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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/06/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 03.06.2025
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 03.06.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
D'ATTIS MARCO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: cancellazione/non iscrizione elenchi agricoli ed indennità di disoccupazione agricola
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.11.2023 parte ricorrente come in epigrafe indicata - premesso di essere bracciante agricolo - esponeva che l' con apposita nota comunicava la cancellazione dagli elenchi CP_1 agricoli del comune di residenza di 105 giornate nel 2021, espletate per la ditta “Sembiante Antonio”. Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, avendo l'istante lavorato quale bracciante agricolo alle dipendenze della predetta ditta, chiedeva accertarsi il proprio diritto a rimanere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza per le giornate sopra indicate. Si costituiva in giudizio l' il quale eccepiva preliminarmente la CP_1 decadenza dell'azione giurisdizionale e l'improponibilità e infondatezza del ricorso, la nullità per genericità del ricorso, concludendo nel merito per il rigetto della domanda riportandosi alle risultanze del verbale ispettivo del 02/12/2022. All'odierna udienza il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso non può trovare accoglimento, essendo parte ricorrente incorso nella decadenza di cui all'art. 22, comma 1, d.l. n. 7/70. L'art. 22 del D.L. n° 7/70, convertito in legge n°83/70, prevede che
“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza (comma 1)”. Sul punto, il giudicante rileva che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 per il ricorso giudiziale, ha natura di decadenza sostanziale (in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595, 21 aprile 2001 n. 5942, 8 novembre 2003 n. 16803, 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393). Si tratta di un termine perentorio, la cui inosservanza comporta l'estinzione del diritto. La decadenza, infatti, può essere impedita solo dall'esercizio dell'azione e non è soggetta a sospensione o interruzione. La decadenza, poi, salvo il limite del giudicato interno, è rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado, ai sensi dell'art. 2969 c.c.
2 riguardando una materia - come quella della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - sottratta alla disponibilità delle parti. Peraltro questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale - con sentenza n. 192 del 2005, che ha modificato l'orientamento assunto dalla stessa Corte nella sentenza n. 88 del 1988 non configgente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi). Ciò posto, occorre individuare il momento a partire dal quale il termine di 120 giorni deve essere computato. L'art. 22, c.1, del D.L. n° 7/70, convertito in legge n°83/70, fissa per la proposizione della azione giudiziaria il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento definitivo, o dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto comunque conoscenza;
in sostanza esso sembra presupporre l'esistenza di un provvedimento “espresso” di rigetto, adottato al termine dell'iter amministrativo contenzioso, che sia stato portato a conoscenza dell'interessato. La formulazione della norma trae giustificazione dal fatto che in origine l'art.17 dello stesso D.L. prevedeva un'ipotesi di silenzio-assenso nei casi in cui la Commissione Provinciale, in prima istanza, e l' Ufficio Regionale del lavoro, in seconda istanza, non si fossero pronunciati nei termini stabiliti sugli atti di impugnazione dei provvedimenti di iscrizione o di cancellazione dagli elenchi;
il provvedimento negativo, invece, doveva essere reso in maniera formale e doveva essere comunicato all'interessato. Successivamente, tuttavia, l'ipotesi del silenzio-assenso, disciplinata dal citato art. 17, è stata sostituita con la previsione normativa del silenzio-rigetto.
