TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 02/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG n.1068/2024 promossa da:
cod. fisc. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Andrea Sterli
- RICORRENTE –
c o n t r o
(cf. p.iva con sede legale in Via CP_1 P.IVA_1
PAPA Giovanni XXIII n. 7 3 in Reggio Emilia in persona del legale rappresentante pro tempore
-CONVENUTO CONTUMACE
in punto a: impugnazione licenziamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il Ricorrente conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la società per sentir CP_1
accogliere le proprie conclusioni al seguito riportate: “In via preliminare: Dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o inefficace e comunque privo di giuridico effetto il licenziamento su cui è giudizio.
In via principale: Ordinare l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente. Condannare cod. fisc. CP_1
, corrente in Reggio Emilia via Papa Giovanni XXIII n. P.IVA_1
7, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.636,44) di una somma corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non inferiore per legge a € 8.182,20, pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
e condannare la convenuta a versare agli Istituti competenti tutti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti a favore del ricorrente per il medesimo periodo, riservandosi il diritto di esercitare l'opzione di cui all'art. 2, comma 3°, D. Lgs. 23/15
e di chiedere pertanto, in sostituzione della reintegra nel posto di lavoro, il pagamento della somma di € 24.546,60, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
In via subordinata: Condannare cod. fisc. CP_1
, corrente in Reggio Emilia via Papa Giovanni XXIII n. P.IVA_1
7, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria pari ad € 9.818,64
(equivalente a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto) ovvero pari alla minor somma commisurata alla dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.636,44).
Pag. 2 di 7 In ordine alle differenze retributive: Condannare, per i motivi grandemente esposti in giudizio, cod. fisc. CP_1
, corrente in Reggio Emilia via Papa Giovanni XXIII n. P.IVA_1
7, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.580,84 (di cui € 166,75 per tfr) ovvero alla diversa somma che dovesse emergere in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria, calcolata ai sensi dell'art. 150 disp.att. c.p.c., e gli interessi legali sul totale rivalutato.
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Esponeva di avere iniziato a prestare attività lavorativa di muratore specializzato per conto della convenuta, in vari appalti nell'area milanese, in data 2/3/2024.
Il rapporto veniva regolarizzato mediante la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, in base al quale il ricorrente veniva inquadrato al livello 1 ai sensi del ccnl Edilizia, e cessava in data 31 marzo 2024, a seguito di
“licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.
In data 11 marzo 2024 il ricorrente subiva un infortunio, rientrando a casa dal cantiere ove stava prestando attività lavorativa (doc. 3), per il quale restava assente dal lavoro;
a partire da tale data, tuttavia, non riusciva più ad avere alcun contatto con la convenuta, e solo in data 18 luglio 2024, recatosi al Centro per l'Impiego, apprendeva che il proprio rapporto risultava cessato ancora al 31 marzo 2024 per “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” (doc. 2).
Pag. 3 di 7 Da qui il presente ricorso nel quale si deduce la nullità del licenziamento orale e si fa richiesta di differenze retributive come da conclusioni epigrafate.
Nonostante regolare notifica all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale, la società convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
E' stato disposto l'interrogatorio formale del LR della convenuta, che tuttavia non si è presentato a renderlo all'udienza all'uopo fissata, nonostante regolare notifica della convocazione.
All'esito dell'udienza svoltasi con modalità cartolare, e del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata decisa.
Il ricorso proposto è fondato e va accolto.
Le circostanze esposte in fatto dal ricorrente non sono contestate da parte convenuta, che nonostante la corretta notifica, non si è costituita in giudizio mostrando completo disinteresse per la presente vicenda processuale.
I fatti non confutati, per il principio di non contestazione oramai consolidato in giurisprudenza, si hanno per ammessi, e tanto basterebbe per vedere accolto il presente ricorso.
