Articolo 34 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Articolo 33Articolo 35
Versione
14 febbraio 1979
Art. 34.
Sono esclusi dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma del precedente articolo 30, il personale di ruolo ed a contratto del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi membri della Comunita' europea, nonche' le persone previste dall' articolo 38 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 .
Entrata in vigore il 14 febbraio 1979