Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2809 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2809/2023 del Registro Generale e promossa da
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con il procuratore avv. QUAGLIARELLA TOMMASO Parte_4
Ricorrenti
nei confronti di
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con i procuratori avv.ti DI LANDRO MICHELE e
TRAVI RAFFAELLA
Resistente
Oggetto: indennità di coordinamento;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 07.03.2023, le istanti in epigrafe indicate, premesso di avere lavorato alle dipendenze dell' sino alle date di collocamento in quiescenza rispettivamente Controparte_2 indicate in ricorso e di aver ottenuto il riconoscimento del diritto all'indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 del CCNL Comparto Sanità II Biennio Economico 2000 - 2001, con condanna della parte datoriale al pagamento di quanto a tal titolo maturato sino al 28.02.2005, come statuito dalla sentenza n. 3156/2015 del 07.01.2016 resa inter partes dalla Corte d'Appello di Bari, Sezione
Lavoro - oramai divenuta irrevocabile -, hanno domandato, in questa sede, la corresponsione dell'indennità in questione a far tempo dal 01.03.2005 fino alla data di cessazione dal servizio, rispettivamente 1.10.2019 per la sig.ra 8.4.2014 per la sig.ra , 10.9.2015 per la Pt_1 Pt_2 sig.ra e 1.2.2016 per la sig.ra Pt_3 Pt_5
Ciò premesso, le istanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) CONDANNARE l' in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle ricorrenti dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 CCNL Comparto Sanità – 2° biennio economico 2000-2001 e specificamente: in favore di , per il periodo 1.3.2005- 1.10.2019, la somma di € 24.477,83; Parte_1 in favore di , per il periodo 1.3.2005- 8.4.2014, la somma di € 15.246,19; Parte_2 in favore di , per il periodo 1.3.2005-10.9.2015, la somma di € 17.624,04; Parte_3 in favore di , per il periodo 1.3.2005-1.9.2016, la somma di € 19.302,52”, con il Parte_6 favore di spese di giudizio, da distrarsi.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, l'azienda sanitaria convenuta ha contestato la fondatezza della domanda per il periodo successivo al febbraio 2005, eccependo, altresì, la prescrizione quinquennale dei crediti.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, è parzialmente fondata la (sola) domanda proposta dalla ricorrente sig.ra mentre le restanti domande devono essere rigettate per i motivi Parte_1 di seguito esposti.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione ritualmente proposta dalla parte resistente di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c..
L'eccezione è fondata nei termini che seguono.
Dalla documentazione in atti, emerge che le ricorrenti hanno richiesto il pagamento dell'indennità di coordinamento nei confronti dell' per il periodo successivo al febbraio Controparte_2
2005 e sino alle date di collocamento in quiescenza rispettivamente indicate in ricorso con missiva del 08.07.2022, inviata il successivo 09.07.2022, non essendovi evidenza di alcun precedente atto interruttivo del termine di prescrizione quinquennale, per cui va dichiarata l'estinzione di tutti i crediti maturati anteriormente al 09.07.2017. Ne discende l'integrale infondatezza delle domande avanzate dalle ricorrenti Parte_2
, e riguardanti crediti interamente maturati in epoca
[...] Parte_3 Parte_4 anteriore al 09.07.2017, avendo le predette istanti cessato il rapporto di lavoro in data 8.4.2014 la sig.ra , in data 10.9.2015 la sig.ra e in data 1.2.2016 la sig.ra Pt_2 Pt_3 Pt_5
Pertanto, residua quale oggetto della presente cognizione soltanto la domanda attorea avanzata dalla ricorrente sig.ra Parte_1
Ciò posto, in termini generali, si osserva che l'art. 10 del CCNL Comparto Sanità II Biennio Economico 2000 - 2001, dispone testualmente che “1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed - ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari - caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 - sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5.
[…] 7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. E' rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5”.
L'articolo 10 distingue, dunque, il regime della indennità in riferimento a due diversi momenti temporali:
-1. la prima applicazione
-2. il regime decorrente dall'1 settembre 2001.
In fase di prima applicazione il beneficio economico era riconosciuto in via permanente, limitatamente alla componente fissa, a tutti i collaboratori professionali sanitari di categoria D con profilo di caposala, purché esercitassero effettivamente le funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001. Per i collaboratori professionali sanitari di pari categoria D, ma appartenenti ad altro profilo o disciplina, era invece richiesto:
- il conferimento per atto formale alla data del 31 agosto 2001 dell'incarico di coordinamento ovvero
- il successivo riconoscimento formale dello svolgimento di fatto del coordinamento, sempre alla data del 31.8.2001.
