CA
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Giovanna Guarino Presidente rel.
2. dr. Nicoletta Giammarino Consigliere
3. dr. Chiara Di Benedetto Consigliere
ha pronunciato, nel giudizio di reclamo ex art. 1, comma 58, l. n. 92/2012, all'udienza del 30/4/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.47/2025 r. g. sez. lav., vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1
Michele Gigliotti ed elett.te domiciliata presso il suo indirizzo digitale (PEC
. Email_1
reclamante
E
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Pasquale Di Perna ed Angelo Controparte_1
Di Palma, presso il cui studio elett.te domicilia in Sant'Anastasia (NA), via A. D'Auria
n.189 .
reclamata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa OR in data 9/1/2025 , la
[...]
ha proposto reclamo ex art. 1 comma 58 L. 92/2012 avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, n.1306/2024 depositata in data 12/12/2024, che aveva rigettato l'opposizione proposta da essa società avverso l'ordinanza del Tribunale di Benevento del 19/4/2023, la quale, sull'impugnativa di licenziamento proposta da , aveva così statuito: Controparte_1
“1) dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla ricorrente con raccomandata del
15.07.2022 e ne ordina l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro;
2) condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in Parte_1
favore della ricorrente, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto (pari a euro 1.934,10) dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro
2.608,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato euro 259,00, con attribuzione”.
2.La reclamante ha censurato l'iter procedimentale ed argomentativo sulla cui base il giudice dell'opposizione aveva confermato la decisione della fase sommaria, in quanto, pur risultando accertata la condotta della come descritta nella contestazione CP_1
disciplinare, era stata omessa la valutazione se la stessa integrasse una giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art.2119 c.c., limitandosi l'indagine all'elencazione delle condotte previste dal CCNL di settore.
3. Ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell'opposizione, la non si era limitata ad una mera sospensione arbitraria della prestazione CP_1
lavorativa per dedicarsi ad attività personali, ma aveva posto in essere una pluralità di condotte disciplinarmente rilevanti e palesemente intenzionali - in particolare quella di richiamare l'estetista dopo l'allontanamento del responsabile aziendale- che integravano una irrimediabile lesione del vincolo fiduciario, stante l'evidente volontà di insubordinazione. Dunque il primo giudice aveva innanzitutto eluso l'obbligo legale di confrontarsi con la nozione di giusta causa di licenziamento ed inoltre aveva minimizzato la seconda condotta posta in essere dalla lavoratrice - consistente nel richiamare l'estetista dopo l'allontanamento del responsabile aziendale-, condotta da ritenersi ancor più grave della prima, in quanto integrante insubordinazione, e quindi idonea a ledere in maniera irreparabile il vincolo fiduciario;
di conseguenza la gravità dell'inadempimento andava ravvisata nell'intenzionalità della condotta posta in essere , dovendosi anche tener conto dell'abitualità della stessa, come risultava dalla deposizione della teste . Tes_1
4. Ha lamentato che il giudice di prime cure , una volta accertati i fatti come veri e disciplinarmente rilevanti, avesse direttamente operato la loro sussunzione in una condotta sanzionata con misura conservativa, e ciò in contrasto con il consolidato orientamento della SU OR secondo cui nel regime delineato dalla legge n.
92/2012 il giudice deve in primo luogo accertare se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, secondo le previgenti nozioni fissate dalla legge e, solo nell'ipotesi in cui escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva ed al fine di stabilire la sanzione applicabile, deve valutare la sussistenza o meno delle diverse condizioni previste per l'individuazione dell'apparato sanzionatorio.
5. Ha lamentato l'erronea interpretazione delle previsioni del CCNL di settore sulla cui base il giudice di prime cure aveva assimilato la condotta posta in essere dalla CP_1
a quelle punite con sanzione conservativa, senza considerare la natura truffaldina della condotta consistente nell'aver richiamato l'estetista dopo l'allontanamento del responsabile aziendale, essendo tale condotta sicuramente riconducibile alla nozione di insubordinazione .
6.Pertanto la reclamante ha concluso in tali termini: “IN VIA PRINCIPALE, per tutti i motivi sopra esposti, previo annulla-mento della sentenza reclamata, accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento intimato dalla . Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: previa conversione anche d'ufficio, dichiarare che il licenziamento oggetto di causa è sorretto da giustificato motivo soggettivo e, pertanto, dichiarare il diritto della signora all'indennità di preavviso prevista dal CP_1
CCNL.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: salvo gravame, previa de-trazione dell'eventuale aliunde perceptum, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribu-zione previdenziale nella misura minima, o ritenuta di giustizia, prevista dalla legge.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre spese forfettarie al 15%, oltre CPA al 4%, oltre IVA al 22%”.
7. si è costituita in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie Controparte_1
argomentazioni, la fondatezza del reclamo, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese ed attribuzione .
8.All'udienza odierna, dopo la discussione dei procuratori delle parti , la OR si è riservata la decisione, depositando la sentenza nei termini di legge, ai sensi dell'art.1
c.60 l.n.92/2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9.La OR condivide pienamente l'approfondita e corretta valutazione delle risultanze istruttorie e documentali sulla cui base il giudice dell'opposizione, condividendo le argomentazioni espresse nell'ordinanza della fase sommaria, ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa irrogato a con raccomandata del Controparte_1
15.07.2022. 10.Effettivamente il giudice dell'opposizione non ha seguito il corretto iter procedimentale indicato dalla SU OR in ipotesi di licenziamenti disciplinati dalla legge n.92 del 2012 , ma ciò, a parere della OR , non inficia la corretta valutazione della condotta sulla cui base è stato irrogato il licenziamento oggetto di giudizio.
11.Devono a tal proposito condividersi i seguenti principi sanciti dalla SU OR :” questa OR ha costantemente ribadito, avuto particolare riguardo al regime instaurato con la l. n. 92 del 2012, che il giudice deve procedere ad una valutazione più articolata circa la legittimità dei licenziamenti rispetto al periodo precedente: in primo luogo deve accertare se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, secondo le previgenti nozioni fissate dalla legge, non avendo effettivamente la riforma del 2012 modificato le norme sui licenziamenti individuali (cfr. Cass. SS.UU. n.
30985 del 2017); nel caso in cui escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, il giudice deve poi svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina sulla sussistenza o meno delle diverse condizioni previste per l'individuazione dell'apparato sanzionatorio, in particolare quelle per accedere alla tutela reintegratoria;
“sotto l'aspetto metodologico, [...], si tratta di due valutazioni diverse: l'una riguardante la esistenza della giusta causa e l'altra la tutela applicabile, che devono essere svolte autonomamente” (in termini, per tutte, Cass. n.
3076 del 2020; in conformità, Cass. n. 17492 del 2020; Cass. n. 30850 del 2021; Cass.
n. 11665 del 2022; Cass. n. 13774 del 2022; Cass. n. 16973 del 2022; Cass. n. 26510 del 2023); mentre la prima valutazione ha come parametro esterno cui regolare la fattispecie gli artt. 2119 c.c. e 3 della l. n. 604, la seconda – che è successiva ed eventuale perché ha ingresso solo nel caso in cui il giudice ritenga il recesso ingiustificato alla stregua del primo parametro – trova il suo referente, nel caso che ci occupa, nell'art. 18 St. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), l. n. 92 del
2012, non a caso rubricato «Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»,
a significare che in esso vi è la disciplina delle conseguenze sanzionatorie di un recesso giudicato illegittimo sulla base di un parametro normativo che è presupposto e altrove;
”( Cass. sez.lav. n. 23318/2024).
12.Nel caso di specie se è pur vero che il giudice della fase dell'opposizione si sia limitato ad accertare la sussistenza dei fatti contestati e la loro antigiuridicità, senza poi operare una valutazione degli stessi ex art.2119 c.c in base alle nozioni di giusta causa e giustificato motivo, deve tuttavia ritenersi che abbia inteso implicitamente confermare le analitiche e dettagliate argomentazioni relative a tale valutazione contenute nell'ordinanza della fase sommaria. Il giudice che ha deciso tale fase aveva, infatti, operato una valutazione dei fatti in base alle nozioni di giusta causa e giustificato motivo utilizzando, come parametro per riempire di contenuto la clausola generale dell'art.2119 c.c., la scala valoriale espressa nel contratto collettivo di settore.
13.Ciò posto, ritiene la OR che occorra innanzitutto verificare nei minimi dettagli quale sia stata, alla luce delle risultanze istruttorie, la condotta posta in essere da
. Controparte_1
Tale condotta risulta cristallizzata nella contestazione disciplinare del 21.06.2022 del seguente tenore : “Ieri pomeriggio 20/06/2022, intorno alle 14.45, in orario di lavoro, quando il Responsabile aziendale, sig. , è entrato nei nostri uffici di Controparte_2
Montesarchio insieme al OR , l'ha trovata intenta a farsi fare la Parte_2
manicure da una estetista, che aveva tutti gli strumenti di lavoro sul tavolo. Era presente in ufficio anche la collega sig.ra . L'imbarazzo per l'arrivo Persona_1
non previsto dei colleghi ha portato ad un rapido allontanamento di questa manicure, che è uscita in fretta dai locali aziendali. I colleghi e , prese le divise CP_2 Pt_2
aziendali per cui si erano recati a Montesarchio, sono usciti dall'ufficio ma sono rimasti nelle vicinanze dello stesso e hanno potuto constatare che la stessa manicure, frettolosamente prima allontanatasi, è tornata intorno alle 15.30, per rimanere dentro i nostri uffici di Montesarchio fino alle 16.30 circa”.
14.I testi escussi, e cioè il responsabile aziendale e la dipendente Controparte_2
hanno confermato i fatti come descritti nella contestazione degli Persona_1 addebiti , e cioè che il , entrato nella stanza dove lavorava la l'aveva CP_2 CP_1
trovata intenta a farsi fare la manicure da una estetista, che in seguito a tale ingresso l'estetista si era allontanata in fretta dai locali aziendali ma, dopo l'allontanamento del responsabile dai locali aziendali, vi era rientrata per completare la sua attività di manicure in favore della CP_1
15.Tuttavia dalla deposizione dei medesimi testi risulta che il responsabile aziendale, una volta sorpresa la intenta a farsi fare la manicure in orario di servizio, si sia CP_1
limitato ad osservare la scena passando velocemente per recarsi nel magazzino a prendere delle tute aziendali senza fare commenti e senza redarguire la e che CP_1
l'estetista si sia allontanata di sua iniziativa;
inoltre non risulta accertato perché lo avrebbe riferito la teste presente ai fatti che l'estetista sia stata richiamata Tes_1
telefonicamente dalla dopo l'allontanamento del responsabile aziendale. CP_1
Dunque l'estetista risulta tornata non perché richiamata dalla ma CP_1
verosimilmente per completare il suo lavoro ed essere pagata.
16.Tali dettagli, a parere della OR, appaiono rilevanti per connotare la condotta posta in essere dalla sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. CP_1
Sicuramente la non doveva dedicarsi ad attività extralavorative in orario di CP_1
servizio, ma deve considerarsi che l'attività posta in essere non era illecita, né disdicevole ed in tale contesto il comportamento del responsabile aziendale, e quindi del suo superiore gerarchico, è stato ambiguo, potendo il silenzio dello stesso interpretarsi come una sorta di tolleranza ad una condotta che non arrecava alcun particolare pregiudizio materiale o morale alla società datrice di lavoro.
Dunque la condotta posta in essere dalla che sicuramente comportava una CP_1
sospensione dell'attività lavorativa ed integrava una violazione alla disciplina aziendale, non poteva essere ricondotta, in assenza di una reazione del responsabile aziendale , nella nozione di insubordinazione, come invece sarebbe stato nell'ipotesi in cui il avesse redarguito la per il suo comportamento e ciò nonostante la CP_2 CP_1 lavoratrice , dopo l'allontanamento del responsabile aziendale, avesse continuato a farsi fare il manicure.
Sotto il profilo soggettivo ritiene la OR che la condotta posta in essere denoti sicuramente un atteggiamento superficiale della lavoratrice, ma non truffaldino, non essendo finalizzata ad ottenere alcun risultato illecito.
