Articolo 16 della Legge 15 dicembre 1971, n. 1161
Articolo 15Articolo 17
Versione
27 gennaio 1972
Art. 16.
L' articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464 , modificato con l' articolo 1 della legge 29 novembre 1962, n. 1697 , e' sostituito dal seguente:
"L'imposta di fabbricazione di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, numero 1071 , convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167 , e' dovuta, sotto l'osservanza delle modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, nella misura del dieci per cento sui gas di petrolio liquefatti:
a) immessi nelle reti di distribuzione cittadina, di nuova costruzione o trasformate, alimentate a propano puro o ad aria propanata od a propano riformato;
b) utilizzati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa ovvero negli impianti centralizzati alimentati da appositi serbatoi della capacita' minima di 10 metri cubi o da centraline di emissione che servono almeno 100 utenze;
c) immessi tal quali o previa riforma o miscelati con aria nelle reti di distribuzione cittadina per integrare le erogazioni di gas anche diversi dal metano".
Entrata in vigore il 27 gennaio 1972
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