I commi 2 e 3 della disposizione in esame rappresentano, quindi, due diverse modalità di riconoscimento dell'indennità di funzioni di coordinamento, da corrispondere a decorrere dal 1 settembre 2001, e precisamente: a) nell'ipotesi di cui al comma 2, l'indennità compete a tutti i collaboratori professionali sanitari -caposala- con reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, riconoscendosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento è intrinseca al ruolo del capo-sala, non essendo necessario un accertamento formale;
nel caso di cui al comma 3 l'indennità è riconosciuta anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali -assistenti sociali- già appartenenti alla categoria D, ai quali l'azienda avesse conferito analogo incarico di coordinamento alla medesima data o ne avesse riconosciuto con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001, affermandosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento non è intrinseca al ruolo dei profili e quindi ha bisogno di essere dimostrata o accertata con atto formale.
Le sentenze della Corte di Cassazione n. 10008 e n. 10009 del 27.04.2010 hanno, infatti, rilevato che
“il conferimento dell'incarico di coordinamento, del quale si parla nell'art. 10, comma 3° del C.C.N.L. 20 settembre 2001 o la sua verifica con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo della stessa istituzione dell'indennità, come indicatori della necessità che di tali incarichi vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da coloro che, secondo le linee organizzative dell'ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale.” E, ancora, è stato osservato “In tema di personale sanitario, l'art. 10, comma 3, del c.c.n.l. comparto Sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, che prevede l'indennità per l'incarico di coordinamento, si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, si richiede che vi sia traccia documentale del conferimento o la sua verifica con atto formale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché il coordinamento del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale” (cfr. Corte di Cassazione, Sentenza n. 18679 del 22/09/2015).
Come osservato, il formale conferimento è requisito indispensabile per il diritto alle connesse prerogative economiche, perché soltanto da esso derivano le relative responsabilità, con la sottoposizione a valutazione, come previsto anche dalla disposizione contrattuale dell'art. 10 CCNL
2000/2001. E deve ritenersi requisito necessario alla attribuzione della indennità il riconoscimento dell'incarico con atto formale da parte del soggetto a ciò legittimato.
Ora, nel caso di specie, la difesa degli istanti ha documentato che - a seguito di deposito di distinti ricorsi, successivamente riuniti, con cui si domandava di “- accertare e dichiarare, per le ragioni tutte espletate in narrativa, l'effettivo svolgimento al 31 agosto 2001 delle funzioni di coordinamento da parte della ricorrente ed il diritto della stessa al riconoscimento delle funzioni di coordinamento, ex art. 10 C.C.N.L. Comparto Sanità - Biennio Economico 2000/2001, sin dal 31 agosto 2001, con conseguente diritto alla percezione della relativa indennità e regolarizzazione della propria posizione contrattuale, economica e previdenziale: - per l'effetto, condannare l'
[...]
, con sede in alla Piazza Giulio Cesare n. 11, in persona del Controparte_3 CP_2 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, di detta indennità di coordinamento a far data dall'01/09/2011, pari ad € 6.352,42 (euro seimilatrecentocinquantadue/42) fino alla data del 28.2.2005, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, o eventualmente della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa da espletanda C.T.U., nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi ed al ricalcolo, con conseguente adeguamento, del trattamento di quiescenza maturato in favore della ricorrente;
” -, con sentenza n. 3156/2015 del 07.01.2016 resa inter partes dalla Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, oramai passata in giudicato, previo accertamento del diritto all'indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 del CCNL Comparto Sanità II Biennio Economico 2000 - 2001, per lo svolgimento, in qualità di ostetriche, di effettive funzioni di coordinamento richieste dalla norma contrattuale invocata, l'azienda sanitaria convenuta era stata condannata al pagamento in loro favore di quanto a tal titolo maturato sino al 28.02.2005 (v. all. fascicolo di parte ricorrente).
Non vi è alcun dubbio, dunque, sul riconoscimento del diritto delle ricorrenti all'indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 del CCNL Comparto Sanità II Biennio Economico 2000 - 2001 per lo svolgimento di effettive funzioni di coordinamento dedotte nell'atto introduttivo del giudizio.
Invero, nella parte motiva della sentenza n. 3156/2015 del 07.01.2016 della Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, è dato testualmente leggersi: “che nella fattispecie in esame sussiste il diritto all'indennità di cui all'art. 10, comma 3, del CCNL Comparto Sanità - 2° biennio economico 2000- 2001 poiché del conferimento dell'incarico di coordinamento vi è prova documentale della sua assegnazione da parte di coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa delle dipendenti (cfr. nota del 29.1.2002, all sub 1 del fascicolo della ricorrente di primo grado)”.
Del resto, si osserva che l'ordinanza n. 41575/2021 della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, nel respingere il ricorso per la cassazione sentenza n. 3156/2015 del 07.01.2016 della Corte distrettuale presentato dall' convenuta, ha affermato: “la Corte territoriale, ha fatto corretta Parte_7 applicazione degli indicati principi e, con accertamento in fatto non rivedibile in questa sede, ha ritenuto che per tutte le ricorrenti vi fossero gli atti formali di conferimento dell'incarico di coordinamento presso i reparti e i servizi della tali essendo in Parte_8 particolare le attestazioni dei Direttori responsabili delle UU.OO. di appartenenza ovvero dei Direttori di , “che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa delle ricorrenti”, CP_4 corredate dalle schede tecniche riepilogatine delle funzioni ad personam” (v. fascicolo di parte ricorrente).
Ciò posto, in termini generali, quanto al giudicato esterno si rileva che ai sensi dell'art. 2909 c.c.:
“L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Come è noto, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile: “Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia…” (Cass. civ, sez. 2 4.03.2020 n. 6091).
Giova, altresì, richiamare quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sez. Lav., nella sentenza n.
25862 del 21.12.2010, secondo cui “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto, pur se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il "petitum" del primo;
l'autorità del giudicato non è di ostacolo all'allegazione ed alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni anteriori ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già risolta con provvedimento definitivo, a nulla rilevando che questi ultimi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo..”; la stessa Corte ha chiarito che “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Principio affermato in tema di efficacia del giudicato in relazione a periodi contributivi diversi e all'inquadramento dell'azienda, nel settore commercio o industria, ai fini delle obbligazioni e degli sgravi contributivi).” (Cass., Sez. Lav., sent. n. 10623 dell'8.05.2009).
In specie, si osserva con sentenza n. 18901/2019 la S.C. ha precisato quanto segue: “… la Corte territoriale ha riconosciuto effetto di giudicato, utile a proiettarsi anche verso i successivi periodi oggetto di questa causa, alla pronuncia del Tribunale di Ancona (la n. 567/2008) resa nel primo giudizio inter partes;
non è tuttavia pertinente il richiamo della Corte d'Appello al consolidato principio per cui l'accertamento di un fatto idoneo a produrre determinati "effetti destinati a durare nel tempo" si estende alla "configurazione del rapporto" e "continua ad esplicare i suoi effetti", a situazione normativa e fattuale immutata, sul predetto rapporto (Cass. 15 maggio 2003, n. 7577, fino alla fondante Cass., SU., 7 luglio 1999, n. 383; da ultimo Cass. 17 agosto 2018, n. 20765; Cass. 23 luglio 2015, n. 15493); tale principio originario (di cui a Cass. S.U. 383/1999) è in sé pacifico ed è stato di recente ancora meglio precisato nel senso che l'effetto di giudicato riguarda le obbligazioni periodiche che costituiscono il contenuto del rapporto accertato dal precedente giudicato, sulle quali il Giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro (Cass. 20765/2018, cit.; Cass. 15493/2015, cit.); tuttavia, nel pubblico impiego privatizzato, come è noto, lo svolgimento di mansioni superiori non può comportare l'acquisizione delle corrispondenti qualifiche (art. 52, co. 1, seconda parte d. Igs. 165/2001 e, precedentemente, art. 25 D.lgs. n. 29/1993, come modificato dal d. Igs. 80/1998), ma solo il diritto alle maggiori retribuzioni per il corrispondente periodo;
ne deriva che, in tale ambito, lo svolgimento di mansioni superiori non comporta la maturazione di
"effetti destinati a durare nel tempo", né esso è fonte di una stabile modifica alla configurazione del rapporto di durata quale preesistente tra le parti;
viceversa il lavoratore è pienamente onerato, per i vari periodi di tempo azionati separatamente in giudizio, della allegazione e dimostrazione del riprodursi dei fatti costitutivi del diritto alle retribuzioni superiori, senza che, da questo punto di vista, in suo favore possano operare, rispetto a periodi successivi, gli effetti giuridici di un pregresso giudicato relativo a periodi antecedenti;
solo una volta accertati tali fatti costitutivi, purché anche il regime giuridico sia rimasto invariato, il precedente giudicato può avere effetto quanto alla qualificazione giuridica dell'accaduto come esercizio di mansioni superiori, ipotesi che peraltro non è destinata a trovare applicazione nel caso di specie, in quanto il periodo oggetto della presente causa (come si dirà infra, punto 2.4) ricade sotto la disciplina di un C.C.N.L. diverso da quello che regolava il periodo antecedente, sicché la valutazione va effettuata sulla base della nuova contrattazione;
quanto precedentemente accertato potrà semmai costituire mero indizio rispetto a quanto accaduto successivamente, ma nulla più e non necessariamente, soggiacendo tale elemento istruttorio al concreto atteggiarsi del libero convincimento del Giudice del merito in proposito;
…”.
