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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 6179/2020 di R.G. avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Bilwiller, dall'avv. Ivana Cervone e dall'avv. Mariapia Uccella, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
AVV. (C.F. ), quale Controparte_1 C.F._1
procuratore di sé stesso, domiciliato come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.01.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, la conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Nola, l'avv. , per sentirlo condannare alla Controparte_1
restituzione della somma di euro 5.808,33, ricevuta quale compenso per l'attività espletata e al risarcimento del danno, quantificato nella misura di euro 87.491,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, in conseguenza dell'inadempimento del mandato conferitogli.
La deduceva di aver conferito un incarico professionale Parte_1
all'avv. per intraprendere un'azione di recupero crediti Controparte_1
relativa a una serie di fatture insolute, nei confronti della società New
Recicling srl, per l'importo totale di euro 80,871,00 ma, nella esecuzione del mandato conferitogli, il convenuto avrebbe assunto una condotta gravemente inadempiente causando un grave danno economico alla società istante.
In particolare, l'avv. , in data 22.04.2016, aveva depositato Controparte_1
ricorso ex art 642 c.p.c., recante rgn. 2857/2016 e, successivamente, in data 01.07.2016, il Tribunale di Nola aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 1435/2016, per l'importo di € 80.871,00, oltre interessi moratori ex
d.lgs 231/2002, nonché per la cifra di euro 2.2541,50 per competenze e spese della procedura in favore del procuratore stesso.
Tre anni dopo, la società attrice era venuta a conoscenza della pendenza di un giudizio di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, rispetto a cui, secondo quanto dedotto dalla l'avv. Parte_1 Controparte_1
non aveva mai fornito alcuna informazione.
Inoltre, con fattura n. 7 del 09.07.2019, il convenuto aveva chiesto alla il pagamento dell'importo di euro 3.120,00 con la seguente Parte_1
causale: “Contenzioso Sky Tecno New Recicling - costituzione e attività difensiva
proc. 8359/2016 ud 20.06.2020 G.I. Astatarita Decreto ingiuntivo rgn.
4467/16 per € 58.871,00”, nonostante la costituzione nel giudizio di opposizione fosse stata tardiva.
Da una verifica degli atti del processo recante rgn. 8356/2016, la società
attrice aveva evinto, in seguito, che l'avv. aveva Controparte_1
commesso una serie di errori nella notifica del decreto ingiuntivo n.
1435/2016, poi opposto, in quanto aveva eseguito la stessa oltre i termini di efficacia di cui all'art 644 c.p.c., omettendo, inoltre, di allegare il provvedimento monitorio. Di conseguenza, la notifica effettuata doveva considerarsi inefficace.
Secondo parte attrice, tali errori si erano rivelati determinanti nel giudizio instaurato successivamente, in quanto erano stato oggetto delle eccezioni preliminari dell'atto di opposizione formulato dalla New Recicling srl.
Inoltre, secondo quanto dedotto dalla a causa della Parte_1
costituzione tardiva nel giudizio, erano maturate una serie di preclusioni a danno dell'opposta.
Secondo parte attrice, non a caso, il giudizio di opposizione si era concluso con la sentenza di merito n.2381/2019, con cui veniva revocato il decreto ingiuntivo emesso, venivano rigettate nel merito le richieste creditorie avanzate e la veniva condannata alla refusione Parte_1
delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'avv. , il quale deduceva di aver Controparte_1
prestato la propria attività professionale per la società attrice con riguardo a una serie di contenziosi ma che i rapporti si erano interrotti per volontà del sig. , il quale, a seguito di divergenze di Persona_1
vedute, aveva comunicato, nella sua duplice veste di amministratore della
Geven spa e della con pec del 10.09.2020, la revoca di Parte_1
ogni mandato e conferimento d'incarico professionale al convenuto,
esonerandolo espressamente dal compimento di ogni attività professionale a favore delle menzionate società.
L'avv. deduceva, inoltre, che per l'attività professionale Controparte_1
espletata a favore della Geven spa aveva maturato un credito professionale, per il recupero del quale aveva avviato la relativa procedura, dopo averne inutilmente richiesto in via bonaria il riconoscimento.
Quanto allo svolgimento della propria attività difensiva a favore di
[...]
il convenuto deduceva che il decreto ingiuntivo era stato Parte_1
notificato tardivamente, in quanto, nelle more, le due società si erano accordate per un rientro bonario della debenza.
Inoltre, secondo quanto dedotto dal convenuto, lo stesso sig. Per_1
avrebbe chiesto all'avv. di non coltivare
[...] Controparte_1
l'azione di recupero del credito in pendenza di accordi tra le parti.
In ragione di quanto sopra, il convenuto non aveva proceduto alla richiesta di esecutorietà del decreto ingiuntivo della cui opposizione,
inoltre, secondo quanto sostenuto dall'avv. , non vi Controparte_1
sarebbe stata traccia, in sede di consultazione telematica del numero di
RG.
Inoltre, l'avv. sosteneva che la tardività della costituzione Controparte_1
non avrebbe comportato alcuna preclusione a danno della società attrice e che l'esito del giudizio sarebbe dipeso esclusivamente da una valutazione personale del Giudicante.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
La domanda della società attrice è in parte fondata e va accolta nei limiti che verranno chiariti di seguito.
In punto di diritto, va premesso che nel caso di specie viene in rilievo un rapporto contrattuale relativo alla prestazione di un'opera professionale,
per cui la diligenza richiesta al debitore, secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 1176 c.c., deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività
esercitata.
In virtù di quanto stabilito ex art. 2236 c.c., inoltre, qualora la prestazione implichi “la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà”, il professionista risponde dei danni solo nell'ipotesi in cui abbia agito con dolo o colpa grave.
La Corte di Cassazione ha tracciato una serie di coordinate ermeneutiche in ordine alla valutazione dell'attività svolta dal professionista.
Quanto alle modalità di svolgimento dell'incarico, la Cassazione ha stabilito, in particolare, che: “Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il
professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio
di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176,
secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. Sotto tale profilo, rientra nella ordinaria diligenza
dell'avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in
relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine” (Cass. civ., sez. 3,
05.08.2013, n. 18612).
Nello stesso senso, la Cassazione ha stabilito che: “L'avvocato deve
considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli articoli 2236 e
1176 del Cc, in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei
casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve
ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo
o colpa grave.
Pertanto, l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla
violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine – positivamente
svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire – circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e
diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo” (Cass. civ., sez.
II, 26.02.2021, n.5429).
Secondo quanto chiarito dalla Cassazione, in sostanza, ai fini della formulazione di un giudizio di responsabilità in capo al professionista, occorre accertare che lo stesso abbia agito con negligenza o imperizia,
compromettendo il buon esito del giudizio, in considerazione della difficoltà della questione trattata.
Quanto all'accertamento che il Giudice è chiamato a effettuare, la
Cassazione ha stabilito che l'errore del legale deve essere determinante in ordine all'esito negativo del giudizio, poiché: “Non è sufficiente provare il non corretto adempimento degli oneri professionali del legale per ottenere un risarcimento in
quanto è necessario dimostrare che, alla stregua dei criteri probabilistici, se il legale non avesse commesso errori il giudizio avrebbe avuto un esito diverso per la parte”
(Cass. civ., sez. III, 11.02.2021, n.3566).
In merito all'accertamento del nesso di causalità è stato statuito che: “In
tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la
regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma
anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non
verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale
omessa” (Cass. civ., sez. VI, 13.01.2021, n.410).
Sulla base delle coordinate tracciate dalla Suprema Corte, l'accertamento relativo alla responsabilità del professionista va condotto con riguardo alla diligenza richiesta, ex art. 1176 c.c. ma, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, è essenziale verificare che, alla stregua dei criteri probabilistici, l'errore commesso dal professionista abbia effettivamente inciso in ordine all'esito del giudizio per cui l'avvocato ha prestato la propria difesa.
Parte attrice chiede la restituzione delle cifre corrisposte al convenuto e il risarcimento del danno, che commisura alla somma versata alla
[...]
a seguito della soccombenza nel giudizio avente numero di Parte_2
RG. 8359/16, a titolo di spese legali e ai paventati crediti non recuperati in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. Devono essere vagliati, dunque, due profili: quello dell'inadempimento di parte convenuta, cui consegue la restituzione di quanto corrisposto e quello dell'eventuale risarcimento del danno conseguente alle negligenze del professionista.
In ordine alla prima questione, questo Tribunale ritiene che l'avv.
[...]
si sia reso inadempiente in ordine all'incarico conferitogli e ciò CP_1
lo dimostrano una serie di negligenze commesse e documentate in atti:
- mancata integrazione documentale del ricorso monitorio relativo alla causa avente rgn. 8359/16 dinanzi il Tribunale di Nola (doc. 8
– prod. attrice, ricorso con decreto di rigetto;
doc. 7, fattura n. 7 del 09.07.2019 di euro 3.120);
- mancata notifica del decreto ingiuntivo relativo alla causa avente rgn. 2857/2016 (doc.
3 - prod. attrice);
- mancata opposizione tempestiva nel giudizio di opposizione avente numero di RG. 8359/16 (doc. 1 – prod. attrice, doc. 2-
prod. attrice, doc.
3- prod. attrice, all. 4 – schermata fasi giudizio con date, prod. attrice, doc. 5 – prod. attrice, doc. 4 – prod attrice,
comparsa di costituzione, doc.
6 - fattura n. 19 del 04.07.2016 per euro 2.688,22, prod. attrice).
Sul punto, l'avv. ha sostenuto che le omissioni nella sua Controparte_1 attività sarebbero attribuibili alle indicazioni fornite in tal senso dal sig.
, ma nulla ha allegato in merito. Persona_1
Per questo motivo, si ritiene che le sue affermazioni siano del tutto sfornite di prova e non valgano a legittimare le inadempienze in cui è incorso.
Al contrario, parte attrice ha depositato una lettera inviata in data
14.10.2016 da a dal cui tenore risulta che Parte_1 Parte_2
non sussistessero spazi per accordi di alcun genere tra le due società sopra menzionate.
Inoltre, le osservazioni effettuate da parte convenuta, in ordine alla indicazione errata del nome della società New Recicling srl, non colgono nel segno, poiché l'avv. , a prescindere dai risultati di Controparte_1
ricerca telematica effettuati nel modo indicato, avrebbe dovuto porre in essere ogni azione utile a individuare la pendenza di un eventuale giudizio di opposizione che, verosimilmente, sarebbe stato instaurato dalla società sopra menzionata.
Sulla base delle inadempienze come sopra elencate, il convenuto va condannato alla restituzione di quanto percepito ovvero della somma di euro 5.808,33.
Quanto al risarcimento del danno, tuttavia, vanno effettuate valutazioni di stampo differente, alla luce delle coordinate ermeneutiche elaborate dalla Cassazione, come sopra riportate.
Ai fini del riconoscimento del danno, invero, in punto di accertamento del nesso causale, occorre verificare che le inadempienze dell'avv.
[...]
abbiano determinato la soccombenza in giudizio di CP_1 Parte_1
sulla base del criterio del “più probabile che non”.
In sostanza, va verificato se, in assenza degli errori commessi dal professionista convenuto, il menzionato giudizio di opposizione si sarebbe concluso a favore di Parte_1
Sul punto, va evidenziato, in primo luogo, che la mancata notifica del decreto ingiuntivo, come riconosciuto nella stessa sentenza depositata in atti, non ha impedito una decisione nel merito da parte del Giudicante.
Va rilevato, inoltre, che la tardiva costituzione in giudizio da parte dell'opposta ha effettivamente determinato in capo alla odierna attrice una serie di preclusioni in considerazione delle quali, tuttavia, non può
essere riconosciuta la sussistenza del nesso causale, sulla base del criterio del “più probabile che non”, tra la soccombenza della nel Parte_1
giudizio con numero di RG 8359/16 e le omissioni in cui è incorso il professionista convenuto.
In atti, sono depositati una serie di documenti dai quali emerge che la aveva sollevato diverse eccezioni in ordine al credito Parte_2
contestato dalla la cui fondatezza non è stata indagata in Parte_1
sede giudiziale, considerata la mancata difesa approntata dall'opposta, ma che avrebbero potuto condurre, se vagliate, al rigetto della domanda formulata dall'odierna attrice.
Inoltre, a prescindere dal vaglio delle eccezioni formulate da controparte, il Giudicante avrebbe potuto comunque ritenere non sufficientemente provato il credito vantato, in quanto il giudizio di opposizione è un giudizio di merito in occasione del quale, sovente, è necessario integrare il compendio probatorio posto a fondamento della domanda formulata in sede monitoria.
In sostanza, anche se la società si fosse costituita nei Parte_1
termini, il Giudicante ben avrebbe potuto ritenere infondate le sue richieste.
Di conseguenza, sulla base di tali considerazioni, non è possibile considerare come probabile il fatto che, qualora il professionista convenuto avesse approntato una difesa senza incorrere in errori, l'esito del giudizio sarebbe stato favorevole per la Parte_1
Conclusivamente, la domanda di parte attrice va in parte accolta e l'avv.
va condannato alla restituzione della somma di euro Controparte_1 5.808,33, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo mentre va rigettata la richiesta formulata da parte attrice in ordine al risarcimento del danno.
Va infine rigettata, in quanto infondata, la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria formulata dal convenuto.
Sul punto la Cassazione ha stabilito che: “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della
medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente
nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda” (Cass. civ.,
sez. I, ordinanza 20.02.2023, n.5191).
Ha inoltre stabilito la Cassazione che: “sia la mala fede che la colpa grave
devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché può considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a
prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza
consolidata ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., sez. I, ordinanza
20.02.2023, n.5191). Nel caso di specie, l'azione promossa dall'attore non può essere considerata meramente pretestuosa, in quanto deriva dalla semplice prospettazione di tesi giuridiche riconosciute in parte fondate.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, ex art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della sostanziale soccombenza reciproca tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 6179/2020, così provvede:
- accoglie in parte la domanda formulata dall'attrice e per l'effetto condanna il convenuto, l'avv. , alla restituzione della Controparte_1
somma di € 5.808,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla domanda al soddisfo, in favore di in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t.;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Nola, lì 09.04.2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 6179/2020 di R.G. avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Bilwiller, dall'avv. Ivana Cervone e dall'avv. Mariapia Uccella, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
AVV. (C.F. ), quale Controparte_1 C.F._1
procuratore di sé stesso, domiciliato come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.01.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, la conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Nola, l'avv. , per sentirlo condannare alla Controparte_1
restituzione della somma di euro 5.808,33, ricevuta quale compenso per l'attività espletata e al risarcimento del danno, quantificato nella misura di euro 87.491,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, in conseguenza dell'inadempimento del mandato conferitogli.
La deduceva di aver conferito un incarico professionale Parte_1
all'avv. per intraprendere un'azione di recupero crediti Controparte_1
relativa a una serie di fatture insolute, nei confronti della società New
Recicling srl, per l'importo totale di euro 80,871,00 ma, nella esecuzione del mandato conferitogli, il convenuto avrebbe assunto una condotta gravemente inadempiente causando un grave danno economico alla società istante.
In particolare, l'avv. , in data 22.04.2016, aveva depositato Controparte_1
ricorso ex art 642 c.p.c., recante rgn. 2857/2016 e, successivamente, in data 01.07.2016, il Tribunale di Nola aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 1435/2016, per l'importo di € 80.871,00, oltre interessi moratori ex
d.lgs 231/2002, nonché per la cifra di euro 2.2541,50 per competenze e spese della procedura in favore del procuratore stesso.
Tre anni dopo, la società attrice era venuta a conoscenza della pendenza di un giudizio di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, rispetto a cui, secondo quanto dedotto dalla l'avv. Parte_1 Controparte_1
non aveva mai fornito alcuna informazione.
Inoltre, con fattura n. 7 del 09.07.2019, il convenuto aveva chiesto alla il pagamento dell'importo di euro 3.120,00 con la seguente Parte_1
causale: “Contenzioso Sky Tecno New Recicling - costituzione e attività difensiva
proc. 8359/2016 ud 20.06.2020 G.I. Astatarita Decreto ingiuntivo rgn.
4467/16 per € 58.871,00”, nonostante la costituzione nel giudizio di opposizione fosse stata tardiva.
Da una verifica degli atti del processo recante rgn. 8356/2016, la società
attrice aveva evinto, in seguito, che l'avv. aveva Controparte_1
commesso una serie di errori nella notifica del decreto ingiuntivo n.
1435/2016, poi opposto, in quanto aveva eseguito la stessa oltre i termini di efficacia di cui all'art 644 c.p.c., omettendo, inoltre, di allegare il provvedimento monitorio. Di conseguenza, la notifica effettuata doveva considerarsi inefficace.
Secondo parte attrice, tali errori si erano rivelati determinanti nel giudizio instaurato successivamente, in quanto erano stato oggetto delle eccezioni preliminari dell'atto di opposizione formulato dalla New Recicling srl.
Inoltre, secondo quanto dedotto dalla a causa della Parte_1
costituzione tardiva nel giudizio, erano maturate una serie di preclusioni a danno dell'opposta.
Secondo parte attrice, non a caso, il giudizio di opposizione si era concluso con la sentenza di merito n.2381/2019, con cui veniva revocato il decreto ingiuntivo emesso, venivano rigettate nel merito le richieste creditorie avanzate e la veniva condannata alla refusione Parte_1
delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'avv. , il quale deduceva di aver Controparte_1
prestato la propria attività professionale per la società attrice con riguardo a una serie di contenziosi ma che i rapporti si erano interrotti per volontà del sig. , il quale, a seguito di divergenze di Persona_1
vedute, aveva comunicato, nella sua duplice veste di amministratore della
Geven spa e della con pec del 10.09.2020, la revoca di Parte_1
ogni mandato e conferimento d'incarico professionale al convenuto,
esonerandolo espressamente dal compimento di ogni attività professionale a favore delle menzionate società.
L'avv. deduceva, inoltre, che per l'attività professionale Controparte_1
espletata a favore della Geven spa aveva maturato un credito professionale, per il recupero del quale aveva avviato la relativa procedura, dopo averne inutilmente richiesto in via bonaria il riconoscimento.
Quanto allo svolgimento della propria attività difensiva a favore di
[...]
il convenuto deduceva che il decreto ingiuntivo era stato Parte_1
notificato tardivamente, in quanto, nelle more, le due società si erano accordate per un rientro bonario della debenza.
Inoltre, secondo quanto dedotto dal convenuto, lo stesso sig. Per_1
avrebbe chiesto all'avv. di non coltivare
[...] Controparte_1
l'azione di recupero del credito in pendenza di accordi tra le parti.
In ragione di quanto sopra, il convenuto non aveva proceduto alla richiesta di esecutorietà del decreto ingiuntivo della cui opposizione,
inoltre, secondo quanto sostenuto dall'avv. , non vi Controparte_1
sarebbe stata traccia, in sede di consultazione telematica del numero di
RG.
Inoltre, l'avv. sosteneva che la tardività della costituzione Controparte_1
non avrebbe comportato alcuna preclusione a danno della società attrice e che l'esito del giudizio sarebbe dipeso esclusivamente da una valutazione personale del Giudicante.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
La domanda della società attrice è in parte fondata e va accolta nei limiti che verranno chiariti di seguito.
In punto di diritto, va premesso che nel caso di specie viene in rilievo un rapporto contrattuale relativo alla prestazione di un'opera professionale,
per cui la diligenza richiesta al debitore, secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 1176 c.c., deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività
esercitata.
In virtù di quanto stabilito ex art. 2236 c.c., inoltre, qualora la prestazione implichi “la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà”, il professionista risponde dei danni solo nell'ipotesi in cui abbia agito con dolo o colpa grave.
La Corte di Cassazione ha tracciato una serie di coordinate ermeneutiche in ordine alla valutazione dell'attività svolta dal professionista.
Quanto alle modalità di svolgimento dell'incarico, la Cassazione ha stabilito, in particolare, che: “Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il
professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio
di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176,
secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. Sotto tale profilo, rientra nella ordinaria diligenza
dell'avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in
relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine” (Cass. civ., sez. 3,
05.08.2013, n. 18612).
Nello stesso senso, la Cassazione ha stabilito che: “L'avvocato deve
considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli articoli 2236 e
1176 del Cc, in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei
casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve
ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo
o colpa grave.
Pertanto, l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla
violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine – positivamente
svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire – circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e
diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo” (Cass. civ., sez.
II, 26.02.2021, n.5429).
Secondo quanto chiarito dalla Cassazione, in sostanza, ai fini della formulazione di un giudizio di responsabilità in capo al professionista, occorre accertare che lo stesso abbia agito con negligenza o imperizia,
compromettendo il buon esito del giudizio, in considerazione della difficoltà della questione trattata.
Quanto all'accertamento che il Giudice è chiamato a effettuare, la
Cassazione ha stabilito che l'errore del legale deve essere determinante in ordine all'esito negativo del giudizio, poiché: “Non è sufficiente provare il non corretto adempimento degli oneri professionali del legale per ottenere un risarcimento in
quanto è necessario dimostrare che, alla stregua dei criteri probabilistici, se il legale non avesse commesso errori il giudizio avrebbe avuto un esito diverso per la parte”
(Cass. civ., sez. III, 11.02.2021, n.3566).
In merito all'accertamento del nesso di causalità è stato statuito che: “In
tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la
regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma
anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non
verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale
omessa” (Cass. civ., sez. VI, 13.01.2021, n.410).
Sulla base delle coordinate tracciate dalla Suprema Corte, l'accertamento relativo alla responsabilità del professionista va condotto con riguardo alla diligenza richiesta, ex art. 1176 c.c. ma, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, è essenziale verificare che, alla stregua dei criteri probabilistici, l'errore commesso dal professionista abbia effettivamente inciso in ordine all'esito del giudizio per cui l'avvocato ha prestato la propria difesa.
Parte attrice chiede la restituzione delle cifre corrisposte al convenuto e il risarcimento del danno, che commisura alla somma versata alla
[...]
a seguito della soccombenza nel giudizio avente numero di Parte_2
RG. 8359/16, a titolo di spese legali e ai paventati crediti non recuperati in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. Devono essere vagliati, dunque, due profili: quello dell'inadempimento di parte convenuta, cui consegue la restituzione di quanto corrisposto e quello dell'eventuale risarcimento del danno conseguente alle negligenze del professionista.
In ordine alla prima questione, questo Tribunale ritiene che l'avv.
[...]
si sia reso inadempiente in ordine all'incarico conferitogli e ciò CP_1
lo dimostrano una serie di negligenze commesse e documentate in atti:
- mancata integrazione documentale del ricorso monitorio relativo alla causa avente rgn. 8359/16 dinanzi il Tribunale di Nola (doc. 8
– prod. attrice, ricorso con decreto di rigetto;
doc. 7, fattura n. 7 del 09.07.2019 di euro 3.120);
- mancata notifica del decreto ingiuntivo relativo alla causa avente rgn. 2857/2016 (doc.
3 - prod. attrice);
- mancata opposizione tempestiva nel giudizio di opposizione avente numero di RG. 8359/16 (doc. 1 – prod. attrice, doc. 2-
prod. attrice, doc.
3- prod. attrice, all. 4 – schermata fasi giudizio con date, prod. attrice, doc. 5 – prod. attrice, doc. 4 – prod attrice,
comparsa di costituzione, doc.
6 - fattura n. 19 del 04.07.2016 per euro 2.688,22, prod. attrice).
Sul punto, l'avv. ha sostenuto che le omissioni nella sua Controparte_1 attività sarebbero attribuibili alle indicazioni fornite in tal senso dal sig.
, ma nulla ha allegato in merito. Persona_1
Per questo motivo, si ritiene che le sue affermazioni siano del tutto sfornite di prova e non valgano a legittimare le inadempienze in cui è incorso.
Al contrario, parte attrice ha depositato una lettera inviata in data
14.10.2016 da a dal cui tenore risulta che Parte_1 Parte_2
non sussistessero spazi per accordi di alcun genere tra le due società sopra menzionate.
Inoltre, le osservazioni effettuate da parte convenuta, in ordine alla indicazione errata del nome della società New Recicling srl, non colgono nel segno, poiché l'avv. , a prescindere dai risultati di Controparte_1
ricerca telematica effettuati nel modo indicato, avrebbe dovuto porre in essere ogni azione utile a individuare la pendenza di un eventuale giudizio di opposizione che, verosimilmente, sarebbe stato instaurato dalla società sopra menzionata.
Sulla base delle inadempienze come sopra elencate, il convenuto va condannato alla restituzione di quanto percepito ovvero della somma di euro 5.808,33.
Quanto al risarcimento del danno, tuttavia, vanno effettuate valutazioni di stampo differente, alla luce delle coordinate ermeneutiche elaborate dalla Cassazione, come sopra riportate.
Ai fini del riconoscimento del danno, invero, in punto di accertamento del nesso causale, occorre verificare che le inadempienze dell'avv.
[...]
abbiano determinato la soccombenza in giudizio di CP_1 Parte_1
sulla base del criterio del “più probabile che non”.
In sostanza, va verificato se, in assenza degli errori commessi dal professionista convenuto, il menzionato giudizio di opposizione si sarebbe concluso a favore di Parte_1
Sul punto, va evidenziato, in primo luogo, che la mancata notifica del decreto ingiuntivo, come riconosciuto nella stessa sentenza depositata in atti, non ha impedito una decisione nel merito da parte del Giudicante.
Va rilevato, inoltre, che la tardiva costituzione in giudizio da parte dell'opposta ha effettivamente determinato in capo alla odierna attrice una serie di preclusioni in considerazione delle quali, tuttavia, non può
essere riconosciuta la sussistenza del nesso causale, sulla base del criterio del “più probabile che non”, tra la soccombenza della nel Parte_1
giudizio con numero di RG 8359/16 e le omissioni in cui è incorso il professionista convenuto.
In atti, sono depositati una serie di documenti dai quali emerge che la aveva sollevato diverse eccezioni in ordine al credito Parte_2
contestato dalla la cui fondatezza non è stata indagata in Parte_1
sede giudiziale, considerata la mancata difesa approntata dall'opposta, ma che avrebbero potuto condurre, se vagliate, al rigetto della domanda formulata dall'odierna attrice.
Inoltre, a prescindere dal vaglio delle eccezioni formulate da controparte, il Giudicante avrebbe potuto comunque ritenere non sufficientemente provato il credito vantato, in quanto il giudizio di opposizione è un giudizio di merito in occasione del quale, sovente, è necessario integrare il compendio probatorio posto a fondamento della domanda formulata in sede monitoria.
In sostanza, anche se la società si fosse costituita nei Parte_1
termini, il Giudicante ben avrebbe potuto ritenere infondate le sue richieste.
Di conseguenza, sulla base di tali considerazioni, non è possibile considerare come probabile il fatto che, qualora il professionista convenuto avesse approntato una difesa senza incorrere in errori, l'esito del giudizio sarebbe stato favorevole per la Parte_1
Conclusivamente, la domanda di parte attrice va in parte accolta e l'avv.
va condannato alla restituzione della somma di euro Controparte_1 5.808,33, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo mentre va rigettata la richiesta formulata da parte attrice in ordine al risarcimento del danno.
Va infine rigettata, in quanto infondata, la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria formulata dal convenuto.
Sul punto la Cassazione ha stabilito che: “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della
medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente
nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda” (Cass. civ.,
sez. I, ordinanza 20.02.2023, n.5191).
Ha inoltre stabilito la Cassazione che: “sia la mala fede che la colpa grave
devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché può considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a
prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza
consolidata ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., sez. I, ordinanza
20.02.2023, n.5191). Nel caso di specie, l'azione promossa dall'attore non può essere considerata meramente pretestuosa, in quanto deriva dalla semplice prospettazione di tesi giuridiche riconosciute in parte fondate.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, ex art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della sostanziale soccombenza reciproca tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 6179/2020, così provvede:
- accoglie in parte la domanda formulata dall'attrice e per l'effetto condanna il convenuto, l'avv. , alla restituzione della Controparte_1
somma di € 5.808,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla domanda al soddisfo, in favore di in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t.;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Nola, lì 09.04.2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura