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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/10/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 760/2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c. (remoto-
presenza)
Oggi 16/10/2025 ad ore 11:30 innanzi al giudice dott. Alessandro
NI sono comparsi mediante collegamento da remoto tramite piattaforma Teams: per parte ricorrente l'avv. Mazzotta per parte resistente in presenza l'avv. Guarino
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
La difesa di parte ricorrente da atto di avere depositato la domanda relativa al beneficio di cui è causa.
La difesa dell' da verifiche effettuate dagli uffici conferma che la CP_1
domanda amministrativa è stata presentata il 19.12.2024 dalla ricorrente, che risulta presente negli archivi (anche se non dall'estratto cassetto previdenziale), archivi da cui la parte risulta comunque decaduta dal diritto e non risulta alcuna erogazione a tale titolo.
La difesa di parte ricorrente si riporta a quanto dedotto in ricorso ed in particolare in relazione alla sussistenza requisiti patrimoniali, sottolineando peraltro che si tratta di una quota parte del diritto di usufrutto e non di proprietà. In relazione a quanto dedotto da parte ricorrente, ai fini ISEE rileva la quota ai fini IMU della quota posseduta;
osserva che nella visura catastale allegata dalla stessa parte risulta la rendita catastale di 785,01 che diversamente da quanto dedotto in ricorso, va maggiorata del 5%, e a questa va applicata l'aliquota della categoria catastale (in questo caso 160 essendo una A7). La signora, come pacifico, ne possiede il 25%, pertanto: rendita 785,01 * 1,05 * 160 = 131881,68 * 0,25% = 32970,42. Questo calcolo deriva dalla normativa IMU (artt. 8 e 9 DL 14.3.2011, n. 23 smi).
La difesa di parte ricorrente osserva che il calcolo effettuato dall CP_1 all'odierna udienza, presuppone la titolarità di un diritto di proprietà che è diverso dall'usufrutto. Precisa che peraltro che l'usufrutto non sia assimilabile ai fini che qui rilevano alla proprietà.
Il giudice, ritenuta la causa di natura documentale, invita i difensori a concludere.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro NI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro NI, all'udienza del 16/10/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 760 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 18/04/2025 avente ad oggetto: prestazioni assistenziali/assegno di inclusione/requisito patrimoniale da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OT VA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico t) Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 18.4.2025 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “annullare il provvedimento di revoca della domanda di assegno di inclusione protocollo 9000.11/03/2025.0115874 atteso che è CP_1
immotivato, iniquo per evidente violazione della L.241/90; annullare il provvedimento di revoca della domanda di assegno di inclusione protocollo 9000.11/03/2025.0115874 CP_1
per evidente violazione del D.L. 48/23conv. in L.85/23 in particolare del precetto di cui all'art.2 comma 2 lett. b), nr.3 in quanto la ricorrente detiene una quota di usufrutto pari ad
1/4 di un bene immobile la cui rendita è pari a €.785,01; condannare l' sede di Verona CP_1 al pagamento delle spese e competenze legali. Salvo ogni altro diritto, azione e ragione”. La ricorrente, ha in particolare contestato il difetto di motivazione del provvedimento e nel merito l'erronea valutazione dell' in quanto la stessa detiene una quota di usufrutto pari CP_1
ad ¼ di un bene immobile la cui rendita è pari a Euro 785,01. In fatto, espone di aver presentato all' domanda del 5.3.24 nr.3930992605173 per il riconoscimento CP_1
1 dell'invalidità civile al 100% e dell'indennità di accompagnamento e che, a seguito della visita sanitaria in data 25.11.24, è stata riconosciuta invalida ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 -
L.124/98) medio grave pari al 67/99%. Afferma altresì che, con provvedimento prot.9000.11/03/2025.0115874 del 5 marzo 2025, l' ha respinto “la domanda di assegno CP_1
di inclusione - Decadenza - per perdita del requisito valore patrimonio immobiliare non superiore ai 30.000,00 €. ai fini Isee, diverso dalla casa di abitazione di valore superiore ai
150.000,00 ai fini IMU di cui all'art.2 co.2 lett. b, n.3 del D.L. 48/2023 conv. in L.85/23”.
2. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in CP_1 diritto. L che inizialmente ha contestato l'effettiva proposizione della domanda CP_1
amministrativa, ne ha successivamente rilevato invece la regolare presentazione, a seguito di verifiche con gli uffici e all'udienza odierna ha contestato il metodo di calcolo del requisito patrimoniale adottato dalla ricorrente per sostenere (erroneamente) il non superamento della soglia di legge.
3. Alle udienze, tenutesi in modalità da remoto e mista, del 3.7.2025 e del 16.10.2025 le parti hanno discusso delle questioni rilevanti e acquisita la domanda amministrativa in possesso della difesa di parte ricorrente, il cui deposito è stato autorizzato stante la contestazione , CP_1
il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale e sentite le conclusioni, si è ritirato in camera di consiglio e ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. Dal provvedimento di revoca datato 5 marzo 2025, con protocollo del 11.3.2025, risulta che la domanda di assegno di inclusione del 19.12.2024 (la difesa della ricorrente ha prodotto modulo sottoscritto dalla ricorrente avente in effetti tale data), sia stata di fatto respinta, CP_1
si parla di “decadenza” dal 1.2.2025 per “perdita requisito valore patrimonio immobiliare non superiore ai 30.000 euro ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore non superiore ai 150.000 euro ai fini IMU di cui all'art. 2, co. 2, lett. b) n. 3 DL: 48/2023 conv in
L. 85/2023”.
5. L'art. 2, co. 2, lett. b) n. 3 DL. 48/2023 conv in L. 85/2023 dispone: “I nuclei familiari di cui al comma 1 devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti: […]b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:[…] 3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria
(IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000”.
2 6. Come pacifico tra le parti e come reso palese dal testo della norma richiamata, il valore del patrimonio immobiliare si determina con riferimento ai criteri di calcolo dell'IMU.
6.1 L'IMU, istituita dal DL 201/2011 conv. in L. 214/2011 d.lgs 23/2011 in sostituzione dell'ICI, poi successivamente ri-disciplinata dalla L. 160/2019 (“legge di bilancio 2020”), è un'imposta dovuta sul presupposto del possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale
(art. 1, comma 740, L. 160/2019) che deve essere pagata, tra gli altri, dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, quale l'usufruttuario e non anche dall'occupante l'immobile (art. 1, comma 743, L. 160/2019), la cui base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo
3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i moltiplicatori previsti dalla legge
(art. 1, comma 745, L. 160/2019) che per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 è 160.
Il moltiplicatore 126 invocato dal ricorrente sembrerebbe essere quello relativo alla determinazione della base imponibile ad altri fini fiscali, quali ad esempio per il calcolo della tassa di registro per l'acquisto della seconda casa (DPR 131/1986), chiaramente non applicabile al caso di specie.
7. Nel caso di specie, dalla visura catastale allegata al ricorso (“visura catastale immobile”), risulta che è titolare del diritto di usufrutto per ¼ relativamente Parte_1 all'immobile censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Porto Cesareo (LE), appartenente alla categoria A/7 con rendita di Euro 785,01. La rendita catastale di 785,01 va, come detto, maggiorata del 5% (rivalutazione), e a questa va applicato il moltiplicatore della categoria catastale (in questo caso 160 essendo una A7). La ricorrente ne possiede il 25%, pertanto: rendita 785,01 * 1,05 * 160 = 131881,68 * 0,25% = 32.970,42. Tale importo si colloca evidentemente al di sopra del limite di legge di 30.000,00 euro.
8. Sotto ulteriore profilo, va osservato che diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente e da quanto risulta dal modello ISEE 2024 (v. allegato “ISEE”, peraltro erroneamente ove la titolarità dell'usufrutto sia anteriore alla dichiarazione fatta dalla parte, come pare desumersi dall'annotazione nella visura catastale che richiama un atto pubblico del
30.7.2021), doveva essere indicato il predetto valore relativo alla titolarità della quota parte del diritto di usufrutto nel quadro FC3 della DSU (che dovrebbe essere comunque stata nuovamente presentata nel gennaio 2025): l'art. 5, comma 2 (“indicatore della situazione patrimoniale”) del DPCM 159/2013 (“Regolamento concernente la revisione delle modalità
3 di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” prevede infatti: “Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo
15 settembre 2017, n. 147, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta […]”; nel modello allegato al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7.11.2014, emanato ai sensi dell'art. 10 del predetto DPCM, è chiaramente specificato al punto 5 che: “Il Quadro
FC3 contiene i dati relativi al patrimonio immobiliare posseduto in Italia e all'estero dal soggetto a cui è intestato il Foglio componente. Va indicato il valore dei singoli cespiti posseduti dal soggetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, e ciò indipendentemente dal periodo di possesso del bene. Ne consegue, pertanto, che: non dovranno essere considerati i beni posseduti solo successivamente;
dovranno comunque essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre, anche se non più posseduti alla data della dichiarazione. Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la cd. “nuda proprietà”. Se al 31 dicembre non dovesse sussistere un patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto, il quadro FC3 non deve essere compilato” [sottolineatura del redattore].
9. Stante il superamento della soglia del valore del patrimonio immobiliare, il diritto all'assegno di inclusione, non può essere riconosciuto ed il ricorso non può essere accolto.
Ogni ulteriore profilo è assorbito dalle suesposte considerazioni.
10. Stante la regolare dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso, la parte soccombente è esonerata dal pagamento delle spese di lite, per cui nulla deve essere disposto in relazione ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Verona, 16.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro NI
4
SEZIONE LAVORO
Causa n. 760/2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c. (remoto-
presenza)
Oggi 16/10/2025 ad ore 11:30 innanzi al giudice dott. Alessandro
NI sono comparsi mediante collegamento da remoto tramite piattaforma Teams: per parte ricorrente l'avv. Mazzotta per parte resistente in presenza l'avv. Guarino
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
La difesa di parte ricorrente da atto di avere depositato la domanda relativa al beneficio di cui è causa.
La difesa dell' da verifiche effettuate dagli uffici conferma che la CP_1
domanda amministrativa è stata presentata il 19.12.2024 dalla ricorrente, che risulta presente negli archivi (anche se non dall'estratto cassetto previdenziale), archivi da cui la parte risulta comunque decaduta dal diritto e non risulta alcuna erogazione a tale titolo.
La difesa di parte ricorrente si riporta a quanto dedotto in ricorso ed in particolare in relazione alla sussistenza requisiti patrimoniali, sottolineando peraltro che si tratta di una quota parte del diritto di usufrutto e non di proprietà. In relazione a quanto dedotto da parte ricorrente, ai fini ISEE rileva la quota ai fini IMU della quota posseduta;
osserva che nella visura catastale allegata dalla stessa parte risulta la rendita catastale di 785,01 che diversamente da quanto dedotto in ricorso, va maggiorata del 5%, e a questa va applicata l'aliquota della categoria catastale (in questo caso 160 essendo una A7). La signora, come pacifico, ne possiede il 25%, pertanto: rendita 785,01 * 1,05 * 160 = 131881,68 * 0,25% = 32970,42. Questo calcolo deriva dalla normativa IMU (artt. 8 e 9 DL 14.3.2011, n. 23 smi).
La difesa di parte ricorrente osserva che il calcolo effettuato dall CP_1 all'odierna udienza, presuppone la titolarità di un diritto di proprietà che è diverso dall'usufrutto. Precisa che peraltro che l'usufrutto non sia assimilabile ai fini che qui rilevano alla proprietà.
