n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).
Alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114, cod. proc. amm.: il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione dal Tribunale di Agrigento con decreto di esecutorietà n. 1785/2023 del giorno 8 febbraio 2023 ed è decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, dalla notifica in data 2 marzo 2023 a mezzo ufficiale giudiziario, presso la sede legale del Consorzio.
Pertanto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo del Consorzio intimato di conformarsi al titolo di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute come indicate in ricorso, oltre alle spese di registrazione del titolo stesso, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura di parte se anteriore, della presente sentenza.
4. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente pro tempore del Dipartimento Regionale delle attività produttive dell’Assessorato delle attività produttive della Regione Siciliana – con facoltà di delega dei relativi incombenti a un funzionario da lui individuato – il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta (60) giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento; con onere a carico del Consorzio medesimo.
Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con separato provvedimento ai sensi del d.P.R. n.115/2002, con particolare riferimento, per l’eventuale utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.; la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.
5. Va accolta anche la domanda di condanna del Consorzio debitore al pagamento di una penalità di mora in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, assumendo quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza al Consorzio inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in mancanza dell’adempimento, il giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta .
6. Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26, c.p.a. e 91, c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, a favore di parte ricorrente, avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, III, 25 marzo 2016, n. 1247; id . 30 gennaio 2015, n. 453) con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Agrigento in liquidazione di dare ottemperanza al titolo esecutivo indicato in epigrafe, nei modi e nei termini specificati in motivazione;
- dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini indicati in motivazione;
- condanna il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Agrigento in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.400,00 (euro millequattrocento/00), oltre accessori come per legge se dovuti, in favore del difensore antistatario.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta incaricato presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Annalisa Stefanelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Pignataro | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO