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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 494/2022 Tribunale Ordinario di Trani Verbale di udienza del 25.3.2025
Alle ore 11.07, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra, con l'assistenza del
Funzionario Upp Giovanni Battista Losito, sono comparsi: per , l'avv. Donata Di Meo in sostituzione dell'avv. Gianfranco Cotrone;
Parte_1 per gli opponenti l'avv. Francesca Pistillo in sostituzione dell'avv. Mauro Sgaramella. È presente il dott. per la prescritta pratica forense. Persona_1
La Giudice
Invita le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. Di Meo, per parte opposta, precisa le proprie conclusioni, riportandosi agli scritti difensivi, chiedendo il rigetto dell'opposizione così come formulata.
L'avv. Francesca Pistillo precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e chiede l'accoglimento dell'opposizione proposta con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La Giudice
Riserva di provvedere all'esito dell'udienza, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Trani, 25.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Azzurra
Guerra, uditi i procuratori delle parti i quali hanno precisato le conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 494/2022 R.G.A.C. C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1921/2021 emesso dal Tribunale di Trani il 7.12.2021 vertente tra:
, rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 Parte_3
Mauro Sgaramella in virtù di procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica sottoscritta con firma digitale;
OPPONENTI
Contro
in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Gianfranco Cotrone in virtù di procura alle liti sottoscritta digitalmente e autenticata con firma digitale allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.7.2022
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle Parti: come da verbale in atti
***SVOLGIMENTO DEL PROCESSO***
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I.
n. 1921/2021 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto a e Parte_2 Parte_3
il pagamento in favore di della complessiva somma di €
[...] Parte_1 23.152,05 oltre interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c. decorrenti dalla data di notifica del decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo.
Più precisamente la suddetta somma ingiunta all'odierno opponente rinviene dal contratto di prestito personale stipulato con il 5.12.2018 per l'ammontare di € Parte_1
25.000,00 da restituirsi in 96 rate mensili.
A fondamento della spiegata opposizione, gli opposti hanno eccepito: - il difetto di legittimazione passiva, non essendo il contratto prodotto conforme all'originale, riservando di disconoscere la conformità delle sottoscrizioni;
incertezza e carenza di liquidità del credito fondato sul mero estratto conto non idoneo a provare l'entità del credito in sede di opposizione;
illegittima applicazione di interessi e spese e usurarietà dei tassi di interesse. Hanno concluso,
quindi, chiedendo la revoca del titolo monitorio con condanna della parte opposta al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione depositata il 4.7.2022 ha chiesto il rigetto Parte_1
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione.
Dopo la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e lo svolgimento del tentativo di mediazione, concessi i termini ex art. 183 VI co c.p.c., la causa è
stata istruita in via documentale. Con ordinanza resa fuori udienza il 13.11.2023 il procedimento
è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e, con successiva ordinanza del 7.1.2025 è
stata fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'odierna udienza, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, la causa è
stata decisa nei modi di legge.
***MOTIVI DI DIRITTO***
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice ed, in particolare, senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto, ovvero, su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
La particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, nel senso che non esonera colui che fa valere un proprio diritto dare dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c..
Tanto premesso, dal compendio probatorio disponibile (cfr.: contratto di prestito personale -
docc. 1 allegato al ricorso monitorio;
estratto conto– doc. 2 del fascicolo monitorio) si evince che - con contratto di prestito personale stipulato il 5.12.2018 – concesse Parte_1
a la somma di € 25.000,00 ( tan 8,90 e taeg 9,44), oltre interessi pari a Parte_2
complessivi € 10.036,16 da restituirsi in 96 rate da € 364.96. Il contratto riporta in calce la firma di e della garante . Parte_2 Parte_3
Nell'atto di opposizione, gli opponenti hanno disconosciuto la conformità del contratto depositato telematicamente all'originale.
Come noto, l'art. 2719 c.c. stabilisce che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa
efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale
competente ovvero non è espressamente disconosciuta”. Non appare superfluo rilevare che, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio non può essere limitato ad una censura generica (che si risolve in una mera clausola di stile), ma deve avvenire attraverso l'indicazione precisa degli elementi dai quali emerge la difformità tra il documento disconosciuto rispetto agli originali, quindi attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale.
Come precisato dalla Suprema Corte “ In tema di prova documentale, il disconoscimento delle
copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell' art. 2719 c.c. , impone che, pur
senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga
compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed
univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto
rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche
asserzioni” ( cfr. Cass., 20.6.2019, n. 16557).
Nel caso di specie, sebbene gli odierni opponenti hanno tempestivamente disconosciuto formalmente ai sensi dell'art. 2719 c.c. le copie dei contratti prodotte in giudizio in copia fotostatica, avanzando tale eccezione nell'atto di citazione (cfr., pag. 2) e reiterandola nei successivi scritti, deve rilevarsi che tale contestazione di conformità all'originale dei contratti prodotti in giudizio non è adeguatamente motivata, non essendo specificamente indicati gli elementi da cui poter desumere gli estremi della negazione della genuinità della copia. Parte
opponente si è infatti limitata a sostenere una generica falsità del documento, o comunque la sua non conformità all'originale, senza però indicare in che cosa la copia differisca dall'originale o quali siano gli elementi concreti per ritenerla addirittura falsa.
Pertanto, non potendosi ritenere la documentazione prodotta in copia adeguatamente disconosciuta ex art. 2719 c.c., la stessa dev'essere considerata - in virtù della medesima disposizione - conforme all'originale.
Con riferimento, poi, all'autenticità delle sottoscrizioni deve rilevarsi che gli opponenti, nel primo atto utile ( ovvero, l'atto di citazione) hanno fatto “riserva” di disconoscere formalmente le sottoscrizioni apposte sul contratto di prestito, provvedendo a formularlo solamente con le note scritte depositate il 7.9.2022. è evidente la tardività del disconoscimento delle sottoscrizioni che avrebbe dovuto essere formulato in maniera chiara ed inequivoca ( senza riserva) nel primo atto utile, ovvero nell'atto di citazione.
Sul punto, peraltro, non è ultroneo rammentare, per mero scrupolo, che l'esecuzione parziale del contratto da parte dell'opponente, così come attestato dall'estratto conto da cui emerge il pagamento di 19 rate del contratto, rende in ogni caso privo di effetto il disconoscimento in parola, in conformità al noto principio giurisprudenziale in base al quale “la parte che, prima
del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel
giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto
disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a
proporre l'istanza di verificazione”. (in tal senso, Cass., 28.6.2012, n. 10849).
Ebbene, accertata l'erogazione delle somme da parte di in favore Parte_1
dell'opponente, vi è che quest'ultimo - su cui ricadeva il relativo incombente - non ha fornito la prova di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione restitutoria, né ha allegato e provato la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio e connotate da un elevato grado di genericità, che risultano agevolmente smentite dall'analitica documentazione prodotta dalla Banca opposta, e di cui sopra si è dato conto.
Il motivo inerente all'asserita usurarietà dei tassi ed applicazione di interessi ultralegali,
premessa la assoluta genericità della doglianza appare del tutto infondato attesa l'assoluta genericità della formulazione, in relazione alla quale gli opponenti neppure si premurano di indicare in che modo sarebbe avvenuto l'asserito superamento del tasso soglia.
Anche il motivo in questione deve, pertanto, essere rigettato.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri valoriali medi dettati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653, c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 1921/2021 (RG n. 5929/2021);
2. condanna gli opponenti, in solido fra loro, a pagare in favore della società opposta le spese di lite che liquida nella somma € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Trani, 25 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
Alle ore 11.07, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra, con l'assistenza del
Funzionario Upp Giovanni Battista Losito, sono comparsi: per , l'avv. Donata Di Meo in sostituzione dell'avv. Gianfranco Cotrone;
Parte_1 per gli opponenti l'avv. Francesca Pistillo in sostituzione dell'avv. Mauro Sgaramella. È presente il dott. per la prescritta pratica forense. Persona_1
La Giudice
Invita le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. Di Meo, per parte opposta, precisa le proprie conclusioni, riportandosi agli scritti difensivi, chiedendo il rigetto dell'opposizione così come formulata.
L'avv. Francesca Pistillo precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e chiede l'accoglimento dell'opposizione proposta con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La Giudice
Riserva di provvedere all'esito dell'udienza, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Trani, 25.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Azzurra
Guerra, uditi i procuratori delle parti i quali hanno precisato le conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 494/2022 R.G.A.C. C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1921/2021 emesso dal Tribunale di Trani il 7.12.2021 vertente tra:
, rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 Parte_3
Mauro Sgaramella in virtù di procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica sottoscritta con firma digitale;
OPPONENTI
Contro
in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Gianfranco Cotrone in virtù di procura alle liti sottoscritta digitalmente e autenticata con firma digitale allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.7.2022
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle Parti: come da verbale in atti
***SVOLGIMENTO DEL PROCESSO***
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I.
n. 1921/2021 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto a e Parte_2 Parte_3
il pagamento in favore di della complessiva somma di €
[...] Parte_1 23.152,05 oltre interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c. decorrenti dalla data di notifica del decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo.
Più precisamente la suddetta somma ingiunta all'odierno opponente rinviene dal contratto di prestito personale stipulato con il 5.12.2018 per l'ammontare di € Parte_1
25.000,00 da restituirsi in 96 rate mensili.
A fondamento della spiegata opposizione, gli opposti hanno eccepito: - il difetto di legittimazione passiva, non essendo il contratto prodotto conforme all'originale, riservando di disconoscere la conformità delle sottoscrizioni;
incertezza e carenza di liquidità del credito fondato sul mero estratto conto non idoneo a provare l'entità del credito in sede di opposizione;
illegittima applicazione di interessi e spese e usurarietà dei tassi di interesse. Hanno concluso,
quindi, chiedendo la revoca del titolo monitorio con condanna della parte opposta al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione depositata il 4.7.2022 ha chiesto il rigetto Parte_1
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione.
