TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
2415 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2415/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BAGNO DI ROMAGNA in data 07/09/1980 tra i coniugi:
1. , nata a BAGNO DI ROMAGNA (FC) in [...] Controparte_1
03/05/1958, - ; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. BIGONI ALESSANDRA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 14/11/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 10/06/2015;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BAGNO DI
ROMAGNA in data 07/09/1980 tra i coniugi:
1. , nato a BAGNO DI ROMAGNA (FC) in [...] Controparte_1
03/05/1958, - ; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di BAGNO DI
ROMAGNA - Atto n. 28 Parte II Serie A Anno 1980; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
14/11/2024, che integralmente si riportano:
1) - assegnazione della casa familiare sita a GN di Romagna Loc. San Piero in
GN, Piazza Allende n. 58 a;
Controparte_1
2 2) - il Sig. verserà a a titolo di assegno divorzile, Parte_1 Controparte_1
la somma di € 300,00 mensili che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data della sottoscrizione del ricorso mediante accredito sul conto corrente intestato alla Sig.ra e sarà annualmente rivalutata in Controparte_1
base agli indici Istat.
Spese compensate, come da accordo.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di BAGNO DI ROMAGNA per quanto di competenza.
Forlì, 19/03/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2415/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BAGNO DI ROMAGNA in data 07/09/1980 tra i coniugi:
1. , nata a BAGNO DI ROMAGNA (FC) in [...] Controparte_1
03/05/1958, - ; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. BIGONI ALESSANDRA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 14/11/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 10/06/2015;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BAGNO DI
ROMAGNA in data 07/09/1980 tra i coniugi:
1. , nato a BAGNO DI ROMAGNA (FC) in [...] Controparte_1
03/05/1958, - ; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di BAGNO DI
ROMAGNA - Atto n. 28 Parte II Serie A Anno 1980; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
14/11/2024, che integralmente si riportano:
1) - assegnazione della casa familiare sita a GN di Romagna Loc. San Piero in
GN, Piazza Allende n. 58 a;
Controparte_1
2 2) - il Sig. verserà a a titolo di assegno divorzile, Parte_1 Controparte_1
la somma di € 300,00 mensili che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data della sottoscrizione del ricorso mediante accredito sul conto corrente intestato alla Sig.ra e sarà annualmente rivalutata in Controparte_1
base agli indici Istat.
Spese compensate, come da accordo.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di BAGNO DI ROMAGNA per quanto di competenza.
Forlì, 19/03/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)