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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/07/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 30/06/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 134/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio
Forzati, in virtù di procura allegata in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
1 APPELLANTE PRINCIPALE
E
Controparte_1
APPELLATO-CONTUMACE
NONCHE'
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, anche per conto di
, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bevilacqua con atto CP_3
di costituzione di nuovo difensore del 28/05/2025, in virtù di procura generale ad lites del 22/03/2024 per notaio di Roma, ed Per_1
elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: impugnativa avverso intimazione di pagamento.
Appello avverso la sentenza n. 138/2024 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l' : in riforma della sentenza impugnata, dichiarare che non è Pt_1
prescritto il credito riportato nell' AVA n. 400 2016 0002183342000, con vittoria di spese.
2 Per l' accogliere l'appello dell' e riformare la sentenza di CP_2 Pt_1
primo grado;
in caso di rigetto del gravame, esentare l' dalla CP_2
condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/11/2022 , premesso Controparte_1
che in data 21/05/2022 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 100 2022 9003114548, relativa a contributi riportati in pregressi CP_2
avvisi di addebito;
che gli AVA non erano stati notificati;
che era maturata la prescrizione;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore, chiedendo di dichiarare estinti per prescrizione i crediti vantati dall'ente previdenziale.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti ( e CP_2 Parte_1
) confutavano l'opposizione e ne eccepivano l'inammissibilità
[...]
e l'infondatezza.
Con sentenza depositata in data 25/01/2024 il Giudice di primo grado accoglieva in parte l'opposizione, ritenendo estinti per prescrizione tutti i crediti previdenziali, tranne quelli riportati nell'AVA n. 400 2014
0006459423000; condannava l'Agenzia alla rifusione delle spese in favore del e dell' . CP_1 CP_2
3 Avverso tale pronunzia l proponeva Parte_1
appello con ricorso depositato in data 25/03/2024.
L'Agenzia evidenziava che l'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore andava respinta in ordine all'AVA n. 400 2016 0002183342000
notificato il 10/05/2016. Comunicava per che gli altri AVA già ritenuti estinti dal Tribunale era intervenuto nelle more lo stralcio ai sensi della legge n. 197/2022.
Chiedeva quindi la riforma della sentenza impugnata solo con riferimento all'AVA n. 400 2016 0002183342000.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
10/04/2024, l aderiva al gravame dell'Agenzia e ne chiedeva CP_2
l'accoglimento. In subordine, chiedeva di essere esentato dalle spese processuali in caso di rigetto dell'appello.
In data 28/05/2025 si costituiva il nuovo difensore dell'Istituto, in sostituzione del precedente, e si riportava alla memoria già depositata.
Non si costituiva l'appellato . Controparte_1
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Preliminarmente si osserva che l'appello e il pedissequo decreto di fissazione di udienza sono stati notificati al difensore che patrocinava il in prime cure (avv. Valentina Vitaglione) con pec del 05/04/2024 CP_1
in vista della prima udienza del 30/06/2025.
Tale provvedimento conteneva anche l'avviso della trattazione della controversia con la modalità cd cartolare ex art. 127 ter cpc.
Malgrado ciò, l'appellato non si è costituito, onde ne va dichiarata la contumacia.
Sempre in via preliminare si osserva che l' si è costituito ed ha CP_2
aderito nella propria memoria difensiva al gravame proposto dall'Agenzia,
chiedendone l'accoglimento, onde tale domanda si configura quale appello incidentale.
Ciò posto, con il ricorso introduttivo ha impugnato Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 100 2022 9003114548 notificata il
21/05/2022 con riferimento ai seguenti AVA relativi a contributi : CP_2
a) avviso di addebito n. 400 2012 0000886872 notificato il 23.04.2012
(contributi anni 2010-2011, € 4.649,16); CP_2
b) avviso di addebito 400 2012 0005595306 notificato il 20.12.2012
(contributi anni 2011-2012, € 2.407,17); CP_2
5 c) avviso di addebito 400 2013 0000793249 notificato il 11.04.2013
(contributi anno 2012, € 1.238,00); CP_2
d) avviso di addebito n. 400 2013 0007054472000 notificato in data
06.02.2014 (contributi anno 2012, € 2.452,96); CP_2
e) avviso di addebito n. 400 2014 0002465616000 notificato il 17.06.2014
(contributi anno 2013, € 2.551,10); CP_2
f) avviso di addebito n. 400 2014 0005642168000 notificato il 27.10.2014
(contributi anno 2013, € 2503,89); CP_2
g) avviso di addebito n. 400 2014 0009769449000 notificato il 11.02.2015
(contributi anno 2014, € 2.530,11); CP_2
h) avviso di addebito n. 400 2015 0003267419000 notificato il 27.10.2015
(contributi anno 2014, € 2478,74); CP_2
i) avviso di addebito n. 400 2016 0002183342000 notificato il 10.05.2016
(contributi anno 2015, € 2.434,08); CP_2
j) avviso di addebito n. 400 2014 0006459423000 notificato il 22.11.2016
(contributi anno 2015, € 2.382,73). CP_2
Il Tribunale ha accolto in parte l'opposizione, ritenendo estinti per prescrizione tutti i crediti riportati in detti titoli, tranne l'AVA n. 400 2014
6 0006459423000 notificato il 22.11.2016 (lett j dell'elenco di cui sopra),
che è stato invece confermato.
Avverso la decisione di primo grado l' Parte_1
ha proposto l'appello principale unicamente in merito all'AVA n. 400
2016 0002183342000 notificato il 10.05.2016 (lett i dell'elenco di cui sopra), deducendo il mancato compimento del termine di prescrizione.
Ha altresì evidenziato che per gli altri AVA già ritenuti prescritti dal primo giudice - lettere da a) a h) dell'elenco di cui sopra - nelle more è stato effettuato lo stralcio in base alla legge n. 197/2022.
Così delineato l'oggetto del presente grado di giudizio, deve ravvisarsi la fondatezza dell'appello.
Il Tribunale ha ritenuto estinto per prescrizione il credito riportato in CP_2
detto AVA n. 400 2016 0002183342000 notificato il 10.05.2016,
affermando che -pur applicando la sospensione disposta dalle norme emesse a cagione della pandemia COVID (art. 37, co. 2, DL n. 18/2020 e art. 11, co. 9, DL n. 183/2020 per complessivi n. 311 giorni)- comunque tra la notifica dell'atto interruttivo (la precedente intimazione di pagamento n. 100 2016 79006934433000 notificata il 02/04/2016) e
7 l'intimazione di pagamento oggetto di lite (n. 100 2022 9003114548
notificata in data 21/05/2022) la prescrizione era in ogni caso maturata.
Tale valutazione non può essere condivisa.
Costituiscono circostanze pacifiche in giudizio:
-l'avvenuta notifica originaria al debitore dell'AVA n. 400 2016
0002183342000 in data 10.05.2016;
-la notifica al Somma dell'atto interruttivo, cioè l'intimazione di pagamento n. 100 2016 79006934433000 notificata il 02/04/2016;
-la successiva notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente contenzioso, cioè l'intimazione n. 100 2022 9003114548 notificata in data
21/05/2022.
Nel caso di specie:
-dopo la notifica del predetto AVA, il debitore non lo ha impugnato, onde non poteva più eccepire la prescrizione maturata prima di tale notifica;
-dopo la notifica dell'intimazione di pagamento n. 100 2016
79006934433000 notificata il 02/04/2016 (atto interruttivo), parimenti il debitore non ha proposto opposizione avverso la stessa per far valere la prescrizione già maturata;
8 -egli ha invece impugnato solo l'intimazione di pagamento l'intimazione n. 100 2022 9003114548 notificata in data 21/05/2022.
che è oggetto del presente giudizio.
Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, la sospensione dei termini, introdotta dalla normativa emessa durante la pandemia COVID e più volte novellata, comporta lo slittamento del termine di prescrizione per n. 542 giorni complessivi.
Il termine quinquennale di prescrizione per i contributi previdenziali risulta invero sospeso più volte, e tale sospensione è stata anche prorogata:
-l'art. 37, co. 2, DL n. 18/2020 ha stabilito che “I termini di
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
obbligatoriadi cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è
differito alla fine del periodo”;
-l'art 11, co. 9, DL n. 183/2020 ha disposto che “ I termini di
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
9 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”;
-l'art. 68, co. 1, DL n. 18/2020 ha previsto che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti,
in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché
dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122”;
-lo stesso art. 68, co. 4 bis, DL n. 18/2020 (successivamente inserito) ha altresì stabilito che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate
tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante
il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente,
fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
10 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra
disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione
relativi alle stesse entrate” .
Ne deriva che vi è stata la sospensione nel periodo dal 23/02/2020 al
30/06/2020 (n. 129 giorni) in virtù dell'art 37 DL n. 18/2020, e nel periodo dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (n. 182 giorni) ai sensi dell'art. 11, co. 9, DL
183/2020; tale sospensione è stata prorogata, ai sensi dell'art. 68 DL n.
18/2020, fino al 31/08/2021 e fino al 31/12/2021, e da ultimo per ulteriori
24 mesi (cioè fino al 31/12/2023).
Nel caso che ci occupa, tra la notifica dell'atto interruttivo (la precedente intimazione di pagamento n. 100 2016 79006934433000 notificata il
02/04/2016) e l'intimazione di pagamento oggetto di lite (n. 100 2022
9003114548 notificata in data 21/05/2022) la prescrizione non risulta maturata: infatti, aggiungendo ai 5 anni di prescrizione i n. 542 giorni di
11 sospensione (corrispondenti a 1 anno, 5 mesi e 27 giorni), il termine decorrente dal 02/04/2016 scadeva in data 29/09/2022 e risulta utilmente interrotto con la notifica in data 21/05/2022 dell'intimazione oggetto di lite.
L'appello va pertanto accolto.
Le spese del doppio grado vengono interamente compensate, alla luce della non agevole interpretazione e del difficile coordinamento delle varie disposizioni normative di volta in volta intervenute in materia, che riguardano la sospensione sia della prescrizione sia delle attività di riscossione affidate all'Agenzia.
Deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1
quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 134/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello principale
proposto da e Parte_1
sull'appello incidentale proposto da anche per conto di CP_2 CP_3
, nei confronti di , avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
12 138/2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie l'appello principale e quello incidentale, e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara non prescritti i crediti previdenziali riportati nell'AVA n. 400 2016 0002183342000 notificato in data
10/05/2016;
2)compensa per intero fra le parti le spese del doppio grado.
Salerno, 30/06/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 30/06/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 134/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio
Forzati, in virtù di procura allegata in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
1 APPELLANTE PRINCIPALE
E
Controparte_1
APPELLATO-CONTUMACE
NONCHE'
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, anche per conto di
, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bevilacqua con atto CP_3
di costituzione di nuovo difensore del 28/05/2025, in virtù di procura generale ad lites del 22/03/2024 per notaio di Roma, ed Per_1
elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: impugnativa avverso intimazione di pagamento.
Appello avverso la sentenza n. 138/2024 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l' : in riforma della sentenza impugnata, dichiarare che non è Pt_1
prescritto il credito riportato nell' AVA n. 400 2016 0002183342000, con vittoria di spese.
2 Per l' accogliere l'appello dell' e riformare la sentenza di CP_2 Pt_1
primo grado;
in caso di rigetto del gravame, esentare l' dalla CP_2
condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/11/2022 , premesso Controparte_1
che in data 21/05/2022 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 100 2022 9003114548, relativa a contributi riportati in pregressi CP_2
avvisi di addebito;
che gli AVA non erano stati notificati;
che era maturata la prescrizione;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore, chiedendo di dichiarare estinti per prescrizione i crediti vantati dall'ente previdenziale.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti ( e CP_2 Parte_1
) confutavano l'opposizione e ne eccepivano l'inammissibilità
[...]
e l'infondatezza.
Con sentenza depositata in data 25/01/2024 il Giudice di primo grado accoglieva in parte l'opposizione, ritenendo estinti per prescrizione tutti i crediti previdenziali, tranne quelli riportati nell'AVA n. 400 2014
0006459423000; condannava l'Agenzia alla rifusione delle spese in favore del e dell' . CP_1 CP_2
3 Avverso tale pronunzia l proponeva Parte_1
appello con ricorso depositato in data 25/03/2024.
L'Agenzia evidenziava che l'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore andava respinta in ordine all'AVA n. 400 2016 0002183342000
notificato il 10/05/2016. Comunicava per che gli altri AVA già ritenuti estinti dal Tribunale era intervenuto nelle more lo stralcio ai sensi della legge n. 197/2022.
Chiedeva quindi la riforma della sentenza impugnata solo con riferimento all'AVA n. 400 2016 0002183342000.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
10/04/2024, l aderiva al gravame dell'Agenzia e ne chiedeva CP_2
l'accoglimento. In subordine, chiedeva di essere esentato dalle spese processuali in caso di rigetto dell'appello.
In data 28/05/2025 si costituiva il nuovo difensore dell'Istituto, in sostituzione del precedente, e si riportava alla memoria già depositata.
Non si costituiva l'appellato . Controparte_1
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Preliminarmente si osserva che l'appello e il pedissequo decreto di fissazione di udienza sono stati notificati al difensore che patrocinava il in prime cure (avv. Valentina Vitaglione) con pec del 05/04/2024 CP_1
in vista della prima udienza del 30/06/2025.
Tale provvedimento conteneva anche l'avviso della trattazione della controversia con la modalità cd cartolare ex art. 127 ter cpc.
Malgrado ciò, l'appellato non si è costituito, onde ne va dichiarata la contumacia.
Sempre in via preliminare si osserva che l' si è costituito ed ha CP_2
aderito nella propria memoria difensiva al gravame proposto dall'Agenzia,
chiedendone l'accoglimento, onde tale domanda si configura quale appello incidentale.
Ciò posto, con il ricorso introduttivo ha impugnato Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 100 2022 9003114548 notificata il
21/05/2022 con riferimento ai seguenti AVA relativi a contributi : CP_2
a) avviso di addebito n. 400 2012 0000886872 notificato il 23.04.2012
(contributi anni 2010-2011, € 4.649,16); CP_2
b) avviso di addebito 400 2012 0005595306 notificato il 20.12.2012
(contributi anni 2011-2012, € 2.407,17); CP_2
5 c) avviso di addebito 400 2013 0000793249 notificato il 11.04.2013
(contributi anno 2012, € 1.238,00); CP_2
d) avviso di addebito n. 400 2013 0007054472000 notificato in data
06.02.2014 (contributi anno 2012, € 2.452,96); CP_2
e) avviso di addebito n. 400 2014 0002465616000 notificato il 17.06.2014
(contributi anno 2013, € 2.551,10); CP_2
f) avviso di addebito n. 400 2014 0005642168000 notificato il 27.10.2014
(contributi anno 2013, € 2503,89); CP_2
g) avviso di addebito n. 400 2014 0009769449000 notificato il 11.02.2015
(contributi anno 2014, € 2.530,11); CP_2
h) avviso di addebito n. 400 2015 0003267419000 notificato il 27.10.2015
(contributi anno 2014, € 2478,74); CP_2
i) avviso di addebito n. 400 2016 0002183342000 notificato il 10.05.2016
(contributi anno 2015, € 2.434,08); CP_2
j) avviso di addebito n. 400 2014 0006459423000 notificato il 22.11.2016
(contributi anno 2015, € 2.382,73). CP_2
Il Tribunale ha accolto in parte l'opposizione, ritenendo estinti per prescrizione tutti i crediti riportati in detti titoli, tranne l'AVA n. 400 2014
6 0006459423000 notificato il 22.11.2016 (lett j dell'elenco di cui sopra),
che è stato invece confermato.
Avverso la decisione di primo grado l' Parte_1
ha proposto l'appello principale unicamente in merito all'AVA n. 400
2016 0002183342000 notificato il 10.05.2016 (lett i dell'elenco di cui sopra), deducendo il mancato compimento del termine di prescrizione.
Ha altresì evidenziato che per gli altri AVA già ritenuti prescritti dal primo giudice - lettere da a) a h) dell'elenco di cui sopra - nelle more è stato effettuato lo stralcio in base alla legge n. 197/2022.
Così delineato l'oggetto del presente grado di giudizio, deve ravvisarsi la fondatezza dell'appello.
Il Tribunale ha ritenuto estinto per prescrizione il credito riportato in CP_2
detto AVA n. 400 2016 0002183342000 notificato il 10.05.2016,
affermando che -pur applicando la sospensione disposta dalle norme emesse a cagione della pandemia COVID (art. 37, co. 2, DL n. 18/2020 e art. 11, co. 9, DL n. 183/2020 per complessivi n. 311 giorni)- comunque tra la notifica dell'atto interruttivo (la precedente intimazione di pagamento n. 100 2016 79006934433000 notificata il 02/04/2016) e
7 l'intimazione di pagamento oggetto di lite (n. 100 2022 9003114548
notificata in data 21/05/2022) la prescrizione era in ogni caso maturata.
Tale valutazione non può essere condivisa.
Costituiscono circostanze pacifiche in giudizio:
-l'avvenuta notifica originaria al debitore dell'AVA n. 400 2016
0002183342000 in data 10.05.2016;
-la notifica al Somma dell'atto interruttivo, cioè l'intimazione di pagamento n. 100 2016 79006934433000 notificata il 02/04/2016;
-la successiva notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente contenzioso, cioè l'intimazione n. 100 2022 9003114548 notificata in data
21/05/2022.
Nel caso di specie:
-dopo la notifica del predetto AVA, il debitore non lo ha impugnato, onde non poteva più eccepire la prescrizione maturata prima di tale notifica;
-dopo la notifica dell'intimazione di pagamento n. 100 2016
79006934433000 notificata il 02/04/2016 (atto interruttivo), parimenti il debitore non ha proposto opposizione avverso la stessa per far valere la prescrizione già maturata;
8 -egli ha invece impugnato solo l'intimazione di pagamento l'intimazione n. 100 2022 9003114548 notificata in data 21/05/2022.
che è oggetto del presente giudizio.
Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, la sospensione dei termini, introdotta dalla normativa emessa durante la pandemia COVID e più volte novellata, comporta lo slittamento del termine di prescrizione per n. 542 giorni complessivi.
Il termine quinquennale di prescrizione per i contributi previdenziali risulta invero sospeso più volte, e tale sospensione è stata anche prorogata:
-l'art. 37, co. 2, DL n. 18/2020 ha stabilito che “I termini di
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
obbligatoriadi cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è
differito alla fine del periodo”;
-l'art 11, co. 9, DL n. 183/2020 ha disposto che “ I termini di
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
9 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”;
-l'art. 68, co. 1, DL n. 18/2020 ha previsto che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti,
in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché
dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122”;
-lo stesso art. 68, co. 4 bis, DL n. 18/2020 (successivamente inserito) ha altresì stabilito che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate
tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante
il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente,
fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
10 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra
disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione
relativi alle stesse entrate” .
Ne deriva che vi è stata la sospensione nel periodo dal 23/02/2020 al
30/06/2020 (n. 129 giorni) in virtù dell'art 37 DL n. 18/2020, e nel periodo dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (n. 182 giorni) ai sensi dell'art. 11, co. 9, DL
183/2020; tale sospensione è stata prorogata, ai sensi dell'art. 68 DL n.
18/2020, fino al 31/08/2021 e fino al 31/12/2021, e da ultimo per ulteriori
24 mesi (cioè fino al 31/12/2023).
Nel caso che ci occupa, tra la notifica dell'atto interruttivo (la precedente intimazione di pagamento n. 100 2016 79006934433000 notificata il
02/04/2016) e l'intimazione di pagamento oggetto di lite (n. 100 2022
9003114548 notificata in data 21/05/2022) la prescrizione non risulta maturata: infatti, aggiungendo ai 5 anni di prescrizione i n. 542 giorni di
11 sospensione (corrispondenti a 1 anno, 5 mesi e 27 giorni), il termine decorrente dal 02/04/2016 scadeva in data 29/09/2022 e risulta utilmente interrotto con la notifica in data 21/05/2022 dell'intimazione oggetto di lite.
L'appello va pertanto accolto.
Le spese del doppio grado vengono interamente compensate, alla luce della non agevole interpretazione e del difficile coordinamento delle varie disposizioni normative di volta in volta intervenute in materia, che riguardano la sospensione sia della prescrizione sia delle attività di riscossione affidate all'Agenzia.
Deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1
quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 134/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello principale
proposto da e Parte_1
sull'appello incidentale proposto da anche per conto di CP_2 CP_3
, nei confronti di , avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
12 138/2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie l'appello principale e quello incidentale, e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara non prescritti i crediti previdenziali riportati nell'AVA n. 400 2016 0002183342000 notificato in data
10/05/2016;
2)compensa per intero fra le parti le spese del doppio grado.
Salerno, 30/06/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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