Ancora, la Suprema Corte ha stabilito: “L'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto a situazione normativa e fattuale immutata.
Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti” (Cass n 7577 del 15.5.2003; n 7411 del 19.4.2004). Applicando al caso di specie detti principi, va allora evidenziato che la precedente sentenza tra le parti, ormai definitiva, ha accertato che le parti ricorrenti, svolgenti effettive funzioni di coordinamento dedotte nell'atto introduttivo del giudizio, erano state destinatarie di formali atti di conferimento dell'incarico di coordinamento, con conseguente diritto all'indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 del CCNL Comparto Sanità II Biennio Economico 2000 - 2001.
Ebbene, nel caso di specie, dal tenore delle allegazioni difensive delle parti, emerge chiaramente, oltre alla medesimezza delle circostanze fattuali di rilievo nella vicenda, anche l'invarianza delle disposizioni contrattuali collettive applicabili.
Così stando le cose, deve senz'altro tenersi conto, ai fini del decidere, della statuizione contenuta nella sentenza n. 3156/2015 del 07.01.2016 della Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, oramai passata in giudicato, unitamente all'assenza di qualsivoglia specifica contestazione in merito all'immutato assetto degli elementi di fatto e di diritto di rilievo nella vicenda da parte dell'ente resistente.
D'altronde, mette conto rimarcare che l'art. 10 del CCNL Comparto Sanità II Biennio Economico 2000 - 2001 ai commi 2 e 3 prevede: “2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari - caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 - sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5.”.
Ciò detto, deve tuttavia essere dichiarato parzialmente prescritto il credito vantato nei confronti dell'azienda sanitaria convenuta, per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c..
Ebbene, come già visto più sopra, dalla documentazione in atti, emerge che le ricorrenti hanno richiesto il pagamento dell'indennità di coordinamento nei confronti dell' Controparte_2 per il periodo successivo al febbraio 2005 e sino alle date di collocamento in quiescenza
[...] rispettivamente indicate in ricorso con missiva del 08.07.2022, inviata il successivo 09.07.2022, non essendovi evidenza di alcun precedente atto interruttivo del termine di prescrizione quinquennale, per cui va dichiarata l'estinzione dei crediti per il periodo anteriore al 09.07.2017.
Ne discende il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 del CCNL Comparto Sanità II Biennio Economico 2000 - 2001 per il periodo dal 09.07.2017 alla data di collocamento in quiescenza indicata in ricorso del 30.09.2019.
In assenza della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui parametri dei conteggi sufficientemente analitici di parte, la domanda dev'essere accolta nei limiti sopra esposti, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU. Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice. Pertanto, l'azienda sanitaria convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente sig.ra della somma di € 3.776,56 a titolo di indennità di coordinamento di cui all'art. Parte_1
10 del CCNL Comparto Sanità II Biennio Economico 2000 - 2001 per il periodo dal 09.07.2017 al
30.09.2019.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va accolto nei limiti innanzi indicati.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, nel rapporto processuale instaurato dalla ricorrente nei riguardi della parte resistente, il ridimensionamento della pretesa Parte_1 giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3, mentre la residua parte segue la soccombenza dell' convenuta e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del Parte_7 valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
Nei restanti rapporto processuali, in considerazione della natura della controversia e del tenore della pronuncia, si stima equo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 [...]
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 atto depositato il 07.03.2023, così provvede:
-accoglie la domanda avanzata dalla ricorrente nei limiti indicati in parte motiva Parte_1 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di
€ 3.776,56 a titolo di indennità di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL Comparto Sanità II Biennio Economico 2000 - 2001, per il periodo dal 09.07.2017 al 30.09.2019, oltre ad accessori di legge;
-rigetta le restanti domande;
-compensa le spese processuali nella misura di 2/3 e condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della residua parte liquidata in € 1.000,00, oltre al rimborso Parte_1 forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione;
- spese, nel resto, compensate.
Bari, lì 08.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella