Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/06/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. Sentenza Fasc. n. 1792/2024
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 4.06.2025
PROMOSSO DA con domicilio eletto in Pescara, alla via Puccini n. 31, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Federica Liberatore che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso,
C O N T R O
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della CP_1
locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE.
CONCLUSIONI: come da verbale del 4.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30 ottobre 2024, l'opponente in epigrafe ha proposto opposizione CP_ avverso le ordinanza ingiunzione n. 01-001815466 e n. 01-002147573 con cui l' le ha ingiunto di pagare a titolo di sanzioni amministrative, in qualità di legale rapp.te della società
la somma complessiva di euro 26.339,50 per inadempienze di Parte_2
pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti riferite all'anno 2018 e 2019 (ai sensi dell'art.2, comma 1-bis del d.l. n.463/1983, convertito con modifiche dalla L. n. 638/1983 come sostituito dall'art. 3 D.Lgsv n. 8/2016 e novellato dall'art.23 D.L. n. 48/2023) .
Ha dedotto preliminarmente l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per avvenuta estinzione della violazione, avvenuta attraverso il pagamento in unica soluzione in data
3.11.2021 eseguita presso . Controparte_2
3 luglio 2023 n. 85, il mancato pagamento entro il termine di 3 mesi dalla notifica degli
CP_ accertamenti legittima l' alla emissione delle ordinanza ingiunzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, la causa di natura prettamente documentale e vertente su questioni di mero diritto veniva decisa all'udienza del 22.05.2024 tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va accolto per le seguenti considerazioni:
l'opponente ha contestato nel merito i provvedimenti emessi dall'ente impositore nell'ottobre
2024 e ne ha chiesto l'annullamento in quanto privi di titolo stante l'avvenuto pagamento pur tardivo delle ritenute previdenziali ed assistenziali da parte della opponente fin dal novembre
CP_ 2021, di converso l' opposta, parte attrice sostanziale, ha chiesto la conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte e la conseguente esecutorietà sul rilievo che il mancato pagamento nel termine di 3 mesi dalla notifica delle diffide legittima l'ente alla emissione delle ordinanze ingiunzioni per il pagamento delle sanzioni comunque dovute.
Ciò posto va rilevato, d'ufficio, che l'ente è decaduta dalla potestà sanzionatoria per decorso del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 art. 14 L. n. 689 del 1981.
Quanto, in particolare, alla rilevabilità della decadenza d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento giurisdizionale prefigurato dagli artt. 22 e 23 l. n. 689 del 1981 deve farsi riferimento alla regola - derogatoria dell'opposto principio generale - stabilita dall'art. 2969 cod. civ., secondo la quale il giudice può rilevare d'ufficio la decadenza nelle materie sottratte alla disponibilità delle parti. A tal proposito, la S.C. ha precisato (cfr., da ultimo, Cass. n. 4684/1996 sentt. nn. 8572 del 1993 e 5620 del 1992) che per siffatte materie debbono intendersi non soltanto quelle che regolano diritti indisponibili, ma anche quelle disciplinate da un regime legale che escluda un potere di disponibilità delle parti, e cioè quello di pretermetterlo, di rinunciarvi o, comunque, di modificarlo. Orbene, non v'è dubbio che quella disciplinata del Capo I della legge n. 689 del 1981 - avente ad oggetto, sul piano generale, tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (art. 12), e cioè gli illeciti previsti con sanzione amministrativa pecuniaria - è materia sottratta alla disponibilità delle parti nel senso dianzi precisato: infatti, essa attiene, in definitiva, alla punizione (attraverso un minuzioso procedimento legale, giurisdizionalmente garantito) di condotte trasgressive di doveri imposti alla generalità dei soggetti o, comunque, nell'interesse collettivo.
Ciò posto va sottolineato che la previsione di un termine di decadenza per l'esercizio della potestà sanzionatoria costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost." ( così Corte cost. n. 151 del
2021).
Orbene il D.Lgs. n. 8 del 2016 che ha trasformato in illeciti amministrativi anche alcuni reati in materia di lavoro e previdenza, tra cui come nella specie il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, con riferimento alla disciplina relativa agli illeciti commessi successivamente alla intervenuta depenalizzazione, all'art. 6 dispone che "si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della L. 24 novembre 1981, n, 689", tra cui la norma dell'art. 14, mentre per gli illeciti commessi prima della depenalizzazione, occorre fare riferimento al disposto dell'art. 9, c. 5, in virtù del quale "si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689".
Sul punto e con specifico riferimento agli illeciti compiuti prima della depenalizzazione anche la
Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito:
"Va premesso che il D.Lgs. n. 8 del 2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che
"l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati inilleciti amministrativi" (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3)
e disponendo, da ultimo, che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni ... dalla ricezione degli atti" (comma 4).
Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, D.Lgs. n. 8 del 2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della L. 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni ... dallaricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689 del 1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr., ex multis, Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024)" (Cass.
S.S.U.U. 6041/2024).
Ha infine con un recente arresto stabilito che "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n.
8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il CP_1
mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria" (Cass. sez. lav. n. 9015/2025). CP_1
Orbene fatta tale generale premessa va osservato che nel caso di specie trattasi di illecito ab origine amministrativo, riferendosi ad omesso versamento di ritenute previdenziali relative ai periodi 2018 e 2019, e quindi successive all'entrata in vigore della legge n. 8/2016 sicchè è pacifica l'applicabilità alla fattispecie della decadenza di cui all'art.14 della L. n. 689/1981. Ciò acclarato, va richiamata sul punto quella oramai costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale il termine di cui all'art. 14 co.6 L. n.689/81 non decorre dal momento in cui il
"fatto" è stato acquisito nella sua materialità ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi (Cass. 12830/2006;
23608/09; 26734/11; 25836/11).
In particolare, secondo quanto recentemente precisato dalla Cassazione sez. II , 29/09/2020 , n.
20522, il dies a quo del predetto termine va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili, ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito.
A tal proposito in più occasioni la giurisprudenza ha precisato che detta prova può essere tratta dai c.d. modelli DM10, ossia dai modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale, sempre che non risultino elementi contrari (ex plurimis, Cass. pen., sez. III, n. 46451 del 07.10.2009, Cass. pen., sez. III, n. 14839 del
04.03.2010, Cass. pen., sez. III, n. 37145 del 10.04.2013 e Cass. pen. n. 30271 del 10.07.2014).
In altre parole, la trasmissione all' dei modelli DM10, che hanno natura ricognitiva della CP_1 situazione debitoria del datore di lavoro, equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazioni alle quali è stato omesso il versamento delle ritenute. Ne consegue, allora, che la presentazione di detti modelli è sufficiente per accertare l'omesso versamento delle ritenute e, dunque, la responsabilità del datore di lavoro.
Ne consegue che la verifica della violazione non richiede acquisizione di dati che ne consentano la dilatazione di tempi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norma e che nel caso di specie non risultano rispettati.
Il ricorso va pertanto accolto e le ordinanze ingiunzioni annullate.
Il rilievo officioso giustifica la compensazione delle spese di lite .
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzioni impugnate;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara il 4.06.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)