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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il giudice Stefania Deiana, a seguito della trattazione scritta della causa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2459/2023 promossa da:
(c.f. ), col patrocinio dell'avv. GIORGIO Parte_1 C.F._1
SOLETTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con sede in Sassari, in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore con il patrocinio dell'avv. CRISTIANA Controparte_2
FOTZI
RESISTENTE
OGGETTO: mandato – pagamento somme
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “a)-Contrariis reiectis;
b)-per le causali di cui in parte motiva condannare il
, c.f. con sede in Sassari in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 persona dell'Amministratore a pagare in favore di Controparte_2 [...]
l'importo di € 9.465,25 o quello veriore accertando in corso di causa, oltre Parte_1 rivalutazione e interessi di Legge;
c)-con vittoria di spese e competenze di lite, comprese spese generali cpa e iva”. PER PARTE CONVENUTA: “Il Giudice voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) Contrariis reiectis 2) In via preliminare rigettare la domanda avversa, per incompetenza per valore di questo
Tribunale 3) In via ulteriormente subordinata rigettare la domanda avversa, per intervenuta prescrizione. 4) In via ulteriormente subordinata, nel merito, rigettare la domanda avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto. 5) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 settembre 2023 adiva questo tribunale per sentir Parte_1 condannare il Sassari al pagamento dei compensi professionali Controparte_3 maturati a seguito dell'attività svolta in suo favore quale amministratore. Esponeva che l'assemblea condominiale, con delibera del 17 giugno 2015, aveva incaricato esso esponente dell'amministrazione del Condominio e di aver compiutamente espletato detta attività professionale dal primo novembre 2015 sino al 30 giugno 2018, quando era cessato il mandato.
Aggiungeva di aver ottemperato inoltre a tutte le attribuzioni prescritte dall'art. 1130, c.c. e ad esse correlate e che l'assemblea aveva approvato i rendiconti consuntivi degli esercizi 2015/2016 e pagina 1 di 3 2016/2017, nonché il bilancio preventivo relativo all'esercizio 2017/2018 in cui, tra l'altro, erano stati indicati i compensi del ricorrente.
Precisava che a causa delle ristrettezze di cassa aveva preferito dare priorità al pagamento dei crediti vantati dai vari fornitori del condominio, sacrificando temporaneamente i propri, sicché al momento della cessazione dell'incarico non aveva percepito la totalità dei compensi dovutigli, rimanendo creditore dell'importo di € 9.465,25, oltre rivalutazione ed interessi. Era stato vano anche il tentativo di negoziazione assistita, esperito prima dell'instaurazione del giudizio. Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva tempestivamente il condominio e contestava la domanda, eccependo CP_3 CP_1 preliminarmente l'intervenuta prescrizione del credito azionato e negando la fondatezza della domanda.
In ordine al quantum, contestava il conteggio dell'ammontare dell'asserito credito, nonché errori di calcolo presenti nel bilancio consuntivo relativo all'anno 2017, in particolare la discrasia tra la spesa della voce “gasolio” e la sommatoria delle relative fatture emesse dal somministrante dell'idrocarburo,
e l'omessa contabilizzazione della somma di € 336,00 sul conto della condomina CP_4
Concludeva come sopra trascritto, eccependo, solo in prima udienza, l'incompetenza per valore dell'adito Tribunale.
La causa, istruita con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 28 novembre 2024, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c. sulle riferite conclusioni.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, avendo il ricorrente offerto prova adeguata del suo diritto al compenso.
Deve subito rilevarsi, pregiudizialmente, che è infondata l'eccezione di incompetenza per valore.
Posto che il valore della causa deve determinarsi secondo la domanda ai sensi dell'art. 10, c.p.c., occorre rilevare come, sommando al capitale richiesto gli interessi scaduti e gli accessori (art. 10, co.2°), il valore complessivo del petitum superi la soglia di competenza del giudice di pace.
Dev'essere disattesa anche l'eccezione preliminare di prescrizione, trovando nella specie applicazione il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., in quanto il credito maturato, che trova titolo nel contratto di mandato con rappresentanza intercorso fra le parti, non attiene a una prestazione geneticamente periodica, essendo il pagamento annuale collegato al termine annuale di durata del rapporto che si rinnova di volta in volta con la medesima periodicità.
Peraltro, e ad abundantiam, anche applicando il termine quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., decorrente dalla cessazione del mandato avvenuta il 30 giugno 2018, la prescrizione risulta efficacemente interrotta dal sollecito di pagamento sottoscritto in data 11 settembre 2018 dall'amministratore che era succeduto all'odierno ricorrente, nonché dall'invito alla negoziazione assistita inviato il 23 settembre 2021 (si vedano i doc. n. 7-8-9 del ricorso introduttivo).
Ciò premesso, il conferimento dell'incarico di amministratore di condominio all'odierno ricorrente è pacifico e risulta, peraltro, ampiamente dimostrato dalla documentazione allegata dal che Pt_1 produce il verbale di nomina, i rendiconti degli esercizi 2016 e 2017 e il bilancio preventivo degli esercizi 2017 e 2018, a riprova della tenuta della contabilità e delle altre attività ed adempimenti espletati per conto del condominio della . Controparte_1
A fronte dell'esauriente prova documentale fornita dall'amministratore a sostegno della domanda, costituiva preciso onere del condominio dimostrare di aver pagato (almeno in parte) il compenso dovuto per le prestazioni professionali di cui aveva beneficiato, oppure contestarne specificamente pagina 2 di 3 consistenza ed idoneità rispetto all'incarico, allegando puntualmente l'eventuale carenza o inadeguatezza dell'opera professionale per cui l'istante chiede l'onorario maturato. Detto onere, invero, non è stato assolto dal resistente, essendo emerso chiaramente dall'istruttoria che i supposti errori di calcolo nel bilancio consuntivo 2017, che peraltro non appaiono tali da incidere sul diritto al compenso, e segnatamente l'omessa contabilizzazione della quota della condomina e la CP_4 contabilizzazione di una fattura di gasolio duplicata, erano stati sanati con la restituzione alla suddetta condomina dell'importo versato e con lo storno della fattura registrata due volte, senza alcuna sostanziale variazione della cassa condominiale.
L'onorario oggetto della domanda risulta, in particolare, riferito alle prestazioni analiticamente indicate nel preventivo del 12 giugno 2015, nonché a quelle elencate in ricorso, attività documentate e comunque non contestate dal resistente, sicché non trovano alcun riscontro nemmeno le contestazioni del condominio in ordine alla determinazione del quantum.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di parte ricorrente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie la domanda e condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di CP_1 Parte_1
€9.465,25, oltre interessi legali e, dalla domanda, determinati ex art. 1284, co.4°, c.c., nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
Sassari, 7 gennaio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il giudice Stefania Deiana, a seguito della trattazione scritta della causa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2459/2023 promossa da:
(c.f. ), col patrocinio dell'avv. GIORGIO Parte_1 C.F._1
SOLETTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con sede in Sassari, in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore con il patrocinio dell'avv. CRISTIANA Controparte_2
FOTZI
RESISTENTE
OGGETTO: mandato – pagamento somme
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “a)-Contrariis reiectis;
b)-per le causali di cui in parte motiva condannare il
, c.f. con sede in Sassari in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 persona dell'Amministratore a pagare in favore di Controparte_2 [...]
l'importo di € 9.465,25 o quello veriore accertando in corso di causa, oltre Parte_1 rivalutazione e interessi di Legge;
c)-con vittoria di spese e competenze di lite, comprese spese generali cpa e iva”. PER PARTE CONVENUTA: “Il Giudice voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) Contrariis reiectis 2) In via preliminare rigettare la domanda avversa, per incompetenza per valore di questo
Tribunale 3) In via ulteriormente subordinata rigettare la domanda avversa, per intervenuta prescrizione. 4) In via ulteriormente subordinata, nel merito, rigettare la domanda avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto. 5) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 settembre 2023 adiva questo tribunale per sentir Parte_1 condannare il Sassari al pagamento dei compensi professionali Controparte_3 maturati a seguito dell'attività svolta in suo favore quale amministratore. Esponeva che l'assemblea condominiale, con delibera del 17 giugno 2015, aveva incaricato esso esponente dell'amministrazione del Condominio e di aver compiutamente espletato detta attività professionale dal primo novembre 2015 sino al 30 giugno 2018, quando era cessato il mandato.
Aggiungeva di aver ottemperato inoltre a tutte le attribuzioni prescritte dall'art. 1130, c.c. e ad esse correlate e che l'assemblea aveva approvato i rendiconti consuntivi degli esercizi 2015/2016 e pagina 1 di 3 2016/2017, nonché il bilancio preventivo relativo all'esercizio 2017/2018 in cui, tra l'altro, erano stati indicati i compensi del ricorrente.