Deve, inoltre, convenirsi con il giudice della fase sommaria che “In punto di elemento soggettivo, merita, altresì, evidenziare il comportamento della lavoratrice, che in un rapporto di lavoro decennale non ha ricevuto precedenti sanzioni disciplinari
(circostanza pacifica) e che, nelle proprie giustificazioni, non ha assunto una posizione sterile, volta alla negazione di fatti direttamente verificati dal suo diretto superiore gerarchico e dalla collega, bensì ha dimostrato di intenderne la gravità e di rimpiangere di averli posti in essere”.
Deve inoltre escludersi che la condotta oggetto di giudizio abbia arrecato un danno di immagine alla società, non essendo stata posta in essere in presenza di clienti o comunque di estranei alla compagine societaria, ovvero che abbia comportato un pregiudizio morale o materiale alla società datrice di lavoro. Non risulta, infatti, neppure allegato dalla reclamante che nel tempo dedicato alla manicure la CP_1
avrebbe dovuto eseguire un adempimento amministrativo il cui mancato compimento abbia arrecato pregiudizio alla società.
Va, del resto, considerato che la era una impiegata esecutiva addetta ad attività CP_1
di tipo amministrativo, e quindi non rivestiva un ruolo apicale connotato di particolari responsabilità ed inoltre che la stessa era dedita ad una attività la cui temporanea sospensione non comportava alcun pregiudizio per l'organizzazione aziendale.
17.Tutti tali elementi consentono di escludere che la condotta posta in essere integri un inadempimento di gravità tale da intaccare il vincolo fiduciario posto a fondamento del rapporto di lavoro, e che quindi risultino integrati una giusta causa ovvero un giustificato motivo soggettivo di licenziamento. 18.Le suindicate considerazioni risultano avvalorate dalle disposizioni del contratto collettivo di settore che, in quanto espressione della scala valoriale formulata dalle parti contrattuali, appaiono idonee a riempire di contenuto la clausola generale dell'art.2119
c.c.
19.Dall'esame di tali disposizioni emerge che la condotta posta in essere dalla CP_1
vada sussunta nelle ipotesi per cui è stata prevista l'applicazione di una sanzione conservativa .
Il CCNL di settore, art. 48, prevede che incorre nella sanzione del licenziamento senza preavviso “il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale
o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
b) furto nell'azienda o presso il committente;
c) trafugamento di oggetti o documenti dell'azienda o del committente;
d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale del committente;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda;
h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione”. Incorre invece nel licenziamento con preavviso il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle punite con sanzioni conservative, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso, e, in via esemplificativa,
“a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dell'azienda o del committente;
c) rissa sul luogo di lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
e) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
f) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa, successivamente all'assunzione, non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
g) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 47, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 47, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 46”.
Il CCNL punisce, infine, con sanzioni conservative (ammonizione scritta, multa o sospensione, a seconda della gravità delle mancanze: art. 47)
“il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dell'azienda o del committente;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
g) fuori dell'azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell'azienda stessa;
h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
i) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'appalto”.
20.Ciò posto, alla luce delle considerazioni suesposte in ordine alla corretta individuazione della condotta posta in essere dalla , deve innanzitutto CP_1
escludersi che la stessa abbia arrecato un grave nocumento morale o materiale alla società datrice di lavoro ovvero che abbia integrato un'azione delittuosa. Parimenti deve escludersi che tale condotta abbia integrato una violazione alla disciplina e alla diligenza del lavoro parificabile a quelle per le quali il CCNL di settore ha previsto il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Come si è visto, alcuna insubordinazione risulta posta in essere dalla e neppure condotte parificabili CP_1
alle gravi azioni elencate dalla norma contrattuale. Deve, invece, ritenersi che la condotta oggetto di giudizio rientri nell'ipotesi di cui alla lettera b) dell'art.47 in tema di condotte punite con sanzione conservativa, e cioè di una sospensione non giustificata dell'attività lavorativa o comunque nella clausola generale di cui alla lettera i) della stessa norma integrando una mancanza in pregiudizio alla disciplina dell'attività lavorativa. 21.Il reclamo va, pertanto, rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
22.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al valore indeterminabile della controversia ai sensi del DM n. 147/2022, come in dispositivo, con attribuzione .
PQM
La OR così provvede: 1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.966,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione agli avv.ti Pasquale Di Perna e Angelo Di Palma antistatari.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n.
228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR
n.115/2002.
Così deciso in Napoli il giorno 30 aprile 2025
Il Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Giovanna Guarino Presidente rel.
