Art. 10. Clausola di invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla copertura di eventuali spese straordinarie si provvede mediante appositi provvedimenti legislativi.
Articolo 10 della Legge 28 luglio 2016, n. 153
Articolo 9
Articolo 10 della Legge 28 luglio 2016, n. 153
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24 agosto 2016
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