Dopo la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e lo svolgimento del tentativo di mediazione, concessi i termini ex art. 183 VI co c.p.c., la causa è
stata istruita in via documentale. Con ordinanza resa fuori udienza il 13.11.2023 il procedimento
è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e, con successiva ordinanza del 7.1.2025 è
stata fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'odierna udienza, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, la causa è
stata decisa nei modi di legge.
***MOTIVI DI DIRITTO***
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice ed, in particolare, senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto, ovvero, su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
La particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, nel senso che non esonera colui che fa valere un proprio diritto dare dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c..
Tanto premesso, dal compendio probatorio disponibile (cfr.: contratto di prestito personale -
docc. 1 allegato al ricorso monitorio;
estratto conto– doc. 2 del fascicolo monitorio) si evince che - con contratto di prestito personale stipulato il 5.12.2018 – concesse Parte_1
a la somma di € 25.000,00 ( tan 8,90 e taeg 9,44), oltre interessi pari a Parte_2
complessivi € 10.036,16 da restituirsi in 96 rate da € 364.96. Il contratto riporta in calce la firma di e della garante . Parte_2 Parte_3
Nell'atto di opposizione, gli opponenti hanno disconosciuto la conformità del contratto depositato telematicamente all'originale.
Come noto, l'art. 2719 c.c. stabilisce che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa
efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale
competente ovvero non è espressamente disconosciuta”. Non appare superfluo rilevare che, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio non può essere limitato ad una censura generica (che si risolve in una mera clausola di stile), ma deve avvenire attraverso l'indicazione precisa degli elementi dai quali emerge la difformità tra il documento disconosciuto rispetto agli originali, quindi attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale.
Come precisato dalla Suprema Corte “ In tema di prova documentale, il disconoscimento delle
copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell' art. 2719 c.c. , impone che, pur
senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga
compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed
univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto
rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche
asserzioni” ( cfr. Cass., 20.6.2019, n. 16557).
Nel caso di specie, sebbene gli odierni opponenti hanno tempestivamente disconosciuto formalmente ai sensi dell'art. 2719 c.c. le copie dei contratti prodotte in giudizio in copia fotostatica, avanzando tale eccezione nell'atto di citazione (cfr., pag. 2) e reiterandola nei successivi scritti, deve rilevarsi che tale contestazione di conformità all'originale dei contratti prodotti in giudizio non è adeguatamente motivata, non essendo specificamente indicati gli elementi da cui poter desumere gli estremi della negazione della genuinità della copia. Parte
opponente si è infatti limitata a sostenere una generica falsità del documento, o comunque la sua non conformità all'originale, senza però indicare in che cosa la copia differisca dall'originale o quali siano gli elementi concreti per ritenerla addirittura falsa.
Pertanto, non potendosi ritenere la documentazione prodotta in copia adeguatamente disconosciuta ex art. 2719 c.c., la stessa dev'essere considerata - in virtù della medesima disposizione - conforme all'originale.
Con riferimento, poi, all'autenticità delle sottoscrizioni deve rilevarsi che gli opponenti, nel primo atto utile ( ovvero, l'atto di citazione) hanno fatto “riserva” di disconoscere formalmente le sottoscrizioni apposte sul contratto di prestito, provvedendo a formularlo solamente con le note scritte depositate il 7.9.2022. è evidente la tardività del disconoscimento delle sottoscrizioni che avrebbe dovuto essere formulato in maniera chiara ed inequivoca ( senza riserva) nel primo atto utile, ovvero nell'atto di citazione.
Sul punto, peraltro, non è ultroneo rammentare, per mero scrupolo, che l'esecuzione parziale del contratto da parte dell'opponente, così come attestato dall'estratto conto da cui emerge il pagamento di 19 rate del contratto, rende in ogni caso privo di effetto il disconoscimento in parola, in conformità al noto principio giurisprudenziale in base al quale “la parte che, prima
del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel
giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto
disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a
proporre l'istanza di verificazione”. (in tal senso, Cass., 28.6.2012, n. 10849).
Ebbene, accertata l'erogazione delle somme da parte di in favore Parte_1
dell'opponente, vi è che quest'ultimo - su cui ricadeva il relativo incombente - non ha fornito la prova di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione restitutoria, né ha allegato e provato la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio e connotate da un elevato grado di genericità, che risultano agevolmente smentite dall'analitica documentazione prodotta dalla Banca opposta, e di cui sopra si è dato conto.
Il motivo inerente all'asserita usurarietà dei tassi ed applicazione di interessi ultralegali,
premessa la assoluta genericità della doglianza appare del tutto infondato attesa l'assoluta genericità della formulazione, in relazione alla quale gli opponenti neppure si premurano di indicare in che modo sarebbe avvenuto l'asserito superamento del tasso soglia.
Anche il motivo in questione deve, pertanto, essere rigettato.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri valoriali medi dettati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653, c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 1921/2021 (RG n. 5929/2021);
2. condanna gli opponenti, in solido fra loro, a pagare in favore della società opposta le spese di lite che liquida nella somma € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Trani, 25 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra