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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Il Presidente, dr. Maria Mitola
delegato alla trattazione del procedimento semplificato di cognizione R.G. n. 529/2024, ex artt.
84 e 170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011,
di opposizione al decreto emesso dalla Corte di Appello di Bari – II sez. civile, il 4.04.2024 di rigetto dell'istanza di liquidazione degli onorari in favore dell'Avv. Ettore CINUS (c.f.:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via E. Gianturco, 36, presso il C.F._1
proprio studio), difensore di (c.f.: ), ammesso al Controparte_1 C.F._2
PSS con delibera del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari del 24 novembre 2020, depositata l'11.03.2024;
Si è costituito il Ministero opposto chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito dell'udienza cartolare del 26.11.2024 è stata disposta con ordinanza l'integrazione della documentazione.
All'odierna udienza del 4.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha dedotto il ricorrente
✓ che -nella sua qualità di difensore, come agli atti del proc. R.G. 596/2020, cui era stato riunito il proc. R.G. 620/2020, di (c.f.: Controparte_1
) -, aveva prestato il proprio patrocinio nelle cause sopra C.F._2
specificate;
pagina 1 di 5 ✓ .che l'attività difensiva era stata totalmente svolta previa ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, emessa dall'Ordine degli Avvocati di Bari dapprima con delibera, prot. 2020/6656 del 3.6.2020, al fine di impugnare la sentenza del Tribunale di
Trani n. 2126/2019 (nel cui ambito predisponeva l'atto di appello ed iscriveva a ruolo al numero di R.G. 620/2020); di poi nell'impugnazione, promossa antea da , Parte_1
iscritto al numero R.G. 596/2020; a tal fine veniva ammesso con delibera prot. n.
2020/13922 del 24.11.2020 (docc. 1, 2 e, provv. riunione delle cause del 14.12.2020, doc.
3);
✓ Che il giudizio si era concluso con sentenza di questa Corte del 9.3.2024, dep. Il
11.03.2024, n. 323 e in pari data depositava istanza di liquidazione in relazione all'attività
difensiva svolta complessivamente (doc. 4)
✓ Che il 4.4.2024 la Corte di Appello emetteva il decreto, comunicato il giorno
8.4.2024, oggetto dell'odierna impugnazione col quale l'istanza veniva rigettata con la seguente motivazione: “premesso che risulta ammesso Controparte_1
provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato ... rilevato che non vi è agli atti tale
produzione ragion per cui non vi è per la Corte la possibilità di esaminare l'originaria
sussistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio, in particolare con riguardo
agli atti prodotti a corredo dell'istanza, che dimostrano la ricorrenza, in capo all'istante,
delle condizioni reddituali per l'accesso al beneficio in discussione”;
Pertanto, dall'esame del decreto opposto si evince che il rigetto
1. sarebbe effetto dell'avere il difensore mancato di accludere, all'istanza, la documentazione attestante il rispetto dei requisiti reddituali per il beneficio del gratuito patrocinio;
2. che l'emissione del decreto di pagamento ex art. 83, c. 3bis, TUSG, imporrebbe la contestualità alla pronuncia del provvedimento giurisdizionale che chiude la fase cui si pagina 2 di 5 riferisce l'istanza di liquidazione stessa
L'avv. CINUS ha impugnato il provvedimento con riferimento ad entrambe le ragioni indicate.
Con il primo motivo, infatti, rileva che l'art. 15, c. 5, D.Lgs n. 150/11, disciplinante l'opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia, prevede che il Giudice ha non solo il potere, ma anche il dovere di richiedere atti, documenti e le informazioni necessarie a chi li detiene, ai fini della decisione, che sarebbe stata comunque depositata.
Con il secondo motivo richiama il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il termine di cui all'art. 83, c. 3 bis, TUSG, relativo al deposito dell'istanza di liquidazione ed alla relativa decisione sulla stessa, non prevede alcuna esplicita decadenza, ma il riferimento temporale è meramente indicativo e “ha lo scopo di raccomandare la sollecita definizione delle
procedure di liquidazione del compenso del difensore, senza tuttavia imporre alcuna decadenza a
carico del professionista”.
Rileva questa Corte che il ricorso è fondato.
Invero come ricordato dalla SC in più occasioni “In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art.
83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore
della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di
liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta
stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato
definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di
raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al
provvedimento che chiude il giudizio.”- cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 22448 del 09/09/2019, (Rv.
655237 - 01); conforme Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 32743 del 24/11/2023 (Rv. 669393 - 01).