L' art. 11, c. 1 e c.2, del D.Lgs. n° 375/1993, infatti, in sostanza abrogando l'art. 17 della legge n° 83/70, ha stabilito che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente
3 sede dello possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Pt_2 commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.”. Giova incidentalmente precisare che dal 01.07.1995 il Servizio per i contributi agricoli unificati -SCAU- è stato soppresso e che le relative funzioni sono state trasferite all . CP_1
Il predetto art.11 ha di fatto sostituito la ipotesi del silenzio assenso, prevista dall' art. 17 DL n. 7/1970, con quella del silenzio rigetto (cfr. Cass. sent. 28715/2011) ed ha introdotto dei termini “teorici” per l' esperimento dell' iter amministrativo (240 giorni: 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato per la proposizione del ricorso alla Commissione Provinciale + 90 giorni per la decisione;
ulteriori 30 giorni per la proposizione del ricorso alla Commissione Centrale + 90 giorni per la decisione). Ove uno dei termini per le decisioni amministrative giunga a scadenza senza che sia stato adottato un provvedimento espresso, si forma il rigetto tacito del ricorso amministrativo, che si ritiene ex lege conosciuto dall' interessato. Il termine decadenziale di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo, ove esso sia adottato nei termini previsti dall'art. 11 del d.lg. n. 375 del 1993, oppure dalla scadenza dei medesimi termini previsti per la pronuncia della decisione, nel caso del loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto (v. Cass. n.8650\2008; n.13092\2009). Nel caso di specie, si osserva che l'istante ha introdotto il presente giudizio con ricorso depositato il 23/11/2023, incorrendo nel suddetto termine decadenziale. Giova premettere che la novella apportata dall'articolo 43, co. 7 del dl n. 76/2020 decreto semplificazioni, dopo la rettifica pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 23 luglio 2020 per facilitare l'erogazione delle prestazioni in materia di agricoltura, ha previsto che la variazione delle giornate lavorative individuali per i lavoratori agricoli a tempo determinato intervenute dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale verrà notificata agli interessati direttamente dall tramite raccomandata oppure posta elettronica CP_1 certificata. Nel caso di specie, come documentato da il provvedimento di CP_1 variazione è stato notificato dall'istituto all'indirizzo del ricorrente in data 14/04/2023. A nulla rileva, contrariamente da quanto dedotto da parte istante, che la raccomandata contenente il provvedimento sia stata sottoscritta per ricevuta da soggetto diverso dal ricorrente. Invero, sulla cartolina della raccomandata a/r è specificato il nome e l'indirizzo del ricorrente, cui l'atto notificato era indirizzato, con la conseguenza che il
4 soggetto che ha accettato l'atto, seppur diverso dal ricorrente, ha fatto si che la notifica si sia correttamente perfezionata. Peraltro lo stesso provvedimento di cancellazione prodotto dal ricorrente (all.1) e di cui il ricorrente riferisce- senza fornire alcuna prova
– di esserne venuto a conoscenza solo in data 1.5.2023 (vedasi pag. 2 delle note autorizzate depistate il 19.4.2025), reca nell'intestazione il numero di raccomandata (66482552795-7) corrispondente al numero di raccomandata riportato nella ricevuta di ritorno notificata presso l'indirizzo dello stesso in data 14.4.2023. Da ciò consegue che, contrariamente da quanto dedotto dall'istante, il ricorso al Cisoa proposto in data 27/05/2023 è tardivo, essendo abbondantemente decorsi i termini sopra specificati ed essendo il ricorrente incorso nella decadenza di cui all'art. 22, comma 1, d.l. n. 7/70. Difatti, applicando la disciplina sopra richiamata al caso di specie, decorsi 30 giorni dal 14/04/2023, data di notifica del provvedimento CP_1 lo stesso è divenuto definitivo in data 14/05/2023, allo spirare del quale sono decorsi gli ulteriori 120 giorni per introdurre il giudizio, maturati in data 14.9.2023, anteriormente alla data di proposizione del presente ricorso, avvenuta il 23/11/2023. A ciò si aggiunga che, non può essere preso in considerazione ai fini della tempestività del presente ricorso il provvedimento di rigetto del del 20/07/2023, essendo il predetto ricorso tardivo, in quanto CP_2 presentato il 27/05/2023, non potendo la determinazione del termine iniziale ai fini della decadenza essere variabile e soggetto alla volontà e all'iniziativa delle parti. L'azione deve essere, quindi dichiarata inammissibile. L'accoglimento dell'eccezione preliminare giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 23.11.2023 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite. Brindisi, 3.06.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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