TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 283 del 2024, e vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. LENTINI
GIUSEPPE, giusta procura depositata telematicamente;
-opponente-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. LI CALZI Controparte_1
CALOGERO, giusta procura depositata telematicamente;
-opposto -
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31/01/2024 ha Parte_2 proposto opposizione all'atto di precetto del 22/01/2024, notificato sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 100/2023, non opposto e dichiarato esecutivo dal
Tribunale di Agrigento in data 25/09/2023
A fondamento della propria pretesa esponeva che , legale Controparte_2 rappresentante pro tempore della società opponente, aveva ricevuto soltanto in maniera informale l'atto di precetto, la cui notifica era stata eseguita invece nei confronti di tale . Persona_1
Eccepiva quindi la nullità della notifica, per essere stata eseguita nei confronti di soggetto totalmente estraneo alla società, rilevava l'erroneità circa la dichiarazione ex art 137 cpc, contenuta nel precetto di procedere alla notifica a mani per impossibilità della notifica a mezzo pec, in quanto l'indirizzo pec della società opponente risultava regolarmente funzionante e l'indirizzo contenuto nei
1 registri INI PEC;
deduceva, infine, di essere venuta a conoscenza del titolo solo a seguito di rituale accesso al fascicolo telematico.
Si costituiva il quale, preso atto dell'erronea notificazione, si Controparte_1 associava alle conclusioni del ricorrente, chiedendo la compensazione delle spese. La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc.
*
È pacifico, incontestato e comunque provato per tabulas (v. relate) che la notifica sia stata effettuata ad un soggetto estraneo al debitore ingiunto, pertanto non può che pervenirsi all'accoglimento del ricorso, con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto sub iudice.
Non può invece trovare cognizione nel presente giudizio la domanda di declaratoria illegittimità del decreto ex art. 647 c.p.c emesso nel procedimento monitorio n. RG. 719/2023 relativo al decreto ingiuntivo n. 100/2023, trattandosi di atto in impugnabile.
Le restanti domande restano assorbite.
Quanto alle spese di lite, il comportamento collaborativo della parte opposta e la natura delle parti giustifica una compensazione per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso e dichiara inefficace l'atto di precetto del 22/01/2024, notificato sulla scorta del decreto ingiuntivo n.
100/2023 del Tribunale di Agrigento;
rigetta l'impugnativa del decreto ex art. 647 cpc di cui al fascicolo n. RG.
719/2023; compensa per metà le spese di lite e liquida la restante metà in euro 1.055,00, oltre spese IVA e CPA se dovute, ponendole in capo a , con Controparte_1 distrazione.
Così deciso in Agrigento, 19/03/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
2