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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
PU n. 674-1/25
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott.ssa Daniela Cavaliere giudice dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
con sede in Via Emilio Costanzi n. 59- c.f. –
[...] CP_1 P.IVA_1
Premesso che
-) ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1 società indicata in epigrafe, allegando e deducendo
• di essere titolare nei suoi confronti di crediti da lavoro dipendente per complessivi euro 54.662,81 di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificando, unitamente ad atto di precetto, la sentenza del Tribunale di Roma n. 10457/2023 del
21.11.2023;
• l'esito negativo del successivo pignoramento mobiliare presso la sede legale;
***
-) la società in epigrafe non si è costituita nonostante la corretta e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di convocazione a cura della cancelleria presso il suo domicilio digitale;
*** CP_
-) sono pervenute dall' e da le informazioni Controparte_3 richieste ex artt. 42 e 367 CCII le quali documentano per la società in epigrafe l'esistenza di debiti di varia natura iscritti a ruolo per complessivi euro 291.338,09.
***
Considerato in diritto che
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 1 di 4 PU n. 674-1/25
-) a norma dell'art 121 del d.lgs n. 14/2019 ( di seguito CCII) “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
-) l'art 2 lett b) CCII definisce “ <> lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” ;
-) alla stregua dell'art 295 co2 CCII , “ Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa
e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale”
***
Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l'istanza in esame, avendo sede legale a la società nei cui confronti essa è stata CP_1 proposta;
-) il ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, quale beneficiario di titolo giudiziario esecutivo che ha accertato il suo diritto a ricevere il pagamento di somme da parte della società in epigrafe;
-) i crediti insoluti emersi dall'istruttoria sono di importo complessivo superiore a quello di euro 30.000,00 rilevante ex art 49 co 5 CCII ammontando, in particolare, quelli iscritti a ruolo ad oltre 290.000,00;
-) la società debitrice svolga attività – trasporto mediante noleggio con conducente - rientrante tra quelle proprie della società commerciale ex art 2195 c.c., come confermato anche dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, cui sono state richieste informazioni quale Autorità che esercita sulla stessa la vigilanza, la quale ha altresì escluso di aver intrapreso nei suoi confronti un procedimento per la sua sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa;
-) la strutturale insolvenza della società debitrice emerga dai seguenti concorrenti elementi:
• la pluralità, etereogeneità, non irrisoria entità e risalenza nel tempo dei debiti ingiustificatamente inadempiuti, risalendo in particolare quelli tributari iscritti a ruolo anche all'anno 2017;
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 2 di 4 PU n. 674-1/25
• l'esito negativo del pignoramento mobiliare, determinato dalla sua irreperibilità presso la sede legale, di cui l'ufficiale giudiziario, in data 6.12.2024, non ha rinvenuto il numero civico indicato al registro delle imprese;
• l'omesso deposito dei bilanci a decorrere da quello relativo all'esercizio 2022;
-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la quale nel caso di specie, in base al criterio di prevenzione ex art 295 co 2 CCII, non è impedita da un precedente decreto ministeriale di sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa cui la società in epigrafe, quale cooperativa, potrebbe in astratto essere sottoposta;
P. Q. M.
visti gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 CCII;
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di con sede in Controparte_1 CP_1
Via Emilio Costanzi n. 59- c.f. – P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;
NOMINA curatore l'avv Elisabetta Ferrini
ORDINA alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE il giorno 21.01.2026 h 12,30 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 3 di 4 PU n. 674-1/25
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146 Tu n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Carmen Bifano dott. Stefano Cardinali
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott.ssa Daniela Cavaliere giudice dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
con sede in Via Emilio Costanzi n. 59- c.f. –
[...] CP_1 P.IVA_1
Premesso che
-) ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1 società indicata in epigrafe, allegando e deducendo
• di essere titolare nei suoi confronti di crediti da lavoro dipendente per complessivi euro 54.662,81 di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificando, unitamente ad atto di precetto, la sentenza del Tribunale di Roma n. 10457/2023 del
21.11.2023;
• l'esito negativo del successivo pignoramento mobiliare presso la sede legale;
***
-) la società in epigrafe non si è costituita nonostante la corretta e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di convocazione a cura della cancelleria presso il suo domicilio digitale;
*** CP_
-) sono pervenute dall' e da le informazioni Controparte_3 richieste ex artt. 42 e 367 CCII le quali documentano per la società in epigrafe l'esistenza di debiti di varia natura iscritti a ruolo per complessivi euro 291.338,09.
***
Considerato in diritto che
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 1 di 4 PU n. 674-1/25
-) a norma dell'art 121 del d.lgs n. 14/2019 ( di seguito CCII) “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
-) l'art 2 lett b) CCII definisce “ <
-) alla stregua dell'art 295 co2 CCII , “ Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa
e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale”
***
Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l'istanza in esame, avendo sede legale a la società nei cui confronti essa è stata CP_1 proposta;
-) il ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, quale beneficiario di titolo giudiziario esecutivo che ha accertato il suo diritto a ricevere il pagamento di somme da parte della società in epigrafe;
-) i crediti insoluti emersi dall'istruttoria sono di importo complessivo superiore a quello di euro 30.000,00 rilevante ex art 49 co 5 CCII ammontando, in particolare, quelli iscritti a ruolo ad oltre 290.000,00;
-) la società debitrice svolga attività – trasporto mediante noleggio con conducente - rientrante tra quelle proprie della società commerciale ex art 2195 c.c., come confermato anche dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, cui sono state richieste informazioni quale Autorità che esercita sulla stessa la vigilanza, la quale ha altresì escluso di aver intrapreso nei suoi confronti un procedimento per la sua sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa;
-) la strutturale insolvenza della società debitrice emerga dai seguenti concorrenti elementi:
• la pluralità, etereogeneità, non irrisoria entità e risalenza nel tempo dei debiti ingiustificatamente inadempiuti, risalendo in particolare quelli tributari iscritti a ruolo anche all'anno 2017;
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 2 di 4 PU n. 674-1/25
• l'esito negativo del pignoramento mobiliare, determinato dalla sua irreperibilità presso la sede legale, di cui l'ufficiale giudiziario, in data 6.12.2024, non ha rinvenuto il numero civico indicato al registro delle imprese;
• l'omesso deposito dei bilanci a decorrere da quello relativo all'esercizio 2022;
-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la quale nel caso di specie, in base al criterio di prevenzione ex art 295 co 2 CCII, non è impedita da un precedente decreto ministeriale di sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa cui la società in epigrafe, quale cooperativa, potrebbe in astratto essere sottoposta;
P. Q. M.
visti gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 CCII;
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di con sede in Controparte_1 CP_1
Via Emilio Costanzi n. 59- c.f. – P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;
NOMINA curatore l'avv Elisabetta Ferrini
ORDINA alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE il giorno 21.01.2026 h 12,30 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 3 di 4 PU n. 674-1/25
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146 Tu n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Carmen Bifano dott. Stefano Cardinali
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 4 di 4