2. dr. Nicoletta Giammarino Consigliere
3. dr. Chiara Di Benedetto Consigliere
ha pronunciato, nel giudizio di reclamo ex art. 1, comma 58, l. n. 92/2012, all'udienza del 30/4/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.47/2025 r. g. sez. lav., vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1
Michele Gigliotti ed elett.te domiciliata presso il suo indirizzo digitale (PEC
. Email_1
reclamante
E
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Pasquale Di Perna ed Angelo Controparte_1
Di Palma, presso il cui studio elett.te domicilia in Sant'Anastasia (NA), via A. D'Auria
n.189 .
reclamata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa OR in data 9/1/2025 , la
[...]
ha proposto reclamo ex art. 1 comma 58 L. 92/2012 avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, n.1306/2024 depositata in data 12/12/2024, che aveva rigettato l'opposizione proposta da essa società avverso l'ordinanza del Tribunale di Benevento del 19/4/2023, la quale, sull'impugnativa di licenziamento proposta da , aveva così statuito: Controparte_1
“1) dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla ricorrente con raccomandata del
15.07.2022 e ne ordina l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro;
2) condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in Parte_1
favore della ricorrente, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto (pari a euro 1.934,10) dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro
2.608,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato euro 259,00, con attribuzione”.
2.La reclamante ha censurato l'iter procedimentale ed argomentativo sulla cui base il giudice dell'opposizione aveva confermato la decisione della fase sommaria, in quanto, pur risultando accertata la condotta della come descritta nella contestazione CP_1
disciplinare, era stata omessa la valutazione se la stessa integrasse una giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art.2119 c.c., limitandosi l'indagine all'elencazione delle condotte previste dal CCNL di settore.
3. Ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell'opposizione, la non si era limitata ad una mera sospensione arbitraria della prestazione CP_1
lavorativa per dedicarsi ad attività personali, ma aveva posto in essere una pluralità di condotte disciplinarmente rilevanti e palesemente intenzionali - in particolare quella di richiamare l'estetista dopo l'allontanamento del responsabile aziendale- che integravano una irrimediabile lesione del vincolo fiduciario, stante l'evidente volontà di insubordinazione. Dunque il primo giudice aveva innanzitutto eluso l'obbligo legale di confrontarsi con la nozione di giusta causa di licenziamento ed inoltre aveva minimizzato la seconda condotta posta in essere dalla lavoratrice - consistente nel richiamare l'estetista dopo l'allontanamento del responsabile aziendale-, condotta da ritenersi ancor più grave della prima, in quanto integrante insubordinazione, e quindi idonea a ledere in maniera irreparabile il vincolo fiduciario;
di conseguenza la gravità dell'inadempimento andava ravvisata nell'intenzionalità della condotta posta in essere , dovendosi anche tener conto dell'abitualità della stessa, come risultava dalla deposizione della teste . Tes_1
4. Ha lamentato che il giudice di prime cure , una volta accertati i fatti come veri e disciplinarmente rilevanti, avesse direttamente operato la loro sussunzione in una condotta sanzionata con misura conservativa, e ciò in contrasto con il consolidato orientamento della SU OR secondo cui nel regime delineato dalla legge n.
92/2012 il giudice deve in primo luogo accertare se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, secondo le previgenti nozioni fissate dalla legge e, solo nell'ipotesi in cui escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva ed al fine di stabilire la sanzione applicabile, deve valutare la sussistenza o meno delle diverse condizioni previste per l'individuazione dell'apparato sanzionatorio.
5. Ha lamentato l'erronea interpretazione delle previsioni del CCNL di settore sulla cui base il giudice di prime cure aveva assimilato la condotta posta in essere dalla CP_1
a quelle punite con sanzione conservativa, senza considerare la natura truffaldina della condotta consistente nell'aver richiamato l'estetista dopo l'allontanamento del responsabile aziendale, essendo tale condotta sicuramente riconducibile alla nozione di insubordinazione .
6.Pertanto la reclamante ha concluso in tali termini: “IN VIA PRINCIPALE, per tutti i motivi sopra esposti, previo annulla-mento della sentenza reclamata, accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento intimato dalla . Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: previa conversione anche d'ufficio, dichiarare che il licenziamento oggetto di causa è sorretto da giustificato motivo soggettivo e, pertanto, dichiarare il diritto della signora all'indennità di preavviso prevista dal CP_1
CCNL.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: salvo gravame, previa de-trazione dell'eventuale aliunde perceptum, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribu-zione previdenziale nella misura minima, o ritenuta di giustizia, prevista dalla legge.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre spese forfettarie al 15%, oltre CPA al 4%, oltre IVA al 22%”.
7. si è costituita in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie Controparte_1
argomentazioni, la fondatezza del reclamo, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese ed attribuzione .
8.All'udienza odierna, dopo la discussione dei procuratori delle parti , la OR si è riservata la decisione, depositando la sentenza nei termini di legge, ai sensi dell'art.1
c.60 l.n.92/2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9.La OR condivide pienamente l'approfondita e corretta valutazione delle risultanze istruttorie e documentali sulla cui base il giudice dell'opposizione, condividendo le argomentazioni espresse nell'ordinanza della fase sommaria, ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa irrogato a con raccomandata del Controparte_1
15.07.2022. 10.Effettivamente il giudice dell'opposizione non ha seguito il corretto iter procedimentale indicato dalla SU OR in ipotesi di licenziamenti disciplinati dalla legge n.92 del 2012 , ma ciò, a parere della OR , non inficia la corretta valutazione della condotta sulla cui base è stato irrogato il licenziamento oggetto di giudizio.
11.Devono a tal proposito condividersi i seguenti principi sanciti dalla SU OR :” questa OR ha costantemente ribadito, avuto particolare riguardo al regime instaurato con la l. n. 92 del 2012, che il giudice deve procedere ad una valutazione più articolata circa la legittimità dei licenziamenti rispetto al periodo precedente: in primo luogo deve accertare se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, secondo le previgenti nozioni fissate dalla legge, non avendo effettivamente la riforma del 2012 modificato le norme sui licenziamenti individuali (cfr. Cass. SS.UU. n.
30985 del 2017); nel caso in cui escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, il giudice deve poi svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina sulla sussistenza o meno delle diverse condizioni previste per l'individuazione dell'apparato sanzionatorio, in particolare quelle per accedere alla tutela reintegratoria;
“sotto l'aspetto metodologico, [...], si tratta di due valutazioni diverse: l'una riguardante la esistenza della giusta causa e l'altra la tutela applicabile, che devono essere svolte autonomamente” (in termini, per tutte, Cass. n.
3076 del 2020; in conformità, Cass. n. 17492 del 2020; Cass. n. 30850 del 2021; Cass.
n. 11665 del 2022; Cass. n. 13774 del 2022; Cass. n. 16973 del 2022; Cass. n. 26510 del 2023); mentre la prima valutazione ha come parametro esterno cui regolare la fattispecie gli artt. 2119 c.c. e 3 della l. n. 604, la seconda – che è successiva ed eventuale perché ha ingresso solo nel caso in cui il giudice ritenga il recesso ingiustificato alla stregua del primo parametro – trova il suo referente, nel caso che ci occupa, nell'art. 18 St. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), l. n. 92 del
2012, non a caso rubricato «Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»,
a significare che in esso vi è la disciplina delle conseguenze sanzionatorie di un recesso giudicato illegittimo sulla base di un parametro normativo che è presupposto e altrove;
”( Cass. sez.lav. n. 23318/2024).
12.Nel caso di specie se è pur vero che il giudice della fase dell'opposizione si sia limitato ad accertare la sussistenza dei fatti contestati e la loro antigiuridicità, senza poi operare una valutazione degli stessi ex art.2119 c.c in base alle nozioni di giusta causa e giustificato motivo, deve tuttavia ritenersi che abbia inteso implicitamente confermare le analitiche e dettagliate argomentazioni relative a tale valutazione contenute nell'ordinanza della fase sommaria. Il giudice che ha deciso tale fase aveva, infatti, operato una valutazione dei fatti in base alle nozioni di giusta causa e giustificato motivo utilizzando, come parametro per riempire di contenuto la clausola generale dell'art.2119 c.c., la scala valoriale espressa nel contratto collettivo di settore.
13.Ciò posto, ritiene la OR che occorra innanzitutto verificare nei minimi dettagli quale sia stata, alla luce delle risultanze istruttorie, la condotta posta in essere da
. Controparte_1
Tale condotta risulta cristallizzata nella contestazione disciplinare del 21.06.2022 del seguente tenore : “Ieri pomeriggio 20/06/2022, intorno alle 14.45, in orario di lavoro, quando il Responsabile aziendale, sig. , è entrato nei nostri uffici di Controparte_2
Montesarchio insieme al OR , l'ha trovata intenta a farsi fare la Parte_2
manicure da una estetista, che aveva tutti gli strumenti di lavoro sul tavolo. Era presente in ufficio anche la collega sig.ra . L'imbarazzo per l'arrivo Persona_1
non previsto dei colleghi ha portato ad un rapido allontanamento di questa manicure, che è uscita in fretta dai locali aziendali. I colleghi e , prese le divise CP_2 Pt_2
aziendali per cui si erano recati a Montesarchio, sono usciti dall'ufficio ma sono rimasti nelle vicinanze dello stesso e hanno potuto constatare che la stessa manicure, frettolosamente prima allontanatasi, è tornata intorno alle 15.30, per rimanere dentro i nostri uffici di Montesarchio fino alle 16.30 circa”.
14.I testi escussi, e cioè il responsabile aziendale e la dipendente Controparte_2
hanno confermato i fatti come descritti nella contestazione degli Persona_1 addebiti , e cioè che il , entrato nella stanza dove lavorava la l'aveva CP_2 CP_1
trovata intenta a farsi fare la manicure da una estetista, che in seguito a tale ingresso l'estetista si era allontanata in fretta dai locali aziendali ma, dopo l'allontanamento del responsabile dai locali aziendali, vi era rientrata per completare la sua attività di manicure in favore della CP_1
15.Tuttavia dalla deposizione dei medesimi testi risulta che il responsabile aziendale, una volta sorpresa la intenta a farsi fare la manicure in orario di servizio, si sia CP_1
limitato ad osservare la scena passando velocemente per recarsi nel magazzino a prendere delle tute aziendali senza fare commenti e senza redarguire la e che CP_1
l'estetista si sia allontanata di sua iniziativa;
inoltre non risulta accertato perché lo avrebbe riferito la teste presente ai fatti che l'estetista sia stata richiamata Tes_1
telefonicamente dalla dopo l'allontanamento del responsabile aziendale. CP_1
Dunque l'estetista risulta tornata non perché richiamata dalla ma CP_1
verosimilmente per completare il suo lavoro ed essere pagata.
16.Tali dettagli, a parere della OR, appaiono rilevanti per connotare la condotta posta in essere dalla sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. CP_1
Sicuramente la non doveva dedicarsi ad attività extralavorative in orario di CP_1
servizio, ma deve considerarsi che l'attività posta in essere non era illecita, né disdicevole ed in tale contesto il comportamento del responsabile aziendale, e quindi del suo superiore gerarchico, è stato ambiguo, potendo il silenzio dello stesso interpretarsi come una sorta di tolleranza ad una condotta che non arrecava alcun particolare pregiudizio materiale o morale alla società datrice di lavoro.
Dunque la condotta posta in essere dalla che sicuramente comportava una CP_1
sospensione dell'attività lavorativa ed integrava una violazione alla disciplina aziendale, non poteva essere ricondotta, in assenza di una reazione del responsabile aziendale , nella nozione di insubordinazione, come invece sarebbe stato nell'ipotesi in cui il avesse redarguito la per il suo comportamento e ciò nonostante la CP_2 CP_1 lavoratrice , dopo l'allontanamento del responsabile aziendale, avesse continuato a farsi fare il manicure.
Sotto il profilo soggettivo ritiene la OR che la condotta posta in essere denoti sicuramente un atteggiamento superficiale della lavoratrice, ma non truffaldino, non essendo finalizzata ad ottenere alcun risultato illecito.