Ragion per cui il difensore era certamente in termini per il deposito dell'istanza di liquidazione.
Ugualmente fondato è il motivo relativo alla completezza degli atti a corredo dell'istanza la cui integrazione può e deve essere, laddove manchevole, integrata dal Giudice, come infatti è stato disposto in questa sede. pagina 3 di 5 Quanto all'entità della liquidazione mette conto rilevare che la Cassazione nello specifico ha affermato – cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40326 del 27/09/2007 Cc. (dep. 31/10/2007 ) Rv.
237786 - 01– che “ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1, l'onorario e le spese sono liquidati "osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti...": la media dei valori tariffari funge, quindi, solo da limite superiore invalicabile, il minimo essendo determinato da quello indicato nelle medesime tariffe. È erroneo, perciò, l'assunto gravatorio secondo cui "la liquidazione deve avvenire nella media tariffaria", dovendo invece la stessa determinarsi tra il minimo e la media di tali valori,
"tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa".
Nella specie, risulta evidente che, nel calcolo della liquidazione bisogna tenere conto dei valori minimi delle tabelle di cui al DM 55/14 (III scaglione), per assenza oggettiva di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, e va altresì disposta la riduzione di 1/2 prevista dall'art. 130
del DPR 115/02.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del opposto liquidate in CP_2
dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (II scaglione valori minimi in considerazione dell'oggettiva semplicità delle questioni trattate).
PQM
Il Presidente delegato accoglie l'opposizione e in riforma del decreto di liquidazione emesso da questa Corte di Appello
di Bari – Sezione II Civile - in data del 4.04.2024, comunicato in data 8.4.2024, per l'attività
espletata in favore per il procedimento civile n. R.G. 596/2020, liquida Controparte_1
in favore dell'Avv. Ettore CINUS, per la prestazione professionale prestata gli onorari nella misura complessiva di € 1.453,00, somma già ridotta di 1/2 ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115/02
oltre spese generali nella misura del 15% CAP ed IVA come per legge.
Condanna il opposto al pagamento in favore dell'Avv. CINUS delle spese del presente CP_2 pagina 4 di 5 giudizio, liquidate, in € 962,80, oltre esborsi e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, 4.02.2025
Il Presidente delegato
Maria Mitola
pagina 5 di 5
Prima Sezione Civile
Il Presidente, dr. Maria Mitola
delegato alla trattazione del procedimento semplificato di cognizione R.G. n. 529/2024, ex artt.
84 e 170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011,
di opposizione al decreto emesso dalla Corte di Appello di Bari – II sez. civile, il 4.04.2024 di rigetto dell'istanza di liquidazione degli onorari in favore dell'Avv. Ettore CINUS (c.f.:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via E. Gianturco, 36, presso il C.F._1
proprio studio), difensore di (c.f.: ), ammesso al Controparte_1 C.F._2
PSS con delibera del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari del 24 novembre 2020, depositata l'11.03.2024;
Si è costituito il Ministero opposto chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito dell'udienza cartolare del 26.11.2024 è stata disposta con ordinanza l'integrazione della documentazione.
All'odierna udienza del 4.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha dedotto il ricorrente
✓ che -nella sua qualità di difensore, come agli atti del proc. R.G. 596/2020, cui era stato riunito il proc. R.G. 620/2020, di (c.f.: Controparte_1
) -, aveva prestato il proprio patrocinio nelle cause sopra C.F._2
specificate;
pagina 1 di 5 ✓ .che l'attività difensiva era stata totalmente svolta previa ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, emessa dall'Ordine degli Avvocati di Bari dapprima con delibera, prot. 2020/6656 del 3.6.2020, al fine di impugnare la sentenza del Tribunale di
Trani n. 2126/2019 (nel cui ambito predisponeva l'atto di appello ed iscriveva a ruolo al numero di R.G. 620/2020); di poi nell'impugnazione, promossa antea da , Parte_1
iscritto al numero R.G. 596/2020; a tal fine veniva ammesso con delibera prot. n.
2020/13922 del 24.11.2020 (docc. 1, 2 e, provv. riunione delle cause del 14.12.2020, doc.
3);
✓ Che il giudizio si era concluso con sentenza di questa Corte del 9.3.2024, dep. Il
11.03.2024, n. 323 e in pari data depositava istanza di liquidazione in relazione all'attività
difensiva svolta complessivamente (doc. 4)
✓ Che il 4.4.2024 la Corte di Appello emetteva il decreto, comunicato il giorno
8.4.2024, oggetto dell'odierna impugnazione col quale l'istanza veniva rigettata con la seguente motivazione: “premesso che risulta ammesso Controparte_1
provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato ... rilevato che non vi è agli atti tale
produzione ragion per cui non vi è per la Corte la possibilità di esaminare l'originaria
sussistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio, in particolare con riguardo
agli atti prodotti a corredo dell'istanza, che dimostrano la ricorrenza, in capo all'istante,
delle condizioni reddituali per l'accesso al beneficio in discussione”;
Pertanto, dall'esame del decreto opposto si evince che il rigetto
1. sarebbe effetto dell'avere il difensore mancato di accludere, all'istanza, la documentazione attestante il rispetto dei requisiti reddituali per il beneficio del gratuito patrocinio;
2. che l'emissione del decreto di pagamento ex art. 83, c. 3bis, TUSG, imporrebbe la contestualità alla pronuncia del provvedimento giurisdizionale che chiude la fase cui si pagina 2 di 5 riferisce l'istanza di liquidazione stessa
L'avv. CINUS ha impugnato il provvedimento con riferimento ad entrambe le ragioni indicate.
Con il primo motivo, infatti, rileva che l'art. 15, c. 5, D.Lgs n. 150/11, disciplinante l'opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia, prevede che il Giudice ha non solo il potere, ma anche il dovere di richiedere atti, documenti e le informazioni necessarie a chi li detiene, ai fini della decisione, che sarebbe stata comunque depositata.
Con il secondo motivo richiama il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il termine di cui all'art. 83, c. 3 bis, TUSG, relativo al deposito dell'istanza di liquidazione ed alla relativa decisione sulla stessa, non prevede alcuna esplicita decadenza, ma il riferimento temporale è meramente indicativo e “ha lo scopo di raccomandare la sollecita definizione delle
procedure di liquidazione del compenso del difensore, senza tuttavia imporre alcuna decadenza a
carico del professionista”.
Rileva questa Corte che il ricorso è fondato.
Invero come ricordato dalla SC in più occasioni “In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art.
83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore
della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di
liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta
stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato
definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di
raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al
provvedimento che chiude il giudizio.”- cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 22448 del 09/09/2019, (Rv.
655237 - 01); conforme Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 32743 del 24/11/2023 (Rv. 669393 - 01).
Ragion per cui il difensore era certamente in termini per il deposito dell'istanza di liquidazione.
Ugualmente fondato è il motivo relativo alla completezza degli atti a corredo dell'istanza la cui integrazione può e deve essere, laddove manchevole, integrata dal Giudice, come infatti è stato disposto in questa sede. pagina 3 di 5 Quanto all'entità della liquidazione mette conto rilevare che la Cassazione nello specifico ha affermato – cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40326 del 27/09/2007 Cc. (dep. 31/10/2007 ) Rv.
237786 - 01– che “ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1, l'onorario e le spese sono liquidati "osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti...": la media dei valori tariffari funge, quindi, solo da limite superiore invalicabile, il minimo essendo determinato da quello indicato nelle medesime tariffe. È erroneo, perciò, l'assunto gravatorio secondo cui "la liquidazione deve avvenire nella media tariffaria", dovendo invece la stessa determinarsi tra il minimo e la media di tali valori,
"tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa".
Nella specie, risulta evidente che, nel calcolo della liquidazione bisogna tenere conto dei valori minimi delle tabelle di cui al DM 55/14 (III scaglione), per assenza oggettiva di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, e va altresì disposta la riduzione di 1/2 prevista dall'art. 130
del DPR 115/02.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del opposto liquidate in CP_2
dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (II scaglione valori minimi in considerazione dell'oggettiva semplicità delle questioni trattate).
PQM
Il Presidente delegato accoglie l'opposizione e in riforma del decreto di liquidazione emesso da questa Corte di Appello
di Bari – Sezione II Civile - in data del 4.04.2024, comunicato in data 8.4.2024, per l'attività
espletata in favore per il procedimento civile n. R.G. 596/2020, liquida Controparte_1
in favore dell'Avv. Ettore CINUS, per la prestazione professionale prestata gli onorari nella misura complessiva di € 1.453,00, somma già ridotta di 1/2 ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115/02
oltre spese generali nella misura del 15% CAP ed IVA come per legge.
Condanna il opposto al pagamento in favore dell'Avv. CINUS delle spese del presente CP_2 pagina 4 di 5 giudizio, liquidate, in € 962,80, oltre esborsi e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, 4.02.2025
Il Presidente delegato
Maria Mitola
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