Il giudice, ritenuta la causa di natura documentale, invita i difensori a concludere.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro NI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro NI, all'udienza del 16/10/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 760 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 18/04/2025 avente ad oggetto: prestazioni assistenziali/assegno di inclusione/requisito patrimoniale da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OT VA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico t) Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 18.4.2025 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “annullare il provvedimento di revoca della domanda di assegno di inclusione protocollo 9000.11/03/2025.0115874 atteso che è CP_1
immotivato, iniquo per evidente violazione della L.241/90; annullare il provvedimento di revoca della domanda di assegno di inclusione protocollo 9000.11/03/2025.0115874 CP_1
per evidente violazione del D.L. 48/23conv. in L.85/23 in particolare del precetto di cui all'art.2 comma 2 lett. b), nr.3 in quanto la ricorrente detiene una quota di usufrutto pari ad
1/4 di un bene immobile la cui rendita è pari a €.785,01; condannare l' sede di Verona CP_1 al pagamento delle spese e competenze legali. Salvo ogni altro diritto, azione e ragione”. La ricorrente, ha in particolare contestato il difetto di motivazione del provvedimento e nel merito l'erronea valutazione dell' in quanto la stessa detiene una quota di usufrutto pari CP_1
ad ¼ di un bene immobile la cui rendita è pari a Euro 785,01. In fatto, espone di aver presentato all' domanda del 5.3.24 nr.3930992605173 per il riconoscimento CP_1
1 dell'invalidità civile al 100% e dell'indennità di accompagnamento e che, a seguito della visita sanitaria in data 25.11.24, è stata riconosciuta invalida ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 -
L.124/98) medio grave pari al 67/99%. Afferma altresì che, con provvedimento prot.9000.11/03/2025.0115874 del 5 marzo 2025, l' ha respinto “la domanda di assegno CP_1
di inclusione - Decadenza - per perdita del requisito valore patrimonio immobiliare non superiore ai 30.000,00 €. ai fini Isee, diverso dalla casa di abitazione di valore superiore ai
150.000,00 ai fini IMU di cui all'art.2 co.2 lett. b, n.3 del D.L. 48/2023 conv. in L.85/23”.
2. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in CP_1 diritto. L che inizialmente ha contestato l'effettiva proposizione della domanda CP_1
amministrativa, ne ha successivamente rilevato invece la regolare presentazione, a seguito di verifiche con gli uffici e all'udienza odierna ha contestato il metodo di calcolo del requisito patrimoniale adottato dalla ricorrente per sostenere (erroneamente) il non superamento della soglia di legge.
3. Alle udienze, tenutesi in modalità da remoto e mista, del 3.7.2025 e del 16.10.2025 le parti hanno discusso delle questioni rilevanti e acquisita la domanda amministrativa in possesso della difesa di parte ricorrente, il cui deposito è stato autorizzato stante la contestazione , CP_1
il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale e sentite le conclusioni, si è ritirato in camera di consiglio e ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. Dal provvedimento di revoca datato 5 marzo 2025, con protocollo del 11.3.2025, risulta che la domanda di assegno di inclusione del 19.12.2024 (la difesa della ricorrente ha prodotto modulo sottoscritto dalla ricorrente avente in effetti tale data), sia stata di fatto respinta, CP_1
si parla di “decadenza” dal 1.2.2025 per “perdita requisito valore patrimonio immobiliare non superiore ai 30.000 euro ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore non superiore ai 150.000 euro ai fini IMU di cui all'art. 2, co. 2, lett. b) n. 3 DL: 48/2023 conv in
L. 85/2023”.
5. L'art. 2, co. 2, lett. b) n. 3 DL. 48/2023 conv in L. 85/2023 dispone: “I nuclei familiari di cui al comma 1 devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti: […]b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:[…] 3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria
(IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000”.
2 6. Come pacifico tra le parti e come reso palese dal testo della norma richiamata, il valore del patrimonio immobiliare si determina con riferimento ai criteri di calcolo dell'IMU.
6.1 L'IMU, istituita dal DL 201/2011 conv. in L. 214/2011 d.lgs 23/2011 in sostituzione dell'ICI, poi successivamente ri-disciplinata dalla L. 160/2019 (“legge di bilancio 2020”), è un'imposta dovuta sul presupposto del possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale
(art. 1, comma 740, L. 160/2019) che deve essere pagata, tra gli altri, dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, quale l'usufruttuario e non anche dall'occupante l'immobile (art. 1, comma 743, L. 160/2019), la cui base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo
3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i moltiplicatori previsti dalla legge
(art. 1, comma 745, L. 160/2019) che per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 è 160.
Il moltiplicatore 126 invocato dal ricorrente sembrerebbe essere quello relativo alla determinazione della base imponibile ad altri fini fiscali, quali ad esempio per il calcolo della tassa di registro per l'acquisto della seconda casa (DPR 131/1986), chiaramente non applicabile al caso di specie.
7. Nel caso di specie, dalla visura catastale allegata al ricorso (“visura catastale immobile”), risulta che è titolare del diritto di usufrutto per ¼ relativamente Parte_1 all'immobile censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Porto Cesareo (LE), appartenente alla categoria A/7 con rendita di Euro 785,01. La rendita catastale di 785,01 va, come detto, maggiorata del 5% (rivalutazione), e a questa va applicato il moltiplicatore della categoria catastale (in questo caso 160 essendo una A7). La ricorrente ne possiede il 25%, pertanto: rendita 785,01 * 1,05 * 160 = 131881,68 * 0,25% = 32.970,42. Tale importo si colloca evidentemente al di sopra del limite di legge di 30.000,00 euro.
8. Sotto ulteriore profilo, va osservato che diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente e da quanto risulta dal modello ISEE 2024 (v. allegato “ISEE”, peraltro erroneamente ove la titolarità dell'usufrutto sia anteriore alla dichiarazione fatta dalla parte, come pare desumersi dall'annotazione nella visura catastale che richiama un atto pubblico del
30.7.2021), doveva essere indicato il predetto valore relativo alla titolarità della quota parte del diritto di usufrutto nel quadro FC3 della DSU (che dovrebbe essere comunque stata nuovamente presentata nel gennaio 2025): l'art. 5, comma 2 (“indicatore della situazione patrimoniale”) del DPCM 159/2013 (“Regolamento concernente la revisione delle modalità
3 di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” prevede infatti: “Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo
15 settembre 2017, n. 147, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta […]”; nel modello allegato al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7.11.2014, emanato ai sensi dell'art. 10 del predetto DPCM, è chiaramente specificato al punto 5 che: “Il Quadro
FC3 contiene i dati relativi al patrimonio immobiliare posseduto in Italia e all'estero dal soggetto a cui è intestato il Foglio componente. Va indicato il valore dei singoli cespiti posseduti dal soggetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, e ciò indipendentemente dal periodo di possesso del bene. Ne consegue, pertanto, che: non dovranno essere considerati i beni posseduti solo successivamente;
dovranno comunque essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre, anche se non più posseduti alla data della dichiarazione. Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la cd. “nuda proprietà”. Se al 31 dicembre non dovesse sussistere un patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto, il quadro FC3 non deve essere compilato” [sottolineatura del redattore].
9. Stante il superamento della soglia del valore del patrimonio immobiliare, il diritto all'assegno di inclusione, non può essere riconosciuto ed il ricorso non può essere accolto.
Ogni ulteriore profilo è assorbito dalle suesposte considerazioni.
10. Stante la regolare dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso, la parte soccombente è esonerata dal pagamento delle spese di lite, per cui nulla deve essere disposto in relazione ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Verona, 16.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro NI
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