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Decreto 11 febbraio 2025
Decreto 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, decreto 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2923/2024
TRIBUNALE DI BARI Sezione Lavoro DECRETO DI OMOLOGA
DELL'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
EX ART. 445BIS, QUINTO COMMA, C.P.C.
nel procedimento iscritto al numero d'ordine n. 2923 dell'anno 2024 di R.G.
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
ONA e difende
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Bari presso l'Ufficio Legale Distrettuale, rappresentato e difeso dal Dott. CECINATI NICOLA, che lo rappresenta e difende
- RESISTENTE -
Il Giudice del Lavoro nella persona dell'Avv. Olivieri Maria Rosaria,
- letto il ricorso ex art. 445bis c.p.c. inteso all'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
- rilevato che sono terminate le operazioni peritali e che tale circostanza è stata comunicata alle parti;
- esaminata la consulenza tecnica versata in atti e considerato che le conclusioni del C.T.U. Dott.
[...]
non sono state contestate dalle parti entro il termine perentorio loro assegnat Persona_1
- ritenuto che non sussistono i presupposti per procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
- ritenuto altresì che il riconoscimento del diritto alla prestazione con decorrenza successiva alla domanda amministrativa e al ricorso, costituisce giustificato motivo per la integrale compensazione delle spese processuali, restando integralmente a carico dell' quelle relative alla espletata c.t.u., CP_2 già liquidate con separato provvedimento.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario – soggetto invalido con necessità di assistenza continua e di accompagnamento con decorrenza dal 18.11.2024 (visita peritale)– alla luce delle risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio versata in atti
E
1 compensa interamente tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico dell'Istituto le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto.
Dichiara chiusa la procedura di A.T.P.
Bari, 11/02/2025
IL G.O.T.
Avv. Maria Rosaria Olivieri
2
TRIBUNALE DI BARI Sezione Lavoro DECRETO DI OMOLOGA
DELL'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
EX ART. 445BIS, QUINTO COMMA, C.P.C.
nel procedimento iscritto al numero d'ordine n. 2923 dell'anno 2024 di R.G.
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
ONA e difende
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Bari presso l'Ufficio Legale Distrettuale, rappresentato e difeso dal Dott. CECINATI NICOLA, che lo rappresenta e difende
- RESISTENTE -
Il Giudice del Lavoro nella persona dell'Avv. Olivieri Maria Rosaria,
- letto il ricorso ex art. 445bis c.p.c. inteso all'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
- rilevato che sono terminate le operazioni peritali e che tale circostanza è stata comunicata alle parti;
- esaminata la consulenza tecnica versata in atti e considerato che le conclusioni del C.T.U. Dott.
[...]
non sono state contestate dalle parti entro il termine perentorio loro assegnat Persona_1
- ritenuto che non sussistono i presupposti per procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
- ritenuto altresì che il riconoscimento del diritto alla prestazione con decorrenza successiva alla domanda amministrativa e al ricorso, costituisce giustificato motivo per la integrale compensazione delle spese processuali, restando integralmente a carico dell' quelle relative alla espletata c.t.u., CP_2 già liquidate con separato provvedimento.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario – soggetto invalido con necessità di assistenza continua e di accompagnamento con decorrenza dal 18.11.2024 (visita peritale)– alla luce delle risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio versata in atti
E
1 compensa interamente tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico dell'Istituto le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto.
Dichiara chiusa la procedura di A.T.P.
Bari, 11/02/2025
IL G.O.T.
Avv. Maria Rosaria Olivieri
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