Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 20/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr. Valentina Stabile Giudice
dr. Veronica Messana Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 940 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nata in [...], in data [...], rap- Parte_1
presentata e difesa dall'avv. SALADINO LUANA, PEC:
[...]
Email_1
– ricorrente –
CONTRO
, nato in ROMANIA, in [...] Controparte_1
24/06/1978, rappresentato e difeso dall'avv. GRAFFEO FRANCESCO,
PEC Email_2
– resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Tribunale di Sciacca
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16/10/2024 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
Il PM nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2020 Parte_1
ha evocato in giudizio il marito chie- Controparte_1
dendo al Tribunale di “dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti
condizioni condizioni 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo
rispetto e la reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo della docu-
mentazione necessaria all'espatrio; la casa coniugale sita in Sciacca nella
Via Giacomo Leopardi n. 9 condotta in locazione sarà assegnata a
[...]
ove la stessa risiederà con i figli e CP_2 Persona_1
e il marito dovrà lasciare la casa co- Persona_2 Persona_3
niugale entro gg. 15 dall'udienza Presidenziale e nello stesso termine dovrà
prelevare i bani personali;
2) i figli saranno affidati esclusivamente alla
SI.ra presso il cui domicilio vivranno;
3) il padre, data l'età Parte_2
dei figli, avrà facoltà di vedere gli stessi ogni qual volta lo riterranno oppor-
tuno; 4) il SI. dovrà versare alla moglie per il Controparte_1
mantenimento della stessa € 200,00 al mese da rivalutare annualmente in
base agli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, e per la compartecipa-
zione per il mantenimento delle figlie Persona_4
e la somma di denaro pari ad € 175,00 per ciascun
[...] Persona_5
figlio sempre entro il 5 di ogni mese. Nulla sarà dovuto per la figlia
[...]
in quanto la stessa lavora ed ha raggiunto una Persona_6
Tribunale di Sciacca
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propria autonomia economica;
5) Le spese straordinarie necessarie per i fi-
gli per i quali è stato fissato un assegno di mantenimento sono ripartite in
parti uguali ed a carico di entrambi i coniugi;
6) Il SI. Controparte_1
inoltre dovrà versare la somma forfettaria di euro 7.000,00 alla
[...]
moglie; 7) le spese per la Tari e per le utenze di fornitura di energia elettri-
ca, acqua, gas relative alla unità immobiliari, sita in Sciacca nella Via Gia-
como Leopardi n. 9, rimarranno a carico del coniuge assegnatario;
8) i figli
minorenni non potranno lasciare l'Italia se non con il consenso di entrambi i
genitori”
Si è costituito in giudizio il resistente contestando le difese dalla ricor-
rente, rassegnando al Tribunale le seguenti testuali conclusioni: “- dichia-
rare la separazione giudiziale dei coniugi, SI. Controparte_1
e IG.ra , addebitando la colpa a quest'ultima per aver Parte_3
violato i doveri che nascono dal vincolo matrimoniale come previsto ai sensi
dell'art. 143 c.c., autorizzandoli a vivere separatamente e fissare le rispet-
tive dimore future ovunque credano opportuno, con l'obbligo del mutuo ri-
spetto; - disporre l'affido condiviso dei figli minori Persona_7
na, e con dimora presso la ma- Persona_2 Persona_8
dre, nella casa coniugale sita in Sciacca nella Via G. Leopardi n. 4 condotta
in locazione;
- disporre alla SI.ra , l'obbligo di corrispon- Parte_3
dere a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori Persona_1
, e un assegno di €
[...] Persona_2 Persona_8
150,00 mensili ciascuno, entro il 5 di ogni mese annualmente rivalutabile
secondo gli indici ISTAT;
nulla sarà corrisposto per la figlia Persona_9
in quanto la stessa lavora ed ha raggiunto una propria au-
[...]
Tribunale di Sciacca
- 3 - R.G. n. 940/2020
tonomia economica;
- disporre alla SI.ra , l'obbligo di cor- Parte_3
rispondere per il 50% le spese straordinarie nell'interesse dei figli
[...]
, e quali Persona_10 Persona_2 Persona_8
quelle mediche e scolastiche;
- il pagamento della locazione, le spese Tari e
per le utenze di fornitura di energia elettrica, acqua, gas relative all'unità
immobiliare sita in Sciacca nella Via Giacomo Leopardi n. 4, rimarranno a
carico del coniuge assegnatario;
- in ogni caso, condannare la ricorrente al
pagamento delle spese vive e compensi professionali del giudizio”.
La causa è stata istruita in via documentale e rinviata da ultimo per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 ottobre 2024 all'esito del-
la quale, sentiti i procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pro-
nunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumi-
bili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti of-
frono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affec-
tio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presuppo-
sto essenziale del rapporto di coniugio.
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, svolta dalla ricor-
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rente, deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, la addebita al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separa-
zione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
In particolare, come osservato a più riprese dalla giurisprudenza di le-
gittimità, "le violenze fisiche e morali costituiscono violazioni talmente gravi
ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé so-
le – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo
la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intol-
lerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabi-
lità all'autore", non essendo in tal caso necessario provare l'efficienza cau-
sale del comportamento oggetto di giudizio ed essendo il giudice del meri-
to "esonerato dal dovere di comparare con tali condotte, ai fini dell'adozione
delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle
violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze
rispetto al manifestarsi della crisi coniugale", in quanto tali condotte, tra-
ducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, so-
no insuscettibili di qualsivoglia giustificazione (Cassazione civile sez. I,
08/06/2023, n.16262; Cass. 31351/2022; Cass., 21/03/2018, n.6997;
Cass. 10/12/2018, n. 31901; Cass., 22/03/2017, n.7388;).
La giurisprudenza di merito è altresì concorde nel ritenere anche la violenza psicologica una causa di addebito della separazione, allorquando
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il coniuge si sia reso colpevole di ripetuti atteggiamenti ostili, insulti, mi-
nacce e vessazioni nei confronti dell'altro che abbiano di fatto reso impos-
sibile la convivenza e causato una insanabile frattura nel rapporto coniu-
gale.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche suesposte e valutate le risul-
tanze probatorie del giudizio, nel caso di specie deve ritenersi che siano emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione al resistente co-
me richiesto in via principale da . Parte_1
Ritiene il Collegio di valorizzare, infatti, nel vagliare la fondatezza della domanda di addebito presentata dalla ricorrente, i verbali di incidente probatorio nel procedimento penale al carico del resistente, allegati il ri-
corso introduttivo, e la sentenza nr 165/2024 del 03.04.2024 con la qua-
le è stato ritenuto colpevole dei reati di Controparte_1
cui all'art. 81 cpv e 572 comma 2 e ult. Comma CP, artt. 582 e 585 in re-
lazione agli artt. 576 nr 5 e 577 n.1 c.p, e condannato alla pena di anni 2
e mesi 2 di reclusione, al risarcimento del danno da quantificarsi davanti al giudice competente e alle spese per la costituzione della parte civile pa- ri ad € 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Tali atti consentono al Tribunale di concludere per la fondatezza della domanda di addebito svolta dalla ricorrente.
Infine, quanto al mancato accertamento dell'esistenza di un nesso di causalità con la crisi matrimoniale dedotto dal resistente, occorre ribadire che un comportamento violento all'interno di una relazione coniugale è
del tutto inaccettabile, perché ontologicamente incompatibile con gli ob-
blighi di assistenza morale e materiale e collaborazione nell'interesse della
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famiglia a cui ciascuno dei coniugi è tenuto ex art. 143 c.c., comma 2, ed assume incidenza causale effettiva e preminente rispetto a qualsiasi cau-
sa eventualmente preesistente di crisi dell'affectio coniugalis (Cass.
7388/2017).
In altri termini, l'accertamento del verificarsi di condotte di violenza all'interno della coppia fa presumere, per la sua gravità ed incompatibilità
con gli obblighi di cui all'art. 143 c.c., comma 2, che un comportamento di tal fatta abbia determinato l'esistenza di un'irreversibile crisi coniugale,
con prevalenza di questa causa su ogni altra eventualmente preesistente.
Ciò posto, venendo all'esame delle ulteriori domande di contenuto eco-
nomico rispettivamente svolte dalle parti, ritiene il Collegio che alla stato non sussistono i presupposti per definire interamente la presente
contro
-
versia, essendo necessario procedere ad ulteriori attività istruttorie in re-
lazione ai fatti nuovi dedotti dal resistente nella propria comparsa conclu-
sionale, rispetto ai quali, nonostante l'omessa specifica contestazione di parte ricorrente - che ha omesso di depositare le memorie di replica - è
opportuno sollecitare il contraddittorio al fine di correttamente orientare la decisione del Tribunale.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi all'istruttore per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal Presidente del Tribunale.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pro-
nunziando, visto l'art. 279, cpv. n.4 cod. proc. civ.;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata in [...], in data [...] e Controparte_3
[...
, nato in [...], in data [...], i quali hanno contratto ma-
trimonio in Romania, nella città di Dumesti, distretto di Vaslui, in data
22/12/2000, trascritto al n. 25 del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2000;
accoglie la domanda di addebito della separazione a
[...]
svolta da Controparte_4 Parte_1
dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribu-
zione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di conSIlio del Tribunale di Sciacca, il
05/03/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Valentina Stabile Antonio Tricoli
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma
digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ.
mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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