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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1030/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. BERALDO UMBERTO
e
, Controparte_1
con l'avv. BERALDO UMBERTO
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi da nato a [...] Parte_1
VENETO (TV) il 07/02/1972 e nata a [...] Controparte_1
il 11/02/1973 del matrimonio contratto il 25/08/2001 e trascritto al n. 26, Parte II, Serie A, Anno 2001, del registro degli atti di matrimonio del Comune di VEDELAGO alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La IA minore (di anni diciassette) verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_1
genitori, con residenza presso la madre;
3. Tenuto conto dell'età della IA , prossima alla maggiore età, il padre potrà frequentare Per_1
liberamente e quando vuole la IA, tenuto conto delle esigenze scolastiche della stessa.
4. La casa coniugale sita in Castello di Godego (TV), Via San Martino n. 12/C, di proprietà esclusiva del
IG. , viene assegnata, con ogni arredo e corredo ivi contenuto, alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
affinché vi abiti con la IA minorenne , fino al raggiungimento dell'indipendenza economica Per_1
della stessa.
5. Il IG. si impegna a trovare altra soluzione abitativa ed a spostare la residenza entro 60 Parte_1
giorni dall'omologa delle condizioni di separazione.
6. Il sig. verserà, entro il ventottesimo (28°) giorno di ogni mese, a titolo di concorso nel Parte_1
mantenimento della IA, un assegno di € 300,00, rivalutabile ogni anno in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, concordate ai sensi del Protocollo del Tribunale di Treviso in vigore ratione temporis.
7. Il IG. provvederà altresì al pagamento diretto dell'utenza gasolio (riscaldamento) relativa Parte_1
alla casa familiare sita in Castello di Godego, Via San Martino n. 12/C; i costi delle ulteriori utenze relative alla predetta abitazione saranno invece a carico della IG.ra , così come gli interventi di Controparte_1
manutenzione ordinaria.
8. L'Assegno Unico, ex lege previsto, verrà integralmente percepito dalla madre e le detrazioni fiscali per figli a carico spetteranno alla madre al 100%.
9. I conti correnti e i beni mobili registrati intestati a ciascun coniuge, rimangono di proprietà esclusiva del rispettivo intestatario.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 11/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Righi Dott. Deli Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1030/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. BERALDO UMBERTO
e
, Controparte_1
con l'avv. BERALDO UMBERTO
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi da nato a [...] Parte_1
VENETO (TV) il 07/02/1972 e nata a [...] Controparte_1
il 11/02/1973 del matrimonio contratto il 25/08/2001 e trascritto al n. 26, Parte II, Serie A, Anno 2001, del registro degli atti di matrimonio del Comune di VEDELAGO alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La IA minore (di anni diciassette) verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_1
genitori, con residenza presso la madre;
3. Tenuto conto dell'età della IA , prossima alla maggiore età, il padre potrà frequentare Per_1
liberamente e quando vuole la IA, tenuto conto delle esigenze scolastiche della stessa.
4. La casa coniugale sita in Castello di Godego (TV), Via San Martino n. 12/C, di proprietà esclusiva del
IG. , viene assegnata, con ogni arredo e corredo ivi contenuto, alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
affinché vi abiti con la IA minorenne , fino al raggiungimento dell'indipendenza economica Per_1
della stessa.
5. Il IG. si impegna a trovare altra soluzione abitativa ed a spostare la residenza entro 60 Parte_1
giorni dall'omologa delle condizioni di separazione.
6. Il sig. verserà, entro il ventottesimo (28°) giorno di ogni mese, a titolo di concorso nel Parte_1
mantenimento della IA, un assegno di € 300,00, rivalutabile ogni anno in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, concordate ai sensi del Protocollo del Tribunale di Treviso in vigore ratione temporis.
7. Il IG. provvederà altresì al pagamento diretto dell'utenza gasolio (riscaldamento) relativa Parte_1
alla casa familiare sita in Castello di Godego, Via San Martino n. 12/C; i costi delle ulteriori utenze relative alla predetta abitazione saranno invece a carico della IG.ra , così come gli interventi di Controparte_1
manutenzione ordinaria.
8. L'Assegno Unico, ex lege previsto, verrà integralmente percepito dalla madre e le detrazioni fiscali per figli a carico spetteranno alla madre al 100%.
9. I conti correnti e i beni mobili registrati intestati a ciascun coniuge, rimangono di proprietà esclusiva del rispettivo intestatario.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 11/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Righi Dott. Deli Luca