Ad abundantiam, si osserva che la prova della legittimità del licenziamento
è pacificamente a carico della società che lo ha irrogato, prova che non solo non è stata fornita, ma nemmeno dedotta e/o allegata, stante appunto la contumacia della convenuta.
Anche l'assenza non giustificata all'interrogatorio formale va negativamente valutata (cfr.Cass., sez. VI, 15 giugno 2022, n. 19283,
"Potendo il giudice, con libera valutazione, ritenere ammessi i fatti di cui all'interrogatorio formale ove la parte chiamata a renderlo non si sia presentata (art. 232 c.p.c.), la mancata risposta può avere una valenza
Pag. 4 di 7 eguale e contraria rispetto alla confessione stragiudiziale, di regola revocabile solo per errore di fatto o violenza").
Per altro, la convenuta non inviando una lettera di licenziamento al lavoratore ha concretizzato un licenziamento di fatto non formalizzato per iscritto.
La cessazione del rapporto nella forma del licenziamento di fatto è da considerarsi tamquam non esset ossia è inefficace ai sensi dell'art. 2 della
L. 23/2015, nonché ai sensi dell'art. 2 L. 604/1966.
Va dunque applicata la tutela reintegratoria prevista dal comma 1 comma
1° ultimo periodo dell'art. 2 della L. n. 23/2015 applicabile ratione temporis al rapporto, sorto successivamente alla sua entrata in vigore, perché così prevede esplicitamente la norma in caso di licenziamento intimato in forma orale, nonché la tutela risarcitoria nella misura di tutte le retribuzioni che il lavoratore stesso avrebbe percepito dal dì del licenziamento alla effettiva reimmissione, oltre agli accessori ed alla regolarizzazione contributiva.
Nel caso in esame, la retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente è quella indicata in ricorso pari, quindi, a € 1.636,44, anch'essa non oggetto di contestazione.
La domanda svolta dal ricorrente relativa alle differenze retributive spettantegli è parimenti fondata.
Premesso che lo stesso risulta assunto dal 2/2/2024 (e non dal 2/3/2024 come esposto -per un'evidente errore materiale- in ricorso), come risulta dalla documentazione del Centro per l'Impiego (doc.2 ric.), il ricorrente nulla ha percepito in relazione alle mensilità di febbraio e marzo 2024 e nulla a titolo di ratei e competenze di fine rapporto. Tanto è asseverato dalla non contestazione sul punto e dalla carenza di produzioni in senso contrario da parte della datrice di lavoro.
Pag. 5 di 7 Per tali titoli, quindi, il ricorrente risulta creditore della somma complessiva di € 2.580,84 (di cui € 166,75 per tfr), come più dettagliatamente esposto nel conteggio che lo stesso lavoratore ha prodotto in atti, e che deve in questa sede essere integralmente recepito in quanto coerente e matematicamente esatto, anche in assenza di buste paga.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
• Accoglie il ricorso con riguardo alla declaratoria di nullità del licenziamento orale intimato da al ricorrente, CP_1
e di conseguenza condanna detta società a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché a corrispondergli tutte le retribuzioni maturate dal dì del licenziamento alla data dell'effettiva reintegra in servizio, nel posto e mansioni in precedenza occupate, oltre ad accessori dalla maturazione dei relativi crediti al saldo effettivo;
• condanna a socio unico alla regolarizzazione CP_1 previdenziale del ricorrente per l'intero periodo di riferimento;
• dichiara rinunciata la domanda relativa alla differenze retributive;
• condanna a socio unico al pagamento in CP_1 favore del ricorrente della somma di € 2.580,84 (di cui €
166,75 per tfr), oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul totale rivalutato.
• Condanna alla rifusione al ricorrente delle CP_1 spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3500,00 per compensi, oltre ad accessori di legge, con distrazione.
Così deciso in Reggio Emilia, 2/4/2025
Pag. 6 di 7 Il Giudice del Lavoro
dott. Elena Vezzosi
Pag. 7 di 7
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG n.1068/2024 promossa da:
cod. fisc. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Andrea Sterli
- RICORRENTE –
c o n t r o
(cf. p.iva con sede legale in Via CP_1 P.IVA_1
PAPA Giovanni XXIII n. 7 3 in Reggio Emilia in persona del legale rappresentante pro tempore
-CONVENUTO CONTUMACE
in punto a: impugnazione licenziamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il Ricorrente conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la società per sentir CP_1
accogliere le proprie conclusioni al seguito riportate: “In via preliminare: Dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o inefficace e comunque privo di giuridico effetto il licenziamento su cui è giudizio.
In via principale: Ordinare l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente. Condannare cod. fisc. CP_1
, corrente in Reggio Emilia via Papa Giovanni XXIII n. P.IVA_1
7, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.636,44) di una somma corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non inferiore per legge a € 8.182,20, pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
e condannare la convenuta a versare agli Istituti competenti tutti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti a favore del ricorrente per il medesimo periodo, riservandosi il diritto di esercitare l'opzione di cui all'art. 2, comma 3°, D. Lgs. 23/15
e di chiedere pertanto, in sostituzione della reintegra nel posto di lavoro, il pagamento della somma di € 24.546,60, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
In via subordinata: Condannare cod. fisc. CP_1
, corrente in Reggio Emilia via Papa Giovanni XXIII n. P.IVA_1
7, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria pari ad € 9.818,64
(equivalente a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto) ovvero pari alla minor somma commisurata alla dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.636,44).
Pag. 2 di 7 In ordine alle differenze retributive: Condannare, per i motivi grandemente esposti in giudizio, cod. fisc. CP_1
, corrente in Reggio Emilia via Papa Giovanni XXIII n. P.IVA_1
7, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.580,84 (di cui € 166,75 per tfr) ovvero alla diversa somma che dovesse emergere in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria, calcolata ai sensi dell'art. 150 disp.att. c.p.c., e gli interessi legali sul totale rivalutato.
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Esponeva di avere iniziato a prestare attività lavorativa di muratore specializzato per conto della convenuta, in vari appalti nell'area milanese, in data 2/3/2024.
Il rapporto veniva regolarizzato mediante la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, in base al quale il ricorrente veniva inquadrato al livello 1 ai sensi del ccnl Edilizia, e cessava in data 31 marzo 2024, a seguito di
“licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.
In data 11 marzo 2024 il ricorrente subiva un infortunio, rientrando a casa dal cantiere ove stava prestando attività lavorativa (doc. 3), per il quale restava assente dal lavoro;
a partire da tale data, tuttavia, non riusciva più ad avere alcun contatto con la convenuta, e solo in data 18 luglio 2024, recatosi al Centro per l'Impiego, apprendeva che il proprio rapporto risultava cessato ancora al 31 marzo 2024 per “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” (doc. 2).
Pag. 3 di 7 Da qui il presente ricorso nel quale si deduce la nullità del licenziamento orale e si fa richiesta di differenze retributive come da conclusioni epigrafate.
Nonostante regolare notifica all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale, la società convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
E' stato disposto l'interrogatorio formale del LR della convenuta, che tuttavia non si è presentato a renderlo all'udienza all'uopo fissata, nonostante regolare notifica della convocazione.
All'esito dell'udienza svoltasi con modalità cartolare, e del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata decisa.
Il ricorso proposto è fondato e va accolto.
Le circostanze esposte in fatto dal ricorrente non sono contestate da parte convenuta, che nonostante la corretta notifica, non si è costituita in giudizio mostrando completo disinteresse per la presente vicenda processuale.
I fatti non confutati, per il principio di non contestazione oramai consolidato in giurisprudenza, si hanno per ammessi, e tanto basterebbe per vedere accolto il presente ricorso.
Ad abundantiam, si osserva che la prova della legittimità del licenziamento
è pacificamente a carico della società che lo ha irrogato, prova che non solo non è stata fornita, ma nemmeno dedotta e/o allegata, stante appunto la contumacia della convenuta.
Anche l'assenza non giustificata all'interrogatorio formale va negativamente valutata (cfr.Cass., sez. VI, 15 giugno 2022, n. 19283,
"Potendo il giudice, con libera valutazione, ritenere ammessi i fatti di cui all'interrogatorio formale ove la parte chiamata a renderlo non si sia presentata (art. 232 c.p.c.), la mancata risposta può avere una valenza
Pag. 4 di 7 eguale e contraria rispetto alla confessione stragiudiziale, di regola revocabile solo per errore di fatto o violenza").
Per altro, la convenuta non inviando una lettera di licenziamento al lavoratore ha concretizzato un licenziamento di fatto non formalizzato per iscritto.
La cessazione del rapporto nella forma del licenziamento di fatto è da considerarsi tamquam non esset ossia è inefficace ai sensi dell'art. 2 della
L. 23/2015, nonché ai sensi dell'art. 2 L. 604/1966.
Va dunque applicata la tutela reintegratoria prevista dal comma 1 comma
1° ultimo periodo dell'art. 2 della L. n. 23/2015 applicabile ratione temporis al rapporto, sorto successivamente alla sua entrata in vigore, perché così prevede esplicitamente la norma in caso di licenziamento intimato in forma orale, nonché la tutela risarcitoria nella misura di tutte le retribuzioni che il lavoratore stesso avrebbe percepito dal dì del licenziamento alla effettiva reimmissione, oltre agli accessori ed alla regolarizzazione contributiva.
Nel caso in esame, la retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente è quella indicata in ricorso pari, quindi, a € 1.636,44, anch'essa non oggetto di contestazione.
La domanda svolta dal ricorrente relativa alle differenze retributive spettantegli è parimenti fondata.
Premesso che lo stesso risulta assunto dal 2/2/2024 (e non dal 2/3/2024 come esposto -per un'evidente errore materiale- in ricorso), come risulta dalla documentazione del Centro per l'Impiego (doc.2 ric.), il ricorrente nulla ha percepito in relazione alle mensilità di febbraio e marzo 2024 e nulla a titolo di ratei e competenze di fine rapporto. Tanto è asseverato dalla non contestazione sul punto e dalla carenza di produzioni in senso contrario da parte della datrice di lavoro.
Pag. 5 di 7 Per tali titoli, quindi, il ricorrente risulta creditore della somma complessiva di € 2.580,84 (di cui € 166,75 per tfr), come più dettagliatamente esposto nel conteggio che lo stesso lavoratore ha prodotto in atti, e che deve in questa sede essere integralmente recepito in quanto coerente e matematicamente esatto, anche in assenza di buste paga.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
• Accoglie il ricorso con riguardo alla declaratoria di nullità del licenziamento orale intimato da al ricorrente, CP_1
e di conseguenza condanna detta società a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché a corrispondergli tutte le retribuzioni maturate dal dì del licenziamento alla data dell'effettiva reintegra in servizio, nel posto e mansioni in precedenza occupate, oltre ad accessori dalla maturazione dei relativi crediti al saldo effettivo;
• condanna a socio unico alla regolarizzazione CP_1 previdenziale del ricorrente per l'intero periodo di riferimento;
• dichiara rinunciata la domanda relativa alla differenze retributive;
• condanna a socio unico al pagamento in CP_1 favore del ricorrente della somma di € 2.580,84 (di cui €
166,75 per tfr), oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul totale rivalutato.
• Condanna alla rifusione al ricorrente delle CP_1 spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3500,00 per compensi, oltre ad accessori di legge, con distrazione.
Così deciso in Reggio Emilia, 2/4/2025
Pag. 6 di 7 Il Giudice del Lavoro
dott. Elena Vezzosi
Pag. 7 di 7