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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/05/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1667/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1667 2024 e promossa da
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Davide Tirozzi che lo rappresenta e difende per mandato in atti appellante
contro
: in persona del legale rappresentante pro c.f. Controparte_1
P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto Padovani che lo rappresenta e difende per mandato in atti appellato
conclusioni per l'attore: IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
Previo accertamento di quanto esposto in narrativa, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Verona, n. 1406/2023, depositata in cancelleria il 04.09.2023, accogliere il presente appello e, per l'effetto, condannare il , in persona Controparte_2 dell'Amministratore pro tempore, al rimborso in favore del sig. della Parte_1
1 somma di Euro 4.697,00.= di cui alla fattura 8/2020, in ragione dei millesimali attribuiti ad ogni condòmino, o a quella diversa suddivisione millesimale che il Giudice dovesse ritenere di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si producono mediante deposito telematico presso la competente cancelleria:
- Copia conforme all'originale della sentenza nr. 1406/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Verona, dott.ssa N. LORENZATO e pubblicata in data 04.09.23;
- Fascicolo di parte del primo grado di giudizio.
IN OGNI CASO:
Condannare l'appellato al pagamento delle spese e compensi di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio. conclusioni per il convenuto:Nel merito
Respingere ogni domanda svolta nei confronti del , siccome Controparte_2
infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali del grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello tempestivamente notificato nei confronti del Controparte_2
il sig. ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di
[...] Parte_1
Verona n.1406/23 che ha rigettato la domanda di rimborso, in ragione del millesimi attribuiti ad ogni condomino, dei costi sostenuti per riparazioni urgenti su parti comuni.
Secondo l'appellante il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non provata la domanda laddove invece le mail di denuncia dell'infiltrazioni e i video dimessi davano piena contezza delle infiltrazioni e delle ragioni d'urgenza.
Il si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello ex art. 342 c.p.c. per non avere l'appellante specificamente indicati i capi impugnati e le presunte violazioni di legge. Nel merito ha contestato la fondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza udienza del 10.10.2024 sono stati concessi i ermini di cui all'art. 189 c.p.c. e con successivo provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
* * * * * *
2 Tanto premesso deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione di improcedibilità. Come chiarito dalle Sezioni Unite di Cassazione “gli artt. 342 e 434 c.p.c. …. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto all'impugnazione
a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire forme sacramentali o debba contenere la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quale di primo grado”
(Cass. n. 27199 del 2017).
Nel caso di specie le doglienze dell'appellante attengono chiaramente ad una omessa ed erronea valutazione del materiale probatorio.
Nel merito l'appello non è fondato e deve pertanto essere rigettato.
Nel giudizio di primo grado ha chiesto la condanna del Parte_1 [...]
al rimborso, secondo la ripartizione millesimale dei singoli condomini, Controparte_2 della somma di € 4.697 di cui alla fattura n. 8/2020 per lavori di riparazione del tetto, tegole e ripristino pittura camera da letto e bagno, deducendo che i lavori si erano resi necessari in quanto nell'immobile di proprietà vi erano infiltrazioni d'acqua dal tetto condominiale e che l'amministratore, benché notiziato, era rimasto inerte.
La sentenza impugnata ha rigettato la domanda argomentando che non vi era una ipotesi di urgenza e che non risultava nemmeno che l'attore avesse notificato all'amministratore gli estremi dell'opera di riparazione come richiesto dall'art. 10.7 del Regolamento condominiale.
In ogni caso mancava la prova delle lamentate infiltrazioni;
i video dimessi non consentivano di identificare i luoghi e i capitoli di prova erano del tutto generici.
Tanto premesso, la sentenza di primo grado va integralmente confermata non avendo parte appellante dato prova dei fatti costitutivi della domanda.
Premesso l'espresso divieto di intraprendere lavori nelle parti comuni senza l'autorizzazione dell'Assemblea e al singolo condomino di fare riparazioni delle parti ed impianti comuni, se non nel caso di assoluta necessità statuito nel regolamento condominiale, le mail inviate dal conduttore, nelle quali lamentava che pioveva dentro casa, non consentono di valutare se effettivamente vi fosse una tale situazione di urgenza che avrebbe consentito
3 l'esecuzione dei lavori su parti comuni così come la mera produzione di una fattura non prova l'effettiva esecuzione di lavori genericamente descritti e la loro congruità. In sede di appello non è stato nemmeno depositato il video che il giudice di primo grado ha ritenuto di per sé non identificativo né del luogo né della circostanza relativa alla lamentata infiltrazione di acqua e non sono state riproposte le prove orali non ammesse in primo grado.
La domanda risarcitoria è quindi priva di riscontro probatorio come già ritenuto nella sentenza impugnata.
L'appello deve quindi essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo - stante la semplicità delle questioni trattate – con applicazione dello scaglione di pertinenza - secondo i paramenti medi per la fase di studio e introduttiva e secondo i parametri minimi per la fase di trattazione, consistita in una sola udienza, e per la fase decisoria che, in mancanza di istruttoria, è consistita nella predisposizione di una sola memoria con riproposizione delle questioni già affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, nel giudizio di secondo grado n. 1667/2024, promosso da Parte_1
[...] rigetta l'appello promosso da;
Parte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.702 oltre Parte_1
rimborso forfetario, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art 13 Dpr 30 maggio
2002 n. 115.
Verona, 03/05/2025
La Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1667 2024 e promossa da
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Davide Tirozzi che lo rappresenta e difende per mandato in atti appellante
contro
: in persona del legale rappresentante pro c.f. Controparte_1
P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto Padovani che lo rappresenta e difende per mandato in atti appellato
conclusioni per l'attore: IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
Previo accertamento di quanto esposto in narrativa, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Verona, n. 1406/2023, depositata in cancelleria il 04.09.2023, accogliere il presente appello e, per l'effetto, condannare il , in persona Controparte_2 dell'Amministratore pro tempore, al rimborso in favore del sig. della Parte_1
1 somma di Euro 4.697,00.= di cui alla fattura 8/2020, in ragione dei millesimali attribuiti ad ogni condòmino, o a quella diversa suddivisione millesimale che il Giudice dovesse ritenere di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si producono mediante deposito telematico presso la competente cancelleria:
- Copia conforme all'originale della sentenza nr. 1406/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Verona, dott.ssa N. LORENZATO e pubblicata in data 04.09.23;
- Fascicolo di parte del primo grado di giudizio.
IN OGNI CASO:
Condannare l'appellato al pagamento delle spese e compensi di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio. conclusioni per il convenuto:Nel merito
Respingere ogni domanda svolta nei confronti del , siccome Controparte_2
infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali del grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello tempestivamente notificato nei confronti del Controparte_2
il sig. ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di
[...] Parte_1
Verona n.1406/23 che ha rigettato la domanda di rimborso, in ragione del millesimi attribuiti ad ogni condomino, dei costi sostenuti per riparazioni urgenti su parti comuni.
Secondo l'appellante il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non provata la domanda laddove invece le mail di denuncia dell'infiltrazioni e i video dimessi davano piena contezza delle infiltrazioni e delle ragioni d'urgenza.
Il si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello ex art. 342 c.p.c. per non avere l'appellante specificamente indicati i capi impugnati e le presunte violazioni di legge. Nel merito ha contestato la fondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza udienza del 10.10.2024 sono stati concessi i ermini di cui all'art. 189 c.p.c. e con successivo provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
* * * * * *
2 Tanto premesso deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione di improcedibilità. Come chiarito dalle Sezioni Unite di Cassazione “gli artt. 342 e 434 c.p.c. …. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto all'impugnazione
a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire forme sacramentali o debba contenere la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quale di primo grado”
(Cass. n. 27199 del 2017).
Nel caso di specie le doglienze dell'appellante attengono chiaramente ad una omessa ed erronea valutazione del materiale probatorio.
Nel merito l'appello non è fondato e deve pertanto essere rigettato.
Nel giudizio di primo grado ha chiesto la condanna del Parte_1 [...]
al rimborso, secondo la ripartizione millesimale dei singoli condomini, Controparte_2 della somma di € 4.697 di cui alla fattura n. 8/2020 per lavori di riparazione del tetto, tegole e ripristino pittura camera da letto e bagno, deducendo che i lavori si erano resi necessari in quanto nell'immobile di proprietà vi erano infiltrazioni d'acqua dal tetto condominiale e che l'amministratore, benché notiziato, era rimasto inerte.
La sentenza impugnata ha rigettato la domanda argomentando che non vi era una ipotesi di urgenza e che non risultava nemmeno che l'attore avesse notificato all'amministratore gli estremi dell'opera di riparazione come richiesto dall'art. 10.7 del Regolamento condominiale.
In ogni caso mancava la prova delle lamentate infiltrazioni;
i video dimessi non consentivano di identificare i luoghi e i capitoli di prova erano del tutto generici.
Tanto premesso, la sentenza di primo grado va integralmente confermata non avendo parte appellante dato prova dei fatti costitutivi della domanda.
Premesso l'espresso divieto di intraprendere lavori nelle parti comuni senza l'autorizzazione dell'Assemblea e al singolo condomino di fare riparazioni delle parti ed impianti comuni, se non nel caso di assoluta necessità statuito nel regolamento condominiale, le mail inviate dal conduttore, nelle quali lamentava che pioveva dentro casa, non consentono di valutare se effettivamente vi fosse una tale situazione di urgenza che avrebbe consentito
3 l'esecuzione dei lavori su parti comuni così come la mera produzione di una fattura non prova l'effettiva esecuzione di lavori genericamente descritti e la loro congruità. In sede di appello non è stato nemmeno depositato il video che il giudice di primo grado ha ritenuto di per sé non identificativo né del luogo né della circostanza relativa alla lamentata infiltrazione di acqua e non sono state riproposte le prove orali non ammesse in primo grado.
La domanda risarcitoria è quindi priva di riscontro probatorio come già ritenuto nella sentenza impugnata.
L'appello deve quindi essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo - stante la semplicità delle questioni trattate – con applicazione dello scaglione di pertinenza - secondo i paramenti medi per la fase di studio e introduttiva e secondo i parametri minimi per la fase di trattazione, consistita in una sola udienza, e per la fase decisoria che, in mancanza di istruttoria, è consistita nella predisposizione di una sola memoria con riproposizione delle questioni già affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, nel giudizio di secondo grado n. 1667/2024, promosso da Parte_1
[...] rigetta l'appello promosso da;
Parte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.702 oltre Parte_1
rimborso forfetario, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art 13 Dpr 30 maggio
2002 n. 115.
Verona, 03/05/2025
La Giudice
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