Sentenza 27 novembre 1986
Massime • 2
La pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. richiede, di per sè sola, una indagine limitata all'esistenza del contratto preliminare (indipendentemente dalla sua validità), all'adempimento di colui che propone la domanda e all'inadempimento, da parte del convenuto, e dell'Obbligo di concludere il contratto definitivo, sicché su tali punti, costituenti gli unici presupposti indefettibili ex lege della statuizione, si Forma il giudicato, mentre su altri punti o situazioni si Forma soltanto nel caso che su di essi sia insorta contestazione per espressa deduzione degli interessati o vi sia stata decisione a seguito di rilievo ex officio. Ne consegue, che al rapporto definitivamente costituito con detta sentenza può applicarsi la risoluzione per inadempimento, ma anche che il passaggio in giudicato della sentenza medesima non preclude la possibilità di un successivo giudizio mirante a caducare la fonte negoziale primaria, rappresentata dal contratto preliminare, perché affetta da vizio genetico della causa o da vizi della volontà, sempre che su tali punti non si sia già deciso irrevocabilmente con la conseguenza ulteriore che la decisione negativa eventualmente intervenuta sulla nullità del preliminare per illiceità della causa non preclude un nuovo giudizio mirante all'annullamento del preliminare stesso per vizi della volontà.*
L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di Azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. ( Conf 4774/85, mass n 442179; ( Conf 4276/85, mass n 441766; ( Conf 6018/84, mass n 437687; ( Conf 6400/79, mass n 403131; ( Conf 5887/73, mass n 395704).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/11/1986, n. 6991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6991 |
| Data del deposito : | 27 novembre 1986 |
Testo completo
L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di Azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. ( Conf 4774/85, mass n 442179; ( Conf 4276/85, mass n 441766; ( Conf 6018/84, mass n 437687; ( Conf 6400/79, mass n 403131; ( Conf 5887/73, mass n 395704).*