CASS
Ordinanza 10 gennaio 2023
Ordinanza 10 gennaio 2023
Massime • 1
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale un'emittente televisiva faccia valere la violazione, da parte della P.A., dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto derivante dalla concessione di una frequenza televisiva. (Principio affermato in relazione alla domanda risarcitoria proposta dalla titolare del diritto d'uso di una concessione televisiva nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico che aveva erroneamente concesso la medesima frequenza ad altra emittente, le cui trasmissioni interferivano con quelle della ricorrente, impedendo agli utenti la visione dei relativi programmi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/01/2023, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 15816-2020 proposto da: TELERIVIERA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato BRUNO TAVERNITI, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO VALETTINI ed EMANUELE BUTTINI;
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 362 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 10/01/2023 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1717/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 27/12/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere IRENE TRICOMI. FATTO 1. La società ER RL conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Genova, il Ministero dello sviluppo economico per sentirlo condannare al risarcimento dei danni che quest'ultimo gli avrebbe cagionato, in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuali, ai sensi degli artt. 1175 e 1375, cod. civ., e &Iran. 2 della legge n. 241 del 1990. 2. Si costituiva il Ministero dello sviluppo economico, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione del giudice amministrativo. 3. L'eccezione veniva accolta dal Tribunale che dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice amministrativo. Tale statuizione costituiva oggetto di appello da parte di ER RL. L'impugnazione veniva rigettata dalla Corte d'Appello di Genova con la sentenza n. 1717 del 2019. La Corte d'Appello, nel confermare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, ha affermato che ER RL si doleva che il Ministero avesse erroneamente concesso, anche alla società Media Video scarl, la medesima frequenza sul canale UHF21, già attribuito alla società Esare RL, che ne aveva ceduto l'utilizzo ad essa ER Proprio in conseguenza della suddetta seconda concessione, le trasmissioni di Media Video scarl avevano iniziato a interferire con quelle di ER, impedendo all'utenza la visione dei programmi trasmessi da quest'ultima. Ric. 2020 n. 15816 sez. SU - ud. 08-11-2022 -2- 4. Per la cassazione della sentenza d'appello ricorre ER RL, prospettando tre motivi di ricorso. 5. Resiste con controricorso il Ministero dello sviluppo economico, aderendo alla dichiarata giurisdizione del giudice amministrativo e deducendo l'infondatezza del ricorso. 6. La ricorrente ha depositato memoria. DIRITTO 1. Occorre premettere che la Corte d'Appello ha affermato che la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dal Ministero per lo sviluppo economico, emergeva dallo stesso atto di appello della società ER RL, nella parte in cui affermava che "la responsabilità del Ministero deriva in estrema sintesi, dall'avere erroneamente concesso la medesima frequenza sul canale UHF21, già attribuita ad ESARE RL, la quale ne ha ceduto l'utilizzo a ER, anche a Media Video scarl. Proprio in conseguenza della suddetta seconda concessione, le trasmissioni di Media Video scarl hanno iniziato a interferire su quelle di ER, impedendo all'utente la visione dei programmi trasmessi da quest'ultima''. La fattispecie era stata descritta in questo modo anche nel giudizio di primo grado. Pertanto, assume la Corte d'Appello che era evidente che il petitum sostanziale della pretesa era attinente all'erroneo esercizio del potere amministrativo, che aveva disposto l'assegnazione dei diritti di uso e delle frequenze del canale UHF21 alla società Media Video scarl. Il danno sarebbe derivato dall'assegnazione a Medio Video scarl, con provvedimento del 21 agosto 2011, delle medesime frequenze corrispondenti al canale UHF2, e sotto altro profilo dalla tardiva adozione da parte del Ministero dei provvedimenti di inibitoria nei confronti della società Media Video. Il giudice di secondo grado ha affermato, altresì, che le funzioni soggettive del privato titolare di stazione emittente nei rapporti con l'Amministrazione hanno natura e consistenza di meri interessi legittimi, in considerazione dei poteri discrezionali e autorizzativi che devono riconoscersi all'Amministrazione, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Infine, era rilevante il disposto dell'articolo 133, lett. m), cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo -le controversie aventi ad oggetto i Ric. 2020 n. 15816 sez. SU - ud. 08-11-2022 -3- provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi all'imposizione di servitù, nonché i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75". 2. Tanto premesso può passarsi all'esame dei motivi di ricorso. 3. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce che la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che le controversie relative alla fase esecutiva di una concessione di servizio, successiva all'aggiudicazione, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta di giudicare sugli adempimenti e sui relativi effetti con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell'amministrazione e del concessionario. Ricorda che nell'atto di appello aveva esposto che la richiesta di risarcimento del danno era correlata alla fase di esecuzione del contratto, successiva all'espletamento della gara e all'aggiudicazione, non potendosi ipotizzare rispetto a tale fase un procedimento amministrativo conclusosi in violazione dei termini di legge. L'ipotesi in oggetto concerne la fase successiva all'aggiudicazione e riguarda il comportamento omissivo e/o lento assunto dal Ministero durante la fase di esecuzione del rapporto. Essa ricorrente, quindi, non chiedeva la condanna del Ministero al risarcimento del danno a seguito dell'errato modo ed esercizio del potere, come era stato erroneamente sostenuto nella sentenza di primo grado Rileva, quindi, di aver contestato al Ministero la violazione dei principi espressi dagli artt. 1175 e 1375, cod. civ., in tema di esecuzione del contratto secondo i canoni di correttezza e buona fede, in quanto, dopo aver concesso l'uso di frequenze televisive, lo stesso aveva posto in essere comportamenti tali da impedire la corretta fruizione del conseguente diritto. La circostanza che il comportamento del Ministero fosse consistito nella adozione di atti amministrativi che non attenevano, però, alla posizione della ricorrente, non era idonea a incidere sulla giurisdizione, in quanto il petitum sostanziale rimaneva quello dell'accertamento dell'inadempimento alle obbligazioni assunte nell'ambito del rapporto concessorio, restando irrilevanti i modi con i quali detto inadempimento si era concretizzato. Ric. 2020 n. 15816 sez. SU - ud. 08-11-2022 -4- 4. Con il secondo motivo di ricorso si impugna la statuizione con la quale la Corte d'Appello aveva affermato che il danno patito dalla società ER derivava in via immediata dal provvedimento con cui l'Amministrazione aveva assegnato alla società Media Video l'uso della frequenza del medesimo canale. Ad avviso della ricorrente, tale statuizione erroneamente riconduceva quello che era ormai un proprio diritto soggettivo ad una posizione di interesse legittimo. 5. Con il terzo motivo di ricorso è censurata la statuizione che ha ritenuto sussistere in capo alla ricorrente una posizione di interesse legittimo. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte chiarito che per radicare la giurisdizione esclusiva non è sufficiente la mera attinenza della controversia con una determinata materia, ma occorre pur sempre che la controversia abbia ad oggetto in concreto la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri. Nella specie non era coinvolto sotto alcun profilo il controllo dell'esercizio del potere pubblico. 6. Il ricorso è fondato e va accolto atteso che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 386, cod. proc. civ., la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (ex multis, Cass., SU., n. 20852 del 2022). Il petitum sostanziale, va determinato dunque non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis, Cass., S.U., n. 10105 del 2021). Ric. 2020 n. 15816 sez. SU - ud. 08-11-2022 -5- Come già affermato da queste Sezioni Unite (si v., Cass., S.U., n. 20869 del 2020), in tema di emittenza radiofonica, poiché rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo la controversia in cui si faccia valere l'illegittimità di un provvedimento o comunque l'esercizio almeno mediato di un pubblico potere, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il riconoscimento dei diritti fondati sul provvedimento coneessorio. 7. Può, inoltre ricordarsi la giurisprudenza formatasi in relazione alle concessioni di servizi pubblici, secondo cui, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, successiva all'aggiudicazione, sia se implicanti la costruzione (e gestione) dell'opera pubblica, sia se non collegate all'esecuzione di un'opera, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta di giudicare sugli adempimenti (e sui relativi effetti) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell'amministrazione e del concessionario, nonché di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo (si v., Cass., S.U., n. 2144 del 2021, n. 32728 del 2018). 8. Con la domanda introduttiva del giudizio è stata fatta valere la violazione da parte dell'Amministrazione dei principi di buona fede e correttezza in ordine all'esecuzione del rapporto derivante dalla concessione della frequenza televisiva di cui si avvaleva l'attrice (che si affiancava all'originaria concessionaria). Ciò, non in ragione di provvedimenti che avrebbero inciso su tale concessione, ma per l'attività posta in essere da un terzo soggetto che su tale canale avrebbe vantato anch'esso un titolo concessorio, a dire della società. Non sussiste dunque il necessario presupposto per la legittima devoluzione di una controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non venendo in rilievo l'esercizio di pubblico potere (Cass., S.U., n. 20869 del 2020), e la vicenda in esame non può ricondursi all'art. 133, lett. m), cod. proc. amm. 9. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va accolto atteso che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario poiché la ricorrente agisce per il risarcimento del danno contrattuale da violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375, cod. civ. Ric. 2020 n. 15816 sez. SU - ud. 08-11-2022 -6-
PQM
La Corte a Sezioni Unite accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rimette le parti davanti al Tribunale di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio svoltosi in questa sede. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili dell'8 novembre 2022.
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 362 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 10/01/2023 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1717/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 27/12/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere IRENE TRICOMI. FATTO 1. La società ER RL conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Genova, il Ministero dello sviluppo economico per sentirlo condannare al risarcimento dei danni che quest'ultimo gli avrebbe cagionato, in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuali, ai sensi degli artt. 1175 e 1375, cod. civ., e &Iran. 2 della legge n. 241 del 1990. 2. Si costituiva il Ministero dello sviluppo economico, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione del giudice amministrativo. 3. L'eccezione veniva accolta dal Tribunale che dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice amministrativo. Tale statuizione costituiva oggetto di appello da parte di ER RL. L'impugnazione veniva rigettata dalla Corte d'Appello di Genova con la sentenza n. 1717 del 2019. La Corte d'Appello, nel confermare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, ha affermato che ER RL si doleva che il Ministero avesse erroneamente concesso, anche alla società Media Video scarl, la medesima frequenza sul canale UHF21, già attribuito alla società Esare RL, che ne aveva ceduto l'utilizzo ad essa ER Proprio in conseguenza della suddetta seconda concessione, le trasmissioni di Media Video scarl avevano iniziato a interferire con quelle di ER, impedendo all'utenza la visione dei programmi trasmessi da quest'ultima. Ric. 2020 n. 15816 sez. SU - ud. 08-11-2022 -2- 4. Per la cassazione della sentenza d'appello ricorre ER RL, prospettando tre motivi di ricorso. 5. Resiste con controricorso il Ministero dello sviluppo economico, aderendo alla dichiarata giurisdizione del giudice amministrativo e deducendo l'infondatezza del ricorso. 6. La ricorrente ha depositato memoria. DIRITTO 1. Occorre premettere che la Corte d'Appello ha affermato che la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dal Ministero per lo sviluppo economico, emergeva dallo stesso atto di appello della società ER RL, nella parte in cui affermava che "la responsabilità del Ministero deriva in estrema sintesi, dall'avere erroneamente concesso la medesima frequenza sul canale UHF21, già attribuita ad ESARE RL, la quale ne ha ceduto l'utilizzo a ER, anche a Media Video scarl. Proprio in conseguenza della suddetta seconda concessione, le trasmissioni di Media Video scarl hanno iniziato a interferire su quelle di ER, impedendo all'utente la visione dei programmi trasmessi da quest'ultima''. La fattispecie era stata descritta in questo modo anche nel giudizio di primo grado. Pertanto, assume la Corte d'Appello che era evidente che il petitum sostanziale della pretesa era attinente all'erroneo esercizio del potere amministrativo, che aveva disposto l'assegnazione dei diritti di uso e delle frequenze del canale UHF21 alla società Media Video scarl. Il danno sarebbe derivato dall'assegnazione a Medio Video scarl, con provvedimento del 21 agosto 2011, delle medesime frequenze corrispondenti al canale UHF2, e sotto altro profilo dalla tardiva adozione da parte del Ministero dei provvedimenti di inibitoria nei confronti della società Media Video. Il giudice di secondo grado ha affermato, altresì, che le funzioni soggettive del privato titolare di stazione emittente nei rapporti con l'Amministrazione hanno natura e consistenza di meri interessi legittimi, in considerazione dei poteri discrezionali e autorizzativi che devono riconoscersi all'Amministrazione, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Infine, era rilevante il disposto dell'articolo 133, lett. m), cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo -le controversie aventi ad oggetto i Ric. 2020 n. 15816 sez. SU - ud. 08-11-2022 -3- provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi all'imposizione di servitù, nonché i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75". 2. Tanto premesso può passarsi all'esame dei motivi di ricorso. 3. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce che la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che le controversie relative alla fase esecutiva di una concessione di servizio, successiva all'aggiudicazione, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta di giudicare sugli adempimenti e sui relativi effetti con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell'amministrazione e del concessionario. Ricorda che nell'atto di appello aveva esposto che la richiesta di risarcimento del danno era correlata alla fase di esecuzione del contratto, successiva all'espletamento della gara e all'aggiudicazione, non potendosi ipotizzare rispetto a tale fase un procedimento amministrativo conclusosi in violazione dei termini di legge. L'ipotesi in oggetto concerne la fase successiva all'aggiudicazione e riguarda il comportamento omissivo e/o lento assunto dal Ministero durante la fase di esecuzione del rapporto. Essa ricorrente, quindi, non chiedeva la condanna del Ministero al risarcimento del danno a seguito dell'errato modo ed esercizio del potere, come era stato erroneamente sostenuto nella sentenza di primo grado Rileva, quindi, di aver contestato al Ministero la violazione dei principi espressi dagli artt. 1175 e 1375, cod. civ., in tema di esecuzione del contratto secondo i canoni di correttezza e buona fede, in quanto, dopo aver concesso l'uso di frequenze televisive, lo stesso aveva posto in essere comportamenti tali da impedire la corretta fruizione del conseguente diritto. La circostanza che il comportamento del Ministero fosse consistito nella adozione di atti amministrativi che non attenevano, però, alla posizione della ricorrente, non era idonea a incidere sulla giurisdizione, in quanto il petitum sostanziale rimaneva quello dell'accertamento dell'inadempimento alle obbligazioni assunte nell'ambito del rapporto concessorio, restando irrilevanti i modi con i quali detto inadempimento si era concretizzato. Ric. 2020 n. 15816 sez. SU - ud. 08-11-2022 -4- 4. Con il secondo motivo di ricorso si impugna la statuizione con la quale la Corte d'Appello aveva affermato che il danno patito dalla società ER derivava in via immediata dal provvedimento con cui l'Amministrazione aveva assegnato alla società Media Video l'uso della frequenza del medesimo canale. Ad avviso della ricorrente, tale statuizione erroneamente riconduceva quello che era ormai un proprio diritto soggettivo ad una posizione di interesse legittimo. 5. Con il terzo motivo di ricorso è censurata la statuizione che ha ritenuto sussistere in capo alla ricorrente una posizione di interesse legittimo. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte chiarito che per radicare la giurisdizione esclusiva non è sufficiente la mera attinenza della controversia con una determinata materia, ma occorre pur sempre che la controversia abbia ad oggetto in concreto la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri. Nella specie non era coinvolto sotto alcun profilo il controllo dell'esercizio del potere pubblico. 6. Il ricorso è fondato e va accolto atteso che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 386, cod. proc. civ., la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (ex multis, Cass., SU., n. 20852 del 2022). Il petitum sostanziale, va determinato dunque non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis, Cass., S.U., n. 10105 del 2021). Ric. 2020 n. 15816 sez. SU - ud. 08-11-2022 -5- Come già affermato da queste Sezioni Unite (si v., Cass., S.U., n. 20869 del 2020), in tema di emittenza radiofonica, poiché rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo la controversia in cui si faccia valere l'illegittimità di un provvedimento o comunque l'esercizio almeno mediato di un pubblico potere, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il riconoscimento dei diritti fondati sul provvedimento coneessorio. 7. Può, inoltre ricordarsi la giurisprudenza formatasi in relazione alle concessioni di servizi pubblici, secondo cui, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, successiva all'aggiudicazione, sia se implicanti la costruzione (e gestione) dell'opera pubblica, sia se non collegate all'esecuzione di un'opera, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta di giudicare sugli adempimenti (e sui relativi effetti) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell'amministrazione e del concessionario, nonché di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo (si v., Cass., S.U., n. 2144 del 2021, n. 32728 del 2018). 8. Con la domanda introduttiva del giudizio è stata fatta valere la violazione da parte dell'Amministrazione dei principi di buona fede e correttezza in ordine all'esecuzione del rapporto derivante dalla concessione della frequenza televisiva di cui si avvaleva l'attrice (che si affiancava all'originaria concessionaria). Ciò, non in ragione di provvedimenti che avrebbero inciso su tale concessione, ma per l'attività posta in essere da un terzo soggetto che su tale canale avrebbe vantato anch'esso un titolo concessorio, a dire della società. Non sussiste dunque il necessario presupposto per la legittima devoluzione di una controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non venendo in rilievo l'esercizio di pubblico potere (Cass., S.U., n. 20869 del 2020), e la vicenda in esame non può ricondursi all'art. 133, lett. m), cod. proc. amm. 9. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va accolto atteso che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario poiché la ricorrente agisce per il risarcimento del danno contrattuale da violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375, cod. civ. Ric. 2020 n. 15816 sez. SU - ud. 08-11-2022 -6-
PQM
La Corte a Sezioni Unite accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rimette le parti davanti al Tribunale di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio svoltosi in questa sede. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili dell'8 novembre 2022.