Articolo 1 della Legge 13 maggio 1965, n. 494
Articolo 2
Versione
15 giugno 1965
Art. 1.
Per il quinquennio 1965-69 al Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito con legge 11 agosto 1960, n. 933 , e' assegnato un contributo complessivo di 150 miliardi di lire cosi' ripartito:

esercizio finanziario 1965 . . . . . . . . . . . . . . L. 23 miliardi esercizio finanziario 1966 . . . . . . . . . . . . . . L. 31 miliardi esercizio finanziario 1967 . . . . . . . . . . . . . . L. 31 miliardi esercizio finanziario 1968 . . . . . . . . . . . . . L. 32,5 miliardi esercizio finanziario 1969 . . . . . . . . . . . . . L. 32,5 miliardi
Per il periodo finanziario 1 luglio-31 dicembre 1964 il contributo e' di L. 7.500 milioni di lire.
Detto contributo, gravante sul bilancio del Ministero dell'industria e del commercio, sara' versato all'inizio di ogni esercizio finanziario.
Entrata in vigore il 15 giugno 1965