Precisava che a causa delle ristrettezze di cassa aveva preferito dare priorità al pagamento dei crediti vantati dai vari fornitori del condominio, sacrificando temporaneamente i propri, sicché al momento della cessazione dell'incarico non aveva percepito la totalità dei compensi dovutigli, rimanendo creditore dell'importo di € 9.465,25, oltre rivalutazione ed interessi. Era stato vano anche il tentativo di negoziazione assistita, esperito prima dell'instaurazione del giudizio. Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva tempestivamente il condominio e contestava la domanda, eccependo CP_3 CP_1 preliminarmente l'intervenuta prescrizione del credito azionato e negando la fondatezza della domanda.
In ordine al quantum, contestava il conteggio dell'ammontare dell'asserito credito, nonché errori di calcolo presenti nel bilancio consuntivo relativo all'anno 2017, in particolare la discrasia tra la spesa della voce “gasolio” e la sommatoria delle relative fatture emesse dal somministrante dell'idrocarburo,
e l'omessa contabilizzazione della somma di € 336,00 sul conto della condomina CP_4
Concludeva come sopra trascritto, eccependo, solo in prima udienza, l'incompetenza per valore dell'adito Tribunale.
La causa, istruita con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 28 novembre 2024, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c. sulle riferite conclusioni.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, avendo il ricorrente offerto prova adeguata del suo diritto al compenso.
Deve subito rilevarsi, pregiudizialmente, che è infondata l'eccezione di incompetenza per valore.
Posto che il valore della causa deve determinarsi secondo la domanda ai sensi dell'art. 10, c.p.c., occorre rilevare come, sommando al capitale richiesto gli interessi scaduti e gli accessori (art. 10, co.2°), il valore complessivo del petitum superi la soglia di competenza del giudice di pace.
Dev'essere disattesa anche l'eccezione preliminare di prescrizione, trovando nella specie applicazione il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., in quanto il credito maturato, che trova titolo nel contratto di mandato con rappresentanza intercorso fra le parti, non attiene a una prestazione geneticamente periodica, essendo il pagamento annuale collegato al termine annuale di durata del rapporto che si rinnova di volta in volta con la medesima periodicità.
Peraltro, e ad abundantiam, anche applicando il termine quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., decorrente dalla cessazione del mandato avvenuta il 30 giugno 2018, la prescrizione risulta efficacemente interrotta dal sollecito di pagamento sottoscritto in data 11 settembre 2018 dall'amministratore che era succeduto all'odierno ricorrente, nonché dall'invito alla negoziazione assistita inviato il 23 settembre 2021 (si vedano i doc. n. 7-8-9 del ricorso introduttivo).
Ciò premesso, il conferimento dell'incarico di amministratore di condominio all'odierno ricorrente è pacifico e risulta, peraltro, ampiamente dimostrato dalla documentazione allegata dal che Pt_1 produce il verbale di nomina, i rendiconti degli esercizi 2016 e 2017 e il bilancio preventivo degli esercizi 2017 e 2018, a riprova della tenuta della contabilità e delle altre attività ed adempimenti espletati per conto del condominio della . Controparte_1
A fronte dell'esauriente prova documentale fornita dall'amministratore a sostegno della domanda, costituiva preciso onere del condominio dimostrare di aver pagato (almeno in parte) il compenso dovuto per le prestazioni professionali di cui aveva beneficiato, oppure contestarne specificamente pagina 2 di 3 consistenza ed idoneità rispetto all'incarico, allegando puntualmente l'eventuale carenza o inadeguatezza dell'opera professionale per cui l'istante chiede l'onorario maturato. Detto onere, invero, non è stato assolto dal resistente, essendo emerso chiaramente dall'istruttoria che i supposti errori di calcolo nel bilancio consuntivo 2017, che peraltro non appaiono tali da incidere sul diritto al compenso, e segnatamente l'omessa contabilizzazione della quota della condomina e la CP_4 contabilizzazione di una fattura di gasolio duplicata, erano stati sanati con la restituzione alla suddetta condomina dell'importo versato e con lo storno della fattura registrata due volte, senza alcuna sostanziale variazione della cassa condominiale.
L'onorario oggetto della domanda risulta, in particolare, riferito alle prestazioni analiticamente indicate nel preventivo del 12 giugno 2015, nonché a quelle elencate in ricorso, attività documentate e comunque non contestate dal resistente, sicché non trovano alcun riscontro nemmeno le contestazioni del condominio in ordine alla determinazione del quantum.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di parte ricorrente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie la domanda e condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di CP_1 Parte_1
€9.465,25, oltre interessi legali e, dalla domanda, determinati ex art. 1284, co.4°, c.c., nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
Sassari, 7 gennaio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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