Deve, inoltre, convenirsi con il giudice della fase sommaria che “In punto di elemento soggettivo, merita, altresì, evidenziare il comportamento della lavoratrice, che in un rapporto di lavoro decennale non ha ricevuto precedenti sanzioni disciplinari
(circostanza pacifica) e che, nelle proprie giustificazioni, non ha assunto una posizione sterile, volta alla negazione di fatti direttamente verificati dal suo diretto superiore gerarchico e dalla collega, bensì ha dimostrato di intenderne la gravità e di rimpiangere di averli posti in essere”.
Deve inoltre escludersi che la condotta oggetto di giudizio abbia arrecato un danno di immagine alla società, non essendo stata posta in essere in presenza di clienti o comunque di estranei alla compagine societaria, ovvero che abbia comportato un pregiudizio morale o materiale alla società datrice di lavoro. Non risulta, infatti, neppure allegato dalla reclamante che nel tempo dedicato alla manicure la CP_1
avrebbe dovuto eseguire un adempimento amministrativo il cui mancato compimento abbia arrecato pregiudizio alla società.
Va, del resto, considerato che la era una impiegata esecutiva addetta ad attività CP_1
di tipo amministrativo, e quindi non rivestiva un ruolo apicale connotato di particolari responsabilità ed inoltre che la stessa era dedita ad una attività la cui temporanea sospensione non comportava alcun pregiudizio per l'organizzazione aziendale.
17.Tutti tali elementi consentono di escludere che la condotta posta in essere integri un inadempimento di gravità tale da intaccare il vincolo fiduciario posto a fondamento del rapporto di lavoro, e che quindi risultino integrati una giusta causa ovvero un giustificato motivo soggettivo di licenziamento. 18.Le suindicate considerazioni risultano avvalorate dalle disposizioni del contratto collettivo di settore che, in quanto espressione della scala valoriale formulata dalle parti contrattuali, appaiono idonee a riempire di contenuto la clausola generale dell'art.2119
c.c.
19.Dall'esame di tali disposizioni emerge che la condotta posta in essere dalla CP_1
vada sussunta nelle ipotesi per cui è stata prevista l'applicazione di una sanzione conservativa .
Il CCNL di settore, art. 48, prevede che incorre nella sanzione del licenziamento senza preavviso “il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale
o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
b) furto nell'azienda o presso il committente;
c) trafugamento di oggetti o documenti dell'azienda o del committente;
d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale del committente;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda;
h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione”. Incorre invece nel licenziamento con preavviso il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle punite con sanzioni conservative, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso, e, in via esemplificativa,
“a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dell'azienda o del committente;
c) rissa sul luogo di lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
e) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
f) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa, successivamente all'assunzione, non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
g) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 47, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 47, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 46”.
Il CCNL punisce, infine, con sanzioni conservative (ammonizione scritta, multa o sospensione, a seconda della gravità delle mancanze: art. 47)
“il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dell'azienda o del committente;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
g) fuori dell'azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell'azienda stessa;
h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
i) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'appalto”.
20.Ciò posto, alla luce delle considerazioni suesposte in ordine alla corretta individuazione della condotta posta in essere dalla , deve innanzitutto CP_1
escludersi che la stessa abbia arrecato un grave nocumento morale o materiale alla società datrice di lavoro ovvero che abbia integrato un'azione delittuosa. Parimenti deve escludersi che tale condotta abbia integrato una violazione alla disciplina e alla diligenza del lavoro parificabile a quelle per le quali il CCNL di settore ha previsto il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Come si è visto, alcuna insubordinazione risulta posta in essere dalla e neppure condotte parificabili CP_1
alle gravi azioni elencate dalla norma contrattuale. Deve, invece, ritenersi che la condotta oggetto di giudizio rientri nell'ipotesi di cui alla lettera b) dell'art.47 in tema di condotte punite con sanzione conservativa, e cioè di una sospensione non giustificata dell'attività lavorativa o comunque nella clausola generale di cui alla lettera i) della stessa norma integrando una mancanza in pregiudizio alla disciplina dell'attività lavorativa. 21.Il reclamo va, pertanto, rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
22.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al valore indeterminabile della controversia ai sensi del DM n. 147/2022, come in dispositivo, con attribuzione .
PQM
La OR così provvede: 1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.966,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione agli avv.ti Pasquale Di Perna e Angelo Di Palma antistatari.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n.
228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR
n.115/2002.
Così deciso in Napoli il giorno 30 aprile 2025
Il Presidente est.